Divisione Ambiente
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Settore Tutela Ambiente
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° MARZO 1999

(proposta dalla G.C. 24 novembre 1998)

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL COMITATO PROMOTORE PER LA FONDAZIONE PER L' AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO" (L. 43.000.000).

    Proposta dell' Assessore Vernetti.

    Con mozione n. 83496/98 il Consiglio Provinciale in data 2 giugno 1998 ha approvato la "Costituzione della Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio, Assessore Provinciale all'Ambiente 1975-85". Con il predetto atto deliberativo il Consiglio Provinciale ha inteso promuovere la istituzione di una fondazione avente per scopo la ricerca, la formazione e la comunicazione nel campo delle politiche ambientali con particolare riguardo alla dimensione locale.
    A questo proposito la Provincia di Torino con lettera dell'8 settembre c.a. prot. n. 144757/98 indirizzata alla Città di Torino ha inteso far partecipe dell' iniziativa la Città medesima richiedendo al tempo stesso la sua adesione quale soggetto da includere fra i soci fondatori.
    Successivamente in data 24 settembre è avvenuta la prima riunione con gli altri soggetti istituzionali che a vario titolo sono stati invitati a far parte del Comitato Promotore per la fondazione di cui all' oggetto.
    In quella sede si è favorevolmente preso atto del rilievo dei progetti di ricerca e studio nel campo delle politiche ambientali, detti progetti, infatti, hanno focalizzato l'attenzione sui principi della prudenza e della sostenibilità delle scelte che hanno effetto sull'ambiente, nonchè sulla evoluzione delle politiche pubbliche verso forme che permettano la crescita dell'efficacia ed efficienza dell'azione pubblica in campo ambientale e non ultimo la promozione della cultura dello "sviluppo sostenibile" tra i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche.
    L'interesse rivestito dalla proposta della Provincia di Torino si ricollega principalmente alla utilità che la presenza di una tale Fondazione, che ha quale scopo primario quello delle politiche ambientali locali, riveste per la comunità piemontese e per le aziende che operano in questo campo anche in relazione alla necessità di colmare il vuoto di istituzioni che promuovono le attività di ricerca e formazione ambientale.
    In relazione a quanto sin qui esposto, rilevata per la Città di Torino l'utilità di aderire alla proposta della Provincia di Torino quale socio fondatore della Fondazione per l'Ambiente

"Teobaldo Fenoglio" si ritiene opportuno aderire al relativo Comitato Promotore conferendo Lire

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40.000.000 quale quota per la costituzione del fondo sociale con il vincolo che essa contribuirà a costituire il capitale sociale, nonchè L. 3.000.000 quale quota per le spese di organizzazione e funzionamento del Comitato Promotore. I compiti e il funzionamento del Comitato Promotore, in attesa del riconoscimento della Fondazione, vengono regolati dalla bozza dell'Atto Costitutivo e del relativo Statuto presentato dalla Provincia.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


1)    di aderire al Comitato Promotore della Fondazione per l' Ambiente "Teobaldo Fenoglio" promosso dalla Provincia di Torino, approvandone l'Atto Costitutivo e il relativo Statuto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1,2 - nn.                  );
2)    di partecipare al Comitato Promotore conferendo L. 40.000.000 quale quota per la costituzione del fondo sociale del Comitato Promotore, con il vincolo che essa contribuirà a costituire il capitale sociale e L. 3.000.000 quale quota per le spese di organizzazione e funzionamento del Comitato Promotore;
3)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la relativa devoluzione.