Divisione Economia e Sviluppo
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° MARZO 1999

(proposta dalla G.C. 16 febbraio 1999)


OGGETTO: ASSOCIAZIONE “AIUTO ALLE VITTIME DI REATI-ONLUS”. APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA BOZZA DI STATUTO.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    L'Amministrazione Comunale ha inserito fra i propri impegni programmatici e nel Protocollo d'intesa sulla sicurezza, sottoscritto con la Prefettura di Torino l'8 maggio 1998, l'adozione di iniziative di sostegno rivolte alle vittime di violenze e di reati.
    Si ritiene infatti che l'aiuto alle vittime costituisca uno dei terreni fondamentali su cui deve svilupparsi l'azione delle Istituzioni in materia di sicurezza, insieme al complesso di azioni finalizzate a prevenire ed a reprimere lo svolgimento di fatti criminali.
    In numerosi altri Paesi europei la legislazione statale prevede specifiche iniziative ed istituzioni finalizzate all'assistenza alle vittime di reati. In particolare la legislazione francese prevede espressamente misure di indennizzo delle vittime di reati e regola le Associazioni locali a ciò finalizzate. A tal fine in Francia opera anche l'“INAVEM” (Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation).
    In Italia non esistono previsioni legislative in materia, con l'esclusione dei recenti provvedimenti a favore delle vittime delle estorsioni e dell'usura.
    L'Amministrazione Comunale, ribadendo il proprio impegno politico affinché il Parlamento nazionale adotti i necessari provvedimenti, ha assunto una prima iniziativa in materia con l'istituzione del Servizio di “Aiuto agli anziani vittime di violenza” funzionante con positivi risultati dal settembre 1998. Il Consiglio Comunale, il 14 dicembre 1998, ha approvato la mozione n. 50/98 con la quale ha impegnato “il Sindaco a promuovere l'istituzione di una fondazione o associazione, senza scopo di lucro, quale strumento volto alla tutela delle vittime di reati e violenza, mediante l'eventuale coinvolgimento di Enti privati e istituzionali, fondazioni ed istituzioni bancarie , associazioni pubbliche e private”.
    Su tale base l'Amministrazione ha svolto una serie di incontri dai quali è emersa la disponibilità della “Fondazione Cassa di Risparmio di Torino” e della “Compagnia di San Paolo”



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di costituire, insieme con il Comune, l'Associazione “Aiuto alle vittime di reati”, dotata di un apposito fondo, finalizzata alla erogazione di aiuti - generalmente di carattere economico - ai cittadini vittime di reati ed ai loro familiari che si trovino in evidenti condizioni di difficoltà e di bisogno. Gli interventi non avranno il carattere risarcitorio dei danni patrimoniali tipico degli interventi di tipo assicurativo, bensì avranno carattere di solidarietà sociale e saranno rivolti all'assistenza delle vittime di reati contro la persona ed ad alleviare le condizioni di difficoltà e di bisogno conseguenti agli stessi reati ed eventualmente a reati contro il patrimonio.
    Della costituzione dell'associazione verrà data comunicazione alla Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociali).
    A tal fine nello statuto sono state espressamente inserite le condizioni particolari previste dalla normativa speciale in materia (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nonché legge-delega 662/96, art. 3 c. 189 lett. c).
    In particolare ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs., è espressamente vietato all'associazione svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto (art. 4) e comunque nei limiti del disposto di cui alla lettera a) del primo comma della citata norma.
    Oltre ai soci fondatori, ovvero i rappresentanti degli Enti promotori o loro designati per i quali tutti è prevista la partecipazione al Consiglio Direttivo (art. 11), potranno aderire all'associazione anche altri soci (art. 10) che si impegnino a partecipare alla vita dell'associazione mediante contribuzioni annuali nella misura minima di Lire 25.000.000 così come previsto per i soci fondatori (art. 6).
    Organi dell'associazione indicati in statuto (art. 8) sono: il Presidente, nella figura del Sindaco pro-tempore della Città di Torino o Assessore da Lui designato (art. 9 dello Statuto); l'Assemblea dei Soci come sopra composta; il Consiglio Direttivo, - cui è demandata ogni decisione, in base criteri determinati, in ordine agli interventi di aiuto - formato oltre che dai soci fondatori già citati, anche dal Prefetto, dal Presidente della Corte d'Appello, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o da soggetti dagli stessi designati - nonchè eventualmente da altri membri nominati dall'assemblea -; e infine il Collegio dei Revisori Conti.
    Per lo svolgimento dell'attività sono previste strutture operative composte da personale comunale.
    E' prevista un'informazione costante agli Enti promotori, a mezzo di relazioni previsionali e consuntive a corredo degli atti contabili fondamentali (art. 11).
    In sede di costituzione i soggetti promotori verseranno il contributo annuale che per il primo anno il Comune di Torino ritiene di quantificare in Lire 50.000.000.
    Tutto ciò premesso,



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LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la partecipazione del Comune di Torino alla costituzione dell'associazione “Aiuto alle vittime della violenza - ONLUS- “a cui è prevista la partecipazione quali soci fondatori anche della “Fondazione Cassa di Risparmio di Torino” e della “Compagnia di S. Paolo”;
2)    di approvare lo schema di statuto che viene allegato alla presente con la lettera A) (all. A - n. );
3)    di demandare a successivo apposito provvedimento dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa;
4)    di dare mandato al Sindaco o a chi per esso di sottoscrivere l'atto costitutivo, con l'autorizzazione all'Ufficiale rogante di apportare, ove occorra quelle modifiche di carattere puramente formale che si rendessero necessarie;
5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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