C I T T À D I T O R I N O
INTERPELLANZA: "DETERMINAZIONI D.LGS. 267/2000, ART. 90 - UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAROSSA IN DATA 19 DICEMBRE 2006.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PRESA VISIONE
- delle varie determinazioni inerenti gli incarichi di: Assistente - Coordinatore di segreteria degli Assessori del Comune di Torino;
- che nell’oggetto delle determinazioni si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) Art. 90 che cita testualmente:
- Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
- Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali.
- Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
- che il comma 3 si riferisce esclusivamente al personale citato al comma 2 e non al personale dipendente di una Pubblica Amministrazione se non collocato in aspettativa senza assegni;
- che si rileva, tra gli incarichi di Assistente - Coordinatore di Segreteria degli Assessori, nessun dipendente è stato collocato in aspettativa senza assegni;
- che da quanto disposto dall’art. 90 della Legge succitata ai dipendenti di pubbliche Amministrazioni non spetta indennità alcuna;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore compente per sapere:
- se intendono annullare tutte le determinazioni riguardanti personale in carico al Comune di Torino, non collocati in aspettativa senza assegni, in netto contrasto con l’art. 90 D.Lgs. 267/2000, incaricati di Assistente - Coordinatore di segreteria degli Assessori;
- se intendono, in contrapposizione come già fatto per altri collaboratori di staff, collocare in aspettativa senza assegni il personale sopra citato così come disposto dall’art. 90 D.Lgs. 267/2000 ridefinendo l’incarico come "collaboratore di staff", tenendo conto che la deliberazione (mecc. 2003 05640/004) al punto 4 determina la dotazione organica dei collaboratori in 3 unità, ribadito dalla deliberazione (mecc. 2006 05128/004).
F.to: Mario Carossa