Divisione Ambiente e Mobilità
n. ord. 42
Settore Parcheggi
99 01344/06
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN C.SO SEBASTOPOLI/SIRACUSA/BARLETTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC. COOP. PARCHEGGI POPOLARI TORINO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
La Legge 24 marzo 1989 n. 122 oltre
a prevedere all'art. 6 che i principali Comuni italiani, tra cui
Torino, formulino un Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio
1989-91, all'art. 9, comma 4, dà la facoltà ai Comuni
previa determinazione dei criteri di cessione del diritto
di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società,
anche cooperative, costituite tra gli stessi di prevedere
nell'ambito del P.U.P. la realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o
nel sottosuolo delle stesse.
Tale disciplina, nel corso degli anni
è stata modificata ad opera di Decreti Legge più
volte reiterati con modificazioni; l'ultima modifica è
stata introdotta dal comma 2 ter dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre
1997 n. 457, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio
1998 n. 30.
Al fine di verificare a titolo conoscitivo
e pertanto non vincolante per la Civica Amministrazione la domanda
di parcheggi di tipo pertinenziale, con deliberazione
n. 9712 della Giunta Comunale del 21 dicembre 1993 (mecc. 9310901/17),
era stato approvato un prebando sotto la vigenza del
Decreto Legge n. 399 del 5 ottobre 1993; con la stessa deliberazione
erano stati, inoltre, approvati i criteri ai quali l'Amministrazione
si sarebbe attenuta nella valutazione delle domande presentate,
fatte salve le eventuali modifiche che sarebbero intervenute per
effetto dell'emanando decreto del Ministro per i problemi delle
Aree Urbane previsto dai Decreti Legge succitati.
Considerate le numerose richieste presentate
e considerato che l'avvio della realizzazione dei parcheggi pertinenziali
non è più procrastinabile, alla luce anche del ritorno
in termini di riferimento legislativo alla Legge n. 122/89, è
stata approvata, con deliberazione n. 315 del Consiglio Comunale
del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva dal 13 ottobre
1995, l'indizione del bando pubblico per la presentazione delle
domande intese ad ottenere la concessione del diritto di superficie
su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per la
realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese dei privati,
da parte di quei privati cittadini interessati o società,
anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, ai
sensi dell'art. 9 - comma 4 - della Legge n. 122/89. Il suddetto
bando, pubblicato sui principali quotidiani il 15 ottobre 1995,
comprendeva e prevedeva:
* i criteri per la valutazione delle richieste
per la concessione del diritto di superficie su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi
da destinare a pertinenza di immobili privati;
* lo schema di convenzione tipo;
* le tariffe di zona e la tariffa di suolo
costituiscono l'onere di concessione del diritto di superficie
che avrà durata di 90 anni;
* la data del 29 febbraio entro cui i richiedenti
dovevano presentare le domande.
Alla data del 29 febbraio 1996 sono state
presentate circa 130 domande che hanno richiesto attività
e procedure di catalogazione, classificazione, ubicazione, verifiche
e valutazioni tecnico- amministrative preliminari e definitive.
Al fine di poter procedere all'esame di tutte le domande presentate,
nonché alla loro catalogazione, classificazione, ubicazione,
verifica e valutazione tecnico-amministrativa preliminare, con
deliberazione n. 1392 della Giunta Comunale del 15 marzo 1996
(mecc. 9601787/39), è stata approvata la nomina di una
Commissione di Valutazione delle domande di parcheggi pertinenziali
presentate.
Tutte le domande pervenute sono state
esaminate ed alcune di esse hanno concluso l'iter preliminare
composto dalle seguenti fasi:
A. Fase istruttoria
Le domande pervenute sono state catalogate
e classificate ai fini di provvedere all'esame delle stesse ed
essere in grado, di conseguenza, di formulare un primo parere
di ammissibilità formale. In seguito, sono stati informatizzati
i dati più significativi relativi a ciascuna richiesta
presentata e, infine, per ogni pratica, è stato stilato
un referto tecnico- amministrativo preliminare.
B. Valutazione preliminare
E' stato, in questa seconda fase, esaminato
e discusso il referto tecnico-amministrativo preliminare in sede
di Commissione di Valutazione dove sono stati, altresì,
definiti i pareri tecnici ulteriormente necessari da richiedere
ai competenti Uffici Comunali, Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative.
C. Valutazione tecnica di competenza
Nell'ambito della valutazione tecnica
di competenza è stato, da parte delle competenti Divisioni,
Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, esaminato il progetto
preliminare del parcheggio, definendo così i vari vincoli
e le prescrizioni alle quali il parcheggio era assoggettabile,
nonché dando eventuali indicazioni progettuali migliorative
della sistemazione superficiale.
Per alcune richieste si è ora giunti
alla parte conclusiva della parte principale che prevede, preso
atto dei vari pareri formulati dai competenti Uffici Comunali,
Enti esterni e Circoscrizioni Amministrative, così come
meglio evidenziato nella scheda di valutazione allegata (allegato
n. 4), l'esame finale della Commissione di Valutazione con la
Valutazione definitiva della domanda presentata.
A tale proposito si era provveduto, ai
sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento,
a chiedere in data 19 giugno 1996 alla Circoscrizione n. 2, nel
cui ambito si trova l'area in oggetto, il parere in merito al
progetto di parcheggio pertinenziale da realizzare nel sottosuolo
dell'area di C.so Sebastopoli/Siracusa/Barletta. Con provvedimento
del 17 luglio 1997 (mecc. 9704444/85) la Circoscrizione n. 2 aveva
espresso parere sfavorevole alla realizzazione del parcheggio
in oggetto; in un secondo tempo, a seguito di presentazione di
un'ulteriore versione del progetto da parte dei proponenti, si
era provveduto a chiedere nuovamente (11 giugno 1998) il parere
della Circoscrizione n. 2, la quale con provvedimento del 9 settembre
1998 (mecc. 9806028/85) aveva espresso parere favorevole a condizione
che venissero apportate alcune variazioni. In data 29 ottobre
1998, presso gli Uffici della Divisione Mobilità, si è
tenuta una riunione (della quale si allega verbale: allegato n.
5) nel corso della quale sono state discusse le richieste avanzate
dalla Circoscrizione. Conseguentemente alle considerazioni emerse
nel corso di tale riunione, la Soc. Coop. Parcheggi popolari
Torino ha elaborato la versione finale del progetto preliminare
che recepisce le osservazioni espresse nel corso della riunione
medesima, tale versione è stata infine inviata alla Circoscrizione
n. 2 con comunicazione del 28 gennaio 1999 nella quale si faceva
presente che in caso di mancato riscontro si sarebbero ritenute
accolte le osservazioni fatte con deliberazione del 9 settembre
1998. La Circoscrizione non ha fatto pervenire osservazioni in
merito.
Alla luce pertanto del giudizio finale
della Commissione di Valutazione si intende ora, con il presente
provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. Parcheggi
Popolari Torino del diritto di superficie sull'area di proprietà
comunale sita in C.so Sebastopoli/Siracusa/Barletta per la realizzazione
del parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 160
posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89,
così come previsto dalla citata deliberazione n. 315 della
Giunta Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) esecutiva
dal 13 ottobre 1995.
Si rimanda a successivo provvedimento
deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione del progetto
definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà
la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra
il Concessionario Richiedente ed il Comune di Torino.
La presentazione del progetto definitivo
dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario
Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento
deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6
mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata
da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato
presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare
la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il Progetto definitivo potrà essere
modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute
necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate
dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze,
ecc...).
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l'individuazione dell'area comunale sita in C.so Sebastopoli/Siracusa/Barletta
per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato per n. 160
posti auto, il cui progetto, completo dei previsti pareri, è
meglio specificato nei sottoelencati allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Tav.1b contenente:
Estratto P.R.G.C. (1:5.000), Estratto Catastale (1:2.000), Planimetria
Generale (1:1.000), Calcoli Planovolumetrici, Planimetria Stato
di Fatto (1:500), Planimetria di Progetto (1:500) (All. 1 - n.
);
- Tav.2b Pianta
1° Piano Interrato (1:200), Pianta 2° Piano Interrato
(1:200), Sezione (1:200), Prospetto (1:200), Particolare (1:50)
(All. 2 - n. );
- Relazione tecnico-descrittiva
(All. 3 - n. );
- Scheda di valutazione
(All. 4 - n. );
- Verbale della
riunione del 29 ottobre 1998 (All. 5 - n. );
- Rilievo fotografico
(All. 6 - n. );
2) di approvare la concessione in diritto
di superficie dell'area di cui al punto 1) alla Soc. Coop. Parcheggi
Popolari Torino, con sede a Torino in Corso Sebastopoli n. 286,
nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa
Ing. Francesco ROCCAZZELLA, nato a Torino il 26 luglio 1948 e
domiciliato a Torino in C.so Francia n. 43 - C.F. RCCFNC48L26L219O;
3) di rinviare a successivo provvedimento
deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio
da realizzare in C.so Sebastopoli/Siracusa/Barletta, che verrà
allegato alla convenzione che regolerà i rapporti tra il
Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio
ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico
del Concessionario, compresi quelli relativi alle eventuali opere
stradali e di segnalamento necessarie per garantire la fluidità
del traffico.
La presentazione del progetto definitivo
dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario
Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento
deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6
mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata
da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato
presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare
la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere
modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute
necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate
dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze,
ecc..).
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.