OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE EX ART. 9 C. 4 L 122/89 - AMMISSIONE DI
NUOVI SOGGETTI ALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL C. C. 18/9/95 (MECC. 9505526/06) IN ADEGUAMENTO AL
DISPOSITIVO DEL C. 2 TER DELL'ART. 10 DEL D.L. 30/12/97 N. 457.
Proposta dell'Assessore Corsico.
L'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122 prevede che I Comuni, previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati
o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere
nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, subordinando la
costituzione del diritto di superficie alla stipula di apposita convenzione con il Comune.
A tale proposito il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18
settembre 1995 (mecc. 9505526/06), esecutiva dal 13 ottobre 1995, aveva provveduto ad
approvare lo schema di bando per la presentazione, così come previsto dall'art. 9, comma 4, legge
122/89, da parte di privati interessati, o società anche cooperative appositamente costituite tra gli
stessi, oppure riuniti in associazioni, di domande dirette ad ottenere la concessione del diritto di
superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime per la realizzazione di parcheggi ad
uso privato da destinare a pertinenza di immobili privati (c.d. parcheggi pertinenziali).
Con la medesima deliberazione erano stati, inoltre, approvati i criteri per la valutazione
delle richieste di concessione del diritto di superficie, nonché tra l'altro, lo schema di convenzione
- tipo da stipulare con ciascun concessionario.
Onde consentire una adeguata istruttoria e valutazione delle domande presentate entro il
termine di scadenza previsto dal bando (29 febbraio 1996), con deliberazione della Giunta
Comunale in data 15 marzo 1996 (mecc. 9601787/39), esecutiva dal 5 aprile 1996, era stato
approvato il progetto finalizzato, denominato parcheggi pertinenziali col quale erano state
individuate le attività e le procedure per pervenire in tempi brevi all'esame e alla valutazione
delle domande presentate.
Con la medesima deliberazione era stata inoltre istituita apposita Commissione di valutazione
delle domande, composta dall'Assessore competente e dai coordinatori delle Divisioni interessate
(Mobilità, Ambiente ed Urbanistica).
A seguito del bando sono state presentate, entro il termine stabilito, 130 richieste.
Ad oggi sono stati approvati come siti idonei 44 localizzazioni. Per 10 di questi sono già
state stipulate le convenzioni e per 9 sono già iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di
circa 1.132 posti auto.
Nove delle convenzioni relative alla realizzazione dei parcheggi sono state stipulate con
cooperative mentre una è stata stipulata con privati interessati rappresentati da un procuratore.
Occorre ora tener conto del disposto del comma 2 ter dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1997
n. 457, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n. 30, che sostituendo il primo
periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, prevede che i Comuni previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta di privati interessati o
di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di
immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche
agli interventi in fase di avvio o già avviati.
Visto che sono già pervenute delle richieste in merito alla possibilità di applicare il disposto
della legge n. 30 del 1998 e tenuto conto della situazione in atto per la Città di Torino, in cui la
fase di presentazione delle domande a seguito del bando è oramai conclusa, risulta necessario
chiarire se sia accoglibile o meno la richiesta di subentro da parte di una impresa di costruzione
o società nei confronti di cooperative che abbiano già firmato la convenzione o se invece il
subingresso possa unicamente avvenire nei casi in cui non sia stata ancora firmata la convenzione.
Si deve a tal proposito osservare che la novità legislativa è il rilevante allargamento dei
possibili concessionari. Infatti, ai sensi della legge 122/'89, i richiedenti potevano essere solo
privati interessati o società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi; con la nuova
formulazione del primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, la
richiesta di realizzare parcheggi pertinenziali può essere avanzata, oltre che da privati interessati,
anche da imprese di costruzione o società, anche cooperative, queste ultime non necessariamente
costituite dai privati interessati; pertanto, nel caso specifico del Comune di Torino, in cui la fase
di presentazione delle richieste è già conclusa, sentiti i Settori Contratti e Appalti e Affari legali
si ritiene che i nuovi soggetti possano subentrare a quelli che hanno presentato la richiesta anche
dopo la stipulazione della convenzione e l'inizio dei lavori in quanto la normativa, facendo
riferimento agli interventi in fase di avvio o già avviati, non può non presupporre a monte la
stipulazione della convenzione e l'inizio dei lavori.
Sempre con riferimento al caso specifico che si presenta per il Comune di Torino il subentro
da parte di imprese di costruzione o società anche cooperative, consentito dalla nuova normativa,
è tuttavia soggetto ad una serie di condizioni che si differenziano a seconda che il subingresso si
verifichi in un momento successivo o precedente alla stipulazione della convenzione.
In particolare nel caso in cui il subingresso avvenga successivamente alla stipula della
convenzione esso è ammesso solo prima del completamento della realizzazione dell'opera e prima
che sia stato costituito il previsto vincolo di pertinenza tra i posti auto e le unità immobiliari di
riferimento; il subentrante inoltre dovrà obbligarsi a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza
di immobili privati nonché a rispettare tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione già
stipulata; la costituzione del vincolo pertinenziale, con individuazione precisa dell'unità
immobiliare principale a cui il bene va collegato, dovrà avvenire a costruzione ultimata, prima del
rilascio del certificato di agibilità del bene pertinenziale stesso; infine occorrerà ottenere l'assenso
di tutti i soci, nel caso in cui la convenzione sia stata firmata dal presidente della cooperativa, o
l'assenso dei privati interessati, nel caso in cui la convenzione sia stata firmata dai singoli privati
o da un loro rappresentante.
Nel caso invece in cui il subentro dei nuovi soggetti avvenga prima della stipulazione della
convenzione occorrerà: l'impegno del subentrante a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza
di immobili privati, la costituzione del vincolo pertinenziale tra posti auto e unità immobiliari prima
del rilascio del certificato di agibilità e l'assenso da parte dei soggetti che hanno già dato la loro
adesione all'iniziativa attraverso la partecipazione diretta alle cooperative o alle associazioni.
In ogni caso per essere ammesse al subentro le imprese di costruzione, anche costituite in
associazioni temporanee o consorzi di imprese, devono essere regolarmente iscritte all'Albo
Nazionale dei Costruttori per importi e categorie attinenti ai lavori da realizzare e alla Cassa Edile
della provincia ove si svolgeranno i lavori, ovvero dove ha sede legale l'impresa, e essere in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dimostrare di aver realizzato opere
analoghe.
Le Società, anche Cooperative, invece, devono essere regolarmente costituite ed iscritte alla
Camera di Commercio.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato da idonea documentazione da
presentare alla Civica Amministrazione.
Secondo il bando pubblico, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) la domanda di concessione del diritto di superficie
per la costruzione dei parcheggi pertinenziali per essere accoglibile doveva essere sottoscritta dai
richiedenti di almeno il 40% del numero totale dei posti auto, mentre la convenzione doveva essere
sottoscritta dai richiedenti della totalità dei posti. Tuttavia per i nuovi soggetti (imprese di
costruzione e società anche cooperative), che subentreranno ai privati o alle associazioni prima
della stipula della convenzione, non sarà necessario presentare il 100% delle adesioni; occorrerà
invece, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, la stipula di un atto unilaterale d'impegno sul
vincolo di pertinenza tra i posti auto e unità immobiliari di riferimento. In particolare la società o
l'impresa dovrà obbligarsi a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza delle unità immobiliari
di proprietà dei privati che si renderanno acquirenti delle medesime. La costituzione del vincolo
di pertinenzialità dovrà avvenire, per tutti i parcheggi realizzati, prima del rilascio del certificato
di agibilità da parte dell'Amministrazione.
99 00736/06
Ne deriva che a parziale modifica di quanto previsto con la succitata deliberazione (mecc.
9505526/06) approvativa del bando, in adeguamento a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 ter,
del D.L. 457/97, introdotto dalla legge di conversione in Legge 27 febbraio 1998 n. 30, le imprese
di costruzione e le società anche cooperative, non necessariamente costituite solo tra privati
interessati, potranno partecipare alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali, di cui al bando
approvato con la deliberazione n. 9505526/06 di cui sopra. Tali nuovi soggetti sono, di
conseguenza, autorizzati a subentrare in tutto o in parte ai precedenti richiedenti, nei rapporti
nascenti dalle domande già presentate o dalle convenzioni già stipulate con il Comune.
Pertanto occorre ora approvare le modifiche sopraindicate.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
2) le imprese di costruzione, anche costituite in associazioni temporanee o consorzi di imprese,
saranno ammesse a partecipare a condizione che comprovino con idonea documentazione:
a) la regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per importi e categorie attinenti
ai lavori da realizzare e alla Cassa Edile della provincia ove si svolgeranno i lavori, ovvero
dove ha sede legale l'impresa, b) la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali, c) la realizzazione di opere analoghe;
3) le Società, anche Cooperative, saranno ammesse a partecipare a condizione che comprovino
con idonea documentazione la regolare costituzione ed iscrizione alla Camera di
Commercio;
4) tali nuovi soggetti saranno ammessi (sia con riferimento al caso delle domande già
presentate che a quello delle convenzioni già stipulate) solo con il consenso di tutti i
precedenti richiedenti e del Comune fatte salve le precedenti prenotazioni dei boxes o posti
auto da realizzare, tranne in caso di rinunce espresse. Tale ammissione è comunque
permessa non oltre il completamento delle opere e la costituzione del vincolo di
pertinenzialità e comporta il subentro dei nuovi soggetti in tutti i diritti ed obblighi facenti
capo ai precedenti richiedenti derivanti dal bando e, se già stipulata, dalla convenzione;
5) di imporre ai nuovi soggetti la stipulazione dell'atto unilaterale d'impegno meglio specificato
in premessa e la comunicazione al Comune dell'avvenuta costituzione dei vincoli
pertinenziali richiesti.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.
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