Divisione Ambiente e Mobilità        
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Settore Parcheggi
SC - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 APRILE 1999

(proposta dalla G.C. 4 marzo 1999)



OGGETTO: P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO “CRISPI” ALLA SOC. COOPERATIVA PIAZZA CRISPI - REVOCA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini e con l'Assessore Alfieri.

    Il Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Torino formulato, ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione di 10 parcheggi di alcune piazze cittadine interessate dal commercio ambulante (c.d. parcheggi mercatali), tra i quali era compreso anche il parcheggio da realizzare nell'area mercatale “Piazza Crispi”.
    Su specifica istanza di alcune cooperative di ambulanti, appositamente costituite tra gli stessi, l'Amministrazione aveva ritenuto opportuno procedere all'affidamento ad esse della realizzazione e gestione di tali parcheggi.
    Pertanto, con deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza n. 2124 del 15 marzo 1990 (mecc. 9003677/03), convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 324 del 20 maggio 1991 (mecc. 9104315/02), esecutiva ai sensi di legge, venne approvata la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nel sottosuolo di Piazza Crispi al servizio dell'area mercatale nonchè l'affidamento “intuitu personae” alla Società Cooperativa Piazza Crispi a.r.l., via Rivarolo 3, Torino, della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'opera, con attribuzione alla Concessionaria del diritto di superficie per 80 anni.
    Con deliberazione n. 6661 della Giunta Comunale del 23 giugno 1992 (mecc. 9207899/17), esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto di massima del suddetto parcheggio che prevedeva la realizzazione di n. 320 posti auto.
    In data 23 dicembre 1992, rogito notaio Tomaselli, rep. n. 257372 venne firmata la convenzione tra la Città di Torino e la Società Cooperativa Piazza Crispi, redatta sulla base degli schemi di convenzione da utilizzare - tra l'altro - per la concessione di progettazione, costruzione


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e gestione di parcheggi sottostanti aree mercatali, approvati con deliberazione n. 345 del Consiglio Comunale del 20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal 15 luglio 1991.
    Con deliberazione n. 8138 della Giunta Comunale in data 6 dicembre 1994 (mecc. 9409575/06), esecutiva dal 31 dicembre 1994, venne approvato il progetto esecutivo delle opere di sistemazione da realizzare sull'area comunale sita nel tratto del controviale di c.so Novara da p.zza Crispi a via Leinì, ove avrebbe dovuto essere trasferito provvisoriamente il mercato di piazza Crispi per consentire la realizzazione del parcheggio nel sottosuolo della piazza stessa.
    L'art. 5 della convenzione stipulata prevedeva l'obbligo per la Concessionaria di presentare entro 60 giorni dalla firma della convenzione il progetto necessario per la concessione edilizia munito del parere favorevole dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza ai Beni Archeologici, aggiungendo che il mancato benestare delle Soprintendenze e/o il parere sfavorevole dei Vigili del Fuoco non avrebbero costituito titolo per richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Comune.
    In data 18 marzo 1993, con ritardo rispetto al termine previsto, era stato presentato il progetto per il rilascio della concessione edilizia, peraltro sprovvisto del prescritto parere favorevole dei Vigili del Fuoco.
    Nel frattempo, la Concessionaria aveva evidenziato, in via informale, difficoltà nel raggiungimento dell'equilibrio economico su cui si fondava la realizzazione del parcheggio ed aveva pertanto proposto, sempre in via informale, di aumentare gli introiti del parcheggio attraverso la gestione della sosta a pagamento nell'area di influenza, ove questa fosse stata istituita, invocando l'applicazione dell'art. 11 della convenzione sottoscritta.
    A tale proposito, con nota del 17 ottobre 1995, la Civica Amministrazione, nell'evidenziare il mancato ritiro della concessione edilizia in quanto sprovvista del parere dei Vigili del Fuoco, ebbe a precisare che l'art. 11 della convenzione, oggetto peraltro di apposito emendamento da parte del Consiglio Comunale di cui era stata data notizia alla Concessionaria prima della firma della convenzione, con l'espressione “si riserva ... di affidare” non prevedeva un obbligo, bensì una facoltà dell'Amministrazione.
    Pertanto l'Amministrazione, riguardo alla sosta a pagamento, può determinarsi nel modo ritenuto più opportuno e rispondente all'interesse pubblico, decidendo quindi liberamente se istituire o meno la sosta nell'area d'influenza, nonchè scegliendo il soggetto cui affidarne la gestione, decidendo inoltre eventualmente che tale affidamento non avvenga a titolo gratuito.
    Pur tuttavia, per venire incontro alla Concessionaria, con la predetta nota l'Amministrazione, nel chiedere che venissero confermate e meglio esplicitate le difficoltà economiche segnalate, si dichiarava altresì disponibile ad esaminare eventuali proposte modificative degli aspetti quantitativi e progettuali contenuti nella Convenzione sottoscritta.
    La risposta a tale nota è stata sollecitata, con assegnazione di termini, in data 29 febbraio 1996. Successivamente, erano state ripetutamente richiesti, con assegnazione di termini, la



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presentazione del parere favorevole dei Vigili del Fuoco ed il ritiro della concessione edilizia con lettere in data 12 giugno 1996 e 24 settembre 1996.     
    Con la quale ultima, in particolare la Civica Amministrazione rilevava anche la estrema genericità delle soluzioni proposte - nel frattempo - dalla Cooperativa, tali da renderle non accoglibili, e la loro tardività rispetto ai termini assegnati nonchè la loro palese incompatibilità rispetto quanto previsto dalla convenzione a suo tempo stipulata, non ritenendo peraltro che operasse alcun effetto nei suoi confronti la lettera in data 1° agosto 1996 con la quale la Cooperativa aveva diffidato l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nel caso in cui le sue proposte non fossero state accolte, posto che l'inadempimento era - e continuava ad essere - della stessa parte diffidante.
    Visto l'art. 17, punto 1 della convenzione sottoscritta, in data 20 febbraio 1997, la Concessionaria era stata inoltre formalmente diffidata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a provvedere a presentare il parere dei Vigili del Fuoco.
    Nella audizione congiunta in data 26 novembre 1997 delle commissioni consiliari permanenti II e III per la discussione delle deliberazioni di revoca delle concessioni dei parcheggi mercatali, Bengasi, Vittoria e Barcellona, il presidente delle cooperative concessionarie dei parcheggi Bengasi, Barcellona, Vittoria, nonchè dei parcheggi Crispi e Don Albera, aveva evidenziato le difficoltà soprattutto di ordine economico in cui versavano tutte le cooperative da lui presiedute nella realizzazione dei suddetti parcheggi. La Civica Amministrazione, per venire ancora una volta incontro alle difficoltà segnalate, aveva deciso di soprassedere per il momento alla revoca in corso dei parcheggi Bengasi, Barcellona e Vittoria ed aveva invitato il presidente delle cooperative, fermi restando alcuni presupposti fondamentali previsti in convenzione quali la struttura societaria delle concessionarie, il mantenimento del rapporto percentuale 60-40 tra posti auto pubblici e privati, nonchè il mantenimento al 1° piano interrato degli spazi per attività diverse, a presentare soluzioni progettuali alternative più contenute per tutti i parcheggi concessi alle cooperative da lui presiedute, nonchè si era dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta di tali cooperative di accedere ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989 n. 122.
    La Civica Amministrazione aveva pertanto invitato il presidente delle suddette cooperative ad esplicitare una proposta concreta, completa di tutti i possibili elementi di valutazione
(operativi, tecnici, amministrativi e finanziari, ecc.) riferita anche ad un solo parcheggio mercatale, onde consentire all'Amministrazione di pervenire ad una valutazione in merito.
    A tale richiesta era seguita una proposta progettuale relativa al parcheggio di p.zza Barcellona, circa la quale la Civica Amministrazione aveva richiesto di esplicitare in maniera formale la reale volontà di realizzare l'opera secondo il nuovo progetto proposto e, in dipendenza delle eventuali concessioni del contributo ex lege 122/89, anche l'indicazione del numero totale di posti auto e la loro distribuzione tra pubblici e privati ed inoltre di indicare ogni altro elemento utile per la valutazione del progetto.



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    Anziché provvedere nel senso richiesto, in data 26 ottobre 1998 il presidente delle cooperative concessionarie dei parcheggi Bengasi, Vittoria, Barcellona, Crispi e Don Albera ha risposto dichiarando che sono venute meno le condizioni minime necessarie alla realizzazione del parcheggio Crispi.
    Pertanto, con lettera in data 16 novembre 1998, la Civica Amministrazione, rilevando di non essere più disposta a concedere, nè a tollerare ulteriori ritardi e rinvii ha diffidato formalmente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la cooperativa concessionaria del parcheggio di piazza Crispi di provvedere entro il termine ivi assegnato alla consegna del parere dei Vigili del Fuoco con avvertenza che trascorso inutilmente detto termine la convenzione si sarebbe intesa risolta di diritto secondo quanto previsto dall'art. 17 della convenzione sottoscritta, fatte salva ogni eventuale azione successiva dell'Amministrazione a tutela dei propri diritti. Il termine assegnato è scaduto senza che la concessionaria abbia provveduto a consegnare il parere richiesto.
    Per contro, il giorno 18 dicembre 1998 alla Civica Amministrazione è stato notificato il ricorso al TAR Piemonte con il quale la Concessionaria, impugnando le diffide e lamentando una serie di inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio Crispi dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiede al TAR di dichiarare la risoluzione della convenzione sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
    Peraltro la semplice notifica del ricorso non è idonea a paralizzare l'azione dell'Amministrazione per il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo.
    Per venire incontro alle esigenze della concessionaria si è inoltre anche verificato presso il Settore competente la richiesta avanzata dalla medesima circa la possibilità di ottenere il rilascio della concessione edilizia, anche in assenza del parere dei Vigili del Fuoco, subordinandone l'efficacia alla presentazione successiva di tale parere favorevole.
    In merito però, il Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata ha espresso parere negativo in quanto l'art. 5 della convenzione sottoscritta nel prevedere che il progetto esecutivo sia correlato del parere favorevole dei Vigili del Fuoco, configura l'acquisizione preventiva di tale parere quale presupposto di legittimità oltre che un preciso obbligo convenzionale.
    Inoltre, il medesimo Settore, rilevato dopo numerosi solleciti il mancato adempimento a quanto richiesto dallo stesso Settore per il rilascio della concessione edilizia, con lettera in data 27 gennaio 1998 ha comunicato alla Cooperativa la presa d'atto della rinuncia tacita della concessionaria al rilascio della concessione.
    Tutto ciò premesso, rilevato che nonostante le dilazioni concesse per la consegna del parere favorevole dei Vigili del Fuoco e la disponibilità più volte manifestata dall'Amministrazione a venire incontro alle difficoltà segnalate dalla Concessionaria attraverso l'eventuale approvazione di altro progetto ridimensionato e pertanto meno oneroso, pur tuttavia la Concessionaria non ha provveduto a quanto richiesto, assumendo anzi un atteggiamento pretestuoso e dilatorio senza peraltro evidenziare particolari difficoltà in ordine al rilascio del suddetto parere dei Vigili del



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Fuoco.
    Considerato che la Civica Amministrazione necessita di avere la piena disponibilità dell'area mercatale in oggetto che risulta attualmente concessa ad un soggetto privato che non procede alla realizzazione dell'opera che motivò a suo tempo la concessione stessa, cagionando quindi un danno alla collettività cittadina.
    Tenuto altresì conto che l'area medesima necessita di interventi di risistemazione del sedime stradale.     
    Visto che l'art. 5 della convenzione sottoscritta prevede che entro sessanta giorni dalla firma della convenzione medesima, la Concessionaria avrebbe dovuto provvedere alla presentazione del progetto necessario per la concessione edilizia, munito del parere favorevole dei Vigili del Fuoco.
    Visto in proposito l'art. 17 punto 1), della convenzione sottoscritta il quale prevede la facoltà per il Comune di avvalersi, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. anche per una sola delle cause ivi indicate tra le quali “il riscontro di gravi vizi o ritardi nell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione della progettazione e per l'esecuzione delle opere”, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni che al Comune dovessero derivare dal comportamento della Concessionaria.
    Visto l'inadempimento della Concessionaria conseguente alla diffida in data 20 febbraio 1997 ed in ultimo alla diffida formale in data 16 novembre 1998 per cui, ai sensi dell'art. 17, punto 1) della convenzione, questa s'intende risolta di diritto; non sussistendo più i presupposti per il mantenimento del rapporto concessorio protrattosi per lungo tempo senza che i lavori necessari per la costruzione del parcheggio abbiano preso il ben che minimo avvio, avendo per contro la Civica Amministrazione necessità di avere la piena disponibilità dell'area, per poter intervenire per la realizzazione di opere di risistemazione del plateatico mercatale, per cui si ritiene di procedere senz'altro alla revoca della concessione e conseguentemente dell'attribuzione del diritto di superficie ed al conseguente scioglimento dei rapporti discendenti dalla convenzione sottoscritta.
    Considerato inoltre che a seguito di apposita richiesta della Cooperativa, con deliberazione n. 5046 della Giunta Comunale del 27 luglio 1994 (mecc. 9405907/06), ai sensi dell'art. 4, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 dicembre 1992, il Comune di Torino ha rilasciato alla Cooperativa Piazza Crispi il proprio consenso per la costituzione di ipoteca sul diritto di superficie costituito con la sopracitata convenzione in favore della Cooperativa medesima;
    Considerato che tale ipoteca sarebbe stata costituita a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio, si rende altresì necessario, in conseguenza della revoca della concessione e del diritto di superficie, revocare il consenso prestato dalla Città di Torino alla costituzione dell'ipoteca di cui sopra;



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    Poiché la materia trattata dalla presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, quali definite dall'art. 32 della citata Legge 142/90, si sottopone la stessa all'approvazione del Consiglio Comunale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente di richiamano, della risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 23 dicembre 1992, rogito notaio Tomaselli, rep. n. 257372, ai sensi dell'art. 17, punto 1) della convenzione medesima, e di revocare alla Società Cooperativa Piazza Crispi a.r.l., la concessione di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nel sottosuolo di Piazza Crispi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza del 15 marzo 1990, convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 324 del 20 maggio 1991, (mecc. 9104315/02), nonchè di revocare l'attribuzione del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area, tenuto conto, per i motivi già espressi in narrativa che qui si richiamano, della necessità da parte dell'Amministrazione di avere la piena disponibilità dell'area;
2)    di revocare, in conseguenza della revoca della concessione e dell'attribuzione del diritto di superficie, il consenso prestato con deliberazione n. 5046 della Giunta Comunale del 27 luglio 1994 (mecc. 9405907/06), dalla Città di Torino alla Società Cooperativa Piazza Crispi per la costituzione di ipoteca sul diritto di superficie, che la Cooperativa avrebbe costituito a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa medesima avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio;
3)    di dare mandato al legale rappresentante della Città per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari;
4)    di riservarsi ogni eventuale azione legale per il risarcimento dei danni;

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5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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