OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI SOCIO
EDUCATIVI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA
SPECIALE ATM DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. SPESA
DI L. 585.507.000 = EURO 302.389,13.
Proposta dell'Assessore Pozzi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55),
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 luglio 1998, l'Amministrazione
Comunale ha stabilito di avvalersi dell'Azienda Speciale ATM - Azienda Torinese Mobilità C.so
Turati 19/6 P.I. 07309340011, dal corrente anno scolastico 1998/99 per il biennio 1998/2000 per
la gestione integrata del servizio di trasporti scolastici socio assistenziali e socio educativi e del
Progetto Speciale Servizi Ausiliari, secondo quanto indicato nell'ipotesi di fattibilità allegata alla
predetta deliberazione, alla quale, in linea di massima i servizi sono riferiti.
Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 9807263/07), approvata il 27 agosto
1998, esecutiva dal 1° settembre 1998, è stato perfezionato l'affidamento ed assunto il relativo
impegno di spesa per la parte relativa ai servizi socio educativi.
Tra i predetti servizi sono compresi i trasporti per alunni disabili delle scuole dell'obbligo
e superiori, per i quali, da anni l'Amministrazione comunale assicura il servizio di
accompagnamento avvalendosi delle prestazioni di Cooperative sociali.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 1998 (mecc. 9807566/07),
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 1° ottobre 1998 e successiva determinazione
dirigenziale (mecc. 9807667/07) approvata il 14 settembre 1998, esecutiva dal 14 settembre 1998,
è stata affidata all'Azienda Speciale ATM la gestione del servizio di accompagnamento durante
il trasporto degli alunni disabili delle scuole dell'obbligo e superiori, limitatamente al periodo
15 settembre 1998 - 31 marzo 1999.
Ora, tenendo conto che l'affidamento all'ATM dei servizi di trasporto relativi agli alunni
disabili delle scuole dell'obbligo e superiori proseguirà per tutto l'anno scolastico in corso e sino
al 15 giugno del 2000, mentre l'affidamento del relativo servizio di accompagnamento avrà
termine con il prossimo 31 marzo c.a., occorre provvedere ad affidare anche per il rimanente
periodo dell'anno scolastico in corso e fino al 15 giugno del 2000 il predetto servizio di accompa-
gnamento ad Azienda specializzata. Tale Azienda può essere individuata nell'Azienda Speciale
ATM, cui, con la deliberazione del 6 luglio 1998, citata, è già stata affidata la gestione integrata
dei trasporti scolastici socio educativi e socio assistenziali. La scelta di procedere a tale
affidamento è stata effettuata, come ampiamente motivato nella deliberazione stessa e nel
contratto di servizio allegato, da obiettivi di razionalizzazione, di economicità e di efficacia
rispetto alle modalità di gestione precedenti, che prevedevano l'individuazione, attraverso gare
gestite direttamente dall'Amministrazione, di imprese private di autotrasporto cui affidare
l'effettuazione dei servizi. L'ATM, essendo Ente strumentale della Città di Torino, può ricevere
l'affidamento dell'esercizio di tale pubblico servizio ai sensi dell'art. 22 lettera C della Legge
142/90, al di fuori di procedure concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì solo
di apposita convenzione. Ricorrono inoltre le condizioni previste dall'art. 7, comma 2, lettera b
del Decreto Legislativo 157/95.
Le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio affidato sono contenute nella
convenzione allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Comune rimborserà trimestralmente all'Azienda Speciale ATM le spese effettivamente
sostenute ed opportunamente documentate dalla medesima per lo svolgimento del servizio di
accompagnamento, il cui importo presunto, in base a quanto comunicato dall'Azienda stessa,
ammonta a complessive L. 585.507.000= EURO 302.389,13 (non imponibile Iva ai sensi dell'art.
15 D.P.R. 633/72).
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
superiori , per il periodo 1° aprile '99 - 15 giugno 2000, ai sensi dell'art. 22 lettera C della
Legge 142/90 nonchè dell'art. 7, comma 2, lettera b del D. Lgs 157/95, per un importo
presunto complessivo di L. 585.507.000 = EURO 302.389,13 (non imponile IVA a sensi
art. 15 DPR 633/72), da espletare secondo l'allegata convenzione.
Come per i trasporti, il Comune rimborserà trimestralmente all'Azienda Torinese Mobilità -
ATM - le spese sostenute dalla medesima, per l'organizzazione del servizio di
accompagnamento, previa presentazione della documentazione attestante tali spese;
2) di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1 - n. );
3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento
in oggetto e l'impegno dei fondi necessari stimati indicativamente in complessive Lire
585.507.000 = EURO 302.389,13 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
633/72);
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------