DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° MARZO 1999
(proposta dalla G.C. 16 febbraio 1999)
OGGETTO: ASSOCIAZIONE AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-ONLUS.
APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA BOZZA DI STATUTO.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
L'Amministrazione Comunale ha inserito fra i propri impegni programmatici e nel
Protocollo d'intesa sulla sicurezza, sottoscritto con la Prefettura di Torino l'8 maggio 1998,
l'adozione di iniziative di sostegno rivolte alle vittime di violenze e di reati.
Si ritiene infatti che l'aiuto alle vittime costituisca uno dei terreni fondamentali su cui deve
svilupparsi l'azione delle Istituzioni in materia di sicurezza, insieme al complesso di azioni
finalizzate a prevenire ed a reprimere lo svolgimento di fatti criminali.
In numerosi altri Paesi europei la legislazione statale prevede specifiche iniziative ed
istituzioni finalizzate all'assistenza alle vittime di reati. In particolare la legislazione francese
prevede espressamente misure di indennizzo delle vittime di reati e regola le Associazioni locali
a ciò finalizzate. A tal fine in Francia opera anche l'INAVEM (Institut National d'Aide aux
Victimes et de Médiation).
In Italia non esistono previsioni legislative in materia, con l'esclusione dei recenti
provvedimenti a favore delle vittime delle estorsioni e dell'usura.
L'Amministrazione Comunale, ribadendo il proprio impegno politico affinché il Parlamento
nazionale adotti i necessari provvedimenti, ha assunto una prima iniziativa in materia con
l'istituzione del Servizio di Aiuto agli anziani vittime di violenza funzionante con positivi
risultati dal settembre 1998. Il Consiglio Comunale, il 14 dicembre 1998, ha approvato la
mozione n. 50/98 con la quale ha impegnato il Sindaco a promuovere l'istituzione di una
fondazione o associazione, senza scopo di lucro, quale strumento volto alla tutela delle vittime
di reati e violenza, mediante l'eventuale coinvolgimento di Enti privati e istituzionali, fondazioni
ed istituzioni bancarie , associazioni pubbliche e private.
Su tale base l'Amministrazione ha svolto una serie di incontri dai quali è emersa la
disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo
di costituire, insieme con il Comune, l'Associazione Aiuto alle vittime di reati, dotata di un
apposito fondo, finalizzata alla erogazione di aiuti - generalmente di carattere economico - ai
cittadini vittime di reati ed ai loro familiari che si trovino in evidenti condizioni di difficoltà e di
bisogno. Gli interventi non avranno il carattere risarcitorio dei danni patrimoniali tipico degli
interventi di tipo assicurativo, bensì avranno carattere di solidarietà sociale e saranno rivolti
all'assistenza delle vittime di reati contro la persona ed ad alleviare le condizioni di difficoltà e
di bisogno conseguenti agli stessi reati ed eventualmente a reati contro il patrimonio.
Della costituzione dell'associazione verrà data comunicazione alla Direzione Regionale
delle entrate del Ministero delle Finanze al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le
ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociali).
A tal fine nello statuto sono state espressamente inserite le condizioni particolari previste
dalla normativa speciale in materia (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nonché legge-delega 662/96,
art. 3 c. 189 lett. c).
In particolare ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs., è espressamente vietato all'associazione
svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto (art. 4) e comunque nei limiti del disposto
di cui alla lettera a) del primo comma della citata norma.
Oltre ai soci fondatori, ovvero i rappresentanti degli Enti promotori o loro designati per i
quali tutti è prevista la partecipazione al Consiglio Direttivo (art. 11), potranno aderire
all'associazione anche altri soci (art. 10) che si impegnino a partecipare alla vita dell'associazione
mediante contribuzioni annuali nella misura minima di Lire 25.000.000 così come previsto per
i soci fondatori (art. 6).
Organi dell'associazione indicati in statuto (art. 8) sono: il Presidente, nella figura del
Sindaco pro-tempore della Città di Torino o Assessore da Lui designato (art. 9 dello Statuto);
l'Assemblea dei Soci come sopra composta; il Consiglio Direttivo, - cui è demandata ogni
decisione, in base criteri determinati, in ordine agli interventi di aiuto - formato oltre che dai soci
fondatori già citati, anche dal Prefetto, dal Presidente della Corte d'Appello, dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o da soggetti dagli stessi designati - nonchè eventualmente
da altri membri nominati dall'assemblea -; e infine il Collegio dei Revisori Conti.
Per lo svolgimento dell'attività sono previste strutture operative composte da personale
comunale.
E' prevista un'informazione costante agli Enti promotori, a mezzo di relazioni previsionali
e consuntive a corredo degli atti contabili fondamentali (art. 11).
In sede di costituzione i soggetti promotori verseranno il contributo annuale che per il primo
anno il Comune di Torino ritiene di quantificare in Lire 50.000.000.
Tutto ciò premesso,