Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
La Legge n. 142/1990, all'articolo 32 lettera G), stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi".
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 1, prevede che "prima del bilancio
preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli
indirizzi, per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la
quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue
successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l'art. 32, lettera g) della Legge 8 giungo 1990 n. 142;
Visto l'art. 36, comma 1, dello Statuto Comunale;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
a) I.C.I.
Salvo quanto previsto più sotto, per il 1999 le aliquote resteranno invariate rispetto a
quelle del 1998, mentre la detrazione per l'abitazione principale, raguagliata ad anno, sarà
elevata da L. 230.000 a L. 240.000 ed estesa ai contribuenti di cui all'art. 4 comma 2 punti
da a) ad e) del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione n. 401 del Consiglio
Comunale del 21dicembre1998 (mecc. 9810081/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999, fermo
restando che nessun contribuente, con l'eccezione dell'A.T.C. e delle cooperative edilizie
a propietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di L. 240.000 annue.
Le norme di detto Regolamento saranno applicate dal 1° gennaio 1999 come previsto da
D.L. n. 8 del 26 gennaio 1999 art. 31.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché dell'art. 2,
comma 4 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal primo giorno del mese successivo alla stipula
del contratto di cui infra, è prevista, l'applicazione dell'aliquota del 4, 5 per mille per le
unità immobiliari locate con contratto registrato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 2,
comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prevista
l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili non locati alla data del 31 dicembre
1998 per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due
anni sempre che la registrazione fosse obbligatoria, salvo quanto disposto dall'art. 4,
comma 2, punti a) e b) del Regolamento I.C.I. precitato.
b) ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
Per l'esercizio 1999, come consentito dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/98, si
applicherà l'aliquota dell'Addizionale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,1%.
c) T.A.R.S.U.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, la Legge n.
448/98 all'art. 31 punto 7, stabilisce che per il 1999 continueranno ad essere applicati i
criteri di commisurazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe
vigenti nel 1998.
Il termine del 1999 per procedere all'istituzione della tariffa da applicare a seguito della
soppressione della T.A.R.S.U., previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 è stato
abolito dall'art. 31 punto 8 della L. 448/98.
Per l'anno 1999 si ritiene di dover incrementare mediamente del 6% le tariffe vigenti nel
1998.
d) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
CANONI RELATIVI.
Nel 1998 si è provveduto ad applicare una maggiorazione dell'imposta del 10% nonostante
l'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/97 consentisse un aumento fino al 20%. Nel 1999
si completerà l'aumento applicando l'ulteriore maggiorazione del 9,09%, anche per
recuperare la minor entrata dovuta al fatto che con l'introduzione del Canone di
occupazione spazi e aree pubbliche, al fine di snellire le procedure e semplificare gli
adempimenti da parte dei cittadini, sono state escluse dal canone numerose occupazioni
collegate alle attività commerciali, quali le sporgenze delle tende, insegne e altri mezzi
pubblicitari, compresi i faretti e le lampade.
Gli interventi che si intendono avviare e proseguire nel 1999 sono interventi mirati ad
erodere l'area dell'evasione fiscale e precisamente:
- dopo il favorevole esito dell'iniziativa della numerazione univoca delle unità
immobiliari, si procederà ad intensificare le operazioni al fine precipuo di
individuare gli evasori totali all'I.C.I. ed alla T.A.R.S.U.
- la liquidazione dei pagamenti omessi o irregolari nonché l'accertamento delle
dichiarazioni omesse o infedeli relative all'I.C.I. dovuta per gli anni 1993, 1994,
1995 e 1996.
- Il completamento degli interventi finalizzati al classamento degli immobili
denunciati con rendita provvisoria a catasto, secondo il protocollo d'intesa con il
Collegio dei Geometri della Provincia di Torino e con il Dipartimento del
Territorio del Ministero delle Finanze. Verrà inoltre avviata in collaborazione con
tale Dipartimento la notificazione delle rendite definitive agli interessati.
- Proseguiranno le attività volte al recupero dell'evasione totale o parziale
dell'I.C.I.A.P. dovuta fino al 1997, tenuto conto che tale imposta è stata abolita
con effetto dal 1998.
Infine, a seguito del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che ha attribuito ai Comuni ampia
potestà deliberativa su tutti i tributi comunali, si è già provveduto ad emanare i Regolamenti per
l'applicazione dell'I.C.I. e del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Nel 1999 si
provvederà a completare quanto previsto dal precitato decreto provvedendo a redigere e a
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento che istituisce il Canone sulle
autorizzazioni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'ambiente e sul territorio e di
conseguenza dal 2000 sarà abolita l'imposta sulla pubblicità.
Per l'anno 1999, infine, il Comune introiterà come compartecipazione al gettito I.R.A.P.,
ai sensi del art. 27 del precitato D.Lgs. 446/97, una quota pari al gettito riscosso nel 1997
dall'I.C.I.A.P. e dalle Tasse di concessione comunale.
Canoni suolo pubblico e depurazione acque.
Per effetto del D.Lgs. n. 446/97 che ha concesso ai Comuni la possibilità di trasformare la
tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche in canone di natura patrimoniale da riscuotere in
base a tariffe autonomamente determinate dal Comune, e dalla Legge 448/98 che ha dichiarato che
il canone di fognature e depurazione acque non ha natura tributaria bensì costituisce quota di
tariffe, occorre inserire le tariffe relative alla C.O.S.A.P. e al Canone precitato tra le entrate
extratributarie.
a) C.O.S.A.P.
La tariffa per l'anno 1999 prevista dalla deliberazione n. 404 del Consiglio Comunale in data
21 dicembre 1998 (mecc. 9812169/13), esecutiva dal 4 gennaio 1999 è determinata in L.
310 mq/giorno. La COSAP assorbe tutti i canoni concernenti la medesima occupazione.
b) CANONE PER L'ALLONTANAMENTO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
Considerato che dal 25 Settembre 1996, data dell'ultima deliberazione della Giunta
Comunale (mecc. 9605937/13) in materia, la tariffa è rimasta invariata, si ritiene ora di
fissarla, con decorrenza 1° gennaio 1999, nell'importo massimo stabilito dal C.I.P.E. con
la deliberazione del 26 giugno 1996 pubblicata nella G.U. n. 176 del 20 luglio 1996, pari
a L. 170 al mc. (di cui L.160 a favore del Comune di Torino e L. 10 a favore dell'Azienda
Po Sangone) rinunciando ai possibili ulteriori incrementi percentuali deliberati dal C.I.P.E.
stesso, con il provvedimento di cui sopra (maggiorazione ulteriore del 2, 50% per il 1997)
e con il successivo del 27 novembre 1996 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1997
( maggiorazione ulteriore dell'1,40% per il 1997).
Tariffe e rette per la fruizione dei servizi e dei beni
Le politiche tariffarie a livello nazionale saranno gradualmente tarate sulla scorta di due
principi:
a) il graduale riequilibrio dell'onere dei servizi tra l'utenza diretta e la fiscalità generale (vedi
ad es., l'obbligo recentemente introdotto per il trasporto locale di copertura dei costi al
35%);
b) l'inserimento di criteri equitativi nelle politiche tariffarie stesse ispirate al redditometro di
cui al D.Lgs. n. 109/98.
L'applicazione di questi due criteri, non determina automaticamente in tutti i servizi un
aumento delle tariffe unitarie.
Il redditometro, ad esempio, ha come finalità primaria quella di collocare ogni utente in una
fascia tariffaria equa e può quindi condurre, in alcuni casi, anche ad una riduzione delle tariffe
intermedie a parità di gettito per l'erogatore del servizio.
Grava sull'organica applicazione del redditometro il ritardo caratteristico
dell'Amministrazione Fiscale nella certificazione dei redditi effettivi, ritardo cui le Amministrazioni
Locali debbono far fronte con una intelligente azione di monitoraggio statistico.
Si tratta, in definitiva, di un significativo passo della politica sociale che formerà oggetto
di deliberazioni di merito che saranno, con i limiti che precedono, adeguatamente istruite dagli
Uffici.
Cristofori.
Vengono comunque salvaguardati gli inquilini con reddito contenuto nei limiti di reddito
che costituisce requisito per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica, applicando nei loro
confronti la Legge n. 392/78 sull'equo canone.
Per quanto concerne poi i contratti scaduti e quelli a scadere, in attesa di regolamenti
applicativi della nuova normativa introdotta con la Legge n. 431/98, abrogativa delle precedenti,
si provvederà transitoriamente ad applicare un'indennità di occupazione, pari al canone di
locazione percepito sino alla scadenza contrattuale.
Per i contratti ad uso commerciale, dopo l'entrata in vigore della legge 537/93, i canoni
sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.
Se ne conferma l'applicazione anche per il 1999.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore
di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica
disciplina, confermata anche per il 1999, è contenuta nello Statuto della Città e nell'apposito
Regolamento in vigore dal luglio 1995.