Divisione Edilizia e Urbanistica
9901420/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "MERCATO COMUNALE III ABBIGLIAMENTO" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- APPROVAZIONE COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE.
Proposta dell' Assessore Corsico,
di concerto con gli Assessori Alfieri
e Viano.
I Programmi di Riqualificazione Urbana
(PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti
urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale
che contribuiscano al miglioramento della qualità della
vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito
considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre
1994 e il successivo D.M. 4 febbraio 1995, i finanziamenti previsti
dalla legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi
di Riqualificazione Urbana e sono stati disciplinati la formazione
e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di risorse
private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici
per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del
programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito
pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione
Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario
(Giunta Comunale 26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc.
9601680/47), la Giunta Comunale adottava, tra gli altri, il PRIU
proposto dalla cooperativa di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento
a.r.l. (costituita e composta necessariamente dagli operatori
commerciali del medesimo mercato Abbigliamento) concernente la
ricostruzione del Mercato comunale dell'abbigliamento di piazza
della Repubblica.
In seguito a richiesta di finanziamento
di L. 4.850.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale
- Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "Mercato Comunale
III Abbigliamento" al finanziamento nella misura di L. 3.325.000.000.
La cooperativa con atto unilaterale d'obbligo
si obbligava per una somma di Lire 2.000.000.000 a titolo di risorse
aggiuntive private per l'attuazione del programma. Con
deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio
Comunale approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte
di PRIU, tra i quali quello concernente l'area denominata "Mercato
Comunale III Abbigliamento ", e con deliberazione del 20
gennaio 1997 (mecc. 9800283/09).
In data 20 gennaio 1998, veniva sottoscritto
il protocollo d' intesa avente ad oggetto l'attuazione e il finanziamento
del PRIU "Mercato Comunale III Abbigliamento ", tra
il Ministero dei LL.PP. e la Città di Torino.
In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997,
che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione
Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di
programma di cui all'art. 27 della Legge 142/90 sulla base della
progettazione urbanistica definitiva, di quella preliminare delle
opere pubbliche.
A tal fine il Sindaco della Città
di Torino, ente con competenza primaria sul programma, indiceva
la conferenza di servizi per il giorno 25 novembre 1998, convocando
i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, durante la
quale è stata verificata la possibilità di addivenire
alla conclusione dell' accordo di programma, nonchè individuata
la documentazione e i pareri necessari. Nelle successive conferenze
del 16 e 21 dicembre1998 veniva formulato il testo definitivo
della convenzione, esaminata la documentazione e valutati i vari
pareri ed, infine, esaminata la proposta di accordo ed espresso
il consenso definitivo sul testo dell'accordo.
L'accordo di programma è stato
stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP. in
persona dell' arch. Mara Moscato, per atto di delegazione del
Direttore Generale del Coordinamento Territoriale e la Città
di Torino in persona del Vicesindaco, Domenico Carpanini.
Il programma prevede la demolizione dell'edificio
esistente e la ricostruzione del Mercato dell'abbigliamento III
sull'area di proprietà comunale. Il nuovo edificio sarà
costituito da un piano interrato per parcheggio pubblico e da
due piani fuori terra per attività commerciali.
Sui manufatti da realizzare al di sopra
e al di sotto del suolo, secondo quanto previsto dal PRIU, viene
costituito un diritto di superficie in favore della cooperativa
di gestione Mercato Comunale III Abbigliamento a r.l., dal quale
rimane escluso il parcheggio pubblico da realizzarsi al primo
piano interrato, per la durata di 99 anni rinnovabili; il corrispettivo
previsto è di Lire 16.726.500.000, rateizzato in 84 annualità
da corrispondersi in rate trimestrali anticipate a decorrere dal
sedicesimo anno dalla costituzione del diritto di superficie.
Tale programma ed il mantenimento della
proprietà dell'edificio in capo alla Città, alla
scadenza del diritto di superficie, riveste fondamentale importanza
in vista del recupero e della riqualificazione di quella parte
del territorio cittadino e, conseguentemente, la Civica Amministrazione
ne valuta in maniera favorevole la sua attuazione.
Le risorse finanziarie per gli interventi
pubblici e privati sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero dei LL.PP. di L. 3.325.000.000;
- risorse aggiuntive private di L. 2.000.000.000:
- finanziamento del Comune di L. 11.558.000.000.
A seguito della stipulazione dell'Accordo
di Programma si è riscontrato un errore materiale nello
schema di convenzione relativamente all'importo del finanziamento
del Ministero indicato in L. 3.250.000.000 anzichè L. 3.325.000.000
e conseguentemente è stato erroneamente indicato l'importo
del finanziamento a carico del Comune. Tali errori nello schema
di convenzione saranno rettificati previa comunicazione al Collegio
di Vigilanza.
Il cronoprogramma degli interventi, definisce
il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi
e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento.
L'attuazione dei contenuti dell'accordo
di programma e l'ambito di applicazione del medesimo, e relativi
diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita
convenzione cui la cooperativa di gestione Mercato Comunale III
Abbigliamento a r.l. si è impegnata a stipulare entro il
termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.
del provvedimento di approvazione dell' accordo.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. della Città di
Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione 7, alla
quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi dell'art.
43 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole
(all. 2 - n. );
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la costituzione del diritto
di superficie, ai sensi dell'art.32, lett. m) della Legge 142/90,
della durata di 99 anni in favore della cooperativa di gestione
Mercato Comunale III Abbigliamento a.r.l. con sede in Torino,
piazza della Repubblica, 25, così come disciplinato da
apposita convenzione (all. 1 - n. ) da stipularsi tra la cooperativa
medesima e la Città per l'attuazione del programma definitivo
di riqualificazione denominato "Mercato Comunale III Abbigliamento";
Per l'approvazione delle opere finanziate con risorse pubbliche
aggiuntive, nonchè per l'individuazione delle relative
risorse finanziarie, si provvederà con successivi provvedimenti;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.