CONSIGLIO COMUNALE 8 APRILE 1999
DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE
OGGETTO: MODIFICA STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO. ARTICOLO 53.
Proposta dal Presidente della Commissione Consiliare Speciale per la Revisione del
Regolamento del Decentramento Mauro Marino, dalla Vice-Presidente del Consiglio Comunale
Susanna Fucini e dai Consiglieri Mauro Battuello, Giuseppe Borgogno, Franco Quesito,
Ferdinando Ventriglia e Marco Borgione.
In sede di approvazione del Regolamento del Decentramento il 21 ottobre 1996, il
Consiglio Comunale si era impegnato a costituire un gruppo di lavoro con il compito di rivedere
lo stesso Regolamento, onde adeguarlo alle esigenze emerse in sede della sua prima applicazione
nonché ad eventuali normative sopravvenute.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 ottobre 1998 (mecc. 9808290/02), si è
provveduto, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento del Consiglio Comunale, alla istituzione
di una Commissione Consiliare Speciale con funzioni di studio e di proposta in merito alla
revisione del Regolamento del Decentramento.
La Commissione, considerata la necessità di disciplinare al più presto e in modo più
dettagliato, la materia riferita allo scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione, ha
ritenuto opportuno approfondire in sede di revisione gli argomenti trattati nei relativi artt. 10 - 13
e 23 del Regolamento del Decentramento.
In particolare, in sede di Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 18 dicembre 1998,
è stata assunta la decisione di stralciare, per l'immediata approvazione da parte degli organi
competenti, detti articoli dal progetto complessivo di riforma, demandando pertanto alla
Commissione Speciale suindicata il compito di elaborare una proposta in merito.
La Commissione Consiliare Speciale, nella riunione del 3 febbraio 1999, ha provveduto
pertanto a licenziare il testo degli articoli 10-13 e 23 Regolamento del Decentramento, così come
previsto dall'articolo 32 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.
In proposito occorre ora osservare che l'art. 10 del Regolamento del Decentramento
"Scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione" si richiama integralmente a quanto
disposto dall'articolo 53 dello Statuto della Città. Pertanto la revisione dell'articolo 10 del
Regolamento del Decentramento non può operare se non previa modificazione dell'articolo 53
dello Statuto che il predetto articolo 10, come sopra esplicitato, riproduce.
Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera e) del Regolamento Comunale del
Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere di
competenza dei Consigli Circoscrizionali e che detto parere sarà trasmesso, a cura del Presidente
del Consiglio, alla Commissione sopra citata perché possa esaminarlo e controdedurvi, ai sensi
dell'art. 32 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale della Città.
Si dà atto che a seguito di nota del Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Marino, è
stato richiesto alle Circoscrizioni, ai sensi del Regolamento del Decentramento, il parere nei
termini abbreviati entro il 12/03/99.
Nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti pareri, che sono stati esaminati dalla
Commissione Consiliare Speciale per la revisione del Regolamento del decentramento nella seduta
del 312/03/99:
Circoscrizione 7 e 10 (all. 2-3 - nn. ) Parere favorevole.
La Circoscrizione 10 chiede l'integrazione
del punto a) dell'art. 53 con la
specificazione a titolo esemplificativo della
mancata approvazione della proposta di
bilancio circoscrizionale.
Circoscrizione 3 (all. 4 - n. ) Parere favorevole. Pevenuto fuori termine.
Circoscrizioni 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 Non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
2. Lo scioglimento è disposto:
- con ordinanza motivata del Sindaco nei casi di cui alle lettere b), c), d), f), g);
- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, su proposta del Sindaco, previa diffida inviata dal Sindaco stesso a tutti i
Consiglieri della Circoscrizione interessata, nei casi di cui alla lettera a) e e).
4. Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell'anno in cui è
previsto il rinnovo del Consiglio Comunale o nell'anno precedente, l'elezione del nuovo Consiglio
di Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora lo
scioglimento avvenga in periodo antecedente, l'elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione è
anticipata e si svolge entro 90 giorni dal verificarsi della causa di scioglimento, nei tempi e con le
modalità stabilite dal Regolamento Elettorale per le Circoscrizioni.