Divisione Servizi Socio-Assistenziali 9901187/19
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 1999
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI. DEFINIZIONE CRITERI
DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Lepri.
La Città di Torino, da molti anni impegnata nella predisposizione di interventi e servizi a
favore delle persone disabili, pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di
risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze sia delle persone sia delle loro famiglie, al fine di
garantire interventi finalizzati all'integrazione, al potenziamento delle autonomie acquisite, al
mantenimento delle abilità raggiunte e alla creazione di una rete di risorse per supportare il nucleo
familiare anche al fine di evitare e/o dilazionare il ricorso all'inserimento residenziale definitivo.
Per perseguire tali obiettivi, il Comune di Torino programma, organizza e gestisce, sia in
forma diretta sia tramite terzi, servizi diurni e residenziali atti alla costruzione ed al mantenimento
di una rete sempre più diffusa ed estesa di risposte diurne differenziate a seconda delle
caratteristiche, delle problematiche individuali e del tipo di bisogno rilevato.
In considerazione dei bisogni che il territorio esprime, è indispensabile mantenere un alto
livello qualitativo delle prestazioni erogate e contemporaneamente poter fornire adeguate risposte
alle nuove richieste che annualmente pervengono.
La complessità della tematica affrontata implica quindi per l'Amministrazione un impegno
programmatico prioritario e nel contempo comporta un rilevante onere finanziario al quale la
persona che usufruisce di determinate tipologie di servizio è tenuta a partecipare.
Per quanto attiene, nello specifico, i servizi residenziali, attivati quando non si rivela più
possibile la permanenza della persona all'interno del proprio nucleo familiare o la conduzione di
vita autonoma, esistono diversi modelli organizzativi che presentano parametri di funzionamento
differenti a seconda delle autonomie degli ospiti e dei relativi bisogni sociali, educativi,
assistenziali.
In particolare la gestione dei medesimi comporta per l'Amministrazione un onere finanziario
al quale l'utente che ne usufruisce è tenuto a contribuire, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente: L. R. n. 12 del 7/3/88 art. 12, L.R. n. 62 del 6/3/95 art. 46 e Circolare Regionale del
4/5/92 n. 3371/530.
L'Amministrazione Comunale ha già provveduto con propri atti a normare i criteri riferiti
ai contributi a carico degli utenti e dei parenti delle persone anziane e disabili assistite mediante
affidamenti, inserimenti in Comunità Alloggio e ricoveri in Istituti (deliberazione Consiglio
Comunale del 14 marzo 1979, mecc. 7900838/19).
In tale deliberazione venivano indicate le modalità di conteggio del reddito e si definiva che
la quota di contribuzione dell'utente poteva coprire l'intero costo sostenuto dall'Amministrazione,
garantendo una quota esente per le esigenze personali.
Coerentemente con quanto disposto dalla L. R. 62/1995, tale quota esente dovrà
corrispondere:
- a L. 152.300 mensili per l'anno 1999 per tutte le persone inserite in servizi residenziali;
- al minimo vitale, che per l'anno 1999 è di L. 709.550, per le persone inserite nelle comunità
alloggio per disabili motori e nelle convivenze guidate; in questo caso la quota esente deve essere
utilizzata per sostenere le spese di vitto, vestiario, utenza telefonica, spese personali e di
socializzazione. Tali quote verranno annualmente adeguate in base all'incremento ISTAT.
Il Servizio Sociale può proporre l'innalzamento della suddetta quota esente mensile solo per
esigenze personali particolari: per necessità di continue sostituzioni di capi di vestiario dovute a
comportamenti individuali problematici o a esigenze particolari (documentate da parte dei Presidi
ospitanti) e per quote di spese sanitarie a carico dell'ospite (ticket e medicinali assolutamente
necessari in fascia C, quote su protesi e ausili).
Nel caso di reddito da lavoro (che come sotto ripreso viene conteggiato al 30% ai fini della
contribuzione), la quota esente è già compresa nel 70% del reddito da lavoro che rimane all'utente.
Affrontando il tema della contribuzione, in attesa di ulteriori disposizioni nazionali e
regionali, si ritiene opportuno per le persone disabili maggiorenni far riferimento al reddito delle
medesime.
In particolare, la contribuzione a carico dell'utente dovrà concorrere fino all'intero
ammontare della spesa o della retta assistenziale previste per l'intervento attuato, considerando
che a formare il reddito individuale concorrono tutti i redditi e i proventi di qualsiasi natura, tra
cui quelli soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché
pensioni, assegni e indennità. Gli eventuali redditi da lavoro dell'utente disabile adulto, ai sensi
della deliberazione del Consiglio Comunale 28 luglio 1988 (mecc. 8808630/19), concorrono per
il 30% del loro ammontare.
Le quote di contribuzione dovute, potendo modificarsi sia rispetto al reddito individuale che
rispetto al costo dei singoli servizi nonchè rispetto la quota esente, sono soggette a verifica e
aggiornamento annuale.
Per l'anno 1999 si ritiene opportuno prendere come riferimento, quale parametro di
contribuzione massima a carico della persona, le rette definite con D.G.R. n.230 del 22 dicembre
1997 utilizzando i parametri descritti nell'allegato A (rette non sanitarie) e precisamente: per la
R.A.F. di tipo A L. 93.000, R.A.F. di tipo B L. 69.000, Comunità Alloggio di tipo A L. 48.000,
Comunità Alloggio di tipo B L. 57.000, Gruppo Appartamento di tipo A L. 42.000, Gruppo
Appartamento di tipo B L. 49.000.
Per individuare il parametro di servizio a cui riferirsi si compareranno i modelli gestionali
descritti dalla D.G.R. 230/97 (organici e prestazioni) con l'effettivo modello gestionale di ogni
specifico presidio.
Nei casi in cui l'Amministrazione sostenga un costo inferiore ai precedenti parametri questo
diverrà il parametro contributivo.
Per quanto attiene la procedura di conteggio della contribuzione dovuta si utilizzano le
seguenti modalità: -ai redditi, come sopra conteggiati, della persona disabile viene sottratta la
quota esente e il rimanente concorrerà alla copertura della spesa o della retta assistenziale prevista
per l'intervento attuato, secondo i parametri sopra riportati; -nel caso di rientro in famiglia
superiore ai tre giorni (intendendo tre giorni e tre notti consecutivi) nel mese, il contributo dovuto
dall'utente viene ridotto del 30% per ogni giorno di assenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di fissare i criteri di contribuzione, riferiti al reddito delle persone maggiorenni disabili, al
costo socio-assistenziale dei servizi residenziali così come indicati in narrativa;
2) di adottare come parametro di contribuzione massima a carico della persona le rette definite
con D.G.R. n.230 del 22 dicembre 1997 utilizzando i parametri descritti nell'allegato A
(rette non sanitarie) e precisamente: per la R.A.F. di tipo A L. 93.000, R.A.F. di tipo B Lire
69.000, Comunità Alloggio di tipo A L. 48.000, Comunità Alloggio di tipo B L. 57.000,
Gruppo Appartamento di tipo A L. 42.000, Gruppo Appartamento di tipo B L. 49.000.
Per individuare il parametro di servizio a cui riferirsi si compareranno i modelli gestionali
descritti dalla D.G.R. 230/97 (organici e prestazioni) con l'effettivo modello gestionale di
ogni specifico presidio. Nei casi in cui l'Amministrazione sostenga un costo inferiore ai
precedenti parametri questo diverrà il parametro contributivo;
3) di stabilire le modalità di conteggio della contribuzione così come sono stati esplicitati in
narrativa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del presente
provvedimento;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.