Divisione Ambiente e Mobilità
99 01084/06

Settore Esercizio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 APRILE 1999


Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Peveraro.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64), in sede di trasformazione dell'Azienda Torinese Mobilità nella forma di azienda speciale ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, venivano approvati lo Statuto dell'A.T.M. e i contratti di servizio, da stipulare tra il Comune di Torino e l'Azienda medesima, intesi a regolare i rapporti di prestazione di servizi pubblici gestiti dall'A.T.M. nella città, tra cui anche il contratto relativo all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale decorrente dal 1° aprile 1997.
    Nel frattempo è intervenuto in materia il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 che, prevedendo la regolamentazione dei suddetti rapporti mediante contratto di servizio di durata non superiore ai nove anni, ha stabilito che le Regioni e gli enti locali, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, devono definire, come previsto dall'art. 17 del suddetto decreto, gli obblighi di servizio pubblico, inserendovi apposite compensazioni economiche a favore delle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolar modo dell'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE.
    In virtù dell'art. 19 del richiamato decreto, i contratti di servizio, da stipulare prima dell'inizio del loro periodo di validità, devono assicurare la completa corrispondenza tra gli oneri per servizi e le risorse disponibili al netto dei proventi tariffari; il comma 5° dello stesso articolo afferma che i suddetti contratti devono rispettare la normativa europea esistente sull'argomento e avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio al fine di prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi.
    Tale rapporto al 1° gennaio 2000 dovrà essere, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno al 35%.


    Successivamente il Decreto Legislativo 22 settembre 1998 n. 345, considerato che, tra le altre, la Regione Piemonte non ha provveduto ad adottare la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti dell'art. 4 comma 5 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, alla Provincia le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, a quelli a guida vincolata in sede propria, diversi da quelli ferroviari, e di navigazione interna, e ai Comuni le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale.
    Conseguentemente a tale previsione legislativa si rende quindi necessario provvedere all'approvazione di una bozza di contratto di servizio da stipulare con decorrenza dal 1° gennaio 1999 con l'A.T.M., che è stata consultata in merito alla bozza di contratto predisposta, a ciò anche autorizzati dalla delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 1998 (deliberazione n. 74 _ 25984). Tale contratto è relativo al periodo intercorrente dall'1.1.1999 al 31.12.1999.
    A tale proposito è opportuno precisare che la Giunta Regionale con il suddetto provvedimento, in ottemperanza al sopracitato Decreto Legislativo n. 345/98, ha, tra l'altro, approvato il conferimento delle funzioni amministrative e finanziarie a Province e Comuni del Piemonte in materia di trasporto pubblico locale, individuando come servizi minimi, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 422/97, i servizi esercitati alla data del 31 ottobre 1998, eventualmente ristrutturati sulla base degli obiettivi programmatici degli Enti e delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
    In merito alle risorse, con il sopracitato provvedimento la Regione ha provveduto ad assegnare al Comune di Torino la somma di L. 177.256.018.000 pari a Euro 91.545.093,40 per la gestione dei servizi minimi di cui sopra, nell'ambito del territorio urbano della Città, che risulta consolidare quanto erogato nel 1998 a titolo di acconto.
     L'A.T.M. e la Città di Torino dal canto loro ritengono , verosimilmente, tale budget non sufficiente, in quanto il costo del trasporto pubblico nell'area urbana torinese è più elevato che in altre situazioni presenti nella Regione Piemonte, a causa della situazione ambientale torinese, determinata dall'intensità del traffico esistente, dal maggior numero di fermate occorrenti, dalla necessaria interconnessione con altri sistemi di trasporto, nonché a causa dei minori introiti derivanti alle Aziende pubbliche dall'integrazione tariffaria “Formula”.
    La Regione Piemonte, pur riconoscendo fondata la sopra illustrata motivazione, ha dichiarato di non poter modificare tale budget per il 1999.
    Il problema del contributo per gli esercizi 1998 e 1999 è stato oggetto di una mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 1998, con il quale il Consiglio medesimo impegnava la Giunta Comunale ad intraprendere tutte le opportune iniziative nei confronti della Regione Piemonte affinchè si provvedesse alla rideterminazione in base alla normativa vigente dei contributi di esercizio 1998 all'A.T.M. ed alla SATTI e fossero quindi ristabilite le condizioni indispensabili per l'equilibrio dei costi e dei ricavi delle aziende di trasporto del Comune di Torino che, dal 1999, ai sensi del D.Lgs. 422/1997 deve essere preventivamente garantito all'atto della stipula dei nuovi contratti di servizio.
    Parimenti il problema dei contributi, anche con riferimento al ripianamento dei disavanzi pregressi, è stato oggetto di un o.d.g. approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 1998, con il quale il Consiglio medesimo impegnava il Sindaco e gli Assessori competenti a farsi portatori presso i Ministri competenti di una vibrata protesta nei confronti della Regione ed a chiedere l'intervento di tali Ministri affinchè i fondi per il trasporto pubblico locale venissero congruamente determinati, equamente distribuiti e prontamente trasferiti, nonchè ad assumere ogni altra iniziativa, comprese quelle legali, atta ad evitare il protrarsi della situazione e le sue rischiose conseguenze presenti e future per il trasporto pubblico locale.
    Peraltro le decisioni conseguenti alla delibera regionale sopracitata già assunte da Enti pubblici e privati non hanno più reso possibile modificare l'ammontare dei contributi previsti nella deliberazione sopracitata.
    Di conseguenza, la Città di Torino, avverso la deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998 sopracitata, ha presentato ricorso in data 15 gennaio 1999 al TAR Piemonte, chiedendo l'annullamento del provvedimento regionale ed eccependo tra - l'altro - incompetenza dell'organo deliberante, violazioni di legge in ordine all'omissione di motivazione circa la quantificazione ed il riparto delle risorse oltre che nella mancata definizione dei servizi minimi ed alla determinazione dei relativi costi.
    Il problema è stato quindi esaminato congiuntamente dalla Città e dalla Regione Piemonte, le quali sono addivenute alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, con il quale la Regione Piemonte, considerato il rilevante impegno della Città di Torino nella realizzazione di una pluralità di interventi nell'ambito urbano, si è impegnata a contribuire alla realizzazione della linea tranviaria 4, nonché alla ristrutturazione dell'autostazione di interscambio SATTI di Via Fiocchetto, con erogazione di contributi in conto capitale a favore dei bilanci comunali 2000 pari a L. 14,5 miliardi e 2001 pari a L. 10 miliardi; la Regione Piemonte si è, altresì, impegnata a rideterminare, entro il 30 giugno 1999, i contributi, che verranno erogati alla Città di Torino per il servizio di trasporto pubblico locale, per l'esercizio 2000 sulla base di standards di servizio e costo.
    Con il medesimo protocollo la Regione Piemonte si è parimenti impegnata ad erogare in un'unica soluzione il contributo a ripianamento perdite, di cui alla L. 204/95 per gli anni 1987- 1993, corrispondente alla quota di spettanza A.T.M., delle rate riscosse dal Ministero dei Trasporti a tutto il 27.02.1998 pari a L. 99,456665 miliardi, nonché a versare la corrispondente quota di tale contributo relativa al saldo 1998 entro l'anno 1999.
    Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale, onde addivenire alla stipula del nuovo contratto di servizio, che dovrà vedere l'A.T.M. impegnata nel massimo sforzo per il contenimento dei costi, garantendo, peraltro, l'attuale livello dei servizi: a tal fine l'andamento dei costi e dei ricavi verrà monitorato congiuntamente tra l'A.T.M. e la Città per verificare l'entità reale dell'eventuale fabbisogno, al fine di determinare in tempo utile le eventuali risorse integrative, da individuare da parte della Città.
     Relativamente al contratto di servizio in approvazione si rende infine opportuno precisare che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.1998, pubblicato

sulla G.U. 2.2.1999, con il quale è stato approvato lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti 'Carta della Mobilità', l'A.T.M. dovrebbe adottare la relativa carta dei servizi, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto medesimo; pertanto si è provveduto ad inserire i fattori di riferimento da cui dipende la qualità del servizio nella bozza di contratto di servizio in approvazione (art. 5.6.).
    L'A.T.M. peraltro aveva già da alcuni anni adottato volontariamente una propria carta dei servizi, con la quale, così come anche ora previsto dal Decreto sopra citato (p. 3.1. capoverso 8°) si prefiggeva obiettivi aziendali superiori a quelli previsti nel decreto stesso, per cui si ritiene opportuno precisare che, pur inserendo nella bozza di contratto i fattori di riferimento previsti dal DPCM 30.12.1998, l'A.T.M. intende continuare a prevedere al suo interno obiettivi aziendali di qualità superiore, in coerenza con quelli finora prefissati.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza di contratto di servizio (all. 1 - n. ) completo di allegati da stipulare tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità ai sensi dell'art. 22 terzo comma lettera c) e dell'art. 23 primo comma della Legge 8 giugno 1990 n.142, relativamente all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che avrà validità a decorrere dal 1 gennaio 1999 sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto, da stipulare con le modalità previste dall'emananda Legge Regionale attuativa del D. Lgs. 422/97 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999; la Regione a tale scopo ha assegnato alla Città di Torino la somma di L. 177.256.018.000 pari a Euro 91.545.093,40; tale budget risulta consolidare quanto erogato nel 1998 a titolo di acconto, pertanto verrà attuato da parte della Città e dell'A.T.M. un monitoraggio congiunto dell'andamento dei costi e dei ricavi, al fine di verificare l'entità reale dell'eventuale fabbisogno, onde determinare in tempo utile le eventuali risorse integrative, da individuare da parte della Città.
    Il nuovo contratto sostituirà integralmente il contratto di servizio attualmente in essere.
2)    di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'accertamento e l'impegno dei contributi erogati dalla Regione Piemonte al Comune di Torino e da questi da corrispondere all'A.T.M.;
3)    di autorizzare l'ufficiale rogante, nonché il rappresentante del Comune di Torino, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale, al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.




BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'A.T.M. PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE.

Il Comune di Torino, di seguito denominato Comune,

l'Azienda Torinese Mobilità - Torino, di seguito denominata A.T.M.,

premesso

-     che missione dell'A.T.M. è soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini di Torino e cintura esplicando un servizio di trasporto collettivo di linea con un livello di qualità competitivo con l'uso di mezzi di trasporto privati ed un livello di produttività coerente con equilibrio economico e finanziario;

-     che detta missione dell'A.T.M. individua quale area caratteristica del servizio il trasporto collettivo di linea urbano e suburbano;

-     che le attività esplicate dall'A.T.M., con riferimento sia alle finalità del servizio, sia alle modalità di erogazione possono essere definite di trasporto collettivo di linea di persone, suddivisibile in “urbano” se svolte in Torino, “suburbano” se svolte fra Torino e cintura ed “esterne” se relative a servizi urbani svolti a favore dei Comuni di cintura;

-     che le linee di indirizzo riguardano il mantenimento e lo sviluppo di un insieme di impegni nel Servizio alla Mobilità utilizzando anche processi di terziarizzazione delle attività (in forma privata o in compartecipazione) e assumendo per esse, ove richiesti dal Comune, ruoli di pianificazione, di controllo e di gestione;

-     che in continuità con quanto programmato e già avviato negli ultimi anni, è obiettivo dell'A.T.M. attuare una revisione organizzativa che consenta in sintesi:
    -    una responsabilizzazione sui risultati più che sul rispetto di procedure,
    -    uno snellimento della struttura,
    -    una migliore identificazione dei rapporti fra settori operativi, nella logica del “cliente interno”,
    -    una più diretta e diffusa partecipazione del personale e di tutte le strutture funzionali alle politiche della qualità, una coerenza con il quadro e gli indirizzi strategici attraverso una appropriata impostazione per aree funzionali/processi (manutenzione sistemi informativi, pianificazione, ecc.), che siano di supporto a linee di attività/progetti speciali, interne ed esterne;

-    che la politica gestionale dell'A.T.M. è tesa ad evolversi verso una strategia di qualità attuata secondo la logica del miglioramento continuo basandosi sui seguenti aspetti:
    -    conoscere le esigenze del cliente e soddisfare le sue aspettative,
    -    trasformare esigenze ed aspettative del cliente in specifiche del servizio,
    -    realizzare processi aziendali che assicurino un servizio fornito conforme alle specifiche, ottimizzando costi e risultati,
    -    coinvolgere tutto il personale nel raggiugere gli obiettivi di qualità e produttività;

-     che per quanto riguarda l'attività caratteristica l'A.T.M. si impegna nei seguenti termini:
    -    il trasporto pubblico si pone come obiettivo di migliorare la propria quota di mercato offrendo una validità alternativa all'uso dell'auto in città,
    -    l'offerta sarà quantitativamente portata ad un maggior livello di posti/Km e redistribuita sull'area di servizio in funzione delle esigenze di mobilità,
    -    la qualità del servizio in termini di prestazioni risulterà crescente, in conseguenza dell'impegno dell'A.T.M. relativo a veicoli, sedi e tecnologie di controllo, e all'impegno del Comune relativo alla viabilità. L'A.T.M. ha reso pubblici gli standard di servizio attraverso la Carta dei Servizi,
    -    l'A.T.M. svilupperà il servizio con attenzione alla salvaguardia dell'ambiente,
    -    l'informazione ai cittadini e la promozione dell'uso del mezzo pubblico saranno potenziati,
    -     che le risorse che si renderanno eventualmente disponibili grazie al miglioramento della gestione ed all'aumento della produttività e della redditività saranno destinate, fatto salvo l'equilibrio del bilancio, al miglioramento della qualità dell'offerta, allo sviluppo dell'occupazione diretta o indiretta attraverso la ripresa degli investimenti,
    -    attuare il massimo sforzo nel contenimento dei costi, garantendo l'attuale livello di servizi.
Premesso che il DDL della Regione Piemonte prevede per l'area metropolitana torinese l'istituzione di un nuovo Ente, diverso dagli Enti locali.
Premesso che la Regione Piemonte non ha definito ai sensi del D.Lgs. 422/97, i servizi minimi, ma li ha individuati nei servizi esercitati alla data del 31 ottobre 1998, nonché non ha determinato i costi economici standardizzati, così come previsto dall'art. 8 L. R. 22/98.
Ritenuto opportuno che, in attesa dell'istituzione dell'Ente di cui sopra, la Città di Torino gestisca le funzioni di programmazione del sistema della mobilità e dei trasporti e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano.

Art. 1
(Premesse)

La premessa e gli allegati, (le norme richiamate, i provvedimenti vigenti per la disciplina del

trasporto pubblico locale) fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
(Durata del contratto ed inizio del servizio)

Il presente contratto è relativo al periodo intercorrente dall'1/1/1999 al 31/12/1999.

Art. 3
(Oggetto del contratto)

3.1.    Forma oggetto del presente contratto l'esercizio della rete di Trasporto Pubblico nell'ambito urbano di cui all'allegato (all. n. 1) esercito dall'A.T.M. con le modalità consentite dalla normativa vigente (integrato con la rete suburbana attualmente di competenza della Provincia di Torino e con quelle urbane di competenza dei singoli Comuni).

3.2.    L'offerta dei servizi di cui sopra può essere modificata in aumento o diminuzione; in tal caso potrà essere variato il contributo, come previsto al successivo art. 7.

3.3.    L'esercizio della rete, individuata al comma 1 del presente articolo, è soggetto all'imposizione da parte del Comune degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo art. 5, così come previsto dall'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art. 17 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
    A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, il presente contratto prevede la corresponsione all'A.T.M. di compensazioni economiche, secondo le modalità indicate al successivo art.7.

Art. 4
(Modifiche delle condizioni contrattuali)

4.1.    Le condizioni d'esercizio di cui al presente contratto possono essere modificate a giudizio del Comune, valutato il pubblico interesse.

4.2.    Per modifiche alle condizioni d'esercizio contrattuali si intende:
    - l'istituzione di nuove linee e/o prolungamenti di linee esistenti
    - la soppressione di linee esistenti e/o riduzione di percorsi di linee esistenti
    - ogni altra variazione del programma d'esercizio.



Art. 5
(Obbligazioni delle parti: ATM)

5.1.    L'A.T.M. si obbliga ad esercire i servizi di cui all'art. 3, assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

5.2.    L'A.T.M. si obbliga ad accettare, su richiesta del Comune, l'incremento del chilometraggio sulle linee della rete oggetto del presente contratto da effettuarsi con corresponsione, per ogni chilometro aggiuntivo, dello stesso contributo chilometrico previsto dall'art. 7 a titolo di compenso degli obblighi di servizio. Nei casi tassativi sotto elencati, l'obbligo sussiste a condizione che sia concordata una specifica compensazione economica per i nuovi servizi, diversa da quella prevista all'art. 7, al fine di tener conto della specifica onerosità dei maggiori servizi richiesti, rapportata ai ricavi:
    -    nuove corse per le quali si prevedono giustificatamente ricavi del traffico medio per chilometro, inferiori a quelli realizzati durante gli ultimi 12 mesi per il complesso dei servizi di cui al presente contratto;
    -     nuove corse, richieste nelle fasce orarie di massimo impiego di materiale rotabile e personale di guida, comportanti un comprovato e specifico incremento del materiale rotabile o del personale di guida adibito ai servizi oggetto del presente contratto.
    Le previsioni di variazione al programma di esercizio dalle quali derivi una riduzione o un incremento del chilometraggio oggetto del presente contratto, devono essere preventivamente comunicate al Comune.
    L'A.T.M. è tenuta a comunicare per iscritto al Comune, anche a mezzo fax, al più tardi entro il giorno successivo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento del chilometraggio.

5.3.    All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del D.Lgs 422/97, ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti.
    Per tutta la durata del contratto l'A.T.M. è tenuta a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'allegato (all. n. 2), da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'allegato medesimo.
    L'acquisto di veicoli da adibire ai servizi oggetto del presente contratto, nonché la determinazione del fabbisogno di mezzi deve essere individuata nel piano strategico dell'A.T.M.

5.4.    L'A.T.M. si obbliga ad applicare all'utenza dei servizi oggetto del presente contratto le tariffe approvate dal Comune con Deliberazione della Giunta Comunale 4/02/1999 n. mecc. 9900809/06.

5.5.    L'A.T.M. si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto.
    L'A.T.M. si obbliga inoltre ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146.

5.6.    Nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto l'A.T.M. si obbliga a garantire i parametri di qualità di seguito riportati.
    Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, avvenuta sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio1999, l'A.T.M. è tenuta ad adattare la propria Carta dei Servizi, da elaborare sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati nel decreto sopracitato.
    La Carta dei Servizi in oggetto, da sottoporre all'approvazione del Comune, deve contenere l'indicazione degli standards qualitativi riferiti ai seguenti fattori:
    -    Sicurezza del viaggio;
    -    Sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;
    -     Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;
    -    Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o dei nodi;
    -    Comfort del viaggio;
    -    Servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi);
    -    Servizi per i viaggiatori con handicap;
    -    Informazioni alla clientela;
    -    Aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l'utenza;
    -    Livello del servizio nelle operazioni di sportello;
    -    Integrazione modale;
    -    Attenzione all'ambiente.
    Per quanto attiene al terzo punto dovrà risultare dalla Carta dei Servizi le corresponsabilità del Comune nel garantire l'osservanza degli standard.
    A cura dell'A.T.M., sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dal Comune. Copie della carta dei servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.

5.7.    L'A.T.M. si impegna a mettere in atto tutte le azioni atte al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenere i costi, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni azione idonea allo scopo.

5.8.    L'A.T.M. accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa.
    Le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dalla L. 689/81 e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2090/87 e 442/88, salvo che il fatto costituisca reato.

5.9.    L'A.T.M. si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nella rete nel presente contratto, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi al complesso delle linee della rete ed a fornire al Comune le informazioni richieste.

5.10.    L'A.T.M. è comunque tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto, sempreché non comporti modifiche nel chilometraggio.
    In particolare, l'Azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, per quanto non previsto dal presente contratto.

5.11.    L'A.T.M. si obbliga ad accettare le modalità di seguito descritte in ordine all'eventuale subentro di altra impresa nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto al termine del contratto stesso, con particolare riferimento al personale, al materiale rotabile e agli altri beni strumentali necessari per l'esercizio:
    -    per il personale dipendente si applica il disposto dell'art. 26 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148;
    -    per i beni strumentali acquisiti con contributo regionale, l'impresa subentrante avrà diritto di prelazione nell'acquisto degli stessi, qualora l'impresa uscente intenda cederli; qualora la cessione non avvenga all'impresa subentrante, l'impresa uscente dovrà immediatamente restituire alla Regione l'importo ancora dovuto sulle quote di ammortamento relative ai beni in oggetto, come calcolato dalla Regione ai fini dello scomputo dai contributi di esercizio dovuti; qualora invece la cessione avvenga all'impresa subentrante, non si configura obbligo di restituzione ed il vincolo di destinazione sui beni e l'obbligo di restituzione alla Regione si costituisce in capo all'impresa subentrante;
    -    per i beni strumentali non acquisiti con contributo regionale, l'impresa subentrante avrà diritto di prelazione nell'acquisto degli stessi.

Art. 6
(Concessioni a terzi)

    Nell'ambito della normativa vigente l'A.T.M. potrà affidare, previo assenso del Comune e previa comunicazione dell'Assessore alla competente commissione consiliare, servizi marginali o parte di essi ad altri soggetti aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti qualora risulti opportuno e conveniente.
    L'A.T.M. dovrà inoltre comunicare alla Città l'intenzione di affidare servizi suburbani o intercomunali marginali o parte di essi ad altri soggetti aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti qualora risulti opportuno e conveniente; di tale comunicazione verrà data informazione da parte dell'Assessore alla commissione consiliare competente.

Art. 7
(Obbligazioni delle parti: Comune)

7.1.    A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, il Comune corrisponde all'A.T.M. le relative compensazioni economiche, pari a L. 177.256.018.000 pari a Euro 91.545.093,40, così come definite dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 1998 n. 74 - 25984.

7.2.    Si assume come base di calcolo per determinare la contribuzione chilometrica l'ammontare dei fondi che la Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Torino per l'anno 1999, ripartito tra il complesso di linee su gomma e su ferro, rappresentativa del costo derivante dagli obblighi di servizio in condizioni di efficienza media e dei ricavi ritraibili dall'esercizio delle linee oggetto del presente contratto.
    Il Comune può unilateralmente modificare il contributo entro i limiti previsti dal successivo 5° capoverso del presente art. 7.2., in funzione degli obiettivi di efficienza del servizio di cui alla Carta dei Servizi da raggiungersi nel periodo di vigenza del presente contratto ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
    Gli importi delle compensazioni economiche, a seguito dell'applicazione del suddetto procedimento, sono così definiti:
    Trasporto urbano su gomma    L. 5079/km
    Trasporto urbano su ferro    L. 8147/km
    Tali importi si applicano alle percorrenze, per ciascuna tipologia di trasporto, determinate come segue:
    Percorrenze totali previste:
    -    trasporto urbano su gomma Km/anno 21.575.000 circa;
    -    trasporto urbano su ferro Km/anno 8.307.000 circa.
    L'A.T.M. potrà apportare, previa autorizzazione del Comune, variazioni ai servizi eserciti nell'ottica di una razionalizzazione ed economicità degli stessi, garantendo comunque un livello complessivo dei servizi non inferiore del 4% rispetto alle percorrenze totali sopraindicate, senza che questo comporti modificazioni dei contributi di esercizio. Per riduzioni superiori al 4% si darà luogo alla riduzione o recupero del contributo di esercizio in misura proporzionale all'entità delle riduzioni eccedenti il 4% dei servizi.
    Le percorrenze di cui sopra sono comprensive dei prolungamenti di linea, che erano a carico del Comune di Torino, per la linea 33 sb. a Collegno e per la linea 61 a San Mauro, tenuto conto dei contributi per tali prolungamenti erogati dai Comuni sopracitati.
    Il Comune provvederà all'erogazione di contributi a ripiano di eventuali disavanzi di esercizio per l'anno 1999, che si evidenziassero nel corso del monitoraggio sull'andamento dei costi di cui al successivo art. 9.5.

7.3.    In corrispondenza di ogni pagamento periodico, il Comune ha facoltà di trattenere dall'importo delle compensazioni economiche le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a carico dell'A.T.M. e divenute esecutive, di cui al successivo art. 11. Il Comune ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito, anche in favore della Regione Piemonte su sua richiesta, a qualsiasi titolo.

7.4.    Il Comune è tenuto a corrispondere il 90% dell'importo complessivo suindicato a scadenze mensili.
    
7.5.    Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dall'A.T.M. e/o riscontrate dal Comune è corrisposto dal Comune previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva ed a seguito della presentazione della rendicontazione.

7.6.    Nel corso dell'anno 1999 le parti si impegnano ad effettuare un approfondito esame del P.E.A. alla ricerca di eventuali soluzioni migliorative del rapporto ricavi/costi, fatto salvo l'interesse pubblico perseguito, allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza.

7.7.    Il Comune non applicherà, ove la legge lo consenta, la COSAP per i cantieri di costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature della rete dell'Azienda.

Art. 8
(Obblighi di informazione al Comune)

8.1.    L'A.T.M. è tenuta a fornire al Comune ogni altra informazione richiesta dal Comune in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dal Comune nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8.2.    Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal Responsabile d'esercizio dell'A.T.M..

Art. 9
(Vigilanza e controllo)

9.1.    Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il Comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

9.2.    In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'A.T.M. o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'A.T.M. o del personale stesso.

9.3.    I dipendenti o gli incaricati del Comune con funzioni di vigilanza e controllo sul servizio oggetto del presente contratto, hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.
    L'A.T.M. ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 9.1., consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'azienda relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

9.4.     L'A.T.M. dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal Comune.

9.5.    Il Comune, congiuntamente con l'A.T.M., monitorerà l'andamento dei costi e dei ricavi del servizio, al fine di verificare l'entità dell'eventuale fabbisogno onde determinare in tempo utile le eventuali risorse integrative da individuare da parte della Città.


Art. 10
(Cause di risoluzione del contratto)

10.1.    Ad integrazione dell'art. 1453, primo comma, del Codice Civile il Comune può chiedere la risoluzione del contratto quando l'A.T.M.:
    a)    non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;
    b)    effettui il servizio con ripetute ed accertate irregolarità;
    c)    non ottemperi alle disposizioni impartite dal Comune o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti.

10.2.    Nel caso di cui al primo comma, lett. a) il Comune intima all'A.T.M. per iscritto di adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Nei casi previsti dal primo comma, lettera b) e c), si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

10.3.    Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili all'A.T.M., il Comune può chiedere la risoluzione del contratto con eventuale ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

10.4.    L'impossibilità di effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempreché l'A.T.M. si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge 146/90, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

10.5.    Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, l'A.T.M. è tenuto al risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 3, l'A.T.M. non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art.11
(Sanzioni)

11.1.    Ai sensi dell'art.1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.19, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente contratto o, in generale, derivanti da obblighi di legge, il Comune applica le sanzioni di

seguito descritte al Responsabile d'esercizio dell'A.T.M.

11.2.    Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.
    La misura della sanzione è stabilita dal Comune, e non potrà essere inferiore a lire 200.000 e superiore a lire 1.000.000. Nel caso in cui la violazione riguardi la denuncia delle percorrenze stabilite nel presente contratto, la sanzione pecuniaria viene fissata da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000. La determinazione della sanzione nei limiti sopra fissati sarà rapportata alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

11.3.    I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestate agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle contro deduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente del Comune scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.
    L'Autorità procedente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

11.4.    Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”, e successive modificazioni.

11.5.    L'impresa esercente è obbligata in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni pecuniarie derivanti di cui al presente articolo.

Art.12
(Cessione)

    E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la preventiva approvazione del Comune, salvo il caso previsto dall'art. 6 del presente contratto.


Art. 13
(Ulteriori intese tra le parti)

    Il presente contratto non esclude altre intese che possano intercorrere tra le parti.

Art. 14
(Clausole finali)

14.1.    Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

14.2.    Le spese eventuali del contratto sono a carico dell'A.T.M.


Allegato 1 alla Bozza di Contratto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LINEE URBANE FERIALI
(lunghezza in m. media tra A ed R)

LINEA   CAPILINEA   LUNGHEZZA  
(tram)      
1   Via Fidia _ C.so Maroncelli   11.634  
3   Le Vallette _ P.za Hermada   9.845  
4   L.go Donatore di Sangue _ P.za Caio Mario   11.360  
9   P.za Stampalia _ C.so Massimo d'Azeglio   9.384  
10   Via Massari _ C.so Tazzoli   10.696  
13   P.za Campanella - P.za Gran Madre   6.760  
15   Via Brissogne _ P.za Coriolano   11.317  
16 c.s.   P.za Sabotino (circolare)   12.100  
16 c.d.   P.za Sabotino (circolare)   11.930  
18   P.za Sofia _ C.so Settembrini   14.967  
91   Staz. Dora _ C.so Settembrini   10.653  
92   L.go Donatore di Sangue _ C.so Settembrini   12.600  
92b   L.go Donatore di Sangue _ C.so Tazzoli   10.370  
(bus)      
2   Via Monteverdi _ Via Corradino   17.736  
5b   Via Bertani _ P.za Solferino   8.299  
12   Via Sandre _ Via Gorizia   12.540  
14   Via De Maistre _ P.za Solferino   8.753  
14b   Via Verga _ P.za Solferino   9.411  
34   Via Artom _ P.za Carlo Felice   7.908  
42   Via Marsigli _ P.za Bozzolo   8.698  
46b   Via Puglia _ P.za XVIII Dicembre   8.362  
nav. 46   C.so Vercelli _ Str. del Francese   7.248  
47   P.za Freguglia _ P.za Carducci   3.748  
50   Via degli Ulivi _ C.so Galileo Ferraris   10.536  
52   Via Scialoja _ P.le Adua   10.409  
53   P.za Vittorio Veneto _ Str. San Vincenzo   4.700  
54   C.so Gabetti _ Str. del Mainero   7.016  
55   Via Don Borio _ C.so Farini   13.572  
56   Via Di Vittorio _ L.go Tabacchi   12.761  
57b   Via Torre Pellice _ C.so Matteotti   10.043  
58   Via Gaidano _ Via Bertola   9.107  
58b   C.so Salvemini _ Via Bertola   9.148  
59   C.so Ferrara _ P.za Solferino   7.814  
59b   Via delle Primule _ P.za Solferino   7.352  
60   Via Paris _ C.so Inghilterra   7.344  
62   Via Druento _ P.za Caio Mario   13.345  
62b   P.za Sofia - P.za Caio Mario   17.948  
63   Via Negarville _ Via Bazzi   11.444  
63b   Via Negarville _ Via Bazzi   10.407  
65   Str. Antica di Collegno _ Via San Quintino   6.786  
65b   Via Servais - Via San Quintino   7.010  
66   Via Crea _ P.za Marc'Aurelio   14.588  
68   C.so Cadore _ Via Frejus   10.009  
71   Via Negarville _ P.za Statuto   12.538  
73   P.za Gran Madre _ P.za Zara   8.197  
74   Via Gorini - P.za Bozzolo   11.396  
75   Via delle Primule _ P.za Toselli   12.752  
78   Sassi - Mongreno   3.741  
79   Sassi _ Superga   5.050  
88   C.so Sebastopoli _ C.so Allamano/Via Crea   2.920  
90   Via Druento _ Via Biscaretti   19.585  
90b   Falchera _ C.so Settembrini   21.920  
94   P.za Statuto _ Via Biscaretti di R.   12.752  
95b   Staz. Lingotto FS _ FIAT Mirafiori   6.664  

NOTA
Si riportano anche gli estremi delle due linee suburbane per le quali il Comune di Torino concorre a contribuire, unitamente ai Comuni di Collegno e San Mauro interessati, ai prolungamenti/potenziamenti a suo tempo concordati.

33b   Via Sacchi (Torino) _ Viale Partigiani (Collegno)   12.814  
61   L.go Marconi (Torino) _ Via Mezzaluna (San Mauro)   13.134  


PROSPETTO RIEPILOGATIVO LINEE URBANE FESTIVE
(lunghezza in m. media tra A ed R)

LINEA   CAPOLINEA   LUNGHEZZA  
(tram)      
1   Via Fidia _ C.so Maroncelli   11.634  
3   Le Vallette _ P.za Hermada   9.845  
9   P.za Stampalia _ C.so Massimo d'Azeglio   9.384  
10   Via Massari _ C.so Tazzoli   10.696  
13   P.za Campanella - P.za Gran Madre   6.760  
15   Via Brissogne _ P.za Coriolano   11.317  
16 c.s.   P.za Sabotino (circolare)   12.100  
16 c.d.   P.za Sabotino (circolare)   11.930  
18   P.za Sofia _ P.za Caio Mario   13.045  
(bus)      
2   C.so Novara _ Via Corradino   20.103  
12   Via Sandre _ C.so Salvemini   17.142  
14   Via De Maistre _ P.za Solferino   8.753  
14b   Via Verga _ P.za Solferino   9.411  
17   Via di Vittorio _ Via Biglieri   7.146  
42   Via Marsigli _ P.za Bozzolo   8.698  
47   P.za Freguglia _ P.za Carducci   3.748  
50   Via degli Ulivi _ C.so Galileo Ferraris   10.536  
54   Mongreno _ P.za Adua   14.005  
55   Via Don Borio _ L.go Tabacchi   15.258  
59   Via delle Primule _ P.za Solferino   7.413  
60   Via Paris _ C.so Inghilterra   7.344  
62b   Via Druento - P.za Caio Mario   12.516  
63   Via Negarville _ Via Bazzi   11.444  
63b   Via Negarville _ L.go Donatore di Sangue   13.344  
65b   Via Servais - Via San Quintino   6.862  
68   C.so Cadore _ Via Frejus   10.009  
73   P.za Gran Madre _ P.za Zara   8.197  
74   Via Gorini - P.za Bozzolo   12.430  
79   Sassi _ Superga   5.095  


NOTA
Si riportano anche gli estremi delle due linee suburbane per le quali il Comune di Torino concorre a contribuire, unitamente ai Comuni di Collegno e San Mauro interessati, ai prolungamenti/potenziamenti a suo tempo concordati.

33b   Via Sacchi (Torino) _ Viale Partigiani (Collegno)   12.814  
61   L.go Marconi (Torino) _ Via Mezzaluna (San Mauro)   13.134  

Allegato 2 alla Bozza di Contratto

         TIPOLOGIE MATERIALE ROTABILE IN DOTAZIONE
        
        
    TRAM :
    Motrici serie 7000 - capienza 290 passeggeri - lunghezza 28 metri
    Motrici serie 5000 - capienza 180 passeggeri - lunghezza 22 metri
    Motrici serie 2800 - capienza 170 passeggeri - lunghezza 20 metri
    Motrici serie 3100 - capienza 110 passeggeri - lunghezza 14 metri
    Veicoli speciali per servizi turistici :tram ristorante, 116, Sassi-Superga.
    
    
    AUTOBUS :
    Autosnodati urbani - capienza 180 passeggeri - lunghezza 18 metri
    Autobus urbani - capienza 115 passeggeri - lunghezza 12 metri
    Autobus urbani - capienza 105 passeggeri - lunghezza 10,5 metri
    Autobus suburbani - capienza 100 passeggeri - lunghezza 12 metri
    Autobus suburbani - capienza 90 passeggeri - lunghezza 10,5 metri
    Autobus collinari - capienza 65 passeggeri - lunghezza 8,5 metri.