La Costituzione
della
Repubblica Italiana
(G.U
.n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947; G.U. n. 2 del
3 gennaio 1948)
Con
le modificazioni introdottevi con le leggi costituzionali
:
- 9 febbraio 1963, n. 2:
"Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"(G.U.
n. 40 del 12 febbraio 1963);
- 27 dicembre 1963, n. 3:
"Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione
e istituzione della Regione Molise" (G.U. n.
3 del 4 gennaio 1964);
- 22 novembre 1967, n. 2 :
"Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione
e disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U.
n. 294 del 25 novembre 1967);
- 16 gennaio 1989, n. 1:
"Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme
in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo
96 della Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio
1989);
- 4 novembre 1991, n. 1:
"Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della
Costituzione" (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991);
- 6 marzo 1992, n. 1:
"Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia
di concessione di amnistia e indulto" (G.U. n. 57 del
9 marzo 1992);
- 29 ottobre 1993, n. 3:
"Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" (G.U.
n. 256 del 30 ottobre 1993);
- 22
novembre 1999, n.1: "Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" (G.U.
n. 299 del 22 dicembre 1999);
- 23
novembre 1999, n. 2:
"Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo
111 della Costituzione"
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999);
- 17
gennaio 2000, n. 1: "Modifica
all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione
della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" (G.U.
n. 15 del 20 gennaio 2000).
- 23
gennaio 2001, n.1: "Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all'estero" (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001)
- 18
ottobre 2001, n. 3: "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione"
(G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001)
- 23
ottobre 2002, n. 1: "Legge
costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione" (G.U. n. 252 del 26 ottobre
2002)
- 30
maggio 2003, n. 1:
"Modifica dell'articolo 51 della Costituzione"
(G.U. n. 134 del 12 Giugno 2003)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art.
1.
L'Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art.
2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.
3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art.
4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art.
5.
La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art.
6.
La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani.
I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art.
9.
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art.
12
La bandiera
della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte
I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo
I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La libertà
personale è inviolabile.Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita
ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce
i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il domicilio
è inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti
e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art.
15.
La libertà
e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino
è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
Art.
18.
I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art.
19.
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art.
20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art.
21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di
ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate
le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Art.
24.
Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici.
Art.
27.
La responsabilità penale
è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art.
28.
I funzionari
e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
Titolo
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art.
30.
È dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura
ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art.
32.
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art.
33.
L'arte e la
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La scuola è
aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
Titolo
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione
e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art.
36.
Il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera
e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art.
38.
Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art.
40.
Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa economica privata
è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Art.
42.
La proprietà
è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art.
44.
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede
alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art.
47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
Titolo
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto
di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art.
50.
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini.
La legge può,
per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
Art.
52.
La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art.
53.
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi.
I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Parte
II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
Titolo
I
IL
PARLAMENTO
Sezione
I
LE
CAMERE.
Art.
55.
Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art.
57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art.
58.
I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
59.
È senatore
di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art.
60.
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art.
61.
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art.
62.
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna Camera
può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
Art.
63.
Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se
non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art.
65.
La legge determina
i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art.
66.
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per
il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art.
69.
I membri del
Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione
II
LA
FORMAZIONE DELLE LEGGI.
Art.
70.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art.
71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art.
72.
Ogni disegno
di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso
o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art.
73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art.
75.
È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina
le modalità di attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il Governo
non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art.
78.
Le Camere deliberano
lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art.
79.
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che
concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art.
80.
Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
Art.
81.
Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge
di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo
II
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e
la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art.
85.
Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.
Art.
86.
Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art.
89.
Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art.
90.
Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo
III
IL
GOVERNO
Sezione
I
IL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Art.
92
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art.
94.
Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario
di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art.
95.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
97.
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.
Sezione
III
GLI
ORGANI AUSILIARI.
Art.
99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa.
È organo
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
Art.
100.
Il Consiglio
di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
Titolo
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione
I
ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE.
Art. 101.
La giustizia
è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
Art.
102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola
i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art.
103.
Il Consiglio
di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art.
104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi
del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art.
105.
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art.
106.
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art.
107.
I magistrati
sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati
si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione
II
NORME
SULLA GIURISDIZIONE.
Art.
111.
La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore.
La legge regola
i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze
e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art.
112.
Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art.
113.
Contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti.
La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Titolo
V
LE
REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è
la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
il suo ordinamento.
Art.
115.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3
Art.
116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art.
117.
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica
le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza
la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con
le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
Art.
119.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
Per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art.
120.
La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.
Art.
121.
Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale
è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non
è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art.
124.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
125.
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art.
126.
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
Art.
127.
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art.
128.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
129.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
130.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
131.
Sono costituite
le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art.
132.
Si può
con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno
un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può,
con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa tramite referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art.
133.
Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo
VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione
I
LA
CORTE COSTITUZIONALE.
Art.
134.
La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Art.
135.
La Corte costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza
del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato, e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.
Art.
136.
Quando la Corte
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art.
137.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II
REVISIONE
DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI.
Art.
138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo
a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
Art.
139.
La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata
in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo.
II
Se alla data
della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere.
III
Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto
parte del disciolto Senato;
hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926;
hanno scontato
la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito
a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.
Al diritto
di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura
alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV
Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione
a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete
in base alla sua popolazione.
V
La disposizione
dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque
anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando
non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando
non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle
forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in
vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni
dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica,
entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e
alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione
del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque
anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In deroga all’articolo
48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
XIII
(I membri
e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex
re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.) (*)
I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
(*)
La Legge Costituzionale n. 1/2002 del 23 ottobre 2002 recita:
"Art. 1.
I
commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria
e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale"
XIV
I titoli nobiliari
non sono riconosciuti.
I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L’Ordine mauriziano
è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola
la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata
in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali
e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza
dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo
e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.
Data a Roma,
addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente
dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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