DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999
(proposta dalla G.C. 23 febbraio 1999)
OGGETTO: ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE. QUOTA STABILITA DAL COMUNE. DETERMINAZIONE. ALIQUOTA
ANNO 1999.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Il D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, all'art.1, comma 1, ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, ha dato facoltà
ai Comuni di deliberare la variazione dell'aliquota in misura non eccedente, complessivamente, 0.5
punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0.2 punti percentuali.
L'art. 1, comma 1 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 ha fissato nel 31 marzo 1999 il termine
entro il quale i Comuni devono deliberare l'addizionale IRPEF con effetto, comunque, dal 1°
gennaio 1999.
Il Bilancio di previsione 1999 del Comune di Torino è condizionato dal fatto che anche per
il 1999 è prevista una riduzione dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato e dal ridursi
dell'ammontare di alcune entrate straordinarie realizzate nel 1998. Ciò concorre a determinare
l'esigenza di reperire risorse addizionali per far fronte alle necessità finanziarie di Bilancio, in
particolare intendendosi mantenere i servizi ad un livello soddisfacente per l'utenza. D'altro canto
occorre tenere in debito conto la necessità di non gravare la collettività di un eccessivo carico
fiscale.
L'insieme di queste considerazioni ha condotto a proporre, per l'anno 1999, l'applicazione
dell'addizionale comunale IRPEF e di contenerne la misura in 0.1 punti percentuali.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;