Divisione Servizi Socio-Educativi
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Settore Acquisto Beni e Servizi
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 4 marzo 1999)

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. SPESA DI L. 585.507.000 = EURO 302.389,13.

    Proposta dell'Assessore Pozzi.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 luglio 1998, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di avvalersi dell'Azienda Speciale ATM - Azienda Torinese Mobilità C.so Turati 19/6 P.I. 07309340011, dal corrente anno scolastico 1998/99 per il biennio 1998/2000 per la gestione integrata del servizio di trasporti scolastici socio assistenziali e socio educativi e del Progetto Speciale Servizi Ausiliari, secondo quanto indicato nell'ipotesi di fattibilità allegata alla predetta deliberazione, alla quale, in linea di massima i servizi sono riferiti.
    Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 9807263/07), approvata il 27 agosto 1998, esecutiva dal 1° settembre 1998, è stato perfezionato l'affidamento ed assunto il relativo impegno di spesa per la parte relativa ai servizi socio educativi.
    Tra i predetti servizi sono compresi i trasporti per alunni disabili delle scuole dell'obbligo e superiori, per i quali, da anni l'Amministrazione comunale assicura il servizio di accompagnamento avvalendosi delle prestazioni di Cooperative sociali.
    Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 1998 (mecc. 9807566/07), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 1° ottobre 1998 e successiva determinazione dirigenziale (mecc. 9807667/07) approvata il 14 settembre 1998, esecutiva dal 14 settembre 1998, è stata affidata all'Azienda Speciale ATM la gestione del servizio di accompagnamento durante il trasporto degli alunni disabili delle scuole dell'obbligo e superiori, limitatamente al periodo 15 settembre 1998 - 31 marzo 1999.
    Ora, tenendo conto che l'affidamento all'ATM dei servizi di trasporto relativi agli alunni disabili delle scuole dell'obbligo e superiori proseguirà per tutto l'anno scolastico in corso e sino al 15 giugno del 2000, mentre l'affidamento del relativo servizio di accompagnamento avrà termine con il prossimo 31 marzo c.a., occorre provvedere ad affidare anche per il rimanente periodo dell'anno scolastico in corso e fino al 15 giugno del 2000 il predetto servizio di accompa-



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gnamento ad Azienda specializzata. Tale Azienda può essere individuata nell'Azienda Speciale ATM, cui, con la deliberazione del 6 luglio 1998, citata, è già stata affidata la gestione integrata dei trasporti scolastici socio educativi e socio assistenziali. La scelta di procedere a tale affidamento è stata effettuata, come ampiamente motivato nella deliberazione stessa e nel contratto di servizio allegato, da obiettivi di razionalizzazione, di economicità e di efficacia rispetto alle modalità di gestione precedenti, che prevedevano l'individuazione, attraverso gare gestite direttamente dall'Amministrazione, di imprese private di autotrasporto cui affidare l'effettuazione dei servizi. L'ATM, essendo Ente strumentale della Città di Torino, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di tale pubblico servizio ai sensi dell'art. 22 lettera C della Legge 142/90, al di fuori di procedure concorsuali e senza necessità di concessione formale, bensì solo di apposita convenzione. Ricorrono inoltre le condizioni previste dall'art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 157/95.
    Le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio affidato sono contenute nella convenzione allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
    Il Comune rimborserà trimestralmente all'Azienda Speciale ATM le spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate dalla medesima per lo svolgimento del servizio di accompagnamento, il cui importo presunto, in base a quanto comunicato dall'Azienda stessa, ammonta a complessive L. 585.507.000= EURO 302.389,13 (non imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di individuare nell'Azienda Torinese Mobilità - ATM - con sede legale in Torino - C.so Turati 19/6 - P.I. 07309340011 - Cod. Cred. 1430G, l' affidatario della gestione del servizio di accompagnamento, servizio accessorio e conseguenziale al servizio dei trasporti forniti dai Servizi Educativi sui tragitti destinati agli alunni disabili delle scuole dell'obbligo e

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    superiori , per il periodo 1° aprile '99 - 15 giugno 2000, ai sensi dell'art. 22 lettera C della Legge 142/90 nonchè dell'art. 7, comma 2, lettera b del D. Lgs 157/95, per un importo presunto complessivo di L. 585.507.000 = EURO 302.389,13 (non imponile IVA a sensi art. 15 DPR 633/72), da espletare secondo l'allegata convenzione.
    Come per i trasporti, il Comune rimborserà trimestralmente all'Azienda Torinese Mobilità - ATM - le spese sostenute dalla medesima, per l'organizzazione del servizio di accompagnamento, previa presentazione della documentazione attestante tali spese;
2)    di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1 - n. );
3)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento in oggetto e l'impegno dei fondi necessari stimati indicativamente in complessive Lire 585.507.000 = EURO 302.389,13 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72);
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
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