DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 GENNAIO 1999
(proposta dalla G.C. 10 dicembre 1998)
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO STAGIONALE SU AREA PUBBLICA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
La Legge 28 marzo 1991, n. 112 prevede all'art. 3 che il Consiglio Comunale determini
l'ampiezza complessiva delle aree da destinare al commercio su area pubblica, con la definizione
dei posteggi, nonchè i criteri per la loro assegnazione.
Con la medesima procedura si prevedono aree da destinare esclusivamente all'esercizio
stagionale dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della suddetta legge.
In proposito occorre tener presente, considerando l'ambito di competenza della Legge
112/91 che abroga la precedente normativa prevista dalla Legge 19 maggio 1976, n. 398, che
rientrano nel concetto di aree destinate al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma
2 lettere a) e b), anche le aree occupate con concessioni permanenti (per uno o più giorni della
settimana) per il commercio al di fuori dei mercati rionali, quali ad esempio per la vendita di fiori,
libri, di articoli sportivi, di prodotti alimentari, ecc., e le aree occupate con assegnazioni
temporanee o stagionali per la vendita di cocomeri e similari, caldarroste, ecc..
Finora sul territorio cittadino si è provveduto periodicamente a rilasciare delle
autorizzazioni temporanee o stagionali di occupazione di suolo pubblico per la vendita di fiori,
libri, articoli sportivi, ecc., e per la vendita di cocomeri, meloni, caldarroste, ecc., ad operatori
commerciali muniti di autorizzazione per la vendita in forma itinerante degli stessi prodotti.
Occorre, pertanto, rendere rispondente alla normativa vigente, questo tipo di attività
procedendo non solo all'individuazione delle aree, ma anche alla definizione dei criteri da
adottare per l'assegnazione dei posteggi e al conseguente rilascio di autorizzazione commerciale
di tipo a) o di tipo b) stagionale a seconda del numero di giorni di occupazione del posteggio.
L'utilizzo di queste aree, che vengono individuate per la vendita di specifici prodotti
stagionali, potrà essere limitato solo per determinate specializzazioni merceologiche o per
determinati prodotti.
Il periodo di validità dell'autorizzazione sarà previsto dall'autorizzazione stessa in ossequio
a quanto previsto dall'art. 41, comma 10, del D.M. 375/88 e non potrà essere inferiore a 60 giorni
e superiore a 180 giorni.
Considerato che il provvedimento per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del
commercio su area pubblica, nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, è
di esclusiva competenza del Consiglio Comunale sulla base di una autonoma valutazione delle aree
necessarie allo svolgimento dell'attività, così come stabilito dall'art. 3, comma 4, Legge 112/91,
sentita la commissione competente, si ritiene opportuno che l'assegnazione dei posteggi avvenga
in via prioritaria sulla base del più alto numero di presenze effettuate negli ultimi due anni sugli
individuandi posteggi attraverso regolare concessione di occupazione di suolo pubblico.
Il possesso di titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, è attestato dal Settore
Commercio sulla base dei documenti probanti la concessione di occupazione di suolo pubblico.
La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi verrà affissa all'albo comunale.
Per quanto riguarda eventuali restanti posteggi non assegnati, si provvederà con apposito
atto a stabilire la data in cui sarà possibile presentare domanda al Settore Commercio Via Garibaldi
23.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle
generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente l'indicazione della sua nazionalità,
della sua iscrizione nel registro esercenti il commercio corrispondente all'attività di vendita che
si intende svolgere, indicando la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione la
data e il numero di iscrizione.
Le domande di rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico
di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata
la domanda.
Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. In caso di stessa data di invio della
raccomandata si terrà conto, in ordine di priorità, della maggior anzianità dell'iscrizione nel
Registro Esercenti il Commercio (REC).
La Commissione per il Commercio su aree pubbliche prevista dalla Legge 112/91, sentita
in merito ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 ottobre 1998.
Tutto ciò premesso,
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;