Divisione Mobilità
97 06392/06
Settore Esercizio
OGGETTO: P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO BARCELLONA ALLA SOC. COOPERATIVA PIAZZA BARCELLONA - REVOCA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini
e con l'Assessore Alfieri.
Il Programma Urbano dei Parcheggi del
Comune di Torino formulato, ai sensi e per gli effetti della legge
24 marzo 1989 n. 122, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione
di 10 parcheggi di alcune piazze cittadine interessate dal commercio
ambulante (c.d. parcheggi mercatali), tra i quali era compreso
anche il parcheggio da realizzare nell'area mercatale Piazza
Barcellona.
Su specifica istanza di alcune cooperative
di ambulanti, appositamente costituite tra gli stessi, l'Amministrazione
aveva ritenuto opportuno procedere all'affidamento ad esse della
realizzazione e gestione di tali parcheggi.
Pertanto, con deliberazione della Giunta
Municipale d'urgenza del 13 marzo 1990 (mecc. 9003678/03), convalidata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 325 del 20 maggio
1991 (mecc. 9104316/02), esecutiva ai sensi di legge, venne approvata
la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nel sottosuolo di
Piazza Barcellona al servizio dell'area mercatale nonchè
l'affidamento intuitu personae alla Società
Cooperativa Piazza Barcellona a.r.l., via Rivarolo 3, Torino,
della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'opera,
con attribuzione alla Concessionaria del diritto di superficie
per 80 anni.
Con deliberazione n. 6662 della Giunta
Comunale del 23 giugno 1992 (mecc. 9207900/17), esecutiva ai sensi
di legge, venne approvato il progetto di massima del suddetto
parcheggio che prevedeva la realizzazione di n. 396 posti auto.
In data 23 dicembre 1992 venne firmata
la convenzione tra la Città di Torino e la Società
Cooperativa Piazza Barcellona, redatta sulla base degli schemi
di convenzione da utilizzare - tra l'altro - per la concessione
di progettazione, costruzione e gestione di parcheggi sottostanti
aree mercatali , approvati con deliberazione n. 345 del Consiglio
Comunale del 20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal
15 luglio 1991.
Poichè l'art. 4 della convenzione
prevedeva che la concessionaria avrebbe provveduto a propria cura
e spese al trasferimento provvisorio dell'attività mercatale
nell'area messa a disposizione dal Comune e alla sua ricollocazione
nella originaria sede ad avvenuta costruzione del parcheggio,
con deliberazione n. 8136 della Giunta Comunale in data 6 dicembre
1994 (mecc. 9409567/06), esecutiva dal 31 dicembre 1994, venne
approvato il progetto esecutivo delle opere di sistemazione da
realizzare sui sedimi stradali della piazza Paravia, della via
Sobrero da via Principessa Clotilde e via Pacinotti e sul sedime
stradale della via Pacinotti da via Vagnone a via Saccarelli,
ove avrebbe dovuto essere trasferito provvisoriamente il mercato
di piazza Barcellona per consentire la realizzazione del parcheggio
nel sottosuolo della piazza stessa.
L'art. 5 della convenzione stipulata prevedeva
l'obbligo per la Concessionaria di presentare il progetto necessario
per la concessione edilizia entro 60 giorni dalla firma della
convenzione, nonchè la presentazione del progetto esecutivo
del parcheggio stesso entro 90 giorni dalla notifica della concessione
edilizia.
Il progetto per la concessione edilizia
è stato presentato l'8 aprile 1993, con ritardo di oltre
un mese rispetto al termine previsto, mentre la concessione edilizia
è stata notificata il 15 dicembre 1994 ed il progetto esecutivo
è stato presentato il 31 marzo 1995, con ritardo di 15
giorni.
A seguito della presentazione di tale
progetto, l'Amministrazione, riscontrata la mancanza di alcuni
elaborati previsti dall'art 5, aveva richiesto integrazioni in
data 2 maggio 1995, sollecitate il 17 ottobre 1995 e la Concessionaria
presentava le integrazioni richieste in data 2 febbraio 1996.
Nel frattempo, la Concessionaria aveva
evidenziato, in via informale, difficoltà nel raggiungimento
dell'equilibrio economico su cui si fondava la realizzazione del
parcheggio ed aveva pertanto proposto, sempre in via informale,
di aumentare gli introiti del parcheggio attraverso la gestione
della sosta a pagamento nell'area di influenza, ove questa fosse
stata istituita, invocando l'applicazione dell'art. 11 della convenzione
sottoscritta.
A tale proposito, con nota del 17 ottobre
1995, la Civica Amministrazione, nell'evidenziare l'inadempimento
nella consegna degli elaborati progettuali mancanti, ebbe a precisare
che l'art. 11 della convenzione, oggetto peraltro di apposito
emendamento da parte del Consiglio Comunale, di cui era stata
data notizia alla Concessionaria prima della firma della convenzione,
con l'espressione si riserva ... di affidare non prevedeva
un obbligo, bensì una facoltà dell'Amministrazione.
Pertanto l'Amministrazione, riguardo alla
sosta a pagamento, può determinarsi nel modo ritenuto più
opportuno e rispondente all'interesse pubblico, decidendo quindi
liberamente se istituire o meno la sosta nell'area d'influenza,
nonchè scegliendo il soggetto cui affidarne la gestione,
decidendo inoltre eventualmente che tale affidamento non avvenga
a titolo gratuito.
Pur tuttavia, per venire incontro alla
Concessionaria, con la predetta nota l'Amministrazione, nel chiedere
che venissero confermate e meglio esplicitate le difficoltà
economiche segnalate, si dichiarava altresì disponibile
ad esaminare eventuali proposte modificative degli aspetti quantitativi
e progettuali, contenuti nella Convenzione sottoscritta.
La Civica Amministrazione, rilevata la
estrema genericità delle soluzioni proposte - nel frattempo
- dalla Cooperativa, tali da renderle non accoglibili, e la loro
tardività rispetto ai termini assegnati nonchè la
loro palese incompatibilità rispetto quanto previsto dalla
convenzione a suo tempo stipulata, con deliberazione n. 4632 della
Giunta Comunale del 27 agosto 1996 (mecc. 9605390/06), esecutiva
dal 17 settembre 1996 provvedeva ad approvare il progetto esecutivo
con le integrazioni presentate in data 2 febbraio 1996, esaminato
con esito favorevole dagli Uffici Comunali competenti, non ritenendo
che operasse alcun effetto nei suoi confronti la lettera in data
1° agosto 1996 con la quale la Cooperativa diffidava l'Amministrazione,
ai sensi dell'art. 1454 C.C., nel caso in cui le sue proposte
non fossero state accolte, posto che l'inadempimento era - e continuava
ad essere - della stessa parte diffidante.
La Civica Amministrazione informava la
Concessionaria dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo,
con lettera del 24 settembre 1996; con la stessa lettera la Concessionaria
veniva conseguentemente convocata per il giorno 22 ottobre 1996
per la consegna formale dell'area oggetto del diritto di superficie
e dell'area necessaria per lo spostamento provvisorio del mercato.
Tale consegna non avvenne per espresso
rifiuto della Concessionaria, manifestato con lettera che venne
allegata al verbale di mancata consegna.
Per contro, il giorno 23 ottobre 1996
la Civica Amministrazione riceveva notifica dell'atto di citazione
con il quale la Concessionaria, lamentando una serie di inadempimenti
e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio Barcellona
dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiedeva
al Tribunale di Torino di dichiarare la risoluzione della convenzione
sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento dei danni
sulla quale il Tribunale ha già dichiarato il difetto di
giurisdizione a conoscere della materia in questione.
A seguito dell'audizione in seduta congiunta
in data 26 novembre 1997 delle commissioni consiliari permanenti
II e III nel corso della quale il presidente delle cooperative
concessionarie dei parcheggi mercatali Bengasi, Barcellona, Vittoria,
Crispi e Don Albera, aveva evidenziato le difficoltà soprattutto
di ordine economico in cui versavano tutte le cooperative da lui
presiedute nella realizzazione dei suddetti parcheggi, la Civica
Amministrazione, per venir ancora una volta incontro alle difficoltà
segnalate, aveva deciso di soprassedere per il momento alla revoca
in corso dei parcheggi Bengasi, Barcellona e Vittoria ed aveva
invitato il presidente delle cooperative, fermi restando alcuni
presupposti fondamentali previsti in convenzione, quali la struttura
societaria delle concessionarie, il mantenimento del rapporto
60-40 tra posti auto pubblici e privati, nonché il mantenimento
al l° piano interrato degli spazi per attività diverse,
a presentare soluzioni progettuali alternative più contenute
per tutti i parcheggi concessi alle cooperative da lui presiedute,
nonché si era dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta
di tali cooperative di accedere ai contributi previsti dalla legge
24 marzo 1989 n. 122.
La Civica Amministrazione aveva pertanto
invitato il presidente delle suddette cooperative ad esplicitare
una proposta concreta, completa di tutti i possibili elementi
di valutazione (operativi, tecnici, amministrativi e finanziari,
ecc.) riferita anche ad un solo parcheggio mercatale onde consentire
all'Amministrazione di pervenire ad una valutazione in merito.
A tale richiesta era seguita una proposta
progettuale relativa al parcheggio di Piazza Barcellona, circa
la quale la Civica Amministrazione aveva richiesto di esplicitare
in maniera formale la reale volontà di realizzare l'opera
secondo il nuovo progetto proposto, nonché di presentare
una breve relazione illustrativa del progetto medesimo e, in dipendenza
della eventuale concessione del contributo ex lege 122/89, anche
l'indicazione del numero totale di posti auto e la loro distribuzione
tra pubblici e privati ed inoltre di indicare ogni altro elemento
utile per la valutazione del progetto.
Anziché provvedere nel senso richiesto,
in data 26 ottobre 1998 il presidente delle cooperative concessionarie
dei parcheggi Bengasi, Vittoria, Barcellona, Crispi e Don Albera
ha risposto confermando per il parcheggio Barcellona la intenzione
di procedere alla sua realizzazione.
Pertanto, preso atto della intenzione
della concessionaria di realizzare il parcheggio secondo i criteri
distributivi funzionali indicati dalla concessionaria medesima
e della necessità di non dilazionare ulteriormente la procedura
necessaria per la realizzazione del parcheggio, con lettera in
data 16 novembre 1998 la Civica Amministrazione, ha diffidato
formalmente la concessionaria a provvedere a presentare il nuovo
progetto preliminare, con l'avvertenza che trascorso inutilmente
il termine ivi assegnato, l'Amministrazione si sarebbe ritenuta
libera di assumere le proprie determinazioni, compresa quella
di procedere alla revoca della concessione.
Poiché il termine è scaduto
senza che la concessionaria abbia provveduto a presentare il nuovo
progetto preliminare richiesto, si ritiene di procedere senz'altro
alla revoca.
Giova comunque ricordare che in data 18
dicembre 1998 alla Civica Amministrazione è stato notificato
il ricorso al TAR Piemonte con il quale la concessionaria, impugnando
le diffide e lamentando, come già fatto con il precedente
atto di citazione notificato il 23 ottobre 1996, una serie di
inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio
dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiede
al TAR Piemonte di dichiarare la risoluzione della convenzione
sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento danni.
Peraltro la semplice notifica del ricorso
non è idonea a paralizzare l'azione dell'Amministrazione
per il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo.
Tutto ciò premesso, rilevato che
nonostante le dilazioni concesse e la disponibilità più
volte manifestata dall'Amministrazione a venire incontro alle
difficoltà segnalate dalla Concessionaria attraverso l'eventuale
approvazione di altro progetto ridimensionato e pertanto meno
oneroso, pur tuttavia la Concessionaria non ha provveduto a quanto
richiesto, assumendo anzi un atteggiamento pretestuoso e dilatorio.
Constatato altresì che la Concessionaria
ha esplicitamente ed immotivatamente rifiutato la consegna delle
aree necessarie per la realizzazione del parcheggio e per lo spostamento
provvisorio del mercato, rendendosi così ulteriormente
inadempiente.
Considerato che la Civica Amministrazione
necessita di avere la piena disponibilità dell'area mercatale
in oggetto che risulta attualmente concessa ad un soggetto privato
che non procede alla realizzazione dell'opera che motivò
a suo tempo la concessione stessa, cagionando quindi un danno
alla collettività cittadina.
Tenuto altresì conto che l'area
medesima necessita di interventi di risistemazione del sedime
stradale.
Visto il rifiuto della Concessionaria
a prendere in consegna le aree, come da verbale allegato di mancata
consegna.
Visto in proposito l'art. 6 della convenzione
sottoscritta, che prevede che la consegna dell'area avvenga entro
180 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa
del progetto esecutivo, e che, in caso di ritardo per cause imputabili
alla Concessionaria nella presa in consegna dell'area, il Comune,
previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, possa pronunciare
la revoca della concessione e dell'attribuzione del diritto di
superficie e, a titolo di penale, diventare proprietario, senza
oneri, del progetto del parcheggio.
Considerata la manifesta volontà
della Concessionaria a non voler eseguire l'opera, ribadita con
la notifica dell'atto di citazione, che ha pertanto reso non più
necessaria la diffida ad adempiere; visto l'inadempimento della
Concessionaria per il rifiuto a prendere in consegna le aree,
non sussistendo più i presupposti per il mantenimento del
rapporto concessorio protrattosi per lungo tempo senza che i lavori
necessari per la costruzione del parcheggio abbiano preso il ben
che minimo avvio; avendo necessità la Civica Amministrazione
di avere la piena disponibilità dell'area, per poter intervenire
per la realizzazione di opere di risistemazione del plateatico
mercatale, si ritiene di avvalersi della facoltà di revoca
e di procedere pertanto senz'altro, ai sensi del citato art. 6
della convenzione, alla revoca della concessione e conseguentemente
dell'attribuzione del diritto di superficie, nonchè all'acquisizione
in proprietà, senza oneri per la Città, ai sensi
del già citato art. 6, del progetto del parcheggio (di
massima ed esecutivo) ed al conseguente scioglimento dei rapporti
discendenti dalla convenzione sottoscritta.
Considerato inoltre che a seguito di apposita
richiesta della Cooperativa, con deliberazione n. 5045 della Giunta
Comunale del 27 luglio 1994 (n.mecc. 9405906/06), ai sensi dell'art.
4, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 dicembre 1992,
il Comune di Torino ha rilasciato alla Cooperativa Piazza Barcellona
il proprio consenso per la costituzione di ipoteca sul diritto
di superficie costituito con la sopracitata convenzione in favore
della Cooperativa medesima.
Considerato che tale ipoteca sarebbe stata
costituita a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa
avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio,
si rende altresi necessario, in conseguenza della revoca della
concessione e del diritto di superficie, revocare il consenso
prestato dalla Città di Torino alla costituzione dell'ipoteca
di cui sopra
Poichè la materia trattata dalla
presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio
Comunale, quali definite dall'art. 32 della citata Legge 142/90,
si sottopone la stessa all'approvazione del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) visto l'inadempimento della Concessionaria
per il rifiuto a prendere in consegna le aree come risulta dal
verbale di mancata consegna allegato (all. 1 - n. ), di approvare,
ai sensi dell'art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Città
di Torino e la Società Cooperativa Piazza Barcellona a.r.l.,
via Rivarolo 3, Torino, per i motivi espressi in narrativa che
qui integralmente si richiamano, la revoca alla Società
Cooperativa Piazza Barcellona a.r.l. della concessione di progettazione,
costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nel sottosuolo
di Piazza Barcellona ed al servizio dell'area mercatale, di cui
alla deliberazione della Giunta Municipale d'urgenza del 13 marzo
1990, convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
325 del 20 maggio 1991, (mecc. 9104316/02), dell'attribuzione
del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area, tenuto conto,
per i motivi già espressi in narrativa che qui si richiamano,
della necessità da parte dell'Amministrazione di avere
la piena disponibilità dell'area;
2) di revocare, in conseguenza della revoca
della concessione e dell'attribuzione del diritto di superficie,
il consenso prestato con deliberazione n. 5045 della Giunta Comunale
del 27 luglio 1994 (n. mecc. 9405906/06), dalla Città di
Torino alla Società Cooperativa Piazza Barcellona per la
costituzione di ipoteca sul diritto di superficie che la Cooperativa
avrebbe costituito a favore della FEDERBANCA per il mutuo che
la Cooperativa medesima avrebbe contratto per finanziare la realizzazione
del parcheggio;
3) di dare mandato al legale rappresentante
della Città per tutti gli adempimenti che si renderanno
necessari;
4) di riservarsi ogni eventuale azione
legale per il risarcimento dei danni;
5) di acquisire in proprietà, ai
sensi del citato art. 6 della convenzione, senza oneri per la
Città, il progetto del parcheggio (di massima ed esecutivo);
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma,
della Legge 8 giugno 1990, n. 142.