Divisione Servizi Socio-Educativi
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Settore Sport
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 FEBBRAIO 1999

(proposta dalla G.C. 28 gennaio 1999)


OGGETTO: IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN CORSO TARANTO N. 160 PALESTRA E LOCALI CONNESSI EX SCUOLA CORELLI - ASSEGNAZIONE PER LA GESTIONE E L'USO ALL'ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    L'Associazione “Accademia Schema Marchesa” organizza dall'anno 1981 corsi e tornei sul territorio della Città in locali comunali attualmente non più disponibili. Ravvisata la necessità di assicurare il funzionamento e la continuità dell'attività, si ritiene di concedere all'associazione in oggetto la gestione della porzione di immobile utilizzato a suo tempo dall'ex scuola Corelli, sita in Torino, corso Taranto n. 160, composta da: palestra situata al piano inferiore dove sono pure presenti servizi igienici, ripostiglio attrezzi e piccolo vano ripostiglio, porzione di piano superiore, con annesso diritto d'uso della scala, soprastante l'atrio di ingresso, lo spogliatoio ed i servizi, confinante con l'alloggio del custode.
    Il Consiglio della VI Circoscrizione, nella seduta del 28 settembre 1998 (mecc. 9807354/89), ha espresso parere favorevole alla gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
    In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), e successive integrazioni, nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un migliore utilizzo agli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario provvederà alla ristrutturazione dei locali e si accollerà tutte le spese di conduzione fatta eccezione per una quota percentuale riferita al riscaldamento.



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    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
    Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare la gestione pluriennale dell'immobile in oggetto, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di assegnare la gestione dell'Immobile municipale sito in corso Taranto n. 160 ex scuola Corelli, all'associazione sportiva “Accademia Scherma Marchesa”, con sede in Torino, corso Vercelli n. 141, P. IVA 03044920019, C.F. 97502610013, nella persona del Presidente - legale rappresentante sig. Dario Arduino, nato a Villafranca d'Asti (AT) il 29 novembre 1926, residente in Torino via Pietracqua n. 35, per un periodo di anni 15 a far tempo dalla data di consegna dell'immobile;
2)    di approvare la convenzione con l'Associazione Sportiva “Accademia Scherma Marchesa”, alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che è parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
    Il corrispettivo annuale determinato in Lire 600.000 (pari a EURO 309,87) IVA compresa, dovrà essere versato alla Città entro il mese di gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione VI, che provvederà all'accertamento dell'entrata sulla risorsa pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

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    All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della VI Circoscrizione.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Settore III Ispettorato di Ragioneria;
3)    di dare atto che la spesa a carico della Città di cui all'art. 5 dell'allegata convenzione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati da parte dei Settori competenti;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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