Divisione Edilizia ed Urbanistica
99 00146/09

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 1999


Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- RATIFICA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell' Assessore Corsico,
    di concerto con l'Assessore Viano.

I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti previsti dalla legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale 26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava, tra gli altri, il PRIU proposto dalla società Acciaierie Valbruna s.r.l. concernente l'area "ex Elli Zerboni" e relativa ad immobili di sua proprietà.
In seguito a richiesta di finanziamento di lire 1.890.000.000, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "ex Elli Zerboni” al finanziamento nella misura richiesta.




    La società Acciaierie Valbruna s.r.l. si obbligava e confermava gli impegni assunti al momento della presentazione della richiesta con atto unilaterale d'obbligo (Rogito dr. Boschetti, notaio in Vicenza, rep. 142059, reg. atti priv. di Vicenza - 9/5/1997);
    Con deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio Comunale approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte di PRIU, tra i quali quello concernente l'area denominata "ex Elli Zerboni".
    La Giunta Comunale con deliberazione del 24 luglio 1997 (mecc. 9704693/09), approvava correzioni di errori materiali, integrazioni e specificazioni degli allegati tecnici della precedente deliberazione consiliare, senza mutare gli indirizzi e i contenuti fondamentali del programma.
    In data 30/7/1997, veniva sottoscritto il Protocollo d'intesa avente ad oggetto l'attuazione e il finanziamento del PRIU " Ex Elli Zerboni", tra Ministero LL.PP., Regione Piemonte e Città di Torino.
    Il Programma, contenendo variante al P.R.G. della Città, veniva pubblicato con affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nel Foglio degli Annunzi Legale della Provincia e per estratto sul quotidiano La Stampa.
    Nei successivi 30 giorni venivano presentate unicamente le osservazioni della Provincia di Torino, esaminate dalla Conferenza di Servizi ed accolte in parte dal presente accordo (all .7 - n. ).
In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997, che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica definitiva, di quella preliminare delle opere pubbliche.
    Il Programma interessa due aree in prossimità di via Chiesa della Salute occupate da edifici industriali in stato di abbandono, rispettivamente di 1580 e 5485 mq, originariamente di proprietà della Soc. Acciaierie Valbruna, successivamente espropriate dalla Città per la realizzazione di servizi per l'istruzione. In seguito ad azione della Società, il Tribunale con sentenza non definitiva 28 giugno 1994 ha tuttavia dichiarato che la proprietà dell'area minore, a causa del mancato inizio dei lavori, non si è mai trasferita alla Città e ha riconosciuto il diritto della Società alla retrocessione dell'area maggiore. Nella fase di sviluppo del programma definitivo del PRIU, la proprietà ha avanzato una proposta diversa da quella originaria, che prevede la rinuncia alla retrocessione dell'area maggiore, che rimarrebbe in proprietà della Città con destinazione a servizi come prescritto dal P.R.G. e realizzando sull'area minore un intervento di sostituzione edilizia in senso residenziale previa variante di P.R.G.
    A tal fine il Sindaco della Città di Torino, ente con competenza primaria sul programma, indiceva la conferenza di servizi per il giorno 1 giugno 1998, convocando i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e della Regione Piemonte, durante la quale è stata verificata la possibilità di addivenire alla conclusione dell' accordo di programma e individuata la

documentazione e i pareri necessari, mentre veniva rinviato l'esame dell'accordo e della convenzione alla definizione dei complessivi rapporti economici, nonchè della lite pendente, tra la Città e la Soc. Valbruna. Sulla base di una proposta della Società, la Città con deliberazione
della Giunta Comunale in data 17 dicembre 1998 (mecc. 9812135/09) adottava un accordo preliminare che prevede: a) rinuncia della Soc. all'azione pendente presso il Tribunale, a spese compensate, con conseguente mantenimento della proprietà dell'area maggiore in capo alla Città e trattenimento da parte della Società dell'indennità di esproprio di lire 944.170.500, depositata alla Cassa Depositi e Prestiti (quietanze Tesoreria Provinciale nn. 1066/405354/81 e 644/409039/83 e riscossa dalla Società nel dicembre 1983; b) compensazione in via transattiva tra la somma dovuta dalla Società a titolo di monetizzazione per la mancata cessione di aree, cessione prevista per l'intervento di sostituzione edilizia (pari a L. 880.000.000=) e la spesa che la Città dovrebbe sostenere per una eventuale riacquisizione dell'area maggiore (pari a L. 1.400.000.000= circa, e derivante dalla differenza tra costo di un nuovo esproprio lire 3.400.000.000 circa, di cui lire 3.100.000.000 per indennità di esproprio e lire 300.000.000 per indennità di occupazione temporanea, e indennità di retrocessione, circa lire 2.000.000.000); c) rinuncia della Società ad ogni ulteriore differenza a suo favore, anche nel caso di intervento di ristrutturazione in luogo di quello di sostituzione.
    Nella conferenza del 21 dicembre 1998, preso atto del provvedimento della Giunta sopra citato, elaborato lo schema di convenzione e verificata la documentazione nonchè i pareri acquisiti, si esaminava ed approvava, previa introduzione delle necessarie modifiche, il testo definitivo di accordo.
    L' accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP. in persona dell' arch. Mara Moscato, per atto di delegazione del Direttore Generale del Coordinamento Territoriale, la Regione Piemonte in persona dell'Arch. Michele MEINERO, per atto di delegazione del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo GHIGO e la Città di Torino in persona del vicesindaco Domenico CARPANINI.
    Posto che l' attuazione del programma richiede variazioni delle destinazioni urbanistiche dell'area interessata e che, in tal caso, l' art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all' accordo adottato con decreto del Presidente della Regione gli effetti dell' intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G., è stata predisposta ed allegata la documentazione relativa alle modificazioni urbanistiche.
    Il programma così riformulato prevede la realizzazione di un edificio residenziale privato sull'area minore, di proprietà della Società, mediante opere di sostituzione edilizia, e la relizzazione di servizi pubblici ( recupero di un edificio per servizi, sistemazione di area a verde, parcheggi a raso, ecc.) nell'area maggiore, di proprietà della Città.
    La variazione urbanistica necessaria per l'attuazione del programma prevede l'attribuzione all' area minore "B" (via Boccardo - via Pavone) la destinazione "area normativa M1" propria dell'isolato in cui è inserita; l'intervento di sostituzione edilizia è ammesso senza ulteriore

dotazione di servizi oltre a quelli da realizzarsi nell'area maggiore "A", che conserva la destinazione a servizi, e senza cessione di aree o monetizzazione per le ragioni sopra specificate.
    Il cronoprogramma definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento, previo rilascio delle concessioni edilizie previste.
    Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel programma sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero LL.PP. di lire 1.890.000.000 (Euro 976.103,54);
- oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di lire 812.582.000 (Euro 419.663,58);
- risorse aggiuntive private di lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);
- risorse aggiuntive pubbliche di lire 1.621.618.000 (Euro 837.495,80).
L' attuazione dei contenuti dell' accordo di programma e l' ambito di applicazione del medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita convenzione che la società Acciaierie Valbruna s.r.l. dovrà sottoscrivere nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione del presente accordo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
    Visto il P.R.G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Preso atto che la Circoscrizione 5, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si è espressa nei termini, si prescinde dal parere della stessa;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)    di ratificare, ai sensi dell' art. 27 comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all. 1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte e il Comune di Torino, stipulato in data 30 dicembre 1998, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana "EX ELLI ZERBONI" in base all' art. 2 legge 179/92, al D.M. 21/12/1994 e al D.M. 30/10/1997, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
2)    di prendere atto che l' accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente P.R.G.;
3)    di approvare specificatamente il programma definitivo di riqualificazione denominato "EX ELLI ZERBONI", i progetti preliminari delle opere pubbliche, nonchè lo schema di convenzione tra il Comune di Torino e la società Acciaierie Valbruna s.r.l. con sede in Vicenza, viale della Scienza, 25 (allegati dell'accordo).
4)    Per l'approvazione delle opere finanziarie con risorse pubbliche aggiuntive, nonchè per l'individuazione delle relative risorse finanziarie, si provvederà con successivi provvedimenti;
5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.