Divisione Edilizia e Urbanistica
98 09601/47

Settore Incremento Patrimonio Edilizio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GENNAIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE SPESA PER IL SALDO DEGLI ONORARI ALL'ING. CLAUDIO FANTOZZI PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (FLUIDICI) NEI FABBRICATI DI E.R.P.S. SULL'AREA EX- CEAT. IMPORTO L. 19.748.667. APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Premesso che:

    Con deliberazione n. 322 del Commissario Straordinario del 29 gennaio 1993 (mecc. 9300253/47), è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici fluidici per l'intervento edilizio sull'area ex Ceat - secondo lotto - ed è stata approvata una spesa presunta di L. 138.145.808 onorari, I.V.A., CNPAIA, diritti di vidimazione e rimborso spese compresi.
    Con contratto n. 1894 R.C.U.. Veniva stipulata la Convenzione tra il Comune di Torino ed il Dott. Ing. Claudio Fantozzi per l'affidamento dell'incarico professionale sopracitato, fissando l'onorario in base alle indicazioni fornite dal professionista, in base agli importi presunti di progetto pari a L. 700.000.000 per gli impianti termici e di ventilazione meccanica controllata e di L. 760.000.000 per gli impianti idrico-sanitario ed antincendio.
    Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 1993 (mecc. 9307752/47), è stato approvato il progetto edilizio ed impiantistico esecutivo per la realizzazione di n. 161 alloggi nell'area ex-Ceat per un importo delle opere pari a L. 19.712.643.478 di cui L. 935.661.767 per gli impianti termici di ventilazione meccanica controllata e L. 915.618.346 per gli impianti idrico- sanitari ed antincendio.
    Il progetto approvato con la succitata deliberazione prevede per la parte impiantistica scelte tecniche migliorative rispetto alle ipotesi progettuali iniziali. Il logico adeguamento all'evoluzione tecnologica per ottenere impianti più sicuri e di maggiore efficienza e durata ha però comportato una previsione di spesa per le opere impiantistiche che eccede quella primitivamente presunta. Mentre tale maggiore spesa per le opere è stata approvata e finanziata nella deliberazione (mecc.



9307752/47) del 25 novembre 1993 che approva il progetto impiantistico esecutivo non è stata invece prevista la maggiorazione degli oneri dovuti al professionista per la progettazione essendo
l'onorario calcolato in base agli importi presunti di progetto. Inoltre occorre considerare che il progetto approvato è conseguente alla riduzione, richiesta dagli Uffici, per restare nei limiti del finanziamento disponibile, del progetto presentato dall'Ing. Fantozzi che prevedeva una spesa di Lire 1.070.056.787 per gli impianti idrico-sanitario ed antincendio e per gli impianti termici e di v.m.c. di L. 1.001.158.151.
    Per il compenso delle competenze professionali dovute per la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici (fluidici) da realizzare nei fabbricati di E.R.P.S. previsti sull'area ex-Ceat il professionista incaricato Ing. Claudio Fantozzi ha presentato parcella n. 1/93 in data 5 novembre 1993 per complessive L. 131.436.149 comprensiva di I.V.A. e contributo CNPAIA 2%.
    Tale parcella non prevedeva la maggiorazione del 25% per prestazione parziale, peraltro prevista in Convenzione. Pertanto l'Ing. Claudio Fantozzi ha presentato in data 6 febbraio 1996 la parcella n. 1/95 del 15 novembre 1995 relativa al pagamento delle maggiorazioni, già compreso nella Convenzione, per la prestazione parziale per un importo complessivo di L. 26.293.753 comprensivo di I.V.A. 19% e contributo CNPAIA 2%.
    In data 3 gennaio 1998 l'Ing. Claudio Fantozzi ha presentato la parcella n. 1/98 relativa all'adeguamento I.V.A. sulle competenze ancora da percepire per un importo di L. 164.572.
    Con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 12 dicembre 1996 sono state liquidate all'Ing. Claudio Fantozzi le competenze per la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici dell'area ex-Ceat - lotto II - di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 322 del 29 gennaio 1993 (mecc. 9300253/47) per un importo pari a quello deliberato e di cui alla convenzione R.C.U. n. 1894, pari a L. 138.145.808 comprensivo di I.V.A. 19%, spese e contributo CNPAIA 2%.
    Risulta quindi ancora da corrispondere l'importo di L. 19.748.667 I.V.A. e contributo CNPAIA 2%, compresi come risulta dal seguente prospetto:

1)    Importo onorari corrisposto con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 12 dicembre 1996:
    a)    onorari di cui alla parcella
        n. 1/93 del 5 novembre 1993                L.    108.624.957
        I.V.A. 19%                        L.     20.638.742
        Cont ributo CNPAIA 2%                L. 2.172.450
        Totale                            L.    131.436.149

    b)    acconto onorari sulla parcella
        n. 1/95 del 15 novembre 1995            L.     5.527.813
        I.V.A. 19%                        L.     1.071.290
        Contributo CNPAIA 2%                L. 110.556
        Totale                            L.     6.709.659



2)    Onorari ancora da corrispondere:
    -    Onorario di cui alla parcella n. 1/95
        del 15 novembre 1995                    L.     21.662.344
    -    a dedurre acconto versato con
        determinazione dirigenziale n. 148
        del 12 dicembre 1996                    L. 5.527.813
        Totale                            L.     16.134.531
    -    contributo CNPAIALP 2%                L.     322.691
    -    I.V.A. 20%                        L. 3.291.445
        Totale da corrispondere a
        saldo di ogni competenza                L.     19.748.667
    Considerato che la maggiore spesa di L. 19.748.667 per l'incremento degli onorari è conseguente ad un maggiore costo delle opere dovuto a scelte progettuali migliorative rispetto a quelle preventivate e non reca danno all'Amministrazione in quanto non sono richiesti interessi sull'onorario dovuto in relazione alla maggiore entità del progetto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate la maggiore spesa di L. 19.748.667 per incremento della spesa relativa agli onorari per la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici (fluidici) nei fabbricati di E.R.P. previsti nell'area ex-Ceat - Lotto II, secondo il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Claudio Fantozzi;
2)    di riconoscere all'Ing. Claudio Fantozzi con studio in Baldissero T.se (TO), strada Superga n. 53, cod. fisc. FNT CLD 65T16Z133E, P.Iva 06369390015 il pagamento della somma di L. 19.748.667 di cui L. 322.691 per contributo CNPAIALP 2% e L. 3.291.445 per I.V.A.
    20% a saldo di ogni sua competenza rientrando il caso nella fattispecie di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 77 del 1995 in quanto è indubbia sia l'utilità del nuovo progetto degli




    impianti approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9307752/47) citata in
    narrativa, redatto tenendo conto di soluzioni tecniche migliorative rispetto a quelle preventivate, sia l'arricchimento per la Città conseguente alla differenza fra gli onorari professionali che si basano sull'importo dei lavori aumentato in questo caso per le scelte tecniche migliorative effettuate;
3)    di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno di spesa;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.