Divisione Edilizia e Urbanistica

9901420/09


Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "MERCATO COMUNALE III ABBIGLIAMENTO" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE.

    Proposta dell' Assessore Corsico,
    di concerto con gli Assessori Alfieri e Viano.

    I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
    Con il D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e il successivo D.M. 4 febbraio 1995, i finanziamenti previsti dalla legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
    La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale 26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
    Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava, tra gli altri, il PRIU proposto dalla cooperativa di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento a.r.l. (costituita e composta necessariamente dagli operatori commerciali del medesimo mercato Abbigliamento) concernente la ricostruzione del Mercato comunale dell'abbigliamento di piazza della Repubblica.
    In seguito a richiesta di finanziamento di L. 4.850.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "Mercato Comunale III Abbigliamento" al finanziamento nella misura di L. 3.325.000.000.
    La cooperativa con atto unilaterale d'obbligo si obbligava per una somma di Lire 2.000.000.000 a titolo di risorse aggiuntive private per l'attuazione del programma.     Con deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio Comunale approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte di PRIU, tra i quali quello concernente l'area denominata "Mercato Comunale III Abbigliamento ", e con deliberazione del 20 gennaio 1997 (mecc. 9800283/09).
    In data 20 gennaio 1998, veniva sottoscritto il protocollo d' intesa avente ad oggetto l'attuazione e il finanziamento del PRIU "Mercato Comunale III Abbigliamento ", tra il Ministero dei LL.PP. e la Città di Torino.
    In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997, che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della Legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica definitiva, di quella preliminare delle opere pubbliche.
    A tal fine il Sindaco della Città di Torino, ente con competenza primaria sul programma, indiceva la conferenza di servizi per il giorno 25 novembre 1998, convocando i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, durante la quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla conclusione dell' accordo di programma, nonchè individuata la documentazione e i pareri necessari. Nelle successive conferenze del 16 e 21 dicembre1998 veniva formulato il testo definitivo della convenzione, esaminata la documentazione e valutati i vari pareri ed, infine, esaminata la proposta di accordo ed espresso il consenso definitivo sul testo dell'accordo.
    L'accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP. in persona dell' arch. Mara Moscato, per atto di delegazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale e la Città di Torino in persona del Vicesindaco, Domenico Carpanini.
    Il programma prevede la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione del Mercato dell'abbigliamento III sull'area di proprietà comunale. Il nuovo edificio sarà costituito da un piano interrato per parcheggio pubblico e da due piani fuori terra per attività commerciali.
    Sui manufatti da realizzare al di sopra e al di sotto del suolo, secondo quanto previsto dal PRIU, viene costituito un diritto di superficie in favore della cooperativa di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento a r.l., dal quale rimane escluso il parcheggio pubblico da realizzarsi al primo piano interrato, per la durata di 99 anni rinnovabili; il corrispettivo previsto è di Lire 16.726.500.000, rateizzato in 84 annualità da corrispondersi in rate trimestrali anticipate a decorrere dal sedicesimo anno dalla costituzione del diritto di superficie.
    Tale programma ed il mantenimento della proprietà dell'edificio in capo alla Città, alla scadenza del diritto di superficie, riveste fondamentale importanza in vista del recupero e della riqualificazione di quella parte del territorio cittadino e, conseguentemente, la Civica Amministrazione ne valuta in maniera favorevole la sua attuazione.
    Le risorse finanziarie per gli interventi pubblici e privati sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero dei LL.PP. di L. 3.325.000.000;
- risorse aggiuntive private di L. 2.000.000.000:
- finanziamento del Comune di L. 11.558.000.000.
    A seguito della stipulazione dell'Accordo di Programma si è riscontrato un errore materiale nello schema di convenzione relativamente all'importo del finanziamento del Ministero indicato in L. 3.250.000.000 anzichè L. 3.325.000.000 e conseguentemente è stato erroneamente indicato l'importo del finanziamento a carico del Comune. Tali errori nello schema di convenzione saranno rettificati previa comunicazione al Collegio di Vigilanza.
    Il cronoprogramma degli interventi, definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento.
    L'attuazione dei contenuti dell'accordo di programma e l'ambito di applicazione del medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita convenzione cui la cooperativa di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento a r.l. si è impegnata a stipulare entro il termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione dell' accordo.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Visto il P.R.G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Preso atto che la Circoscrizione 7, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.             );
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare la costituzione del diritto di superficie, ai sensi dell'art.32, lett. m) della Legge 142/90, della durata di 99 anni in favore della cooperativa di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento a.r.l. con sede in Torino, piazza della Repubblica, 25, così come disciplinato da apposita convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi tra la cooperativa medesima e la Città per l'attuazione del programma definitivo di riqualificazione denominato "Mercato Comunale III Abbigliamento";
Per l'approvazione delle opere finanziate con risorse pubbliche aggiuntive, nonchè per l'individuazione delle relative risorse finanziarie, si provvederà con successivi provvedimenti;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.