OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 1998 (mecc. 9800602/13) le
tariffe dell'imposta comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvate con
D.Lgvo 15 novembre 1993 n. 507 ed entrate in vigore a decorrere dal 01.01.1994, sono state
aumentate del 10 per cento.
L'aumento è stato applicato in forza della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica che all'art. 11 comma 10 dà facoltà ai Comuni di
aumentare le tariffe di cui trattasi fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio
1998.
In seguito all'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 1997 n. 446 che all'art. 63 consente
ai Comuni, in sostituzione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, di istituire il canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche, la Città di Torino ha adottato uno specifico regolamento
secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 52 e 63 della stessa Legge 446/97.
Tale regolamento è stato approvato il 21 dicembre 1998 con deliberazione (mecc.
9810083/13) ed in esso, al fine di conseguire un generalizzato snellimento delle procedure ed una
semplificazione degli adempimenti da parte dei cittadini, sono state escluse dal canone numerose
occupazioni di spazi ed aree pubbliche collegate al commercio quali: i vasi ornamentali, zerbini,
lampade e altri corpi illuminanti, elementi di arredo urbano, nonché la sporgenza di tende,
insegne e mezzi pubblicitari posti sul suolo pubblico.
Considerato che le agevolazioni di cui sopra si traducono in una minore entrata nel bilancio
del Comune, tenuto conto altresì che nel periodo 1° gennaio 1994 - 30 novembre 1998 l'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (costo della vita) è aumentato del 15,7
per cento, si ritiene di compensare i minori introiti aumentando le tariffe dell'imposta comunale
sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni stabilite dal D.Lgvo 507/93, del 20 per cento,
con un aumento rispetto alle tariffe 1998 del 9,09 per cento.
stato possibile predisporre gli atti per consentire ai contribuenti i pagamenti della pubblicità
annuale entro il 31 gennaio come previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgvo 507/93, si ritiene
opportuno e necessario dichiarare non punibile ai sensi dell'art. 6 punti 2 e 5 del Dlgvo 472/97,
i contribuenti che effettueranno pagamenti tardivi purché gli stessi siano versati entro il 30 aprile
1999.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.