Divisione Mobilità
97 06389/06
Settore Esercizio
OGGETTO: P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO BENGASI - ALLA SOC. COOPERATIVA PIAZZA BENGASI - REVOCA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini
e con l'Assessore Alfieri.
Il Programma Urbano dei Parcheggi del
Comune di Torino formulato, ai sensi e per gli effetti della legge
24 marzo 1989 n. 122, con deliberazione in via d'urgenza della
Giunta Municipale del 5 Settembre 1989 (mecc. 8910983/06), ratificata
dal Consiglio Comunale il 21 marzo 1990 e successive modifiche
ed integrazioni quali da ultimo la deliberazione n. 275 del Consiglio
Comunale in data 27 luglio 1995 (mecc. 9505130/06), esecutiva
dal 4 settembre 1995, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione
di 10 parcheggi in alcune piazze cittadine interessate dal commercio
ambulante (c.d. parcheggi mercatali), tra i quali era compreso
anche il parcheggio Bengasi.
Su specifica istanza di alcune cooperative
di ambulanti, appositamente costituite tra gli stessi, per tali
parcheggi l'Amministrazione aveva ritenuto opportuno procedere
all'affidamento ad esse della progettazione, costruzione e gestione
di tali parcheggi.
Pertanto, con deliberazione della Giunta
Municipale in via d'urgenza del 13 marzo 1990 (mecc. 9003676/03),
convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 323 del
20 maggio 1991 (mecc. 9104314/02), esecutiva dal 20 giugno 1991,
era stata approvata la realizzazione del parcheggio sotterraneo
nel sottosuolo dell'area pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto
del mercato, di piazza Bengasi, nonchè l'affidamento intuitu
personae alla Società Cooperativa Piazza Bengasi
a.r.l., via Rivarolo 3, Torino, della concessione di progettazione,
costruzione e gestione dell'opera, con attribuzione alla Concessionaria
del diritto di superficie per 80 anni.
Con deliberazione n. 9147 della Giunta
Comunale dell'8 settembre 1992 (mecc. 9209820/17), esecutiva dal
29 settembre 1992, su indicazione della Concessionaria, che aveva
evidenziato difficoltà tecniche di costruzione dovute alla
presenza del collettore Po-Sangone, era stata approvata la suddivisione
dell'intervento in due lotti distinti e funzionanti in maniera
autonoma, nonchè il progetto di massima riferito alla realizzazione
del primo lotto, comprendente n. 313 posti auto, sottostante l'area
pubblica senza mercato di piazza Bengasi, con l'impegno della
Concessionaria a procedere alla progettazione e costruzione del
secondo lotto, a richiesta dell'Amministrazione dopo l'ultimazione
del primo.
In data 23 dicembre 1992 venne firmata
la convenzione tra la Città di Torino e la Società
Cooperativa Piazza Bengasi, redatta sulla base degli schemi di
convenzione da utilizzare, tra l'altro, per la concessione di
progettazione, costruzione e gestione di parcheggi sottostanti
aree pubbliche senza mercato ad utilizzo diretto del mercato,
approvati con deliberazione n. 345 del Consiglio Comunale del
20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal 15 luglio 1991.
L'art. 5 della convenzione stipulata prevedeva
l'obbligo per la Concessionaria di presentare il progetto necessario
per concessione edilizia entro 60 giorni dalla firma della convenzione,
nonchè la presentazione del progetto esecutivo del parcheggio
stesso entro 90 giorni dalla notifica della concessione edilizia.
Il progetto per la concessione edilizia
è stato presentato il 31 marzo 1993, con più di
un mese di ritardo rispetto al termine previsto, mentre la concessione
edilizia è stata notificata il 15 dicembre 1994. Il progetto
esecutivo invece è stato presentato il 31 marzo 1995 e
il 6 aprile 1995.
A seguito della presentazione di tale
progetto, rilevata la mancanza di alcuni elaborati, previsti dall'art.
5 della convenzione, l'Amministrazione aveva richiesto integrazioni
al progetto in data 2 maggio 1995.
Nel frattempo, la Concessionaria aveva
evidenziato, in via informale, difficoltà nel raggiungimento
dell'equilibrio economico su cui si fondava la realizzazione del
parcheggio ed aveva pertanto proposto in merito, sempre in via
informale, di aumentare gli introiti del parcheggio attraverso
la gestione della sosta a pagamento nell'area di influenza del
parcheggio, ove questa fosse stata istituita, invocando l'applicazione
dell'art. 11 della convenzione sottoscritta.
A tale proposito, l'Amministrazione, con
nota del 17 ottobre 1995, nell'evidenziare l'inadempimento nella
consegna degli elaborati progettuali mancanti, ebbe a precisare
che l'art. 11 della convenzione, oggetto peraltro di apposito
emendamento da parte del Consiglio Comunale, di cui era stata
peraltro data notizia alla Concessionaria prima della firma della
convenzione, con l'espressione si riserva... di affidare
non prevedeva un obbligo, bensì una facoltà dell'Amministrazione.
Pertanto, l'Amministrazione, riguardo
la sosta a pagamento, può determinarsi nel modo ritenuto
più opportuno e rispondente all'interesse pubblico, decidendo
quindi liberamente se istituire o meno la sosta nell'area di influenza,
nonchè scegliendo il soggetto cui affidarne la gestione,
decidendo inoltre eventualmente che tale affidamento non avvenga
a titolo gratuito.
Pur tuttavia, per venire incontro alle
difficoltà segnalate dalla Concessionaria, la Civica Amministrazione
con la predetta nota, nel chiedere che venissero confermate e
meglio esplicitate le difficoltà economiche segnalate,
si dichiarava disponibile ad esaminare eventuali proposte modificative
degli aspetti quantitativi e progettuali contenuti nella convenzione
sottoscritta.
La Civica Amministrazione, rilevata la
estrema genericità delle soluzioni proposte - nel frattempo
- dalla Cooperativa, tali da renderle non accoglibili, e la loro
tardività rispetto ai termini assegnati nonchè la
loro palese incompatibilità rispetto a quanto previsto
dalla convenzione a suo tempo stipulata, con deliberazione n.
4630 della Giunta Comunale del 27 agosto 1996 (mecc. 9605388/06),
esecutiva dal 17 settembre 1996 provvedeva ad approvare il progetto
esecutivo con le integrazioni presentate in data 2 febbraio 1996,
esaminato con esito favorevole dagli Uffici Comunali competenti,
non ritenendo che operasse alcun effetto nei suoi confronti la
lettera in data 1° agosto 1996 con la quale la Cooperativa
diffidava l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., nel
caso in cui le sue proposte non fossero state accolte, posto che
l'inadempimento era - e continuava ad essere - della stessa parte
diffidante.
La Civica Amministrazione informava la
Concessionaria dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo,
con lettera del 24 settembre 1996; con la stessa lettera la Concessionaria
veniva conseguentemente convocata per il giorno 22 ottobre 1996
per la consegna formale dell'area oggetto del diritto di superficie
e dell'area necessaria per lo spostamento provvisorio del mercato.
Tale consegna non avvenne per espresso
rifiuto della Concessionaria, manifestato anche con lettera che
venne allegata al verbale di mancata consegna.
Per contro, il giorno 23 ottobre 1996
la Civica Amministrazione riceveva notifica dell'atto di citazione
con il quale la Concessionaria, lamentando una serie di inadempimenti
e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio Vittoria dovuti,
a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiedeva al
Tribunale di Torino di dichiarare la risoluzione della convenzione
sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento dei danni
sulla quale il Tribunale ha già dichiarato il difetto di
giurisdizione a conoscere della materia in questione.
A seguito dell'audizione in seduta congiunta
in data 26 novembre 1997 delle commissioni consiliari permanenti
II e III nel corso della quale il presidente delle cooperative
concessionarie dei parcheggi mercatali Bengasi, Barcellona, Vittoria,
Crispi e Don Albera, aveva evidenziato le difficoltà soprattutto
di ordine economico in cui versavano tutte le cooperative da lui
presiedute nella realizzazione dei suddetti parcheggi, la Civica
Amministrazione, per venir ancora una volta incontro alle difficoltà
segnalate, aveva deciso di soprassedere per il momento alla revoca
in corso dei parcheggi Bengasi, Barcellona e Vittoria ed aveva
invitato il presidente delle cooperative, fermi restando alcuni
presupposti fondamentali previsti in convenzione, quali la struttura
societaria delle concessionarie, il mantenimento del rapporto
60-40 tra posti auto pubblici e privati, nonché il mantenimento
al l° piano interrato degli spazi per attività diverse,
a presentare soluzioni progettuali alternative più contenute
per tutti i parcheggi concessi alle cooperative da lui presiedute,
nonché si era dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta
di tali cooperative di accedere ai contributi previsti dalla legge
24 marzo 1989 n. 122.
La Civica Amministrazione aveva pertanto
invitato il presidente delle suddette cooperative ad esplicitare
una proposta concreta, completa di tutti i possibili elementi
di valutazione (operativi, tecnici, amministrativi e finanziari,
ecc.) riferita anche ad un solo parcheggio mercatale onde consentire
all'Amministrazione di pervenire ad una valutazione in merito.
A tale richiesta era seguita una proposta
progettuale relativa al parcheggio di Piazza Barcellona, circa
la quale la Civica Amministrazione aveva richiesto di esplicitare
in maniera formale la reale volontà di realizzare l'opera
secondo il nuovo progetto proposto, nonché di presentare
una breve relazione illustrativa del progetto medesimo e, in dipendenza
della eventuale concessione del contributo ex lege 122/89, anche
l'indicazione del numero totale di posti auto e la loro distribuzione
tra pubblici e privati ed inoltre di indicare ogni altro elemento
utile per la valutazione del progetto.
Anziché provvedere nel senso richiesto,
in data 26 ottobre 1998 il presidente delle cooperative concessionarie
dei parcheggi Bengasi, Vittoria, Barcellona, Crispi e Don Albera
ha risposto rilevando per il parcheggio Bengasi la necessità
di un ulteriore approfondimento da effettuarsi con gli Uffici
in relazione alla utilità e possibilità realizzativa
del parcheggio stesso, nonché sulla natura del medesimo
proponendo per il parcheggio Bengasi una eventuale funzione quale
parcheggio di interscambio.
Rilevata la non accoglibilità della
proposta presentata, con lettera in data 16 novembre 1998, la
Civica Amministrazione, rimarcando la propria competenza in ordine
al giudizio sulla utilità di realizzare il parcheggio e
confermando la localizzazione nel PUP del parcheggio di Piazza
Bengasi, ha diffidato formalmente, ai sensi dell'art. 1454 c.
c., la cooperativa concessionaria del parcheggio Piazza Bengasi
di dichiarare entro il termine ivi assegnato, la volontà
o meno di realizzare il progetto già appovato prendendo
in consegna l'area, con avvertenza che il silenzio serbato in
ordine a tale richiesta sarebbe stato interpretato come volontà
di non realizzare l'opera in conseguenza della quale l'Amministrazione
si sarebbe ritenuta libera di procedere alla revoca della concessione.
Poiché il termine assegnato è
scaduto senza che la concessionaria abbia comunicato alcunchè,
si ritiene di procedere senz'altro alla revoca.
Giova comunque ricordare che in data 18
dicembre 1998 alla Civica Amministrazione è stato notificato
il ricorso al TAR Piemonte con il quale la concessionaria, impugnando
le diffide e lamentando, come già fatto con il precedente
atto di citazione notificato il 23 ottobre 1996, una serie di
inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio
dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiede
al TAR Piemonte di dichiarare la risoluzione della convenzione
sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento danni.
Peraltro la semplice notifica del ricorso
non è idonea a paralizzare l'azione dell'Amministrazione
per il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo.
Tutto ciò premesso, rilevato che
nonostante le dilazioni concesse e la disponibilità più
volte manifestata dall'Amministrazione a venire incontro alle
difficoltà segnalate dalla Concessionaria attraverso l'eventuale
approvazione di altro progetto ridimensionato e pertanto meno
oneroso, pur tuttavia la Concessionaria non ha provveduto a quanto
richiesto, assumendo anzi un atteggiamento pretestuoso e dilatorio.
Constatato altresì che la Concessionaria
ha esplicitamente ed immotivatamente rifiutato la consegna dell'area
necessaria per la realizzazione del parcheggio, rendendosi così
ulteriormente inadempiente.
Considerato che la Civica Amministrazione
necessita di avere la piena disponibilità dell'area che
risulta attualmente concessa ad un soggetto privato che non procede
alla realizzazione dell'opera che motivò a suo tempo la
concessione stessa, cagionando quindi un danno alla collettività
cittadina.
Visto il rifiuto della Concessionaria
a prendere in consegna l'area, come da verbale allegato di mancata
consegna.
Visto in proposito l'art. 6 della convenzione
sottoscritta, che prevede che la consegna dell'area avvenga entro
180 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa
del progetto esecutivo, e che, in caso di ritardo per cause imputabili
alla Concessionaria nella presa in consegna dell'area, il Comune,
previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, possa pronunciare
la revoca della concessione e dell'attribuzione del diritto di
superficie e, a titolo di penale, diventare proprietario, senza
oneri, del progetto del parcheggio.
Considerata la manifesta volontà
della Concessionaria a non voler eseguire l'opera, ribadita con
la notifica dell'atto di citazione, che ha pertanto reso non più
necessaria la diffida ad adempiere; visto l'inadempimento della
Concessionaria per il rifiuto a prendere in consegna l'area; non
sussistendo più i presupposti per il mantenimento del rapporto
concessorio protrattosi per lungo tempo senza che i lavori necessari
per la costruzione del parcheggio abbiano preso il ben che minimo
avvio, avendo necessità la Civica Amministrazione di avere
la piena disponibilità dell'area, si ritiene di avvalersi
della facoltà di revoca e di procedere pertanto senz'altro,
ai sensi del citato art. 6 della convenzione, alla revoca della
concessione e conseguentemente dell'attribuzione del diritto di
superficie, nonchè all'acquisizione in proprietà,
senza oneri per la Città, ai sensi del già citato
art. 6, del progetto del parcheggio (di massima ed esecutivo)
ed al conseguente scioglimento dei rapporti discendenti dalla
convenzione sottoscritta.
Considerato inoltre che a seguito di apposita
richiesta della Cooperativa, con deliberazione n. 5047 della Giunta
Comunale del 27 luglio 1994 (n.mecc. 9405909/06), ai sensi dell'art.
4, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 dicembre 1992,
il Comune di Torino ha rilasciato alla Cooperativa Piazza Bengasi
il proprio consenso per la costituzione di ipoteca sul diritto
di superficie costituito con la sopracitata convenzione in favore
della Cooperativa medesima.
Considerato che tale ipoteca sarebbe stata
costituita a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa
avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio,
si rende altresi necessario, in conseguenza della revoca della
concessione e del diritto di superficie, revocare il consenso
prestato dalla Città di Torino alla costituzione dell'ipoteca
di cui sopra.
Poichè la materia trattata dalla
presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio
Comunale, quali definite dall'art. 32 della citata Legge 142/90,
si sottopone la stessa all'approvazione del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) visto l'inadempimento della Concessionaria
per il rifiuto a prendere in consegna l'area come risulta dal
verbale di mancata consegna allegato (all. n. 1), di approvare,
ai sensi dell'art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Città
di Torino e la Società Cooperativa Piazza Bengasi a.r.l.,
Via Rivarolo 3, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente
si richiamano, la revoca alla Società Cooperativa Piazza
Bengasi a.r.l. della concessione di progettazione, costruzione
e gestione del parcheggio da realizzare nel sottosuolo dell'area
pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto del mercato, di P.zza
Bengasi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale in via
d'urgenza del 13 marzo 1990, convalidata da Consiglio Comunale
con deliberazione n. 323 del 20 maggio 1991, (mecc. 9104314/02),
dell'attribuzione del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area,
tenuto conto, per i motivi già espressi in narrativa che
qui si richiamano, della necessità da parte dell'Amministrazione
di avere la piena disponibilità dell'area;
2) di revocare, in conseguenza della revoca
della concessione e dell'attribuzione del diritto di superficie,
il consenso prestato con deliberazione n. 5047 della Giunta Comunale
del 27 luglio 1994 (n. mecc. 9405909/06), dalla Città di
Torino alla Società Cooperativa Piazza Bengasi per la costituzione
di ipoteca sul diritto di superficie che la Cooperativa avrebbe
costituito a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa
medesima avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del
parcheggio;
3) di dare mandato al legale rappresentante
della Città per tutti gli adempimenti che si renderanno
necessari;
4) di riservarsi ogni eventuale azione
legale per il risarcimento dei danni;
5) di acquisire in proprietà, ai
sensi del citato art. 6 della convenzione, senza oneri per la
Città, il progetto del parcheggio (di massima ed esecutivo);
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.