C I T T À D I T O R I N O
INTERPELLANZA: "QUANDO UN MALORE PUÒ ESSERE GRAVE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CASTRONOVO IN DATA 22 SETTEMBRE 2005 .
Il sottoscritto Consigliere Comunale
CONSIDERATO CHE:
- Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 Numero 626 dispone quanto segue:
- all'art. 4 Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto, comma 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- art. 15 Pronto soccorso, comma 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;
- il palazzo civico è frequentato quotidianamente da un gran numero di persone, sia dipendenti che visitatori più o meno occasionali;
- non esiste all'interno del palazzo una sala medica di primo soccorso ed intervento medico di emergenza;
- nel passato sono dovuti intervenire, di fronte a casi di malore avvenuti all'interno del palazzo, consiglieri comunali medici di professione.
INTERPELLA
il Sindaco e l'Assessore competente
PER SAPERE:
- se il documento di cui al comma 2 dell'art. 4, che dispone che "il datore di lavoro elabora un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)"
preveda la realizzazione di una sala di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- se non ritengano necessario intervenire, qualora tale documento di valutazione dei rischi non prevedesse tale realizzazione, per trovare una soluzione, che permetta, in ogni caso, l'assistenza pronta di persone, interne o esterne all'amministrazione, che si trovino in situazione di grave malessere personale.
Torino, 22 settembre 2005
Beppe Castronovo