Divisione Servizi Tributari e Commercio
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 GENNAIO 1999

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 1998)


OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO STAGIONALE SU AREA PUBBLICA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    La Legge 28 marzo 1991, n. 112 prevede all'art. 3 che il Consiglio Comunale determini l'ampiezza complessiva delle aree da destinare al commercio su area pubblica, con la definizione dei posteggi, nonchè i criteri per la loro assegnazione.
    Con la medesima procedura si prevedono aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della suddetta legge.
    In proposito occorre tener presente, considerando l'ambito di competenza della Legge 112/91 che abroga la precedente normativa prevista dalla Legge 19 maggio 1976, n. 398, che rientrano nel concetto di “aree destinate al commercio su aree pubbliche” di cui all'art. 1, comma 2 lettere a) e b), anche le aree occupate con concessioni permanenti (per uno o più giorni della settimana) per il commercio al di fuori dei mercati rionali, quali ad esempio per la vendita di fiori, libri, di articoli sportivi, di prodotti alimentari, ecc., e le aree occupate con assegnazioni temporanee o stagionali per la vendita di cocomeri e similari, caldarroste, ecc..
    Finora sul territorio cittadino si è provveduto periodicamente a rilasciare delle autorizzazioni temporanee o stagionali di occupazione di suolo pubblico per la vendita di fiori, libri, articoli sportivi, ecc., e per la vendita di cocomeri, meloni, caldarroste, ecc., ad operatori commerciali muniti di autorizzazione per la vendita in forma itinerante degli stessi prodotti.
    Occorre, pertanto, rendere rispondente alla normativa vigente, questo tipo di attività procedendo non solo all'individuazione delle aree, ma anche alla definizione dei criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi e al conseguente rilascio di autorizzazione commerciale di tipo a) o di tipo b) stagionale a seconda del numero di giorni di occupazione del posteggio.
    L'utilizzo di queste aree, che vengono individuate per la vendita di specifici prodotti stagionali, potrà essere limitato solo per determinate specializzazioni merceologiche o per determinati prodotti.




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    Il periodo di validità dell'autorizzazione sarà previsto dall'autorizzazione stessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 10, del D.M. 375/88 e non potrà essere inferiore a 60 giorni e superiore a 180 giorni.
    Considerato che il provvedimento per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica, nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale sulla base di una autonoma valutazione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività, così come stabilito dall'art. 3, comma 4, Legge 112/91, sentita la commissione competente, si ritiene opportuno che l'assegnazione dei posteggi avvenga in via prioritaria sulla base del più alto numero di presenze effettuate negli ultimi due anni sugli individuandi posteggi attraverso regolare concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Il possesso di titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, è attestato dal Settore Commercio sulla base dei documenti probanti la concessione di occupazione di suolo pubblico.
    La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi verrà affissa all'albo comunale.
    Per quanto riguarda eventuali restanti posteggi non assegnati, si provvederà con apposito atto a stabilire la data in cui sarà possibile presentare domanda al Settore Commercio Via Garibaldi 23.
    La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro esercenti il commercio corrispondente all'attività di vendita che si intende svolgere, indicando la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione la data e il numero di iscrizione.
    Le domande di rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
    Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. In caso di stessa data di invio della raccomandata si terrà conto, in ordine di priorità, della maggior anzianità dell'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC).
    La Commissione per il Commercio su aree pubbliche prevista dalla Legge 112/91, sentita in merito ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 ottobre 1998.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

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favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di individuare le aree per l'esercizio del commercio su area pubblica con carattere stagionale o temporaneo;
2)    di stabilire per tali aree il numero e l'ampiezza e la tipologia (in base al numero di giorni di utilizzo) dei posteggi così come specificato nell'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );
3)    di assegnare i posteggi come sopra individuati agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica sulla base dei seguenti criteri:
    -    numero di presenze effettuate negli ultimi due anni;
    -    l'aver corrisposto la tassa di occupazione di suolo pubblico relativa agli anni in cui si è usufruito degli spazi in assegnandi e non avere, comunque, pendenze di carattere economico nei confronti della Città;
4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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