OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
"SPINA 3" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- RATIFICA - APPROVAZIONE.
Proposta dell' Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e
funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al
miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica
dell'ambito considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti
previsti dalla Legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione
Urbana e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso
obbligatorio di risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per
realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di
Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale
26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava,
tra gli altri, la proposta di PRIU presentata dai proprietari degli immobili (
società Ingest s.p.a.,
Michelin Italia s.p.a., Cimimontubi s.p.a., Società Nazionale Officine di Savigliano s.p.a.,
Rinnovamento Dora Riparia s.r.l., ed i Sigg.ri Cuccureddu e Peracchi Michele, Giovanni, Antonio
e Maria Luisa)
e concernente l'area "Spina 3".
In seguito a richiesta di finanziamento di L. 90.940.000.000=, la Direzione Generale del
Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "Spina 3" al finanziamento
nella misura di L. 48.768.000.000.
dell'area interessata e che, in tal caso, l' art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all' accordo adottato
con decreto del Presidente della Regione gli effetti dell' intesa di cui all'art. 81 del D.P.R.
24/7/1977 n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G., è stata
predisposta la documentazione relativa alle modificazioni urbanistiche.
Il programma "Spina 3" interessa gran parte della Zona Urbana di Trasformazione "4.13Spina 3"
del P.R.G., per una superficie complessiva di 1.010.748 mq., collocata lungo il passante
ferroviario, in parte di proprietà privata (851.233 mq.),. in parte di proprietà comunale (159.515
mq.).
Il programma prevede la realizzazione, previa demolizione di fabbricati industriali, di
insediamenti residenziali, attività terziarie ed ASPI (commercio al dettaglio, attività artigianali,
ecc.), di un centro commerciale e relativi servizi pubblici. Complessivamente si prevede una SLP
pari a 586.054 mq. (509.487 mq. di proprietà privata e 76.567 comunale), di cui a residenza un
minimo di 352.971 mq., un massimo di 27.272 mq. ad ASPI, di 13.580 mq. ad attività terziarie,
un massimo di 18.000 mq. a commercio, di 174.231 ad Eurotorino (attività espositive e
congressuali, università, ricerca. attività produttive e ricettive), con 650.800 mq. a servizi.
I contenuti della variazione urbanistica, in conformità anche alla deliberazione del
Consiglio Comunale
di indirizzi programmatici
,
sopra citata, necessaria per l' attuazione del
programma sono:
- Contenuti di tipo normativo generale: attuazione parziale della Z.U.T. in assenza di Studio
Unitario d'Ambito, modifiche al disegno di P.R.G. in assenza di uno Strumento Urbanistico
Esecutivo formale, utilizzo di risorse pubbliche per opere di preurbanizzazione, ecc...;
- Contenuti di tipo sostanziale in attuazione degli "indirizzi programmatici" di revisione della
Spina:
riduzione della S.T., riduzione dell'indice territoriale, adeguamento della dotazione
dei servizi, ecc...
;
- Soppressione del trasferimento parziale di diritti comunali da Spina 1 a Spina 2,
adeguamenti al mix funzionale complessivo, accorpamento di una piccola parte dell'ambito
4.15, individuazione di edifici di valore storico da salvaguardare, ecc...
Il cronoprogramma definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi
e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento.
Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel programma
sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero LL.PP. di L.48.768.000.000= (Euro 25.186.570,05);
- oneri di urbanizzazione primaria di L. 50.649.000.000= (Euro 26.158.025,48);
- oneri di urbanizzazione secondaria di L. 39.815.000.000= (Euro 20.562.731,44);
- risorse aggiuntive private di L. 30.206.000.000= (15.600.097,09);
- risorse aggiuntive pubbliche di L. 55.839.000.000= (Euro 28.838.436,79).
L' attuazione dei contenuti dell' accordo di programma e l' ambito di applicazione del
medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposite convenzioni cui
i soggetti attuatori sopra indicati si sono impegnati a stipulare entro il termine di 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell'accordo stesso.
Tutto ciò premesso,
1) di ratificare, ai sensi dell' art. 27 comma 5 della Legge 142/90, l' accordo di programma (all.
1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte e il Comune di Torino, stipulato
in data 30 dicembre 1998, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana
"Spina 3" ex art. 2 legge 179/92, D.M. 21/12/1994 e D.M. 30/10/1997, con i relativi allegati
che ne fanno parte integrante;
2) di prendere atto che l' accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione, determina
le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G;
3) di approvare specificatamente il programma definitivo di riqualificazione denominato
"Spina 3", i progetti preliminari delle opere pubbliche, nonchè gli schemi di convenzione
tra il Comune di Torino e i soggetti attuatori (allegati dell'accordo).
Per l'approvazione delle opere finanziate con risorse pubbliche aggiuntive, nonchè per
l'individuazione delle relative risorse finanziarie, si provvederà con successivi
provvedimenti;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.