Divisione Servizi Culturali
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Settore Eventi Culturali
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GENNAIO 1999

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 1998)


OGGETTO: DELIBERAZIONE (MECC. 9803134/45) AVENTE PER OGGETTO: “GIORNI D'ESTATE 98. CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E COMUNI DI BORGARO T.SE E CASELLE T.SE PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL PUNTO SPETTACOLO ESTIVO “COLONIA SONORA” AL PARCO CHICO MENDES. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI” MODIFICA CONVENZIONE. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Perone.

    Con deliberazione (mecc. 9803134/45) è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 1° giugno 1998 la Convenzione tra i Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Caselle Torinese per la gestione congiunta del punto spettacolo estivo “Colonia Sonora” al Parco Chico Mendes.
    L'art. 3 della convenzione citata riguarda la durata della stessa e recita:
    “I Comuni stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni tre a partire dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo cui il presente atto è parte integrante. La durata è prorogata tacitamente per tutti i Comuni aderenti per eguale periodo, qualora non intervenga esplicita rinuncia sei mesi prima della scadenza annuale della stessa”.
    Poiché tale stesura risulta di non chiara interpretazione si ritiene opportuno modificare il primo paragrafo dell'art. 3 nel seguente modo:
    “I Comuni stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni tre a partire dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo cui il presente atto è parte integrante salvo non intervenga esplicita rinuncia sei mesi prima della scadenza annuale della stessa”.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,

fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;



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    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la modifica alla Convenzione, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, e precisamente il primo paragrafo dell'art. 3 nel seguente modo:
    “I Comuni stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni tre a partire dalla data di approvazione del provvedimento deliberativo cui il presente atto è parte integrante salvo non intervenga esplicita rinuncia sei mesi prima della scadenza annuale della stessa”.
2)    Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
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