Divisione Decentramento
98 01128/49
Settore Affari Generali
OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE N 8 FORMISANO CESARE.
Proposta dell'Assessore Artesio.
Con deliberazione assunta dal Consiglio
Comunale in data 10 aprile 1989 (mecc. 8904149/01), esecutiva
dal 18 maggio 1989, è stata riconosciuta ai Presidenti
dei Consigli Circoscrizionali, in analogia a quanto previsto per
gli Amministratori del Comune dalla Legge 816/85, la possibilità
del raddoppio dell' indennità di carica nel caso in cui
i medesimi siano lavoratori dipendenti, ovvero siano stati collocati
in aspettativa non retribuita.
Nel caso di specie occorre ora esaminare
la richiesta avanzata in merito dal signor Formisano Cesare eletto
in data 19/5/97 Presidente della Circoscrizione n.8.
Vista la relativa documentazione esistente
agli atti ove lo stesso ha dichiarato di aver dovuto rinunciare
a decorrere dal 31 luglio 1997, con conseguente notevole nocumento
economico all'incarico presso la Camera dei Deputati in atto dal
15/5/96, di fatto inconciliabile con l'effettivo esercizio della
presidenza della Circoscrizione.
Considerato che secondo un parere del
Ministero dell' Interno si è individuato quale destinatario
del raddoppio all'indennità di cui trattasi il soggetto
che venga a perdere un guadagno derivante dall'attività
lavorativa autonoma o dipendente, nella presunzione che l'impegno
amministrativo assunto riduca la capacità di produrre una
parte di reddito e che la natura dell'indennità di carica
è stata definita dalla stessa giurisprudenza quale "risarcitoria",
rispetto al mancato guadagno subito dall'amministratore.
Considerato che la condizione lavorativa
precedente l'elezione a Presidente, già in corso da oltre
un anno era sostanzialmente identica a quella di un lavoratore
dipendente a retribizione fissa.
Considerato che il particolare regime
amministrativo del rapporto di lavoro in corso non prevedeva l'istituto
della aspettativa, come attestato dalla dichiarazione del Presidente
della Camera, assunta agli atti dell'ufficio.
Considerato che la rinuncia all'incarico,
lungi dal rendere inapplicabile la normativa di cui al combinato
disposto della legge 816/85 e della deliberazione del Consiglio
Comunale del 18/5/1989 integra perfettamente la ratio delle norme
citate, che tendono entrambe ad impedire che nello svolgimento
di un mandato elettivo il pubblico amministratore abbia a subire
un danno economico, o comunque a minimizzare tale danno.
Considerato che la precarietà dell'incarico
presso l'Ufficio del Deputato Questore trova adeguata considerazione
nella previsione di una corrispondente precarietà del raddoppio
oggetto del presente provvedimento, per cui in caso di termine
dell'attuale legislatura o di cessazione dell'incarico del deputato
Questore nominante verrà sospeso d'ufficio il predetto
beneficio.
Preso atto che il signor Formisano con
la rinuncia all'incarico ha effettivamento subito un grave nocumento
economico con perdita irreversibile di un guadagno certo.
Occorre pertanto provvedere al raddoppio
dell'indennità richiesta a favore del signor Formisano
Cesare Presidente del Consiglio Circoscrizionale n. 8.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32
son indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Vista la legge 816/85;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 maggio 1989;
Vista la nota del Ministero dell'Interno
del 25 novembre 1998;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi sopra espressi,
il diritto al raddoppio dell'indennità di carica a favore
del Presidente del Consiglio di Circoscrizione n.8 Formisano Cesare,
a decorrere dal 1° agosto 1997 e non oltre la scadenza del
mandato elettivo del medesimo salvo precedente scadenza del Deputato
Questore promotore dell'incarico, per un importo mensile lordo
pari a L: 4.567.992.
La spesa del presente provvedimento sarà
fronteggiata con l'utilizzo dei fondi impegnati
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 1997
(mecc. 9709727/01), esecutiva dal 2 gennaio 1998 e mecc. 9810550/01
Consiglio Comunale 14 dicembre 1998;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.