Divisione Urbanistica
9806518/09
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
OGGETTO: VARIANTE N. 8 - "ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO"
- INTEGRAZIONE N.U.E.A. DEL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.U.R. E S.M.I. - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Le multisale cinematografiche, ossia
l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a
programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto
il profilo strutturale e tra loro comunicanti si configurano come
una organizzazione, sino a non molto tempo fa, sconosciuta alle
nostre esperienze economiche e soltanto da poco tempo presente
nel territorio italiano.
In considerazione del diffondersi di tale
fenomeno il legislatore ha provveduto ad adeguare la disciplina
normativa nazionale di settore. Attualmente tale disciplina è
riferita alla distinzione tra sale che abbiano un numero complessivo
di posti inferiore o superiore a 1300: infatti con il Decreto
Legislativo 8 gennaio 1998 n.3 è stata soppressa per le
sale cinematografiche con un numero di posti inferiore a 1300
la necessità dell'autorizzazione dell'Autorità competente
in materia di spettacolo.
Il D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391
disciplina a livello nazionale i complessi multiplex, ossia quelle
strutture che ricomprendono più sale cinematografiche collegate
tra loro secondo lo schema di complessi multisale di notevolissime
dimensioni a valenza sia urbana che extraurbana.
Non risulta, ad oggi, una compiuta disciplina
nazionale applicabile nei confronti dei complessi multiplex, ossia
quelle strutture che ricomprendono più sale cinematografiche
collegate tra loro secondo lo schema di complessi multisale di
notevolissime dimensioni a valenza sia urbana che extraurbana.
Questo tipo di organizzazione era, sino a non molto tempo fa,
sconosciuto alle nostre esperienze economiche e solo da poco tempo
tali strutture si stanno diffondendo nel territorio italiano.
La loro regolamentazione risulta essere
affidata ad un decreto di cui si prevede imminente l'emanazione.
A livello locale il Piano Regolatore Generale
della Città di Torino, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile
1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, ricomprende
tali attività sotto la denominazione generica Attrezzature
per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc. classificandole
tra le attività terziarie nella categoria A3 (N.U.E.A.-
art. 3 comma 11), tra le attività di servizio alle persone
e alle imprese _ A.S.P.I. (N.U.E.A. - art. 3 comma
20), tra le destinazioni accessorie delle Attività
commerciali (N.U.E.A. - art. 3 comma 9) e tra i servizi
contraddistinti cartograficamente con la lettera o
(N.U.E.A. - art. 3 comma 15).
Di fatto il P.R.G. avendo previsto per
tali strutture la massima diffusione sul territorio ha conseguentemente
indicato ampie possibilità di scelte localizzative.
Tale orientamento discende dal fatto che
il P.R.G. considera le sale cinematografiche nella loro accezione
tradizionale assimilando ad esse le cosiddette multisale
(ossia le strutture che nella prassi corrente derivano dalla suddivisione
e riorganizzazione delle strutture cinematografiche preesistenti
o che nascono come nuove strutture in base a tale tipologia) senza
distinguerle dalle nuove realtà multiplex che,
come detto, nel periodo di redazione dello strumento urbanistico
erano sconosciute alla nostra esperienza economica.
E' evidente che soprattutto con riferimento
a complessi che movimentano migliaia di persone quali i multiplex,
sono notevoli le interconnessioni con la disciplina urbanistica,
commerciale, delle grandi strutture viarie, e in definitiva con
l'utilizzazione del territorio e con la programmazione dell'attività
economica. Non si tratta in sostanza di una semplice occupazione
di territorio comunale ma oggettivazione di un orientamento dello
sviluppo delle comunità locali attraverso l'occupazione
del territorio, quindi di interventi che non hanno valenza soltanto
costruttiva ma valenza di utilizzazione del territorio in senso
ampio.
In considerazione di quanto sopra si auspica
che, contestualmente al presente provvedimento, Provincia e Regione,
in qualità di enti di rango sovracomunale, prevedano la
possibilità che localizzazioni per eventuali insediamenti
di multiplex vengano individuate di concerto con le Amministrazioni
Comunali in sede di conferenza di servizi, considerato,
come detto, il notevole ed esteso impatto ambientale di tali strutture.
Conseguentemente la Città di Torino
ha promosso incontri con la Provincia e la Regione nonché
con le associazioni di categoria al fine di affrontare compiutamente
la problematica in questione. In assenza di specifiche attribuzioni
di competenza, il tema è stato affrontato in sede di redazione
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato
dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999. La Provincia,
nel demandare a successivi approfondimenti del P.T.C. le scelte
localizzative di centri commerciali integrati superiori a mq 8000
e di centri per lo spettacolo di grandi dimensioni (S.L.P. maggiore
di mq 4000), ha disposto che eventuali nuove localizzazioni dei
suddetti centri e delle relative infrastrutture, con particolare
attenzione a viabilità, parcheggi, spazi e servizi pubblici,
debbano essere definiti in sede di Accordi di Programma, ai sensi
dell'art. 27 della Legge 142/90, a livello di sub-ambiti, così
come previsti dall'art. 15.1 delle norme del P.T.C. , con la partecipazione
anche della Città di Torino.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene
opportuno intervenire a livello locale integrando le N.U.E.A.
del Piano Regolatore Generale definendo le sale cinematografiche
ed introducendo
specifiche disposizioni per la loro realizzazione.
Tali integrazioni consistono in:
aggiungere all'art. 3 il comma 19bis con la seguente definizione:
11. Attività per lo spettacolo: cinema, teatri,
ecc. - Attrezzature costituite da una o più sale idonee
ad ospitare spettacoli cinematografici, teatrali e/o conferenze.
Le attrezzature cinematografiche si distinguono in:
A) attrezzature con una capienza massima
di 1300 posti e superficie lorda di pavimento complessiva massima
di mq 4000, estendibile a mq 5000, per ospitare attività
accessorie quali attività commerciali al dettaglio, per
la ristorazione, pubblici esercizi (v. punto 4B1) e uffici pertinenti
e connessi con l'attività principale;
B) attrezzature con una capienza superiore
a 1300 posti, così come definite all'articolo 3 del D.P.C.M.
29 settembre 1998, n. 391 (v. art. 6, comma 14);
aggiungere all'art. 3 punto 5A3 dopo le parole attività
per lo spettacolo il riferimento (vedi punto 11A);
aggiungere all'art. 3 punto 7 lettera o) dopo le parole ...
cinema, ecc. il riferimento (vedi punto 11A);
aggiungere all'articolo 6 - Attuazione del P.R.G. - il nuovo comma
14: La localizzazione delle attrezzature cinematografiche
con capienza superiore a 1300 posti, di cui al D.P.C.M. n. 391
del 29 settembre 1998 (v. art. 3 punto 11B), sarà definita
in sede di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della Legge
142/90, così come indicato all'art.10.6 delle norme del
P.T.C. provinciale. In sede di Accordo di Programma dovranno altresì
essere verificate, previa valutazione di impatto ambientale, le
dotazioni e le caratteristiche delle infrastrutture ritenute necessarie
tra cui la viabilità, i trasporti, i parcheggi, i servizi,
ecc..
Gli interventi sono subordinati alla stipula
di convenzioni con l'Amministrazione Comunale nelle quali saranno
disciplinate le cessioni di aree per servizi e le opere di urbanizzazione
e potranno essere previsti - fatte salve le disposizioni dell'art.
3, comma 3 del Decreto n. 391/98 - gli orientamenti relativi alle
programmazioni cinematografiche.
Ai fini della determinazione degli standards
urbanistici indotti tali attrezzature sono assimilate ai centri
commerciali così come definiti dalla legislazione vigente.
Si propone pertanto di aggiungere all'art.
8 alla voce _ Servizi sociali e attrezzature di interesse generale
oltre alle quantità minime di legge _ in calce al comma
64 le seguenti parole: o. attrezzature per lo spettacolo:
cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11A).
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la legge Regionale 5 dicembre 1977
n.56 come modificata dalla legge Regionale 29 luglio 1997 n.41;
Considerato che è stato richiesto
il parere alle dieci Circoscrizioni della Città, ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento e che
è stato espresso parere favorevole da parte delle Circoscrizioni
1, 2, 3, 4, 6 e 7 (all. 1-2-3-4-5-6 - nn. ), mentre le restanti
Circoscrizioni non si sono espresse nei termini prescritti;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano, di approvare:
le seguenti modifiche alle N.U.E.A. ai sensi dell'art. 17 comma
7 della L.U.R. e S.m.i.:
1) aggiungere all'art. 3 il comma 19bis
con la seguente definizione:
11. Attività per lo spettacolo:
cinema, teatri, ecc. - Attrezzature costituite da una o più
sale idonee ad ospitare spettacoli cinematografici, teatrali e/o
conferenze.
Le attrezzature cinematografiche si distinguono
in:
A) attrezzature
con una capienza massima di 1300 posti e superficie lorda di pavimento
complessiva massima di mq 4000, estendibile a mq 5000, per ospitare
attività accessorie quali attività commerciali al
dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punto 4B1)
e uffici pertinenti e connessi con l'attività principale;
B) attrezzature
con una capienza superiore a 1300 posti, così come definite
all'articolo 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 (v. art.
6, comma 14);
2) aggiungere all'art. 3 punto 5A3 dopo
le parole 'attività per lo spettacolo' il riferimento (vedi
punto 11A);
3) aggiungere all'art. 3 punto 7 lettera
o) dopo le parole ...cinema, ecc. il riferimento (vedi
punto 11A);
4) aggiungere all'articolo 6 - Attuazione
del P.R.G. - il nuovo comma 14: 'La localizzazione delle attrezzature
cinematografiche con capienza superiore a 1300 posti, di cui al
D.P.C.M. n. 391 del 29 settembre 1998 (v. art. 3 punto 11B), sarà
definita in sede di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27
della Legge 142/90, così come indicato all'art. 10.6 delle
norme del P.T.C. provinciale. In sede di Accordo di Programma
dovranno altresì essere verificate, previa valùtazione
di impatto ambientale, le dotazioni e le caratteristiche delle
infrastrutture ritenute necessarie tra cui la viabilità,
i trasporti, i parcheggi, i servizi, ecc..
Gli interventi
sono subordinati alla stipula di convenzioni con l'Amministrazione
Comunale nelle quali saranno disciplinate le cessioni di aree
per servizi e le opere di urbanizzazione e potranno essere previsti
- fatte salve le disposizioni dell'art. 3, comma 3 del Decreto
n. 391/98 - gli orientamenti relativi alle programmazioni cinematografiche.
Ai fini della
determinazione degli standards urbanistici indotti tali attrezzature
sono assimilate ai centri commerciali
così come definiti dalla legislazione vigente.';
5) aggiungere all'art. 8, alla voce - Servizi
sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità
minime di legge - in calce al comma 64 le seguenti parole: 'o.
attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc.(v. art. 3
punto 11A)'.