Divisione Decentramento
9901016/49

Settore Affari Generali

CITTA' DI TORINO

CONSIGLIO COMUNALE 8 APRILE 1999

DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO. ARTICOLO 53.

    Proposta dal Presidente della Commissione Consiliare Speciale per la Revisione del Regolamento del Decentramento Mauro Marino, dalla Vice-Presidente del Consiglio Comunale Susanna Fucini e dai Consiglieri Mauro Battuello, Giuseppe Borgogno, Franco Quesito, Ferdinando Ventriglia e Marco Borgione.

    In sede di approvazione del Regolamento del Decentramento il 21 ottobre 1996, il Consiglio Comunale si era impegnato a costituire un gruppo di lavoro con il compito di rivedere lo stesso Regolamento, onde adeguarlo alle esigenze emerse in sede della sua prima applicazione nonché ad eventuali normative sopravvenute.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 ottobre 1998 (mecc. 9808290/02), si è provveduto, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, alla istituzione di una Commissione Consiliare Speciale con funzioni di studio e di proposta in merito alla revisione del Regolamento del Decentramento.
    La Commissione, considerata la necessità di disciplinare al più presto e in modo più dettagliato, la materia riferita allo scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione, ha ritenuto opportuno approfondire in sede di revisione gli argomenti trattati nei relativi artt. 10 - 13 e 23 del Regolamento del Decentramento.
    In particolare, in sede di Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 18 dicembre 1998, è stata assunta la decisione di stralciare, per l'immediata approvazione da parte degli organi competenti, detti articoli dal progetto complessivo di riforma, demandando pertanto alla Commissione Speciale suindicata il compito di elaborare una proposta in merito.
    La Commissione Consiliare Speciale, nella riunione del 3 febbraio 1999, ha provveduto pertanto a licenziare il testo degli articoli 10-13 e 23 Regolamento del Decentramento, così come previsto dall'articolo 32 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.

    In proposito occorre ora osservare che l'art. 10 del Regolamento del Decentramento

"Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione" si richiama integralmente a quanto disposto dall'articolo 53 dello Statuto della Città. Pertanto la revisione dell'articolo 10 del
Regolamento del Decentramento non può operare se non previa modificazione dell'articolo 53 dello Statuto che il predetto articolo 10, come sopra esplicitato, riproduce.
    Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera e) del Regolamento Comunale del Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere di competenza dei Consigli Circoscrizionali e che detto parere sarà trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio, alla Commissione sopra citata perché possa esaminarlo e controdedurvi, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale della Città.
    Si dà atto che a seguito di nota del Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Marino, è stato richiesto alle Circoscrizioni, ai sensi del Regolamento del Decentramento, il parere nei termini abbreviati entro il 12/03/99.
    Nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti pareri, che sono stati esaminati dalla Commissione Consiliare Speciale per la revisione del Regolamento del decentramento nella seduta del 312/03/99:
Circoscrizione 7 e 10 (all. 2-3 - nn. )    Parere favorevole.
                            La Circoscrizione 10 chiede l'integrazione del punto a) dell'art. 53 con la specificazione a titolo esemplificativo della mancata approvazione della proposta di bilancio circoscrizionale.
Circoscrizione 3 (all. 4 - n. )        Parere favorevole. Pevenuto fuori termine.
Circoscrizioni 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9            Non hanno espresso parere.
    Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Vista la la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, tra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
- favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

DELIBERA

1)    di approvare la modifica dell'articolo 53 dello Statuto della Città secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1 - n. );
2)    di rinviare ad apposito provvedimento l'approvazione delle conseguenti modifiche del Regolamento del Decentramento.



NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 53
(Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione)

1.    Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto anticipatamente:
a)    per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento del Decentramento.
b)    per il venir meno della metà più uno dei Consiglieri assegnati per:
    -    cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente;
    -    decadenza o altre cause;
c)    per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;
d)    quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro trenta giorni a decorrere dalla proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla vacanza comunque verificatasi e, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come previsto dall'art. 54 comma 6 dello Statuto.
e)    per impossibilità del Consiglio di Circoscrizione a deliberare, relativamente a competenze proprie o delegate, per un periodo superiore ai 90 giorni.
    Non sono considerate agli effetti di cui sopra le deliberazioni che nel frattempo intervengano relativamente alla erogazione di contributi.
f)    qualora nel corso del mandato il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente sia posto in crisi con il voto di una mozione di sfiducia costruttiva. In tal caso la durata del Consiglio Circoscrizionale termina entro il sesto mese successivo dalla data di votazione della mozione di sfiducia.
g)    per l'approvazione di una mozione di sfiducia entro nove mesi dalla scadenza naturale del mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Decentramento.

2.    Lo scioglimento è disposto:
-    con ordinanza motivata del Sindaco nei casi di cui alle lettere b), c), d), f), g);
-    con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del Sindaco, previa diffida inviata dal Sindaco stesso a tutti i Consiglieri della Circoscrizione interessata, nei casi di cui alla lettera a) e e).


3.    Fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente le funzioni dei disciolti organi delle Circoscrizioni sono esercitate dal Sindaco o da un Assessore o da un funzionario comunale da lui delegato. Le deliberazioni che comportano successivi impegni di spesa sono adottate dalla Giunta Comunale.

4.    Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o nell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è anticipata e si svolge entro 90 giorni dal verificarsi della causa di scioglimento, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni.