Divisione Urbanistica

9806518/09

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MAGGIO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 8 - "ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO" - INTEGRAZIONE N.U.E.A. DEL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I. - ADOZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Le multisale cinematografiche, ossia l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti si configurano come una organizzazione, sino a non molto tempo fa, sconosciuta alle nostre esperienze economiche e soltanto da poco tempo presente nel territorio italiano.
    In considerazione del diffondersi di tale fenomeno il legislatore ha provveduto ad adeguare la disciplina normativa nazionale di settore. Attualmente tale disciplina è riferita alla distinzione tra sale che abbiano un numero complessivo di posti inferiore o superiore a 1300: infatti con il Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n.3 è stata soppressa per le sale cinematografiche con un numero di posti inferiore a 1300 la necessità dell'autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo.
    Il D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 disciplina a livello nazionale i complessi multiplex, ossia quelle strutture che ricomprendono più sale cinematografiche collegate tra loro secondo lo schema di complessi multisale di notevolissime dimensioni a valenza sia urbana che extraurbana.
    Non risulta, ad oggi, una compiuta disciplina nazionale applicabile nei confronti dei complessi multiplex, ossia quelle strutture che ricomprendono più sale cinematografiche collegate tra loro secondo lo schema di complessi multisale di notevolissime dimensioni a valenza sia urbana che extraurbana. Questo tipo di organizzazione era, sino a non molto tempo fa, sconosciuto alle nostre esperienze economiche e solo da poco tempo tali strutture si stanno diffondendo nel territorio italiano.
    La loro regolamentazione risulta essere affidata ad un decreto di cui si prevede imminente l'emanazione.
    A livello locale il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con

deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, ricomprende tali attività sotto la denominazione generica “Attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc.” classificandole tra le attività terziarie nella categoria A3 (N.U.E.A.- art. 3 comma 11), tra le attività di servizio alle persone e alle imprese _ “A.S.P.I.” (N.U.E.A. - art. 3 comma 20), tra le destinazioni accessorie delle “Attività commerciali” (N.U.E.A. - art. 3 comma 9) e tra i servizi contraddistinti cartograficamente con la lettera “o” (N.U.E.A. - art. 3 comma 15).
    Di fatto il P.R.G. avendo previsto per tali strutture la massima diffusione sul territorio ha conseguentemente indicato ampie possibilità di scelte localizzative.
    Tale orientamento discende dal fatto che il P.R.G. considera le sale cinematografiche nella loro accezione tradizionale assimilando ad esse le cosiddette “multisale” (ossia le strutture che nella prassi corrente derivano dalla suddivisione e riorganizzazione delle strutture cinematografiche preesistenti o che nascono come nuove strutture in base a tale tipologia) senza distinguerle dalle nuove realtà “multiplex” che, come detto, nel periodo di redazione dello strumento urbanistico erano sconosciute alla nostra esperienza economica.
    E' evidente che soprattutto con riferimento a complessi che movimentano migliaia di persone quali i multiplex, sono notevoli le interconnessioni con la disciplina urbanistica,
commerciale, delle grandi strutture viarie, e in definitiva con l'utilizzazione del territorio e con la programmazione dell'attività economica. Non si tratta in sostanza di una semplice occupazione di territorio comunale ma oggettivazione di un orientamento dello sviluppo delle comunità locali attraverso l'occupazione del territorio, quindi di interventi che non hanno valenza soltanto costruttiva ma valenza di utilizzazione del territorio in senso ampio.
    In considerazione di quanto sopra si auspica che, contestualmente al presente provvedimento, Provincia e Regione, in qualità di enti di rango sovracomunale, prevedano la possibilità che localizzazioni per eventuali insediamenti di multiplex vengano individuate di concerto con le Amministrazioni Comunali in sede di “conferenza di servizi”, considerato, come detto, il notevole ed esteso impatto ambientale di tali strutture.
    Conseguentemente la Città di Torino ha promosso incontri con la Provincia e la Regione nonché con le associazioni di categoria al fine di affrontare compiutamente la problematica in questione. In assenza di specifiche attribuzioni di competenza, il tema è stato affrontato in sede di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999. La Provincia, nel demandare a successivi approfondimenti del P.T.C. le scelte localizzative di centri commerciali integrati superiori a mq 8000 e di centri per lo spettacolo di grandi dimensioni (S.L.P. maggiore di mq 4000), ha disposto che eventuali nuove localizzazioni dei suddetti centri e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione a viabilità, parcheggi, spazi e servizi pubblici, debbano essere definiti in sede di Accordi di Programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, a livello di sub-ambiti, così come previsti dall'art. 15.1 delle norme del P.T.C. , con la partecipazione anche della Città di Torino.
    Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno intervenire a livello locale integrando le N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale definendo le sale cinematografiche ed introducendo

specifiche disposizioni per la loro realizzazione.
    Tali integrazioni consistono in:
aggiungere all'art. 3 il comma 19bis con la seguente definizione:
“11. Attività per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. - Attrezzature costituite da una o più sale idonee ad ospitare spettacoli cinematografici, teatrali e/o conferenze.
Le attrezzature cinematografiche si distinguono in:
A)    attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e superficie lorda di pavimento complessiva massima di mq 4000, estendibile a mq 5000, per ospitare attività accessorie quali attività commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punto 4B1) e uffici pertinenti e connessi con l'attività principale;
B)    attrezzature con una capienza superiore a 1300 posti, così come definite all'articolo 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 (v. art. 6, comma 14)”;
aggiungere all'art. 3 punto 5A3 dopo le parole “attività per lo spettacolo” il riferimento “(vedi punto 11A)”;
aggiungere all'art. 3 punto 7 lettera o) dopo le parole “... cinema, ecc.” il riferimento “(vedi punto 11A)”;
aggiungere all'articolo 6 - Attuazione del P.R.G. - il nuovo comma 14: “La localizzazione delle attrezzature cinematografiche con capienza superiore a 1300 posti, di cui al D.P.C.M. n. 391 del 29 settembre 1998 (v. art. 3 punto 11B), sarà definita in sede di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, così come indicato all'art.10.6 delle norme del P.T.C. provinciale. In sede di Accordo di Programma dovranno altresì essere verificate, previa valutazione di impatto ambientale, le dotazioni e le caratteristiche delle infrastrutture ritenute necessarie tra cui la viabilità, i trasporti, i parcheggi, i servizi, ecc..
    Gli interventi sono subordinati alla stipula di convenzioni con l'Amministrazione Comunale nelle quali saranno disciplinate le cessioni di aree per servizi e le opere di urbanizzazione e potranno essere previsti - fatte salve le disposizioni dell'art. 3, comma 3 del Decreto n. 391/98 - gli orientamenti relativi alle programmazioni cinematografiche.
    Ai fini della determinazione degli standards urbanistici indotti tali attrezzature sono assimilate ai centri commerciali così come definiti dalla legislazione vigente”.
    Si propone pertanto di aggiungere all'art. 8 alla voce _ Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge _ in calce al comma 64 le seguenti parole: “o. attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11A)”.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 come modificata dalla legge Regionale 29 luglio 1997 n.41;
    Considerato che è stato richiesto il parere alle dieci Circoscrizioni della Città, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento e che è stato espresso parere favorevole da parte delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6 e 7 (all. 1-2-3-4-5-6 - nn. ), mentre le restanti Circoscrizioni non si sono espresse nei termini prescritti;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, di approvare:
le seguenti modifiche alle N.U.E.A. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. e S.m.i.:
1)    aggiungere all'art. 3 il comma 19bis con la seguente definizione:
    11. Attività per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. - Attrezzature costituite da una o più sale idonee ad ospitare spettacoli cinematografici, teatrali e/o conferenze.
    Le attrezzature cinematografiche si distinguono in:
    A)    attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e superficie lorda di pavimento complessiva massima di mq 4000, estendibile a mq 5000, per ospitare attività accessorie quali attività commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punto 4B1) e uffici pertinenti e connessi con l'attività principale;
    B)    attrezzature con una capienza superiore a 1300 posti, così come definite all'articolo 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 (v. art. 6, comma 14);
2)    aggiungere all'art. 3 punto 5A3 dopo le parole 'attività per lo spettacolo' il riferimento “(vedi punto 11A)”;
3)    aggiungere all'art. 3 punto 7 lettera o) dopo le parole “...cinema, ecc.” il riferimento “(vedi punto 11A)”;
4)    aggiungere all'articolo 6 - Attuazione del P.R.G. - il nuovo comma 14: 'La localizzazione delle attrezzature cinematografiche con capienza superiore a 1300 posti, di cui al D.P.C.M. n. 391 del 29 settembre 1998 (v. art. 3 punto 11B), sarà definita in sede di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, così come indicato all'art. 10.6 delle norme del P.T.C. provinciale. In sede di Accordo di Programma dovranno altresì essere verificate, previa valùtazione di impatto ambientale, le dotazioni e le caratteristiche delle infrastrutture ritenute necessarie tra cui la viabilità, i trasporti, i parcheggi, i servizi, ecc..
        Gli interventi sono subordinati alla stipula di convenzioni con l'Amministrazione Comunale nelle quali saranno disciplinate le cessioni di aree per servizi e le opere di urbanizzazione e potranno essere previsti - fatte salve le disposizioni dell'art. 3, comma 3 del Decreto n. 391/98 - gli orientamenti relativi alle programmazioni cinematografiche.
        Ai fini della determinazione degli standards urbanistici indotti tali attrezzature sono     assimilate ai centri commerciali così come definiti dalla legislazione vigente.';
5)    aggiungere all'art. 8, alla voce - Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge - in calce al comma 64 le seguenti parole: 'o. attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc.(v. art. 3 punto 11A)'.