OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
"EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- RATIFICA -
APPROVAZIONE.
Proposta dell' Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Viano.
I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e
funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al
miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica
dell'ambito considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti
previsti dalla legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana
e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di
risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in
autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di
Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale
26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava,
tra gli altri, il PRIU proposto dalla società Acciaierie Valbruna s.r.l. concernente l'area "ex Elli
Zerboni" e relativa ad immobili di sua proprietà.
In seguito a richiesta di finanziamento di lire 1.890.000.000, la Direzione Generale del
Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU "ex Elli Zerboni al
finanziamento nella misura richiesta.
documentazione e i pareri necessari, mentre veniva rinviato l'esame dell'accordo e della
convenzione alla definizione dei complessivi rapporti economici, nonchè della lite pendente, tra
la Città e la Soc. Valbruna. Sulla base di una proposta della Società, la Città con deliberazione
della Giunta Comunale in data 17 dicembre 1998 (mecc. 9812135/09) adottava un accordo
preliminare che prevede: a) rinuncia della Soc. all'azione pendente presso il Tribunale, a spese
compensate, con conseguente mantenimento della proprietà dell'area maggiore in capo alla Città
e trattenimento da parte della Società dell'indennità di esproprio di lire 944.170.500, depositata
alla Cassa Depositi e Prestiti (quietanze Tesoreria Provinciale nn. 1066/405354/81 e
644/409039/83 e riscossa dalla Società nel dicembre 1983; b) compensazione in via transattiva
tra la somma dovuta dalla Società a titolo di monetizzazione per la mancata cessione di aree,
cessione prevista per l'intervento di sostituzione edilizia (pari a L. 880.000.000=) e la spesa che
la Città dovrebbe sostenere per una eventuale riacquisizione dell'area maggiore (pari a L.
1.400.000.000= circa, e derivante dalla differenza tra costo di un nuovo esproprio lire
3.400.000.000 circa, di cui lire 3.100.000.000 per indennità di esproprio e lire 300.000.000 per
indennità di occupazione temporanea, e indennità di retrocessione, circa lire 2.000.000.000); c)
rinuncia della Società ad ogni ulteriore differenza a suo favore, anche nel caso di intervento di
ristrutturazione in luogo di quello di sostituzione.
Nella conferenza del 21 dicembre 1998, preso atto del provvedimento della Giunta sopra
citato, elaborato lo schema di convenzione e verificata la documentazione nonchè i pareri
acquisiti, si esaminava ed approvava, previa introduzione delle necessarie modifiche, il testo
definitivo di accordo.
L' accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP.
in persona dell' arch. Mara Moscato, per atto di delegazione del Direttore Generale del
Coordinamento Territoriale, la Regione Piemonte in persona dell'Arch. Michele MEINERO, per
atto di delegazione del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo GHIGO e la Città di Torino
in persona del vicesindaco Domenico CARPANINI.
Posto che l' attuazione del programma richiede variazioni delle destinazioni urbanistiche
dell'area interessata e che, in tal caso, l' art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all' accordo adottato
con decreto del Presidente della Regione gli effetti dell' intesa di cui all'art. 81 del D.P.R.
24/7/1977 n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G., è stata
predisposta ed allegata la documentazione relativa alle modificazioni urbanistiche.
Il programma così riformulato prevede la realizzazione di un edificio residenziale privato
sull'area minore, di proprietà della Società, mediante opere di sostituzione edilizia, e la
relizzazione di servizi pubblici ( recupero di un edificio per servizi, sistemazione di area a verde,
parcheggi a raso, ecc.) nell'area maggiore, di proprietà della Città.
La variazione urbanistica necessaria per l'attuazione del programma prevede l'attribuzione
all' area minore "B" (via Boccardo - via Pavone) la destinazione "area normativa M1" propria
dell'isolato in cui è inserita; l'intervento di sostituzione edilizia è ammesso senza ulteriore
dotazione di servizi oltre a quelli da realizzarsi nell'area maggiore "A", che conserva la
destinazione a servizi, e senza cessione di aree o monetizzazione per le ragioni sopra specificate.
Il cronoprogramma definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione degli interventi
e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento, previo rilascio delle concessioni edilizie
previste.
Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel programma
sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero LL.PP. di lire 1.890.000.000 (Euro 976.103,54);
- oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di lire 812.582.000 (Euro 419.663,58);
- risorse aggiuntive private di lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);
- risorse aggiuntive pubbliche di lire 1.621.618.000 (Euro 837.495,80).
L' attuazione dei contenuti dell' accordo di programma e l' ambito di applicazione del
medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita convenzione che
la società Acciaierie Valbruna s.r.l. dovrà sottoscrivere nei successivi 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione del
presente accordo.
Tutto ciò premesso,