Divisione Edilizia e Urbanistica
99 00149/09

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 4" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- RATIFICA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell' Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
    Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti previsti dalla legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
    La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale 26 ottobre 1995 mecc. 9507792/47).
    Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava, tra gli altri, il PRIU proposto dalla società Immobiliare Cigna s.r.l., concernente l'area "Spina 4" e relativa ad immobili di proprietà della società, compreso l'ambito di P.R.G. 5.20 corrispondente al programma integrato ex art. 18 L.203/91 già oggetto di precedente accordo di programma.
    In seguito a richiesta di finanziamento di L. 10.940.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "Spina 4" al finanziamento nella misura richiesta.
    Con deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio Comunale approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte di PRIU, tra i quali quello concernente l'area denominata Spina 4.
    Con nota del 28/11/97 il Consorzio Torino 2000 rinunciava ad attuare il programma




integrato ex art.18 L.203/91.
    La Società Ingest S.p.A. (subentrata alla Immobiliare Cigna) si obbligava con atto unilaterale d'obbligo 15 gennaio 1998, a conferma degli impegni assunti con la proposta di programma, alla somma di L.3.056.000.000= a titolo di risorse aggiuntive agli oneri di urbanizzazione per l'attuazione del Programma.
    In data 20/1/1998, veniva sottoscritto il Protocollo d'intesa avente ad oggetto l'attuazione e il finanziamento del PRIU "Spina 4", tra Ministero LL.PP., Regione Piemonte e Città di Torino.
    Con deliberazioni in data 19 ottobre 1998 (mecc. 9808096/09 e mecc. 9800283/09) il Consiglio Comunale approvava gli indirizzi programmatici (riduzione della S.T., riduzione dell'indice territoriale, adeguamento della dotazione dei servizi, ecc...) per la revisione della "Spina Centrale" nella quale rientra il programma in oggetto e provvedeva a introdurre integrazioni e specificazioni al programma preliminare precedentemente approvato.
    Il Programma, contenendo variante al P.R.G. della Città, veniva pubblicato con affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nel Foglio degli Annunzi Legale della Provincia e per estratto sul quotidiano La Stampa.
    Pervenivano cinque osservazioni di cui una fuori termine, alle quali si rispondeva con le controdeduzioni allegate all'accordo di programma.
    In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997, che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica definitiva e di quella preliminare delle opere pubbliche.
    A tal fine il Sindaco della Città di Torino, ente con competenza primaria sul programma, indiceva, convocando i rappresentanti del Ministero dei LL.PP. e della Regione Piemonte, la conferenza di servizi per il 21 dicembre 1998, nella quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla conclusione dell' accordo di programma, nonchè individuata la documentazione e i pareri necessari e fissato il termine per la stipulazione dell'accordo stesso.
    Nella conferenza del 18 dicembre 1998 veniva formulato il testo definitivo della convenzione, esaminata la documentazione e valutati i vari pareri degli uffici comunali; nella successiva conferenza del 21 dicembre veniva esaminata la proposta di accordo ed espresso il consenso sul testo dell'accordo.
    L' accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP. in persona dell' arch. Mara MOSCATO, per atto di delegazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale, la Regione Piemonte in persona dell'arch. Michele MEINERO, per
atto di delega del Presidente della Giunta Regionale, on. Enzo GHIGO e la Città di Torino in persona del Vicesindaco, Domenico CARPANINI.
    Posto che l' attuazione del programma richiede variazioni delle destinazioni urbanistiche dell'area interessata e che, in tal caso, l' art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all' accordo adottato

con decreto del Presidente della Regione gli effetti dell' intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G., è stata predisposta la documentazione relativa alle modificazioni urbanistiche.
    Il programma "Spina 4" interessa parte della Zona Urbana di Trasformazione "5.10 Spina 4" del P.R.G. ed il precedente ambito 5.20 , per una superficie territoriale complessiva di 149.953 mq., collocata lungo il passante ferroviario, in massima parte di proprietà privata (136.444 mq.), su cui insistono fabbricati industriali dismessi e. per una minima parte di proprietà comunale (13.509 mq.).
    Il programma prevede la realizzazione, previa demolizione di fabbricati industriali, di insediamenti residenziali ed ASPI (commercio al dettaglio, attività artigianali, ecc.), e relativi servizi pubblici. Complessivamente si prevede una SLP pari a 87.270 mq. (81.866 di proprietà privata e 5.404 mq. di proprietà comunale), di cui a residenza un minimo di 77.492 mq. ed un massimo 87.270 mq., ad ASPI un massimo di 9.778 mq., e con 94.800 mq. a servizi.
    I contenuti della variazione urbanistica, in conformità anche alla deliberazione del Consiglio Comunale di indirizzi programmatici, sopra citata, necessaria per l' attuazione del programma sono:
-    Contenuti di tipo normativo generale: attuazione parziale della Z.U.T. in assenza di Studio Unitario d'Ambito, modifiche al disegno di P.R.G. in assenza di uno Strumento Urbanistico Esecutivo formale, utilizzo di risorse pubbliche per opere di preurbanizzazione, ecc...;
-    Contenuti di tipo sostanziale in attuazione degli "indirizzi programmatici" di revisione della Spina: riduzione della S.T., riduzione dell'indice territoriale, adeguamento della dotazione dei servizi, ecc...;
-    Soppressione del sub-ambito 5.20, ricompreso nella Spina 4, ridefinizione del mix funzionale complessivo.
    Il cronoprogramma, definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento, previo rilascio delle successive concessioni edilizie previste.
    Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel programma sono di seguito individuate:
-    finanziamento del Ministero LL.PP. di L. 10.940.000.000 (EURO 5.650.038,48);
-    oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di L. 13.672.000.000 (EURO 7.060.998,72);
-     risorse aggiuntive private di L. 3.056.000.000 (EURO 1.578.292,28).
    L' attuazione dei contenuti dell' accordo di programma e l' ambito di applicazione del medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita convenzione che la società "Ingest S.p.A." si è impegnata a stipulare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione del presente accordo.
    Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Visto il P. R. G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Preso atto che la Circoscrizione 6, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ) subordinandolo all'accoglimento delle seguenti richieste: potenziamento dell'illuminazione nelle parti verdi, non consentire unità commerciali che per metratura permettano l'apertura di nuovi supermercati e discounts, maggiore attenzione alla creazione di spazi verdi e parcheggi.
CONTRODEDUZIONI
    In relazione alle osservazioni relative agli esercizi commerciali, si rileva che il Programma prevede attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), così come previsto dall'art. 3 comma 20 delle N.U.E.A. al P.R.G., tra le quali sono previste attività di servizio comune nonchè attività commerciali al dettaglio ad esclusione delle grandi strutture di vendita superiori a 1.500 mq. di cui al comma 8 punto 4 dell'articolo suddetto.
    Le altre richieste del Consiglio di Circoscrizione n. 6, saranno segnalate ai settori competenti, affinchè ne tengano conto in sede di attuazione del Programma di Riqualificazione;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)    di ratificare, ai sensi dell' art. 27 comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all. 1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte e il Comune di Torino, stipulato in data 30 dicembre 1998, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 4" ex art. 2 legge 179/92, D.M. 21/12/1994 e D.M. 30/10/1997, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante;


2)    di prendere atto che l' accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni urbanistiche al vigente P.R.G.;
3)    di approvare specificatamente il programma definitivo di riqualificazione denominato "Spina 4", i progetti preliminari delle opere pubbliche, nonchè lo schema di convenzione tra il Comune di Torino e la società "Ingest S.p.A." (allegati dell'accordo);
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.