Divisione Edilizia ed Urbanistica99 00145/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 1999
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
"LA GRANGIA" EX LEGGE 179/92 E D.M. 21/12/94 E S.M.I.- RATIFICA -
APPROVAZIONE.
Proposta dell' Assessore Corsico,
di concerto con l' Assessore Viano.
I Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU) hanno ad oggetto il recupero edilizio e
funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ed interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al
miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica
dell'ambito considerato.
Con il D.M. Lavori Pubblici 21/12/1994 e il successivo D.M. 4/2/1995, i finanziamenti
previsti dalla legge 17/2/1992 n. 179 sono stati destinati ai Programmi di Riqualificazione Urbana
e sono stati disciplinati la formazione e l'attuazione degli stessi, con il concorso obbligatorio di
risorse private, consentendosi inoltre la partecipazione degli enti pubblici per realizzare, in
autofinanziamento, parte degli interventi del programma medesimo.
La Città di Torino approvava l'invito pubblico concorrenziale a proporre Programmi di
Riqualificazione Urbana con indicazione degli ambiti di intervento prioritario (Giunta Comunale
del 26 ottobre 1995 - mecc. 9507792/47).
Con deliberazione del 6 marzo 1996 (mecc. 9601680/47), la Giunta Comunale adottava,
tra gli altri, il PRIU proposto dalla società La Grangia s.r.l. concernente l'area "La Grangia" e
relativa ad immobili di sua proprietà.
In seguito a richiesta di finanziamento di Lire 336.000.000, la Direzione Generale del
Coordinamento Territoriale - Ministero dei LL.PP. ammetteva il PRIU La Grangia al
finanziamento nella misura richiesta.
La società La Grangia si obbligava con atto unilaterale d'obbligo del 25/7/1997 alla somma
di lire 350.000.000 a titolo di risorse aggiuntive agli oneri di urbanizzazione per l'attuazione del
Programma.
Con deliberazione del 13 gennaio 1997 (mecc. 9607826/09), il Consiglio Comunale
approvava il programma preliminare relativo alle 13 proposte di PRIU, tra i quali quello
concernente l'area denominata La Grangia.
In data 29/11/1997, veniva sottoscritto il Protocollo d'intesa avente ad oggetto l'attuazione
e il finanziamento del PRIU "La Grangia", tra Ministero LL.PP., Regione Piemonte e Città di
Torino.
La Giunta Comunale con deliberazione del 1° dicembre 1997 (mecc. 9706513/57),
approvava correzioni di errori materiali, integrazioni e specificazioni degli allegati tecnici della
precedente deliberazione consiliare, senza mutare gli indirizzi e i contenuti fondamentali del
programma.
Il Programma, contenendo variante al P.R.G. della Città, veniva pubblicato con affissione
all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
nel Foglio degli Annunzi Legale della Provincia e per estratto sul quotidiano La Stampa.
In attuazione del D.M. 30 ottobre 1997, che ha modificato il D.M. 21 dicembre 1994, i
Programmi di Riqualificazione Urbana devono essere approvati con la procedura dell'accordo di
programma di cui all'art. 27 della legge 142/90 sulla base della progettazione urbanistica
definitiva e di quella preliminare delle opere pubbliche, nonché eventualmente dei progetti edilizi
degli interventi privati per i quali l'accordo costituisce gia' la concessione edilizia.
A tal fine il Sindaco della Città di Torino, ente con competenza primaria sul programma,
indiceva la conferenza di servizi per il giorno 13 novembre 1998, convocando i rappresentanti
del Ministero dei Lavori Pubblici e della Regione Piemonte, durante la quale è stata verificata la
possibilità di addivenire alla conclusione dell' accordo di programma, nonché individuata la
documentazione e i pareri necessari e fissato il termine per la stipulazione dell'accordo stesso.
Nella conferenza del 1 dicembre 1998 veniva formulato il testo definitivo della
convenzione, esaminata la documentazione e valutati i vari pareri degli uffici comunali; nelle
successive conferenze del 14 e 21 dicembre veniva esaminata la proposta di accordo ed espresso
il consenso definitivo sul testo dell'accordo.
L' accordo di programma è stato stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero LL.PP.
in persona dell' arch. Mara MOSCATO, per atto di delegazione del Direttore Generale del
Coordinamento Territoriale, la Regione Piemonte in persona dell'arch. Michele MAINERO, per
atto di delegazione del Presidente della Giunta Regionale, on. Enzo GHIGO e la Città di Torino
in persona del Vicesindaco, Domenico CARPANINI.
Posto che l' attuazione del programma richiede variazioni delle destinazioni urbanistiche
dell'area interessata e che, in tal caso, l' art. 27 della Legge 142/90 attribuisce all' accordo adottato
con decreto del Presidente della Regione gli effetti dell' intesa di cui all'art. 81 del D.P.R.
24/7/1977 n. 616 e s.m.i. determinando le conseguenti variazioni del vigente P.R.G. e sostituendo
la prima delle concessioni edilizie previste, è stata predisposta ed allegata la documentazione
relativa alle modificazioni urbanistiche.
Il programma "La Grangia" interessa un'area di 35.484 mq., sita nella parte terminale
dell'asse di corso Unione Sovietica sulla quale insistono la Cascina La Grangia ed i terreni ad essa
attigui, oggi in stato di abbandono e degrado funzionale e strutturale; il programma prevede,
inoltre, interventi pubblici comprensivi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché
la demolizione di un edificio esistente su corso Unione Sovietica; prevede, infine, interventi
privati consistenti in opere di ristrutturazione, ricostruzione e completamento della Cascina La
Grangia, con destinazione ASPI (mq. 2511,1) e residenza (mq. 969), nonché la nuova costruzione
di quattro edifici su via Plava per una S.L.P. totale di mq. 8279,6 (di cui 7974,6 mq. di proprietà
privata e 304,96 di proprietà comunale), a destinazione prevalentemente residenziale.
Nella fase di sviluppo del programma sarà valutata l'esigenza, emersa nella seduta della II
Commissione Consiliare del 28 dicembre 1998, di trasferire l'attuale mercato ambulante di via
C. Pavese in via Monte Sei Busi.
La variazione urbanistica necessaria per l' attuazione del programma prevede la creazione
di una nuova Zona Urbana di Trasformazione corrispondente al perimetro del PRIU, denominata
"16.25 Cascina La Grangia", con contenuti innovativi in termini di quantità: recupero della SLP
della Cascina La Grangia in aggiunta alla insediabilità propria del nuovo ambito con indice
territoriale 0,7/3 mq. SLP/mq. ST e della dotazione di aree a servizi pari all' 80% circa della
Superficie Territoriale.
L' accordo prevede la cessione da parte della società alla Città di mq. 9.505 per
realizzazione di pubblici servizi (viabilità, parcheggi, marciapiedi, piazze, ecc.); esso, inoltre,
sostituisce la prima delle concessioni edilizie previste, relativa alla ristrutturazione, ricostruzione
e completamento della Cascina La Grangia (Unità d' intervento 1), ai sensi dell'art. 27, comma
4, della legge 142/90.
Il cronoprogramma degli interventi, definisce il programma dei lavori, le fasi di esecuzione
degli interventi e i termini di attuazione delle singole unità d' intervento, previo rilascio delle
successive concessioni edilizie.
Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel programma
sono di seguito individuate:
- finanziamento del Ministero LL.PP. di Lire 336.000.000 (Euro 173.529,52);
- oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di Lire 2.440.978.000 (Euro 126.0659,93);
- risorse aggiuntive private di Lire 350.000.000 (Euro 180.759,91);
- finanziamento del Comune di Torino di Lire 648.723.000 (Euro 335.037,47).
L' attuazione dei contenuti dell' accordo di programma e l'ambito di applicazione del
medesimo, e relativi diritti e obblighi delle parti, sono regolamentati da apposita convenzione cui
la società "La Grangia" si impegna a stipulare entro il termine di 90 giorni dalla data della
pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione dell' accordo.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive
modificazioni, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;
Preso atto che la Circoscrizione 10, alla quale è stato richiesto il prescritto parere ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, non si è espressa nei termini, si
prescinde dal parere della stessa.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare, ai sensi dell' art. 27 comma 5 della legge 142/90, l' accordo di programma (all.
1 - n. ) tra il Ministero dei LL.PP., la Regione Piemonte e il Comune di Torino,
stipulato in data 30 dicembre 1998, per la realizzazione del Programma di Riqualificazione
Urbana "La Grangia" ex art. 2 legge 179/92, D.M. 21/12/1994 e D.M. 30/10/1997, con i
relativi allegati che ne fanno parte integrante;
2) di prendere atto che l' accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione, determina
le variazioni del vigente P.R.G. e sostituisce la prima delle concessioni edilizie previste;
3) di approvare specificatamente il programma definitivo di riqualificazione denominato "La
Grangia", i progetti preliminari delle opere pubbliche, nonché lo schema di convenzione
tra il Comune di Torino e la società "La Grangia" s.r.l. con sede in Mondovì, corso Milano
1 (allegati dell'accordo);
4) per l'approvazione delle opere finanziate con risorse pubbliche aggiuntive, nonché per
l'individuazione delle relative risorse finanziarie, si provvederà con successivi
provvedimenti;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.