Divisione Mobilità

97 06389/06

Settore Esercizio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1° MARZO 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: P.U.P. LEGGE 122/89 - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO “BENGASI” - ALLA SOC. COOPERATIVA PIAZZA BENGASI - REVOCA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini e con l'Assessore Alfieri.

    Il Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Torino formulato, ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122, con deliberazione in via d'urgenza della Giunta Municipale del 5 Settembre 1989 (mecc. 8910983/06), ratificata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni quali da ultimo la deliberazione n. 275 del Consiglio Comunale in data 27 luglio 1995 (mecc. 9505130/06), esecutiva dal 4 settembre 1995, prevedeva, tra gli altri, anche la realizzazione di 10 parcheggi in alcune piazze cittadine interessate dal commercio ambulante (c.d. parcheggi mercatali), tra i quali era compreso anche il parcheggio Bengasi.
    Su specifica istanza di alcune cooperative di ambulanti, appositamente costituite tra gli stessi, per tali parcheggi l'Amministrazione aveva ritenuto opportuno procedere all'affidamento ad esse della progettazione, costruzione e gestione di tali parcheggi.
    Pertanto, con deliberazione della Giunta Municipale in via d'urgenza del 13 marzo 1990 (mecc. 9003676/03), convalidata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 323 del 20 maggio 1991 (mecc. 9104314/02), esecutiva dal 20 giugno 1991, era stata approvata la realizzazione del parcheggio sotterraneo nel sottosuolo dell'area pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto del mercato, di piazza Bengasi, nonchè l'affidamento “intuitu personae” alla Società Cooperativa Piazza Bengasi a.r.l., via Rivarolo 3, Torino, della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell'opera, con attribuzione alla Concessionaria del diritto di superficie per 80 anni.
    Con deliberazione n. 9147 della Giunta Comunale dell'8 settembre 1992 (mecc. 9209820/17), esecutiva dal 29 settembre 1992, su indicazione della Concessionaria, che aveva evidenziato difficoltà tecniche di costruzione dovute alla presenza del collettore Po-Sangone, era stata approvata la suddivisione dell'intervento in due lotti distinti e funzionanti in maniera autonoma, nonchè il progetto di massima riferito alla realizzazione del primo lotto, comprendente n. 313 posti auto, sottostante l'area pubblica senza mercato di piazza Bengasi, con l'impegno della Concessionaria a procedere alla progettazione e costruzione del secondo lotto, a richiesta dell'Amministrazione dopo l'ultimazione del primo.
    In data 23 dicembre 1992 venne firmata la convenzione tra la Città di Torino e la Società Cooperativa Piazza Bengasi, redatta sulla base degli schemi di convenzione da utilizzare, tra l'altro, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di parcheggi sottostanti aree pubbliche senza mercato ad utilizzo diretto del mercato, approvati con deliberazione n. 345 del Consiglio Comunale del 20 maggio 1991 (mecc. 9104243/48), esecutiva dal 15 luglio 1991.
    L'art. 5 della convenzione stipulata prevedeva l'obbligo per la Concessionaria di presentare il progetto necessario per concessione edilizia entro 60 giorni dalla firma della convenzione, nonchè la presentazione del progetto esecutivo del parcheggio stesso entro 90 giorni dalla notifica della concessione edilizia.
    Il progetto per la concessione edilizia è stato presentato il 31 marzo 1993, con più di un mese di ritardo rispetto al termine previsto, mentre la concessione edilizia è stata notificata il 15 dicembre 1994. Il progetto esecutivo invece è stato presentato il 31 marzo 1995 e il 6 aprile 1995.
    A seguito della presentazione di tale progetto, rilevata la mancanza di alcuni elaborati, previsti dall'art. 5 della convenzione, l'Amministrazione aveva richiesto integrazioni al progetto in data 2 maggio 1995.
    Nel frattempo, la Concessionaria aveva evidenziato, in via informale, difficoltà nel raggiungimento dell'equilibrio economico su cui si fondava la realizzazione del parcheggio ed aveva pertanto proposto in merito, sempre in via informale, di aumentare gli introiti del parcheggio attraverso la gestione della sosta a pagamento nell'area di influenza del parcheggio, ove questa fosse stata istituita, invocando l'applicazione dell'art. 11 della convenzione sottoscritta.
    A tale proposito, l'Amministrazione, con nota del 17 ottobre 1995, nell'evidenziare l'inadempimento nella consegna degli elaborati progettuali mancanti, ebbe a precisare che l'art. 11 della convenzione, oggetto peraltro di apposito emendamento da parte del Consiglio Comunale, di cui era stata peraltro data notizia alla Concessionaria prima della firma della convenzione, con l'espressione “si riserva... di affidare” non prevedeva un obbligo, bensì una facoltà dell'Amministrazione.
    Pertanto, l'Amministrazione, riguardo la sosta a pagamento, può determinarsi nel modo ritenuto più opportuno e rispondente all'interesse pubblico, decidendo quindi liberamente se istituire o meno la sosta nell'area di influenza, nonchè scegliendo il soggetto cui affidarne la gestione, decidendo inoltre eventualmente che tale affidamento non avvenga a titolo gratuito.
    Pur tuttavia, per venire incontro alle difficoltà segnalate dalla Concessionaria, la Civica Amministrazione con la predetta nota, nel chiedere che venissero confermate e meglio esplicitate le difficoltà economiche segnalate, si dichiarava disponibile ad esaminare eventuali proposte modificative degli aspetti quantitativi e progettuali contenuti nella convenzione sottoscritta.
    La Civica Amministrazione, rilevata la estrema genericità delle soluzioni proposte - nel frattempo - dalla Cooperativa, tali da renderle non accoglibili, e la loro tardività rispetto ai termini assegnati nonchè la loro palese incompatibilità rispetto a quanto previsto dalla convenzione a suo tempo stipulata, con deliberazione n. 4630 della Giunta Comunale del 27 agosto 1996 (mecc. 9605388/06), esecutiva dal 17 settembre 1996 provvedeva ad approvare il progetto esecutivo con le integrazioni presentate in data 2 febbraio 1996, esaminato con esito favorevole dagli Uffici Comunali competenti, non ritenendo che operasse alcun effetto nei suoi confronti la lettera in data 1° agosto 1996 con la quale la Cooperativa diffidava l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., nel caso in cui le sue proposte non fossero state accolte, posto che l'inadempimento era - e continuava ad essere - della stessa parte diffidante.
    La Civica Amministrazione informava la Concessionaria dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, con lettera del 24 settembre 1996; con la stessa lettera la Concessionaria veniva conseguentemente convocata per il giorno 22 ottobre 1996 per la consegna formale dell'area oggetto del diritto di superficie e dell'area necessaria per lo spostamento provvisorio del mercato.
    Tale consegna non avvenne per espresso rifiuto della Concessionaria, manifestato anche con lettera che venne allegata al verbale di mancata consegna.
    Per contro, il giorno 23 ottobre 1996 la Civica Amministrazione riceveva notifica dell'atto di citazione con il quale la Concessionaria, lamentando una serie di inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio Vittoria dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiedeva al Tribunale di Torino di dichiarare la risoluzione della convenzione sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento dei danni sulla quale il Tribunale ha già dichiarato il difetto di giurisdizione a conoscere della materia in questione.
    A seguito dell'audizione in seduta congiunta in data 26 novembre 1997 delle commissioni consiliari permanenti II e III nel corso della quale il presidente delle cooperative concessionarie dei parcheggi mercatali Bengasi, Barcellona, Vittoria, Crispi e Don Albera, aveva evidenziato le difficoltà soprattutto di ordine economico in cui versavano tutte le cooperative da lui presiedute nella realizzazione dei suddetti parcheggi, la Civica Amministrazione, per venir ancora una volta incontro alle difficoltà segnalate, aveva deciso di soprassedere per il momento alla revoca in corso dei parcheggi Bengasi, Barcellona e Vittoria ed aveva invitato il presidente delle cooperative, fermi restando alcuni presupposti fondamentali previsti in convenzione, quali la struttura societaria delle concessionarie, il mantenimento del rapporto 60-40 tra posti auto pubblici e privati, nonché il mantenimento al l° piano interrato degli spazi per attività diverse, a presentare soluzioni progettuali alternative più contenute per tutti i parcheggi concessi alle cooperative da lui presiedute, nonché si era dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta di tali cooperative di accedere ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989 n. 122.
    La Civica Amministrazione aveva pertanto invitato il presidente delle suddette cooperative ad esplicitare una proposta concreta, completa di tutti i possibili elementi di valutazione (operativi, tecnici, amministrativi e finanziari, ecc.) riferita anche ad un solo parcheggio mercatale onde consentire all'Amministrazione di pervenire ad una valutazione in merito.
    A tale richiesta era seguita una proposta progettuale relativa al parcheggio di Piazza Barcellona, circa la quale la Civica Amministrazione aveva richiesto di esplicitare in maniera formale la reale volontà di realizzare l'opera secondo il nuovo progetto proposto, nonché di presentare una breve relazione illustrativa del progetto medesimo e, in dipendenza della eventuale concessione del contributo ex lege 122/89, anche l'indicazione del numero totale di posti auto e la loro distribuzione tra pubblici e privati ed inoltre di indicare ogni altro elemento utile per la valutazione del progetto.
    Anziché provvedere nel senso richiesto, in data 26 ottobre 1998 il presidente delle cooperative concessionarie dei parcheggi Bengasi, Vittoria, Barcellona, Crispi e Don Albera ha risposto rilevando per il parcheggio Bengasi la necessità di un ulteriore approfondimento da effettuarsi con gli Uffici in relazione alla utilità e possibilità realizzativa del parcheggio stesso, nonché sulla natura del medesimo proponendo per il parcheggio Bengasi una eventuale funzione quale parcheggio di interscambio.
    Rilevata la non accoglibilità della proposta presentata, con lettera in data 16 novembre 1998, la Civica Amministrazione, rimarcando la propria competenza in ordine al giudizio sulla utilità di realizzare il parcheggio e confermando la localizzazione nel PUP del parcheggio di Piazza Bengasi, ha diffidato formalmente, ai sensi dell'art. 1454 c. c., la cooperativa concessionaria del parcheggio Piazza Bengasi di dichiarare entro il termine ivi assegnato, la volontà o meno di realizzare il progetto già appovato prendendo in consegna l'area, con avvertenza che il silenzio serbato in ordine a tale richiesta sarebbe stato interpretato come volontà di non realizzare l'opera in conseguenza della quale l'Amministrazione si sarebbe ritenuta libera di procedere alla revoca della concessione.
    Poiché il termine assegnato è scaduto senza che la concessionaria abbia comunicato alcunchè, si ritiene di procedere senz'altro alla revoca.
    Giova comunque ricordare che in data 18 dicembre 1998 alla Civica Amministrazione è stato notificato il ricorso al TAR Piemonte con il quale la concessionaria, impugnando le diffide e lamentando, come già fatto con il precedente atto di citazione notificato il 23 ottobre 1996, una serie di inadempimenti e ritardi nell'iter di realizzazione del parcheggio dovuti, a suo dire, al comportamento dell'Amministrazione, chiede al TAR Piemonte di dichiarare la risoluzione della convenzione sottoscritta e la condanna del Comune al risarcimento danni.
    Peraltro la semplice notifica del ricorso non è idonea a paralizzare l'azione dell'Amministrazione per il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo.
    Tutto ciò premesso, rilevato che nonostante le dilazioni concesse e la disponibilità più volte manifestata dall'Amministrazione a venire incontro alle difficoltà segnalate dalla Concessionaria attraverso l'eventuale approvazione di altro progetto ridimensionato e pertanto meno oneroso, pur tuttavia la Concessionaria non ha provveduto a quanto richiesto, assumendo anzi un atteggiamento pretestuoso e dilatorio.
    Constatato altresì che la Concessionaria ha esplicitamente ed immotivatamente rifiutato la consegna dell'area necessaria per la realizzazione del parcheggio, rendendosi così ulteriormente inadempiente.
    Considerato che la Civica Amministrazione necessita di avere la piena disponibilità dell'area che risulta attualmente concessa ad un soggetto privato che non procede alla realizzazione dell'opera che motivò a suo tempo la concessione stessa, cagionando quindi un danno alla collettività cittadina.
    Visto il rifiuto della Concessionaria a prendere in consegna l'area, come da verbale allegato di mancata consegna.
    Visto in proposito l'art. 6 della convenzione sottoscritta, che prevede che la consegna dell'area avvenga entro 180 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa del progetto esecutivo, e che, in caso di ritardo per cause imputabili alla Concessionaria nella presa in consegna dell'area, il Comune, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, possa pronunciare la revoca della concessione e dell'attribuzione del diritto di superficie e, a titolo di penale, diventare proprietario, senza oneri, del progetto del parcheggio.
    Considerata la manifesta volontà della Concessionaria a non voler eseguire l'opera, ribadita con la notifica dell'atto di citazione, che ha pertanto reso non più necessaria la diffida ad adempiere; visto l'inadempimento della Concessionaria per il rifiuto a prendere in consegna l'area; non sussistendo più i presupposti per il mantenimento del rapporto concessorio protrattosi per lungo tempo senza che i lavori necessari per la costruzione del parcheggio abbiano preso il ben che minimo avvio, avendo necessità la Civica Amministrazione di avere la piena disponibilità dell'area, si ritiene di avvalersi della facoltà di revoca e di procedere pertanto senz'altro, ai sensi del citato art. 6 della convenzione, alla revoca della concessione e conseguentemente dell'attribuzione del diritto di superficie, nonchè all'acquisizione in proprietà, senza oneri per la Città, ai sensi del già citato art. 6, del progetto del parcheggio (di massima ed esecutivo) ed al conseguente scioglimento dei rapporti discendenti dalla convenzione sottoscritta.
    Considerato inoltre che a seguito di apposita richiesta della Cooperativa, con deliberazione n. 5047 della Giunta Comunale del 27 luglio 1994 (n.mecc. 9405909/06), ai sensi dell'art. 4, comma 7, della convenzione stipulata in data 23 dicembre 1992, il Comune di Torino ha rilasciato alla Cooperativa Piazza Bengasi il proprio consenso per la costituzione di ipoteca sul diritto di superficie costituito con la sopracitata convenzione in favore della Cooperativa medesima.
    Considerato che tale ipoteca sarebbe stata costituita a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio, si rende altresi necessario, in conseguenza della revoca della concessione e del diritto di superficie, revocare il consenso prestato dalla Città di Torino alla costituzione dell'ipoteca di cui sopra.
    Poichè la materia trattata dalla presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, quali definite dall'art. 32 della citata Legge 142/90, si sottopone la stessa all'approvazione del Consiglio Comunale.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    visto l'inadempimento della Concessionaria per il rifiuto a prendere in consegna l'area come risulta dal verbale di mancata consegna allegato (all. n. 1), di approvare, ai sensi dell'art. 6 della convenzione sottoscritta tra la Città di Torino e la Società Cooperativa Piazza Bengasi a.r.l., Via Rivarolo 3, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la revoca alla Società Cooperativa Piazza Bengasi a.r.l. della concessione di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nel sottosuolo dell'area pubblica senza mercato, ad utilizzo diretto del mercato, di P.zza Bengasi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale in via d'urgenza del 13 marzo 1990, convalidata da Consiglio Comunale con deliberazione n. 323 del 20 maggio 1991, (mecc. 9104314/02), dell'attribuzione del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area, tenuto conto, per i motivi già espressi in narrativa che qui si richiamano, della necessità da parte dell'Amministrazione di avere la piena disponibilità dell'area;
2)    di revocare, in conseguenza della revoca della concessione e dell'attribuzione del diritto di superficie, il consenso prestato con deliberazione n. 5047 della Giunta Comunale del 27 luglio 1994 (n. mecc. 9405909/06), dalla Città di Torino alla Società Cooperativa Piazza Bengasi per la costituzione di ipoteca sul diritto di superficie che la Cooperativa avrebbe costituito a favore della FEDERBANCA per il mutuo che la Cooperativa medesima avrebbe contratto per finanziare la realizzazione del parcheggio;
3)    di dare mandato al legale rappresentante della Città per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari;
4)    di riservarsi ogni eventuale azione legale per il risarcimento dei danni;
5)    di acquisire in proprietà, ai sensi del citato art. 6 della convenzione, senza oneri per la Città, il progetto del parcheggio (di massima ed esecutivo);
6)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.