Divisione Servizi Civici e Tributari 9901227/13
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 1999 E DELLA DETRAZIONE PER GLI IMMOBILI
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
all'art. 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dispone
che il Comune stabilisca, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto
per l'anno successivo, l'aliquota da applicare per l'Imposta Comunale sugli Immobili.
Precisa inoltre il comma 1 di detto articolo che, qualora la deliberazione non venga assunta
nei termini previsti, l'imposta in oggetto per l'anno successivo dovrà essere applicata in base
all'aliquota minima del 4 per mille.
Il successivo art. 8, comma 3°, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della precitata
L. 662/96 ed ulteriormente modificato dall'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede
che il Comune determini l'ammontare della detrazione da applicare agli immobili adibiti ad
abitazione principale nella misura variabile tra un minimo di L. 200.000= ed un massimo di Lire
500.000=, ovvero in misura anche superiore e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, purché
non venga stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari a disposizione
del contribuente.
Infine, l'art. 49, comma 2, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - nel testo modificato
dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 26 gennaio 1999, n. 8 - stabilisce che la deliberazione di
cui sopra deve essere adottata entro il 31 marzo 1999 ed in seguito pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Valutata l'opportunità di aumentare la detrazione per l'abitazione principale di proprietà
e di adottare un apposito regime agevolativo alle unità immobiliari affittate con contratti stipulati
ex L. 431/98, art. 2, comma 3, a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali e di
maggiormente incentivare i privati ad affittare le case vuote.
Considerato che per l'anno 1999 i trasferimenti erariali diminuiranno e che le spese
ordinarie di esercizio sono aumentate.
Vista la necessità di garantire il finanziamento delle opere pubbliche già programmate e
indilazionabili; pur tenendo conto del previsto recupero di gettito conseguente all'articolato
programma di lotta all'evasione contributiva totale o parziale, soprattutto dei tributi comunali ICI,
TARSU e ICIAP.
E' necessario e indispensabile:
1) confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
2) fissare l'aliquota ridotta al 5.75 per mille e determinare la detrazione per il possesso
dell'abitazione principale, ragguagliata ad anno, elevandola da L. 230.000= a L. 240.000=,
estendendo le medesime ai contribuenti di cui all'art. 4, comma 2, punti a), b), c), d), e) del
Regolamento ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n.
9810081/13 del 21 dicembre 1998, esecutiva dal 4 gennaio 1999.
Si ricorda che per abitazione principale (comma 2, ultimo capoverso, art. 8 D.Lgs. n.
504/92, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, Legge n. 662/96), si intende quella nella
quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale -
ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3) applicare l'aliquota del 9 per mille, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998 n. 431, agli immobili non locati alla data del 31 dicembre 1998 per i quali non
risultino essere stati registrati, sempre che la registrazione fosse obbligatoria, contratti di
locazione da almeno 2 anni, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, punti a) e b) del
Regolamento ICI precitato;
4) applicare l'aliquota del 4.5 per mille - ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 4 agosto 1996
n. 437, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 24 ottobre 1996
n. 556, nonché dall'art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998 n. 431 - dal primo giorno del
mese successivo alla stipula del contratto di cui infra alle unità immobiliari locate con
contratto registrato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 2, comma 3, della precitata
Legge n. 431/98, a favore di un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
Gli ulteriori interventi da riconfermare sono quelli che riguardano l'attività edilizia per
incentivare la quale la Civica Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della facoltà dell'ultimo
periodo dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. 504/92, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, Legge
662/96, adottando anche per il 1999 l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati, entro il 31
dicembre 1998, per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Si precisa che, ai sensi della L.
662/96 precitata, l'agevolazione prevista dal 1997 non può essere concessa per un periodo
superiore a 3 anni.
E' altresì confermata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. 504/92, la possibilità di ridurre
l'imposta del 50% per gli immobili dichiarati inagibili, inabitabili o fatiscenti, e di fatto non
utilizzati.
Si precisa infine che in tutti i casi in cui è prevista un'aliquota differenziata, le variazioni
della stessa sono applicabili al periodo dell'anno 1999 durante il quale le condizioni oggettive o
soggettive si sono protratte.
Si allega alla presente deliberazione un prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni
(all. 1bis - n. ).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa:
a) la conferma per l'anno 1999 dell'aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) la determinazione per l'anno 1999 delle seguenti aliquote differenziate:
b1) aliquota del 5.75 per mille per le unità immobiliari:
- adibite ad abitazione principale
- non locate, di proprietà di anziani e disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanità a seguito di ricovero permanente
- concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad
affini di 1° grado
- costituite da due o più appartamenti contigui, occupati ad uso abitazione
principale
- assegnate a residenti in Torino dall'Agenzia Territoriale per la Casa
- con sfratto esecutivo per necessità del proprietario o di un familiare
(sfratto prorogato dopo almeno tre accessi)
b2) aliquota del 9 per mille, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9
dicembre 1998 n. 431, agli immobili non locati alla data del 31 dicembre
1998 per i quali non risultino essere stati registrati, sempre che la
registrazione fosse obbligatoria, contratti di locazione da almeno 2 anni,
salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, punti a) e b) del Regolamento
ICI precitato;
b3) aliquota del 4.5 per mille - ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 4 agosto
1996 n. 437, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1,
Legge 24 ottobre 1996 n. 556, nonché dall'art. 2, comma 4, Legge 9
dicembre 1998 n. 431 - dal primo giorno del mese successivo alla stipula
del contratto di cui infra alle unità immobiliari locate con contratto
registrato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 2, comma 3, della precitata
Legge n. 431/98, a favore di un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale.
b4) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati entro il 31 dicembre 1998
per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli
immobili ( 3° anno di applicazione).
Le aliquote previste in questo punto b) sono applicabili al periodo dell'anno 1999 durante
il quale le condizioni oggettive o soggettive si sono protratte;
c) la determinazione della detrazione per l'abitazione principale di L. 240.000 annue,
a favore degli aventi diritto, nonchè l'estensione di tale agevolazione ai casi di cui
al precedente punto b1), fermo restando che nessun contribuente, con l'eccezione
dell'A.T.C. e delle Cooperative edilizie a propietà indivisa, può usufruire di più di
una detrazione di L. 240.000 annue.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
I.C.I. nell'anno 1999
ALIQUOTE E DETRAZIONI
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
|
ALIQUOTA
(per mille)
|
DETRAZIONI
(in lire)
|
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA
|
6
|
_
|
Alloggi adibiti ad abitazione principale
|
5.75
|
240.000*
|
Alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di ricovero
|
5.75
|
240.000*
|
Alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al
2° grado o ad affini di 1° grado
|
5.75
|
240.000*
|
Alloggi costituiti da 2 o più unità immobiliari contigue, occupati
ad uso abitazione principale
|
5.75
|
240.000*
|
Alloggi dell'Agenzia Territoriale per la Casa assegnati a residenti
in Torino e di cooperative edilizie a proprietà indivisa per i soci
ivi abitanti
|
5.75
|
240.000
|
Alloggi con sfratto esecutivo per necessità del proprietario o di
un familiare (sfratto prorogato dopo almeno 3 accessi)
|
5.75
|
240.000*
|
Immobili vuoti non locati e non utilizzati al 31/12/1998 per i mesi
che rimangono tali nel 1999, senza contratto di locazione da
almeno 2 anni
|
9
|
_
|
Alloggi locati con contratto registrato e conforme alla L. 431/98
art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale
|
4,5
|
_
|
Immobili realizzati entro il 31/12/1998 per la vendita e non
venduti da imprese di costruzione
|
4
|
_
|
Immobili inagibili, inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati
|
imposta ridotta
del 50 %
|
_
|
* nessun contribuente può usufruire di più di una detrazione annua