ORDINE DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale il 20 aprile 1998
OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEI PIANI EX LEGGE 167/62 GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE.
"Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
- che la legge finanziaria >96 ha introdotto la possibilità per i Comuni di consentire alle famiglie titolari di alloggi realizzati su aree pubbliche concesse in diritto di superficie, di richiederne la trasformazione in proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo pari alla differenza fra il valore attuale dell'area assegnata e quanto a suo tempo corrisposto per il diritto di superficie, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo;
- che in base alla stessa Legge la decisione di acquisire la proprietà dell'area deve essere assunta dalla maggioranza dei condomini ed in tale senso è vincolante anche per la minoranza che non vuole o non può comprare;
- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di valersi di tale facoltà per una duplice finalità:
- corrispondere alla giusta esigenza dei concessionari di acquisire la piena disponibilità del loro alloggio per sé ed i propri figli;
- acquisire risorse finanziarie non onerose in capo all'amministrazione pubblica con cui dare risposte abitative a coloro che di casa adeguata ancora non dispongono;
- che a seguito dell'individuazione delle aree sommesse alla conversione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1996, l'UTE ha comunicato la difficoltà di procedere in tempi solleciti alla definizione dei valori di sua competenza, tenuto conto della dimensione delle richieste di cui si prevede l'attivazione.
VISTA
la necessità di introdurre semplificazioni procedurali volte al più agevole perseguimento degli obiettivi preposti;
INVITA
il Sindaco a promuovere, tramite l'ANCI, una iniziativa legislativa che:
1) preveda la integrale competenza degli Uffici Tecnici dei Comuni nella determinazione dei corrispettivi dovuti per la conversione del diritto di superficie in proprietà;
2) predisponga strumenti idonei a tutelare i condomini che non possono comperare;
3) nel contempo - pur senza vanificare qualsiasi possibilità di scelta - assicuri che la decisione di acquistare sia espressione della volontà di una maggioranza significativa."