OGGETTO:
P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO DON ALBERA - ALLA SOC.
COOPERATIVA ANTICO COMMERCIO R.L. - REVOCA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini e con l'Assessore Alfieri.
Il Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Torino formulato, ai sensi e per gli
effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione di 10
parcheggi in alcune piazze cittadine interessate dal commercio ambulante (c.d. parcheggi
mercatali), tra i quali è compreso anche il parcheggio Don Albera.
Su specifica istanza di alcune cooperative di ambulanti, appositamente costituite tra gli
stessi, l'Amministrazione aveva ritenuto opportuno procedere all'affidamento ad esse della
progettazione, costruzione e gestione di tali parcheggi.
Pertanto, con deliberazione n. 2122 della Giunta Municipale d'urgenza del 13 marzo 1990
(mecc. 9003675/03), convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 322 del 20 maggio
1991 (mecc. 9104313/02), esecutiva dal 20 giugno 1991, era stata approvata la realizzazione del
parcheggio sotterraneo nel sottosuolo dell'area pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto del
mercato, di piazza Don Albera, nonché l'affidamento intuitu personae alla Società Cooperativa
Antico Commercio a.r.l., via Rivarolo 3/a, Torino, della concessione di progettazione, costruzione
e gestione dell'opera, con attribuzione alla Concessionaria del diritto di superficie per 80 anni.
Con deliberazione n. 6663 della Giunta Comunale del 23 giugno 1992 (mecc. 9207901/17),
esecutiva dal 14 luglio 1992, era stato approvato il progetto di massima che prevedeva la
realizzazione di un parcheggio articolatosi su 5 piani interrati per un totale di 295 posti auto di cui
n. 177, pari al 60% del totale, da destinarsi a rotazione e n. 118, pari al 40% del totale, da cedere
in proprietà superficiaria, nonché mq. 2150 di superficie lorda da destinare ad attività diverse e
la cui collocazione era prevista nel primo piano interrato.
In data 23 dicembre 1992 venne firmata la convenzione tra la Città di Torino e la Società
Cooperativa Antico Commercio, redatta sulla base degli schemi di convenzione da utilizzare, tra
l'altro, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di parcheggi sottostanti aree
pubbliche senza mercato ad utilizzo diretto del mercato, approvati con deliberazione n. 345 del
Consiglio Comunale del 20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal 15 luglio 1991.
L'art. 5 della convenzione stipulata prevedeva l'obbligo per la Concessionaria di presentare
il progetto necessario per concessione edilizia entro 60 giorni dalla firma della convenzione,
nonché di presentare il progetto esecutivo del parcheggio stesso entro 90 giorni dalla notifica
della concessione edilizia.
Successivamente all'approvazione del progetto di massima e alla firma della convenzione,
la Società Cooperativa Antico Commercio, con nota in data 22 febbraio 1993 aveva evidenziato
la necessità di ristudiare il progetto alla luce delle verifiche geognostiche dalla stessa fatte eseguire
solo successivamente alla stipula della convenzione, che avevano evidenziato la presenza di una
falda acquifera a quota - 5,50 rispetto alla quota più bassa della piazza. In relazione a ciò, la
Concessionaria, per i problemi tecnici derivanti dalla realizzazione di opere in falda e per i
corrispondenti costi economici aveva proposto di realizzare un parcheggio di solo tre piani
interrati, rispetto ai cinque piani interrati previsti nel progetto approvato.
Su tale richiesta l'Amministrazione si era pronunciata in maniera favorevole, invitando la
Concessionaria a presentare un nuovo progetto, consegnato il 10 giugno 1993.
Rilevata la poca coerenza di tale nuovo progetto con i vincoli contrattuali contenuti nella
convenzione sottoscritta, l'Amministrazione aveva richiesto in data 8 novembre 1993 la
rielaborazione di una nuova proposta.
Il nuovo progetto di massima era stato presentato il 12 gennaio 1995 e relativamente ad esso
l'Amministrazione aveva richiesto alcune integrazioni e correzioni in data 6 febbraio 1995, più
volte sollecitate.
Nel frattempo, la Concessionaria aveva manifestato difficoltà in ordine al possibile
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento, rispetto a quanto previsto nella
convenzione sottoscritta, e, invocando altresì l'applicazione dell'art. 11 della convenzione aveva
chiesto informalmente di aumentare gli introiti del parcheggio attraverso l'affidamento alla
concessionaria medesima della gestione della sosta a pagamento nell'area di influenza del
parcheggio, ove questa fosse stata istituita.
In merito a tale richiesta l'Amministrazione con nota in data 17 ottobre 1995 nell'evidenziare
l'inadempimento della consegna degli elaborati progettuali richiesti, ebbe a precisare che l'art. 11
della convenzione, oggetto peraltro di apposito emendamento da parte del Consiglio Comunale,
comunicato alla Concessionaria prima della firma della convenzione, non prevedeva l'obbligo di
affidamento bensì una facoltà da parte dell'Amministrazione, che - nel caso - era libera di
determinarsi nel modo ritenuto più opportuno e rispondente all'interesse pubblico, compreso
l'affidamento non a titolo gratuito.
Al fine però di venire incontro alle difficoltà segnalate dalla Concessionaria nel
mantenimento dell'equilibrio economico, l'Amministrazione con la predetta nota si era dichiarata
tuttavia disponibile ad esaminare eventuali proposte modificative degli aspetti quantitativi e
progettuali dell'intervento.
Successivamente l'Amministrazione aveva ripetutamente sollecitato, con note in data 29
febbraio, 12 giugno e 24 settembre 1996, anche attraverso l'assegnazione di termini entro cui
provvedere, la presentazione di tale progetto o, in alternativa, il completamento del progetto
precedentemente consegnato in data 12 gennaio 1995, con le integrazioni e correzioni più volte
richieste.
A seguito di apposita formale diffida in data 10 marzo 1997, la Concessionaria aveva
provveduto a consegnare, debitamente corretti, gli elaborati mancanti necessari per la sua
approvazione in coerenza con la Convenzione stipulata, relativi al nuovo progetto preliminare
presentato il 12 gennaio 1995.
L'approvazione del nuovo progetto è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 gennaio 1998 (mecc. 9706906/39), esecutiva dal 9 febbraio 1998.
Il nuovo progetto prevedeva la realizzazione di 267 posti auto rispetto ai 295 precedenti,
di cui n. 161, pari al 60% del totale, da destinarsi a rotazione e n. 106, pari al 40% del totale, da
cedere in proprietà superficiaria mentre i posti per le attività diverse sarebbero passati da 42 a 46
boxes.
Nell'ambito dell'audizione in seduta congiunta del 26 novembre 1997 delle commissioni
consiliari permanenti II e III avvenuta in occasione della discussione delle deliberazioni di revoca
delle concessioni per i parcheggi mercatali di p.zza Vittoria, piazza Bengasi e piazza Barcellona
nel corso della quale il presidente delle Cooperative concessionarie dei parcheggi mercatali prima
citati e piazza Crispi e piazza Don Albera aveva evidenziato la difficoltà soprattutto in ordine
economico in cui versavano le cooperative da lui presiedute per la realizzazione dei suddetti
parcheggi. La Civica Amministrazione, per venire ancora una volta incontro alle difficoltà
segnalate, aveva pertanto deciso di soprassedere per il momento alla revoca per le concessioni dei
parcheggi Bengasi, Barcellona e Vittoria ed aveva invitato il presidente delle Cooperative, fermi
restando alcuni presupposti fondamentali previsti in convenzione quali la struttura societaria delle
Concessionarie, ed il mantenimento del rapporto percentuale 60 - 40 tra posti auto pubblici e
privati, nonché al 1° piano interrato degli spazi per attività diverse, a presentare soluzioni
progettuali alternative più contenute per tutti i parcheggi concessi alle cooperative da lui
presiedute, nonché aveva dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta di tali
cooperative ad accedere ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989 n. 122.
La Civica Amministrazione aveva pertanto invitato il presidente delle suddette cooperative
ad esplicitare una proposta concreta, completa di tutti i possibili elementi di valutazione (operativi,
tecnici, amministrativi, finanziari, ecc.) riferita anche ad un solo parcheggio mercatale, onde
consentire all'Amministrazione di pervenire ad una compiuta valutazione.
A tale richiesta era seguita una proposta progettuale relativa al parcheggio di piazza
Barcellona, circa la quale la Civica Amministrazione aveva richiesto di esplicitare in maniera
formale la reale volontà di realizzare l'opera secondo il nuovo progetto proposto, nonché di
presentare una breve relazione illustrativa del progetto medesimo, indicante il numero totale di
posti auto in dipendenza della eventuale concessione del contributo ex lege 122/89 ed inoltre di
indicare ogni altro elemento utile per la valutazione del progetto.
Anziché provvedere nel senso richiesto, in data 26 ottobre 1998 il presidente delle
cooperative concessionarie dei parcheggi Bengasi, Vittoria, Barcellona, Crispi e Don Albera aveva
risposto rimettendo in discussione sia l'utilità di realizzare alcuni parcheggi mercatali quali Crispi
e Bengasi nonché il permanere della necessità di mantenere per il parcheggio Don Albera una
struttura mista a parcheggio - magazzino per le attività commerciali come previsto in convenzione
e proponendo invece di potenziare la funzione del parcheggio quale servizio delle attività
commerciali ospitando i mezzi necessari al funzionamento del mercato.
Rilevata la non accoglibilità della proposta presentata in quanto difforme ai presupposti
formali e sostanziali della convenzione sottoscritta, con lettera in data 16 novembre 1998 la Civica
Amministrazione ha diffidato formalmente la Società Cooperativa Antico Commercio a
provvedere entro il termine ivi assegnato alla firma dell'appendice alla convenzione sottoscritta
in data 23 dicembre 1992, in conseguenza dell'approvazione del nuovo progetto di massima (ora
progetto preliminare) già approvato con deliberazione (mecc. 9706906/39) sopra citata, con
l'avvertenza che il silenzio serbato in ordine a tale richiesta sarebbe stato considerato come volontà
di non provvedere alla realizzazione del parcheggio e che pertanto l'Amministrazione si sarebbe
ritenuta libera di revocare la concessione.
Tale termine è scaduto senza che la Concessionaria abbia provveduto a quanto richiesto.
Anzi, il giorno 18 dicembre 1998 alla Civica Amministrazione è stato notificato il ricorso
al TAR Piemonte con il quale la Concessionaria impugnando le diffide, lamentando una serie di
inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio Don Albera dovuti, a suo dire, al
comportamento dell'Amministrazione, chiedendo al TAR di dichiarare la risoluzione della
convenzione sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Peraltro la semplice notifica del ricorso non è idonea a paralizzare l'azione
dell'Amministrazione per il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo.
Giova infine ricordare che la Cooperativa Antico Commercio ha aperto un contenzioso con
l'Amministrazione in quanto ha presentato alcuni ricorsi, tuttora pendenti, avverso l'avviso di gara
e gli atti di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del parcheggio
pubblico Palazzo in c.so Regina Margherita 126/128, nonché ricorso avverso la deliberazione
approvativa del disciplinare con l'ATM per la gestione dei parcheggi nel centro storico.
Tali ricorsi si basano principalmente, a parere della ricorrente, sulla pretesa violazione da
parte del Comune di obblighi contrattuali: nel primo caso sarebbe stato violato l'art. 11 lett. d)
della convenzione per avere il Comune non tenuto conto dell'attività del parcheggio Don Albera
ai fini di un suo coordinamento in relazione a nuove iniziative comunali d'istituzione di parcheggi,
quali il parcheggio Palazzo e, nell'altro caso, per avere il Comune violato un obbligo
contrattualmente derivante dall'art. 11 comma 26 per aver il Comune affidato all'ATM, anziché
alla ricorrente, la sosta a raso nell'area di influenza del parcheggio.
Tutto ciò premesso, rilevato che nonostante le numerose dilazioni concesse e la disponibilità
più volte manifestata dall'Amministrazione a venire incontro alle difficoltà segnalate dalla
Concessionaria anche attraverso l'approvazione di altro progetto ridimensionato e pertanto meno
oneroso per la Concessionaria, pur tuttavia essa non ha provveduto, nonostante la diffida, alla
firma dell'appendice alla convenzione, conseguente all'approvazione del nuovo progetto di
massima (ora progetto preliminare).
Considerato che la Civica Amministrazione necessita di avere la piena disponibilità dell'area
che risulta attualmente concessa ad un soggetto privato che non procede alla realizzazione
dell'opera che motivò a suo tempo l'affidamento della concessione stessa, cagionando quindi un
danno alla collettività cittadina.
Considerata la volontà della Concessionaria a non voler eseguire l'opera e visto
l'inadempimento della Concessionaria a procedere alla firma dell'appendice alla convenzione
stipulata in data 22/12/'92, non sussistendo più i presupposti per il mantenimento del rapporto
concessorio protrattosi per lungo tempo senza che i lavori necessari per la costruzione del
parcheggio abbiano preso il ben che minimo avvio, si ritiene di procedere pertanto senz'altro alla
revoca della concessione e conseguentemente dell'attribuzione del diritto di superficie ed al
conseguente scioglimento dei rapporti discendenti dalla convenzione sottoscritta.
Poiché la materia trattata dalla presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio
Comunale, quali definite dall'art. 32 della citata Legge 142/90, si sottopone la stessa
all'approvazione del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
progettazione, costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nel sottosuolo dell'area
pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto del mercato, di piazza Don Albera di cui alla
deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza n. 2122 del 13 marzo 1990, convalidata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 322 del 20 maggio 1991 (mecc. 9104313/02),
nonché dell'attribuzione del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area, tenuto conto della
necessità da parte dell'Amministrazione di avere la piena disponibilità dell'area;
2) di riservarsi ogni eventuale azione legale per il risarcimento dei danni.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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