Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti
98 11035/03

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1992 (mecc. 9202021/49), esecutiva dal 13 maggio 1992 è stato approvato il Regolamento per i contratti ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.
    Successivamente all'adozione del Regolamento sono entrate in vigore le seguenti norme:
il Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione alle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE”;
la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni “Legge quadro in materia di lavori pubblici”;
il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 537 “Regolamento recante norme per la semplificazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario”;
il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.
    Con specifiche deliberazioni il Consiglio Comunale ha provveduto all'adeguamento del vigente Regolamento per i contratti alle disposizioni di legge citate. Tali specifiche e reiterate modifiche rendono tuttavia necessaria la riformulazione del Regolamento al fine di consentire la redazione di un testo unico coordinato con tutte le modifiche intervenute.
    E' stato altresì approvato il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 402 che apporta modifiche al Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 in materia di appalti di forniture.    
    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 1996 esecutiva dal 27 giugno 1996 in vigore dal 1 luglio 1996 è stato adottato il “Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza”, il quale disciplina l'assetto organizzativo del Comune di Torino, con particolare riferimento alla distinzione tra attività di indirizzo e di controllo, proprie degli organi politici e l'attività di gestione spettante alla dirigenza.


    Si ritiene pertanto di dover adottare un nuovo Regolamento per i contratti tenuto conto altresì dell'esigenza di integrazione e coordinamento con il Regolamento di organizzazione e ordinamento della Dirigenza.
    Ai sensi del Regolamento sul Decentramento è stato inviato ai Consigli di Circoscrizione il testo del nuovo Regolamento per l'espressione del parere di competenza. Nel termine previsto dal regolamento, prorogato di quindici giorni su richiesta delle Circoscrizioni, le Circoscrizioni 2, 5, 9 non hanno espresso parere. Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6, 7, 8, l0 hanno espresso parere favorevole (all. 2-3-4-5-6-7-8 - nn. ) con invito agli organi competenti a tenere conto delle seguenti osservazioni:
1)    manca un espresso riferimento regolamentare alle competenze degli organi istituzionali circoscrizionali in materia contrattuale, pare opportuno precisare se le competenze della Giunta Comunale possano (stante l'analogia di poteri deliberativi) riferirsi tout court ai Consigli di Circoscrizione;
2)    l'Art. 8 prevede tra le competenze del dirigente l'adozione della determina a contrattare. Al fine di evitare un aggravio del procedimento amministrativo, sarebbe auspicabile stabilire i casi in cui è obbligatorio l'adozione della Determina Dirigenziale a contrattare;
3)    nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'attività contrattuale degli organi decentrati si propone di sostituire l'ipotesi sub Art. l0, comma 2, lett. a) 'Forniture minute ed urgenti' con l'espressione 'Forniture minute od urgenti';
4)    occorre precisare se persiste in ogni ipotesi l'obbligatorietà di ricorrere a ditte iscritte all'albo fornitori, così come previsto dal Regolamento dell'Approvvigionamento ed Economato;
5)    l'Art. 29, secondo comma, è eccessivamente generico in quanto non individua le ipotesi in cui un inadempimento possa essere considerato di tale gravità da determinare un intervento dell'organo politico;
6)    la lettera b) del terzo comma dell'Art. 8 prevede l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione e di affidamento senza alcun rinvio al PEG, privando l'organo politico di concludere in tutti i casi il procedimento amministrativo;
7)    l'Art. 12 non specifica quando sono soddisfatti i requisiti della pubblicità ovvero quali sono le forme pubblicitarie che deve adottare l'organo competente.
    Ciò premesso si ritiene di accogliere le osservazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 7 e pertanto
di emendare la deliberazione in oggetto modificando il testo del Regolamento allegato come segue:
1)    all' Art. 10 ' Affidamenti in economia', il punto a) del secondo comma, è sostituito dal seguente:
    “a) forniture minute od urgenti previste nel Regolamento per gli Approvvigionamenti e l'Economato”;
2)    all' Art. 29 ' Penalità' il terzo comma è sostituito dal seguente:
“3) Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti di gravità minore, comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta.”;
3)    all' Art. 12 ' Trattativa privata preceduto da pubblicazioni di bando', dopo il quinto comma, è inserito il seguente comma 6):
“6) Per le trattative private di importo inferiore a 200.000 Euro il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nel Bollettino degli appalti della Città di Torino”;
4)    all' Art. 13 ' Trattativa privata mediante gare ufficiose' il primo comma viene integrato con i seguenti capoversi:
“Per le trattative private di forniture e di servizi, le ditte da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte agli albi di cui all'Art. 14.
Qualora gli Albi non comprendano il gruppo merceologico o le categorie di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.”.
    Per quanto concerne l'osservazione indicata al punto 1 si ritiene che la specifica attività contrattuale di competenza dei Consigli Circoscrizionali sia materia del Regolamento sul Decentramento. L'art. 3 comma 2 punto c) del regolamento Contratti infatti prevede l'integrazione della normativa specifica con quella del Regolamento sul Decentramento.
    In merito all'osservazione di cui al punto 2) si chiarisce che i limiti ed i contenuti della determinazione a contrattare sono stabiliti all'art. 8 comma 3 con rinvio a quanto disposto dal Piano Esecutivo di Gestione e all'art. 9 comma 1 che stabilisce che la determinazione a contrattare deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'art. 56 della Legge 142/90.
    Non è prevista la preventiva determinazione a contrattare nei casi di affidamenti in economia (art. 10) e nei casi di trattativa privata mediante gara ufficiosa (art. 13).
    In merito all'osservazione di cui al punto 6) si conferma che la competenza dei dirigenti è esclusiva per le determinazioni di affidamento e di aggiudicazione in quanto trattasi di atti attinenti al perfezionamento contrattuale di competenza dirigenziale e non degli organi politici.
    Così è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 64 del 26.01.1999.
    Per le ragioni su esposte si ritiene di non accogliere le osservazioni indicate ai punti 1, 2, 6.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 comma 2 lett. A), sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città di Torino, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) della Legge 142/90, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2)     di dare atto che il Regolamento per i contratti adottato con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1992 è abrogato.




REGOLAMENTO PER I CONTRATTI
Ex Art. 59 Legge n. 142/90

CAPO I
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1
I principi


1.    Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 32 comma 2 lettera a), della legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”
2.     L'attività negoziale dell'ente si ispira ai principi fondamentali di cui all'art. 97, l° comma, della Costituzione:
-     di imparzialità, da perseguirsi mediante la trasparenza e la predeterminazione dei procedimenti;
-     di buon andamento, da perseguirsi mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa.

Art. 2
Oggetto


1.    Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, i contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per il Comune nonchè le convenzioni, gli accordi e le intese con soggetti pubblici e privati, anche a contenuto non patrimoniale, da cui derivino diritti e/o obbligazioni per la civica amministrazione.

Art. 3
Fonti regolamentari

1.     L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2.     Il presente Regolamento ha una validità di carattere generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle disposizioni del:
a)    Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali.
b)    Regolamento per gli Approvvigionamenti e l'Economato.
c)     Regolamento sul Decentramento con specifico riferimento all'attività negoziale delle Circoscrizioni.
d)     Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza.
e)     Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
3.    Le disposizioni regolamentari comunque in contrasto, in quanto incompatibili, col presente Regolamento, devono intendersi caducate a tutti gli effetti.

Art. 4
Accordi di programma

1.    Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo finalizzato alla stipulazione di un contratto, la civica Amministrazione utilizza gli strumenti dell'accordo di programma, nonchè di tutte le forme di collaborazione e di semplificazione dell'azione amministrativa previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la conferenza di servizi.

CAPO II
ATTRIBUZIONI E COMPETENZE


Art. 5
Competenze generali del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

1.    Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previstidall'art.32 della L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.
Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.

Art. 6
Competenze della Giunta Comunale

1.     La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2.     La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a)     all'adozione delle deliberazioni generali previste all'art. 5 comma 3 del presente regolamento;
b)     all'adozione delle deliberazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione;
c)     all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
d)     all'adozione di tutti quegli altri provvedimenti funzionali all'attività negoziale in coerenza con l'art.35 della L.142/90.

Art. 7
Competenze del Segretario Generale

1.    Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 17 L. 15 maggio 1997n. 127.

Art. 8
Competenze dei Dirigenti


1.    In coerenza con il disposto di cui all'art. 51, 2° comma della legge 142/90, ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2.     Nell'ambito degli elementi individuati nella deliberazione o nella determina a contrattare, spettano ai Dirigenti, sotto la loro responsabilità, tutti quei compiti funzionali all'attuazione delle procedure contrattuali.
3.    Ai Dirigenti compete in particolare:
a)     l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;
b)     l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
c)     la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto disposto dai seguenti artt. 17 e 18;
d)     la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara, di lettere di invito alle licitazioni private, agli appalti concorso e alle trattative private;
e)     la formulazione della scheda segreta;
f)     la firma delle comunicazioni a enti e/o privati inerenti e connesse con l'attuazione delle procedure contrattuali;
g)     la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti;
h)     l'autorizzazione al subappalto ex art. 18 L. 55/90 e successive modificazioni e integrazioni;
i)     l'esonero dalla prestazione delle cauzioni definitive nonchè l'esonero delle stesse;
l)     l'approvazione del certificato del collaudo relativo a lavori le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
m)     l'applicazione delle penalità di cui all'art.29;
n)     le autorizzazioni alle cessioni di credito di cui all'art.24.


CAPO III
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO


Art. 9
Deliberazioni e determinazioni a contrattare e relative procedure


1.    La deliberazione o la determinazione a contrattare deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'art. 56 della L. 142/90.
2.    Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3.    In relazione alla peculiarità tecnica di specifiche categorie di affidamenti, quali manutenzioni, particolari prestazioni di servizi o interventi di rilevante impegno artistico o ambientale, la Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale le caratteristiche tecniche, dimensionali ed economiche da richiedersi alle imprese.
L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole deliberazioni o determinazioni a contrattare.

Art. 10
Affidamenti in economia


1.    Possono eseguirsi in economia i lavori fino all'importo di 200.000 EURO, IVA esclusa, nonchè i servizi e le forniture fino all'importo di 12.000 EURO, IVA esclusa.
2.    Gli affidamenti in economia sono consentiti nei seguenti casi:
a)    forniture minute od urgenti previste nel Regolamento per gli Approvvigionamenti e l'Economato;
b)     lavori di riparazione, adattamento, manutenzione, nonchè l'acquisto e l'installazione di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
c)     acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
3.    E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori e servizi.
4.    L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione
5.    Gli affidamenti in economia quando non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità della trattativa privata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'art. 13 del

presente Regolamento.

Art. 11
Procedure di affidamento mediante trattativa privata


1.    La Civica Amministrazione procede mediante trattativa privata:
a)     nelle ipotesi indicate nella vigente normativa dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dall'art. 24 della L. 11 febbraio 1994 n- 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art.9 D. Lgs.24 luglio 1992 n. 358, dall'art. 7 D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, e/o comunque previste nella vigente normativa italiana ed europea;
b)     in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n.381;
2.    Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in attuazione della Legge medesima.
3.    L'accesso agli atti della trattativa privata è regolato dalla L. 241/90 e dal relativo regolamento comunale.
4.    L'affidamento a seguito di trattativa privata è effettuato con determinazione del Dirigente.

Art. 12
Trattativa privata preceduta da pubblicazione di bando


1.    La trattativa privata preceduta da pubblicazione del bando, di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e all'art.7, comma 1, del Decreto Legislativo 17marzo 1995, n. 157, è avviata previa adozione di un provvedimento da parte della Giunta Comunale o del Dirigente, secondo le rispettive competenze.
2.    Il predetto provvedimento stabilisce le modalità e le condizioni della gara.
3.    L'apertura ed il confronto delle offerte viene effettuato da una commissione composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque di cui almeno uno Dirigente.
4.    Delle commissioni possono far parte tecnici o professionisti esterni particolarmente competenti nella specifica materia oggetto della gara.
5.    In caso di affidamenti di servizi socio assistenziali e socio sanitari almeno un componente della commissione è scelto tra esperti nelle specifiche materie.
6.    Per le trattative private di importo inferiore a 200.000 Euro il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nel Bollettino degli appalti della Città di Torino.




Art. 13
Trattativa privata mediante gara ufficiosa


1.    Alle gare ufficiose vengono invitate non meno di tre ditte per le forniture ed i servizi e non meno di quindici per i lavori pubblici, idonee per lo specifico settore di fornitura e/o servizio, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di ditte sufficiente.
Per le trattative private di forniture e di servizi, le ditte da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte agli albi di cui all'Art. 14.
Qualora gli albi non comprendano il gruppo merceologico o le categorie di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
2.    Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento e il contenuto delle offerte.
3.    L'apertura ed il confronto delle offerte viene effettuato da una commissione formata da tre componenti di cui almeno uno Dirigente.
4.    In caso di affidamenti di servizi socio assistenziali e socio sanitari almeno un componente della commissione è scelto tra esperti nelle specifiche materie.

Art. 14
Albi di ditte


1.    Sono tenuti, presso la civica amministrazione, albi di ditte idonee a concorrere per i lavori, le forniture ed i servizi da affidarsi a trattativa privata, ovvero in economia, suddivisi per tipologie e per importi.

Art. 15
Formazione, revisione e aggiornamento degli albi


1.    Alla formazione degli albi si procede mediante preventiva pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, su almeno due quotidiani, nonchè per 15 giorni sull'Albo Pretorio, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa, di cui al successivo art. 16.
2.    Gli albi sono aggiornati con cadenza biennale, mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3.    Gli albi possono essere integrati in qualsiasi momento su richiesta delle ditte purchè siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo art. 16.
4.    Le ditte iscritte agli albi comunali sono tenute a comunicare alla Civica amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.
5.    Le comunicazioni devono pervenire alla Civica amministrazione entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono intervenuti.
6.    Sarà cura dell'Amministrazione comunale notificare alle ditte interessate ogni variazione eseguita negli albi, anche in forza di ogni altro motivo di esclusione previsto dalla normativa vigente.

Art. 16
Requisiti per l'iscrizione agli Albi


1.    Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione agli albi comunali:
a)     inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)     inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 18 D. Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, per i lavori pubblici, e 11 D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 per le forniture di beni e servizi;
c)     l'aver svolto attività nel settore specifico da almeno 3 anni;
d)     il non aver maturato, nell'esecuzione di contratti con la civica amministrazione nell'anno precedente ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi contrattuali;
e)     di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti e carenze nell'esercizio dell'attività professionale che abbiano comportato la risoluzione di contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione;
f)     il non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di opere, relazioni negative dei collaudatori.
2.    Requisiti di ordine specifico per l'iscrizione ai singoli albi possono essere individuati dalla Giunta Comunale.

Art. 17
Composizione della Commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni private


1.    La Commissione di gara per aste pubbliche e licitazioni private è così composta:
a)     Presidente: Direttore del Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, altro Dirigente delegato dallo stesso;
b)     Componente: Dirigente del Settore amministrativo o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;
c)     Componente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato.
2.    La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i

componenti.
3.    Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante nelle sedute pubbliche di gara.
4.    In caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è affiancata da una Sottocommissione formata dal Dirigente del Settore che ha proposto l'indizione dell'appalto, o suo delegato, ed altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto. La Sottocommissione presenta alla Commissione di gara la valutazione per i criteri diversi dal prezzo. La valutazione viene resa nota in seduta pubblica prima dell'apertura dell'offerta economica.
5.    I nominativi dei componenti delle Commissioni di gara e delle eventuali Sottocommissioni sono, di volta in volta, individuati con provvedimento del Sindaco.

Art. 18
Composizione della Commissione per gli appalti concorso e le concessioni di lavori

1.    Le Commissioni per gli appalti concorso e le concessioni di lavori sono composte da un numero dispari di componenti non superiori a cinque.
La Commissione per appalti concorso di forniture e servizi è così composta:
    Presidente: il Segretario Generale, o suo delegato;
    Due componenti scelti tra: Dirigenti e/o Funzionari del Comune.
    Gli altri componenti sono scelti fra tecnici e/o professionisti particolarmente competenti nella materia oggetto dell'appalto.
2.    In caso di appalto concorso per l'affidamento di lavori ovvero di concessione di lavori la Commissione giudicatrice è così composta:
La Commissione è presieduta dal Segretario Generale o suo delegato, i Commissari sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione negli albi professionali, professori universitari di ruolo competenti nelle materie oggetto dell'appalto, funzionari tecnici del Comune di Torino.
Il responsabile del procedimento dell'appalto concorso provvede a richiedere agli ordini professionali, alle Facoltà Universitarie ed al Servizio Centrale Coordinamento Servizi tecnici del Comune una rosa di candidati, secondo le rispettive competenze, tra i quali sorteggiare i componenti la Commissione.
Procede quindi al sorteggio, alle verifiche dell'inesistenza di cause d'incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 21 L. 109/94, anche mediante autodichiarazioni degli interessati ed alla predisposizione della proposta di deliberazione di nomina della Commissione.
La Giunta Comunale nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
Qualora, sopravvenute leggi o regolamenti dello Stato stabiliscano una diversa composizione delle Commissioni di Appalto Concorso per l'affidamento di lavori o concessioni di lavori, il presente comma si intende a tutti gli effetti abrogato.
3.    Il Segretario delle Commissioni è scelto tra i dipendenti del Settore che ha proposto l'indizione della gara.
4.    Per tutti gli appalti concorso, nonchè per le concessioni di lavori, la nomina della Commissione, anche per quanto attiene agli eventuali componenti esterni, è di competenza della Giunta Comunale.
5.    Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
6.    L'affidamento a seguito dell'appalto concorso è effettuato con determinazione del Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa relativo alla remunerazione delle Commissioni.

CAPO IV
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE

Art. 19
Stipulazione degli atti negoziali

1.    La stipulazione degli accordi e intese di cui all'art. 2 del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2.    La stipulazione dei contratti e delle convenzioni, nonchè di accordi e intese con soggetti privati per affidamento di opere, forniture e servizi nonchè per acquisti e/o alienazioni di beni e diritti patrimoniali spetta al Direttore del Servizio Centrale 7 Acquisti Contratti Appalti ovvero ad altro Dirigente del Servizio Centrale 7. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti, anche in forma unilaterale, afferenti l'attività di diritto privato dell'Ente, quali in particolare quelli concernenti donazioni e successioni. Il Direttore del Servizio Centrale 7 può altresì delegare altro Dirigente comunale.
3.    La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario o Dirigente del Settore Finanziario.
4.    In caso di asta pubblica o licitazione privata, il verbale di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'art. 16del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione.
Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per la civica amministrazione al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonchè all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione.
5.    I contratti da stipularsi mediante scambio di lettere commerciali, e comunque senza formale stipulazione di atto, sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente.
6.    Il Dirigente che stipula il contratto, nonchè l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7.    Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano

inseriti quali allegati dell'atto stesso, semprechè il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.

Art. 20
Perfezionamento degli affidamenti mediante trattativa privata


1.    Gli affidamenti conseguenti a trattativa privata sono perfezionati con una delle modalità previste dall'art. 17del R.D. 18.XI.1923 n.2440. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico ai sensi dell'art.46 D. Lgs.25 febbraio 1995 n. 77.
2.    Per gli affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore a 5.000.000 EURO e per quelli di forniture e servizi di importo inferiore a 200.000 EURO non è obbligatoria la formale stipulazione del contratto, che potrà essere sostituito da semplice sottoscrizione da parte dell'affidatario della determinazione dirigenziale che conclude il procedimento contrattuale e degli allegati relativi all'affidamento, ovvero da offerta sottoscritta da allegare alla determinazione stessa.
3.    Per affidamenti suddivisi in lotti successivi o comunque frazionati, ai fini della necessità della stipula contrattuale, si considera sempre l'importo complessivo finale.
4.    Per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si applica il disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.
5.    Non è inoltre necessaria la formale stipula contrattuale nel caso di maggiori affidamenti rientranti nel quinto d'obbligo previsto dalla vigente normativa ovvero in caso di variazioni in aumento o in diminuzione previste nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 21
Depositi cauzionali provvisori

1.    Per la partecipazione alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, è richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alle norme vigenti.
2.    Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione dei depositi provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie.
Il responsabile del procedimento provvede altresì allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.

Art. 22
Depositi cauzionali definitivi

1.    Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito in numerario o in titoli di Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi di legge. Allo svincolo della cauzione definitiva è competente il Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo competente.
2.    L'esonero dalla presentazione del deposito cauzionale definitivo è considerato eccezionale e può essere concesso, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, nella misura prevista dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali.
3.    Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Dirigente del Settore Tecnico o Amministrativo competente.
4.    Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 12.000 EURO può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva senza miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5.    In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.

Art. 23
Adempimenti connessi con la stipulazione

1.    Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente e redatti in forma pubblica amministrativa, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nella relativa deliberazione o determinazione.

Art. 24
Cessioni di credito

1.    Le cessioni di credito, nonchè le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.
2.    L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.    Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

CAPO V
NORME DI VIGILANZA E DI GARANZIA


Art. 25
Pubblicità ed accesso alle procedure contrattuali

1.    In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
2.    In particolare:
a)     le sedute di gara per aste e licitazioni private sono pubbliche;
b)     durante lo svolgimento delle sedute di gara i presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, facendone richiesta al presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni;
c)     il responsabile del procedimento, ovvero il Dirigente del Settore competente comunica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, ad ogni candidato o offerente respinto, che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta ed il nome dell'aggiudicatario.
d)     a richiesta da parte dei concorrenti comunica altresì le caratteristiche ed i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria ed il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto, fatta salva l'omissione di talune informazioni qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    - che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
    - che siano contrarie al pubblico interesse;
    - che siano lesive di interessi commerciali legittimi delle imprese;
    - che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.

Art. 26
Anagrafe degli appalti


1.    L'anagrafe informatizzata degli appalti raccoglie per ogni appalto i dati relativi alla procedura di gara e quelli inerenti alle ditte concorrenti. Sono altresì raccolti i dati inerenti alle trattative private, ivi inclusi gli affidamenti in economia.
Le ditte sono informate, con il bando di gara o con le lettere d'invito, della raccolta e della eventuale pubblicazione dei dati forniti, ai sensi dell'art. l0 della L. 675/96.
2.    Il cartello esposto nei cantieri di opere pubbliche comunali dovrà contenere anche il prezzo di affidamento e le eventuali variazioni, il termine per la conclusione dei lavori e le eventuali proroghe.
3.    Presso l'Ufficio Tecnico dei LL.PP. dovrà essere possibile la consultazione dei progetti.

Art. 27
Divieto di cessione del contratto

1.    Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2.    Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia

giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia nonchè della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Art. 28
Subappalto

1.    Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2.    L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3.    Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione, entro 20 giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.

Art. 29
Penalità


1.    Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonchè dei Capitolati speciali e di gara.
2.    La Giunta Comunale è competente a valutare gli inadempimenti di maggiore gravità, tali da comportare la risoluzione contrattuale ovvero il ricorso all'autorità giudiziaria.
3.    Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti di gravità minore, comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta.