MOZIONE N. 38

Approvata dal Consiglio Comunale in data 20 luglio 1998

 

OGGETTO: REGISTRI ANAGRAFICI.

 

"Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Costituzione italiana nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia (art. 29) non trascura di tutelare il sorgere e l'esistenza di altre formazioni sociali e in particolare di altre forme di convivenza nelle quali si svolge e realizza la personalità del singolo;

CONSIDERATO CHE

- tra le formazioni sociali in cui si svolge la personalità del singolo vi sono, in misura oggi sempre più significativa, anche 1) le unioni di persone appartenenti a sessi diversi che non intendono legarsi con un vincolo quale quello matrimoniale; 2) le unioni di persone che per ragioni di età, salute o di indigenza decidono di stare insieme in maniera stabile, al fine di limitare i disagi derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze economiche; 3) le unioni di persone appartenenti allo stesso sesso che sono legate da vincoli affettivi ma alle quali la legge attuale non rende possibile formalizzare alcun tipo di legame;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- il principio d'uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione - secondo l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza costituzionale - esprime attraverso l'impiego del termine "Repubblica" un invito e un richiamo rivolto a tutti i soggetti istituzionali, e dunque anche ai Comuni, affinché si adoperino per eliminare gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e alla realizzazione della persona umana anche nella vita di relazione, e al tempo stesso esprime la necessità del rispetto, che deve giungere fino alla tutela delle diversità, quale espressione del fondamentale principio pluralistico;

 

PREMESSO INOLTRE

- che il regolamento di esecuzione della disciplina dell'anagrafe (D.P.R. 223/1989) definisce la "famiglia anagrafica" come "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune" e definisce la "convivenza anagrafica" come "un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune"

IMPEGNA

la Commissione consiliare competente ad avviare nel suo ambito una discussione - anche mediante un confronto con le diverse realtà sociali - in ordine alla opportunità politica e alla legittimità giuridica di incaricare la Giunta di istituire, accanto ai registri ufficiali previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico - sull'esempio di quanto avvenuto in altri Comuni - uno o più registri per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe."