DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI. APPROVAZIONE STATUTO
AGGIORNATO AL D.LVO. N. 460/97. (ONLUS).
Proposta dell'Assessore Torresin.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9701466/40),
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 4 agosto 1997, veniva autorizzata la
partecipazione del Comune di Torino alla costituenda Fondazione "Ariodante Fabretti" per lo
studio delle problematiche sociali e culturali legate alla morte e alla ritualità del lutto nella realtà
contemporanea.
A detta Fondazione, promossa dalla Società per la Cremazione di Torino, hanno aderito con
specifico atto deliberativo l'Università di Torino e la Provincia di Torino.
Mentre anche l'iter per l'adesione della Regione Piemonte si stava avviando veniva
approvata dal Parlamento la nuova normativa sulle ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di
Utilità Sociale) D.Lvo n. 460 del 4.12.97 in vigore dal 2.1.98, così che lo stesso Ente Regione è
stato costretto a cambiare i criteri per l'adesione e per la partecipazione alla costituzione di enti
culturali.
Questa nuova normativa, sia a livello nazionale che a livello regionale, rende superata la
bozza di statuto approvata dal Senato accademico, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio
Comunale.
Per questo motivo si è resa necessaria la stesura di un nuovo statuto che recepisse
totalmente la normativa sulle ONLUS e si adeguasse ai criteri per la partecipazione della Regione
Piemonte, contemplando tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento regionale.
Restando quindi inalterate tutte le altre condizioni previste dalla precedente deliberazione
di Consiglio, se ne rendono necessarie altre che recepiscano la nuova formulazione statutaria nel
testo qui allegato.
In particolare, rispetto alla precedente versione di Statuto oggetto della deliberazione di
adesione della Città alla Fondazione, vengono apportate modifiche all'art.10 (emolumenti del
direttore) e all'art. 12 (Collegio Revisore dei Conti - tenuta scritture contabili - emolumenti), da
riferirsi alle disposizioni previste dall'art. 10 del D.Lvo 460/97, mirate a rendere evidente
l'assenza dello scopo di lucro nello svolgimento della costituenda Fondazione.
Tali attività perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale e impegno culturale
vincolati al divieto assoluto di distribuire utili, all'obbligo di impiegare gli utili stessi o gli
eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e, infine, in caso di
cessazione dell'attività, all'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altra
istituzione non lucrativa di utilità sociale operante nel medesimo settore.
Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione Ariodante Fabretti ha mantenuto la stessa
struttura del testo redatto dall'entrata in vigore dalla nuova normativa, introducendo le modifiche
sopradescritte.
Tutto ciò premesso,
Emendamento all'allegato 1 - Statuto - A pag. 9, art. 10, sopprimere la frase:
- delibera le modifiche del presente statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno la
maggioranza assoluta dei suoi membri;