DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 1999
OGGETTO: BIG - RASSEGNA BIENNALE INTERNAZIONALE DI CREATIVITA'
GIOVANILE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DEL COMITATO
ORGANIZZATORE BIENNALE TORINO 97.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Artesio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1996 (mecc. 9600615/50),
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvata la costituzione del Comitato
Organizzatore della Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo formato da Comune,
Regione e Provincia .Con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997
(mecc. 9700892/50) venivano approvate le modifiche apportate dall'Assemblea del Comitato.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 aprile 1998, immediatamente eseguibile
veniva approvata l'organizzazione della prima edizione della Biennale Internazionale Giovani che
si svolgerà a Torino nella primavera del 2000. La formula giuridica del Comitato si è rivelata per
la Biennale del Mediterraneo del 97 agile ed efficace strumento organizzativo tanto da indurre
gli Enti promotori a riconfermare la suddetta formula giuridica anche per l'iniziativa del 2000.
Considerato che la nuova manifestazione avrà una configurazione diversa dalla Biennale
del Mediterraneo si rende opportuno procedere alla modificazione dell'attuale statuto del
Comitato. Di seguito verranno elencati i vari articoli modificati con la versione vecchia e nuova
Art. 1 - Denominazione (vecchio)
È costituito il comitato organizzatore della Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo con partecipazione internazionale che si svolgerà a Torino nella primavera del
1997, sotto la denominazione Comitato Organizzatore della Biennale dei Giovani Artisti
dell'Europa e del Mediterraneo. Il Comitato potrà, per brevità, anche essere indicato con la
denominazione Comitato Organizzatore Biennale Torino '97
Art. 1 - Denominazione (nuovo)
È costituito il comitato organizzatore di BIG - Rassegna biennale internazionale di creatività
giovanile, sotto la denominazione Comitato Organizzatore BIG.
Art. 2 - Sede (invariato)
Il Comitato ha sede a Torino presso il Comune di Torino, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città
1.
consulenti esterni.
- promuovere in ogni campo quanto necessario per il successo della manifestazione e delle
iniziative collegate anche utilizzando risorse esterne.
Art. 5 - Attività (nuovo)
Nell'ambito della finalità indicata all'art. 3, il Comitato provvederà a:
- individuare le linee artistiche ed i contenuti delle manifestazioni di volta in volta organizzate;
- promuovere la ricerca di sponsorizzazioni;
- gestire le risorse economiche ed i contributi che saranno elargiti per la realizzazione delle
manifestazioni;
- reperire gli esperti più qualificati per i vari settori di attività;
- assegnare incarichi e procedere ad affidamenti esterni per la progettazione generale e
particolare e per l'organizzazione e la gestione delle singole fasi di realizzazione;
- coordinare il lavoro dei vari gruppi esecutivi, commissioni e strutture organizzative nominati
dal Comitato stesso con l'attività già in corso da parte delle Amministrazioni comunale,
provinciale e regionale;
- gestire finanziariamente il personale addetto all'organizzazione delle manifestazioni ed i
consulenti esterni.
- promuovere in ogni campo quanto necessario per il successo delle manifestazioni e delle
iniziative collegate, anche utilizzando risorse esterne.
Art. 6 - Contribuzioni (vecchio)
Per raggiungere le finalità suindicate, il Comitato si avvarrà delle contribuzioni, di qualunque tipo,
fornite dai componenti o da terzi e dei proventi delle iniziative assunte.
I membri promotori e effettivi potranno mettere a disposizione a titolo gratuito del Comitato, per
l'organizzazione e la gestione del programma della Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare,
strutture, impianti e servizi.
Art. 6 - Contribuzioni (nuovo)
Per raggiungere le finalità suindicate, il Comitato si avvarrà delle contribuzioni, di qualunque tipo,
fornite dai componenti o da terzi e dei proventi delle iniziative assunte.
I membri promotori e effettivi potranno mettere a disposizione a titolo gratuito del Comitato, per
l'organizzazione e la gestione del programma delle manifestazioni e delle iniziative collegate,
proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.
Art. 7 - Presidente (vecchio)
Il Presidente del Comitato è il Sindaco protempore della Città di Torino.
La legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio nonché i poteri di firma in esecuzione delle
delibere dell'Assemblea sono attribuite al Presidente del Comitato o suo delegato.
Art 7 - Organi (nuovo)
Organi del Comitato sono:
- il Presidente
- i Vice Presidenti
di almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione inviata almeno tre giorni prima della
data fissata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax.
L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio consuntivo.
Art. 13 - Gruppo di progettazione (vecchio)
Il Gruppo di Progettazione, nominato dall'Assemblea, ha funzioni consultive, è presieduto
dall'Assessore protempore al Sistema Educativo della Città di Torino ed è formato da esponenti
delle realtà culturali e associative torinesi e nazionali. Compito del Gruppo di Progettazione è la
messa a punto di un progetto generale della manifestazione, in stretta relazione con il Comitato
scientifico. Il Gruppo di Progettazione esaurirà il proprio compito con la definizione del
programma complessivo della manifestazione.
Art. 13 - Assemblea: validità (nuovo)
L'Assemblea è validamente riunita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti
aventi diritto di voto. I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altra persona
del medesimo ente di appartenenza mediante delega scritta.
Art. 14 - Ufficio e Direttore Organizzativo (vecchio)
L'Ufficio organizzativo, nominato dall'Assemblea, è formato da tecnici ed esperti del settore e ha
il compito, sotto la guida del Direttore Organizzativo appositamente nominato, di dare esecuzione
alle deliberazioni prese dall'Assemblea, di predisporre il bilancio di esercizio del Comitato, di
organizzare e gestire tecnicamente tutte le fasi della manifestazione e delle iniziative collegate.
Art. 14 - Assemblea: votazioni (nuovo)
Hanno diritto di voto il Presidente o suo delegato e i membri promotori del Comitato, ognuno dei
quali può esprimere un solo voto. Sono esclusi dal voto i membri di diritto dell'Assemblea.
Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti; in caso
di parità prevale il voto del Presidente o suo delegato.
Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti (vecchio)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e
dura in carica fino alla data di scioglimento del Comitato.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa del
Comitato esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo.
Art. 15 - Assemblea: Segretario (nuovo)
All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina un segretario, anche al di fuori dei propri membri,
con compiti di verbalizzazione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 16 - Tesoreria (vecchio)
Il Comitato può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di Tesoreria e di cassa ad Enti,
Istituti bancari o Società finanziarie.
Art. 16 - Comitato artistico: compiti (nuovo)
Il Comitato artistico svolge funzioni consultive, affiancando l'Assemblea nelle decisioni di ambito
artistico e culturale, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
- individuazione degli artisti e delle produzioni, sulla base delle discipline, della provenienza
geografica e dei numeri individuati dall'Assemblea;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre istituzioni culturali ed artistiche italiane ed
internazionali.
Art. 17 - Facoltà di recesso (vecchio)
Ciascun membro del Comitato può recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di
almeno 30 giorni, comunicato al Presidente del Comitato con Raccomandata A.R.. Il recedente
non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione
assunti fino alla data di recesso.
Art. 17 - Comitato artistico: elezione (nuovo)
Il Comitato artistico, nominato dall'Assemblea, dura in carica per un periodo di due anni ed è
presieduto dal Presidente del Comitato, o suo delegato. È composto da 5 a 9 esperti e personalità
del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.
Art. 18 - Esercizio di bilancio (vecchio)
Il periodo di esercizio del bilancio è fissato, per ciascun anno, dal 26 giugno al 25 giugno dell'anno
successivo
Art. 18 - Direttore organizzativo (nuovo)
Il Direttore Organizzativo è nominato dall'Assemblea, alla quale risponde per l'operato
dell'Ufficio organizzativo, di cui ha la responsabilità.
Art. 19 - Scioglimento (vecchio)
Il Comitato si scioglierà non appena attuate le proprie finalità ed eseguiti i compiti di cui all'art.
4 e comunque non oltre il 31.12.2001, salvo diversa determinazione della maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Art. 19 - Ufficio organizzativo (nuovo)
L'Ufficio organizzativo, nominato dall'Assemblea, è formato da personale dipendente del Comune
di Torino e da tecnici ed esperti del settore e ha il compito di:
1. dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea;
2. predisporre il bilancio di previsione e consuntivo del Comitato;
organizzare e gestire tecnicamente tutte le fasi delle manifestazioni e delle iniziative collegate.
Art. 20 - Modifiche statutarie (vecchio)
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei
componenti aventi diritto al voto, a seguito di conformi deliberazioni adottate dagli enti che
partecipano al Comitato, quali membri promotori.
Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti: compiti (nuovo)
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare, nelle forme e nei limiti d'uso,
la gestione amministrativa del Comitato esprimendo all'Assemblea, mediante relazione scritta, i
propri pareri sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dall'Ufficio Organizzativo.
Art. 21 - Foro competente (vecchio)
Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività del Comitato è di
esclusiva competenza del Foro di Torino.
Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti: elezione (nuovo)
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra
l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive
modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le modifiche e integrazioni allo statuto del Comitato Organizzatore della Biennale
dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo descritte in narrativa e che si richiamano
integralmente. Lo schema di statuto contenente le modifiche apportate è unito al presente
provvedimento (all. 1 - n. ) e ne forma parte integrante;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno
1990 n. 142.
Art. 1 - Denominazione
E' costituito il comitato organizzatore di BIG - Rassegna biennale internazionale di creatività
giovanile, sotto la denominazione Comitato Organizzatore BIG.
Art. 2 - Sede
Il Comitato ha sede a Torino presso il Comune di Torino, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di
Città 1.
Art. 3 -
Scopo
Il Comitato non ha scopo di lucro ed ha la finalità di promuovere l'interessamento e la
collaborazione di soggetti pubblici e privati per realizzare e gestire:
-
BIG -
Rassegna biennale internazionale di creatività giovanile, che si svolgerà indicativamente
ogni due anni a partire dal 2000;
- le iniziative ad essa collegate, a partire dal 1998.
Il Comitato avvierà a questo scopo tutte le attività necessarie in campo promozionale, progettuale,
organizzativo, economico e finanziario.
Art. 4 - Componenti
Il Comitato è composto da membri promotori e membri effettivi.
Alla costituzione del Comitato concorrono, quali membri promotori, la Città di Torino, la
Provincia di Torino e la Regione Piemonte.
Sono membri effettivi i soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla realizzazione di ciascuna
edizione della manifestazione per un valore non inferiore a Lit. 300.000.000.
Art. 5 - Attività
Nell'ambito della finalità indicata all'art. 3, il Comitato provvederà a:
-
individuare le linee artistiche ed i contenuti delle manifestazioni di volta in volta organizzate;
Art. 6 - Contribuzioni
Per raggiungere le finalità suindicate, il Comitato si avvarrà delle contribuzioni, di qualunque tipo,
fornite dai componenti o da terzi e dei proventi delle iniziative assunte.
I membri promotori e effettivi potranno mettere a disposizione a titolo gratuito del Comitato, per
l'organizzazione e la gestione del programma delle manifestazioni e delle iniziative collegate,
proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.
Art. 7 - Organi
Organi del Comitato sono:
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- l'Assemblea
- il Comitato artistico
- il Direttore organizzativo
- il Collegio dei revisori dei conti
Art. 8 - Presidente
Il Presidente del Comitato è il Sindaco protempore della Città di Torino.
La legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma in esecuzione
delle delibere dell'Assemblea sono attribuite al Presidente dei Comitato o suo delegato.
Art. 9 - Vice Presidenti
Sono Vice Presidenti del Comitato l'Assessore della Regione Piemonte, l'Assessore della
Provincia di Torino e l'Assessore della Città di Torino che abbiano la delega alle politiche culturali.
Collaborano con il Presidente del Comitato nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono
in caso di impedimento.
Art. 10 - Assemblea: composizione
L'Assemblea del Comitato è composta:
- dal Presidente o suo delegato;
- dall'assessore delegato alle politiche culturali e da un rappresentante tecnico di ciascun membro
promotore, designati dai rispettivi enti di appartenenza, secondo il proprio particolare
ordinamento;
- dai membri di diritto.
Sono membri di diritto dell'Assemblea un secondo Assessore del Comune di Torino designato dal
Sindaco, i rappresentanti dei membri effettivi di cui all'art. 4 ed il Direttore Organizzativo.
Art. 11 - Assemblea: funzioni
All'Assemblea compete:
- approvare il piano di attività, assumere i provvedimenti per la sua realizzazione e approvare i
risultati delle iniziative svolte;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare sulle domande di adesione al Comitato;
- nominare il Comitato Artistico, l'Ufficio Organizzativo ed il Direttore Organizzativo;
- conferire eventuale delega ai propri membri per l'esercizio di singole funzioni e nominare
gruppi di lavoro per altre specifiche attività.
Art. 12 - Assemblea: convocazione
L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal suo delegato, di sua iniziativa ovvero su richiesta
di almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione inviata almeno tre giorni prima della
data fissata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax.
L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio consuntivo.
Art. 13 - Assemblea: validità
L'Assemblea è validamente riunita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti
aventi diritto di voto. I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altra persona
del medesimo ente di appartenenza mediante delega scritta.
Art. 14 - Assemblea: votazioni
Hanno diritto di voto il Presidente o suo delegato e i membri promotori del Comitato, ognuno dei
quali può esprimere un solo voto. Sono esclusi dal voto i membri di diritto dell'Assemblea.
Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti; in caso
di parità prevale il voto del Presidente o suo delegato.
Art. 15 - Assemblea: Segretario
All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina un segretario, anche al di fuori dei propri membri,
con compiti di verbalizzazione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 16 - Comitato artistico: compiti
Il Comitato artistico svolge funzioni consultive, affiancando l'Assemblea nelle decisioni di ambito
artistico e culturale, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
- individuazione degli artisti e delle produzioni, sulla base delle discipline, della provenienza
geografica e dei numeri individuati dall'Assemblea;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre istituzioni culturali ed artistiche italiane ed
internazionali.
Art. 17 - Comitato artistico: elezione
Il Comitato artistico, nominato dall'Assemblea, dura in carica per un periodo di due anni ed è
presieduto dal Presidente del Comitato, o suo delegato. E' composto da esperti e personalità del
mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.
Art. 18 - Direttore organizzativo
Il Direttore Organizzativo è nominato dall'Assemblea, alla quale risponde per l'operato
dell'Ufficio organizzativo, di cui ha la responsabilità.
Art. 19 - Ufficio organizzativo
L'Ufficio organizzativo, nominato dall'Assemblea, è formato da personale dipendente del Comune
di Torino e da tecnici ed esperti del settore e ha il compito di:
- dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di previsione e consuntivo del Comitato;
- organizzare e gestire tecnicamente tutte le fasi delle manifestazioni e delle iniziative collegate.
Art 20 - Collegio dei revisori dei conti: compiti
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare, nelle forme e nei limiti d'uso,
la gestione amministrativa del Comitato esprimendo all'Assemblea, mediante relazione scritta, i
propri pareri sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dall'Ufficio Organizzativo.
Art. 21- Collegio dei revisori dei conti: elezione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e
dura in carica due anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 22 - Obblighi del Comitato
Il Comitato trasmetterà annualmente agli enti promotori il bilancio preventivo, accompagnato da
una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione
sull'attività svolta, e inoltre una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della
loro realizzazione, affinchè gli stessi procedano agli adempimenti previsti dai rispettivi regolamenti.
Art. 23 - Facoltà di recesso
Ciascun membro del Comitato può recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, comunicato al Presidente del Comitato con Raccomandata A.R.. Il recedente
non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione
assunti fino alla data di recesso.
Art. 24 - Bilancio preventivo e consuntivo
I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dall'Ufficio Organizzativo ed approvati
dall'Assemblea.
Art. 25 - Scioglimento e liquidazione
Il Comitato si scioglierà non appena attuate le proprie finalità ed eseguiti i compiti d cui all'art.
4 e comunque non oltre il 31.12.2003, salvo diversa determinazione della maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Al momento dello scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i
poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea
stessa.
Art. 26 - Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei
componenti aventi diritto di voto, a seguito di conformi deliberazioni adottate dagli enti che
partecipano al Comitato in qualità di membri promotori.
Art. 27 - Foro competente
Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività del Comitato è di
esclusiva competenza del Foro di Torino.
Art. 28 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai
regolamenti vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.