Divisione Ambiente e Mobilità
99 00736/06

Settore Parcheggi
CP - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° MARZO 1999

(proposta dalla G.C. 9 febbraio 1999)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE EX ART. 9 C. 4 L 122/89 - AMMISSIONE DI NUOVI SOGGETTI ALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C. C. 18/9/95 (MECC. 9505526/06) IN ADEGUAMENTO AL DISPOSITIVO DEL C. 2 TER DELL'ART. 10 DEL D.L. 30/12/97 N. 457.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    L'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n.122 prevede che “I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse”, subordinando la costituzione del diritto di superficie alla stipula di apposita convenzione con il Comune.
    A tale proposito il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06), esecutiva dal 13 ottobre 1995, aveva provveduto ad approvare lo schema di bando per la presentazione, così come previsto dall'art. 9, comma 4, legge 122/89, da parte di privati interessati, o società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, oppure riuniti in associazioni, di domande dirette ad ottenere la concessione del diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime per la realizzazione di parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza di immobili privati (c.d. parcheggi pertinenziali).
    Con la medesima deliberazione erano stati, inoltre, approvati i criteri per la valutazione delle richieste di concessione del diritto di superficie, nonché tra l'altro, lo schema di convenzione - tipo da stipulare con ciascun concessionario.
    Onde consentire una adeguata istruttoria e valutazione delle domande presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando (29 febbraio 1996), con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 marzo 1996 (mecc. 9601787/39), esecutiva dal 5 aprile 1996, era stato approvato il progetto finalizzato, denominato “parcheggi pertinenziali” col quale erano state individuate le attività e le procedure per pervenire in tempi brevi all'esame e alla valutazione

delle domande presentate.



99 00736/04
2

    Con la medesima deliberazione era stata inoltre istituita apposita Commissione di valutazione delle domande, composta dall'Assessore competente e dai coordinatori delle Divisioni interessate (Mobilità, Ambiente ed Urbanistica).
    A seguito del bando sono state presentate, entro il termine stabilito, 130 richieste.
    Ad oggi sono stati approvati come siti idonei 44 localizzazioni. Per 10 di questi sono già state stipulate le convenzioni e per 9 sono già iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di circa 1.132 posti auto.
    Nove delle convenzioni relative alla realizzazione dei parcheggi sono state stipulate con cooperative mentre una è stata stipulata con privati interessati rappresentati da un procuratore.
    Occorre ora tener conto del disposto del comma 2 ter dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n. 30, che sostituendo il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, prevede che “i Comuni previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta di privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati”.
    Visto che sono già pervenute delle richieste in merito alla possibilità di applicare il disposto della legge n. 30 del 1998 e tenuto conto della situazione in atto per la Città di Torino, in cui la fase di presentazione delle domande a seguito del bando è oramai conclusa, risulta necessario chiarire se sia accoglibile o meno la richiesta di subentro da parte di una impresa di costruzione o società nei confronti di cooperative che abbiano già firmato la convenzione o se invece il subingresso possa unicamente avvenire nei casi in cui non sia stata ancora firmata la convenzione.
    Si deve a tal proposito osservare che la novità legislativa è il rilevante allargamento dei possibili concessionari. Infatti, ai sensi della legge 122/'89, i richiedenti potevano essere solo privati interessati o società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi; con la nuova formulazione del primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, la richiesta di realizzare parcheggi pertinenziali può essere avanzata, oltre che da privati interessati, anche da imprese di costruzione o società, anche cooperative, queste ultime non necessariamente costituite dai privati interessati; pertanto, nel caso specifico del Comune di Torino, in cui la fase di presentazione delle richieste è già conclusa, sentiti i Settori Contratti e Appalti e Affari legali si ritiene che i nuovi soggetti possano subentrare a quelli che hanno presentato la richiesta anche dopo la stipulazione della convenzione e l'inizio dei lavori in quanto la normativa, facendo riferimento agli “interventi in fase di avvio o già avviati”, non può non presupporre a monte la stipulazione della convenzione e l'inizio dei lavori.
    Sempre con riferimento al caso specifico che si presenta per il Comune di Torino il subentro da parte di imprese di costruzione o società anche cooperative, consentito dalla nuova normativa, è tuttavia soggetto ad una serie di condizioni che si differenziano a seconda che il subingresso si verifichi in un momento successivo o precedente alla stipulazione della convenzione.



99 00736/06
3

    In particolare nel caso in cui il subingresso avvenga successivamente alla stipula della convenzione esso è ammesso solo prima del completamento della realizzazione dell'opera e prima che sia stato costituito il previsto vincolo di pertinenza tra i posti auto e le unità immobiliari di riferimento; il subentrante inoltre dovrà obbligarsi a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza di immobili privati nonché a rispettare tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione già stipulata; la costituzione del vincolo pertinenziale, con individuazione precisa dell'unità immobiliare principale a cui il bene va collegato, dovrà avvenire a costruzione ultimata, prima del rilascio del certificato di agibilità del bene pertinenziale stesso; infine occorrerà ottenere l'assenso di tutti i soci, nel caso in cui la convenzione sia stata firmata dal presidente della cooperativa, o l'assenso dei privati interessati, nel caso in cui la convenzione sia stata firmata dai singoli privati o da un loro rappresentante.
    Nel caso invece in cui il subentro dei nuovi soggetti avvenga prima della stipulazione della convenzione occorrerà: l'impegno del subentrante a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza di immobili privati, la costituzione del vincolo pertinenziale tra posti auto e unità immobiliari prima del rilascio del certificato di agibilità e l'assenso da parte dei soggetti che hanno già dato la loro adesione all'iniziativa attraverso la partecipazione diretta alle cooperative o alle associazioni.
    In ogni caso per essere ammesse al subentro le imprese di costruzione, anche costituite in associazioni temporanee o consorzi di imprese, devono essere regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per importi e categorie attinenti ai lavori da realizzare e alla Cassa Edile della provincia ove si svolgeranno i lavori, ovvero dove ha sede legale l'impresa, e essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dimostrare di aver realizzato opere analoghe.
    Le Società, anche Cooperative, invece, devono essere regolarmente costituite ed iscritte alla Camera di Commercio.
    Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato da idonea documentazione da presentare alla Civica Amministrazione.
    Secondo il bando pubblico, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06) la domanda di concessione del diritto di superficie per la costruzione dei parcheggi pertinenziali per essere accoglibile doveva essere sottoscritta dai richiedenti di almeno il 40% del numero totale dei posti auto, mentre la convenzione doveva essere sottoscritta dai richiedenti della totalità dei posti. Tuttavia per i nuovi soggetti (imprese di costruzione e società anche cooperative), che subentreranno ai privati o alle associazioni prima della stipula della convenzione, non sarà necessario presentare il 100% delle adesioni; occorrerà invece, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, la stipula di un atto unilaterale d'impegno sul vincolo di pertinenza tra i posti auto e unità immobiliari di riferimento. In particolare la società o l'impresa dovrà obbligarsi a vincolare le erigende autorimesse a pertinenza delle unità immobiliari di proprietà dei privati che si renderanno acquirenti delle medesime. La costituzione del vincolo di pertinenzialità dovrà avvenire, per tutti i parcheggi realizzati, prima del rilascio del certificato di agibilità da parte dell'Amministrazione.



99 00736/06

4

    Ne deriva che a parziale modifica di quanto previsto con la succitata deliberazione (mecc. 9505526/06) approvativa del bando, in adeguamento a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 457/97, introdotto dalla legge di conversione in Legge 27 febbraio 1998 n. 30, le imprese di costruzione e le società anche cooperative, non necessariamente costituite solo tra privati interessati, potranno partecipare alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali, di cui al bando approvato con la deliberazione n. 9505526/06 di cui sopra. Tali nuovi soggetti sono, di conseguenza, autorizzati a subentrare in tutto o in parte ai precedenti richiedenti, nei rapporti nascenti dalle domande già presentate o dalle convenzioni già stipulate con il Comune.
    Pertanto occorre ora approvare le modifiche sopraindicate.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE    

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in adeguamento a quanto disposto dal comma 2 ter dell'art. 10 del Decreto Legge 30 dicembre 1997 n.457 introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n. 30 e a parziale modifica di quanto previsto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06), citata in narrativa, che i soggetti indicati in detta norma e cioè le imprese di costruzione e le società anche cooperative, pur se non costituite esclusivamente tra privati interessati, possano partecipare alla realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, di cui al bando approvato con la deliberazione (mecc. 9505526/06), autorizzando di conseguenza che i medesimi subentrino in tutto o in parte nei rapporti nascenti dalle domande già presentate per la concessione del diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse nonché nei rapporti nascenti dalle convenzioni già stipulate con il Comune;


99 00736/06
5

2)    le imprese di costruzione, anche costituite in associazioni temporanee o consorzi di imprese, saranno ammesse a partecipare a condizione che comprovino con idonea documentazione: a) la regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per importi e categorie attinenti ai lavori da realizzare e alla Cassa Edile della provincia ove si svolgeranno i lavori, ovvero dove ha sede legale l'impresa, b) la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, c) la realizzazione di opere analoghe;
3)    le Società, anche Cooperative, saranno ammesse a partecipare a condizione che comprovino con idonea documentazione la regolare costituzione ed iscrizione alla Camera di Commercio;
4)    tali nuovi soggetti saranno ammessi (sia con riferimento al caso delle domande già presentate che a quello delle convenzioni già stipulate) solo con il consenso di tutti i precedenti richiedenti e del Comune fatte salve le precedenti prenotazioni dei boxes o posti auto da realizzare, tranne in caso di rinunce espresse. Tale ammissione è comunque permessa non oltre il completamento delle opere e la costituzione del vincolo di pertinenzialità e comporta il subentro dei nuovi soggetti in tutti i diritti ed obblighi facenti capo ai precedenti richiedenti derivanti dal bando e, se già stipulata, dalla convenzione;
5)    di imporre ai nuovi soggetti la stipulazione dell'atto unilaterale d'impegno meglio specificato in premessa e la comunicazione al Comune dell'avvenuta costituzione dei vincoli pertinenziali richiesti.
    Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
_____________________________________________________________________________