DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
"Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
AGGIORNATA
A GENNAIO 2005
DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
"Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche"
SOMMARIO
TITOLO
I Principi generali
TITOLO
II Organizzazione
CAPO
I Relazioni con il pubblico
CAPO
II Dirigenza
SEZIONE
I Qualifiche uffici dirigenziali ed attribuzioni .
SEZIONE
II Accesso alla dirigenza e riordino della scuola
superiore della
Pubblica
amministrazione
CAPO
III Uffici, piante organiche, mobilità e
accessi
TITOLO
III Contrattazione collettiva e rappresentatività
sindacale
TITOLO
IV Rapporto del lavoro
TITOLO
V Controllo della spesa
TITOLO
VI Giurisdizione
TITOLO
VII Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO
I Disposizioni diverse
CAPO
II Norme transitorie e finali
LEGGE
15 LUGLIO 2002, N.145
"Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e
per
favorire lo scambio di esperienze
e
l'interazione tra pubblico e privato"
DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
"Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
TITOLO
I
PRINCÌPI
GENERALI
Articolo
1
Finalità
ed àmbito di applicazione.
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto
delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma
primo, della Costituzione, al fine di:
a)
accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione
a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo
di sistemi informativi pubblici;
b)
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo
la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta,
entro i vincoli di finanza pubblica;
c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione
e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo
pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori
e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del
lavoro privato.
2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.(*)
3.
Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo
conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresì, per le Regioni a statuto speciale e per
le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
(*)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio
2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre
2002, n. 282.
Articolo
2
Fonti.
1.
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base
dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e
i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano
la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a)
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi
di attività, nel perseguimento degli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)
ampia flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c)
collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi
al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)
garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini
e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilità complessiva dello stesso;
e)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2.
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo
I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3.
I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità previste
nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo
45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.
Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti
da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo
3
Personale
in regime di diritto pubblico.
1.
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e le Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonché i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni,
e 10 ottobre 1990, n. 287.
2.
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli
in modo organico ed in conformità ai princìpi
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge
9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo
4
Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a)
le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b)
la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi
e direttive generali per l'azione amministrativa e per
la gestione;
c)
la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d)
la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi;
e)
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni;
f)
le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g)
gli altri atti indicati dal presente decreto.
2.
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3.
Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4.
Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non
siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione
e gestione dall'altro.
Articolo
5
Potere
di Organizzazione.
1.
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi
di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
2.
Nell'àmbito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro.
3.
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire
elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti
dei responsabili della gestione.
Articolo
6
Organizzazione
e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonché la consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate
in funzione delle finalità indicate all'articolo
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni
e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilità e di reclutamento del personale.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale
dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione
organica può essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.
Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche
si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,
nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal
proprio ordinamento.
4.
Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate
sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni
in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deliberata
dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale
non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
Le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Articolo
7
Gestione
delle risorse umane.
1.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà
di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3.
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi
di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici
e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di
svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4.
Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione.
5.
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Articolo
7-bis (*)
Formazione
del personale.
1.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle università e degli enti di ricerca,
nell'àmbito delle attività di gestione delle
risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente
un piano di formazione del personale, compreso quello
in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione
agli obiettivi, nonché della programmazione delle
assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.
Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne,
di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché gli enti pubblici non economici, predispongono
entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione
del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il
30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne,
statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi
si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo
con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
(*)
Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 16 gennaio
2003, n. 3.
Articolo
8
Costo
del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
1.
Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure
affinché la spesa per il proprio personale sia
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse
finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in
base alle compatibilità economico-finanziarie definite
nei documenti di programmazione e di bilancio.
2.
L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici
economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi
di pubblica utilità, nonché negli enti di
cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo
9
Partecipazione
sindacale.
1.
I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO
II
ORGANIZZAZIONE
CAPO
I-
Relazioni
con il pubblico
Articolo
10
Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche.
1.
L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza
e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche.
2.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale
degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di
servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'àmbito dei progetti finalizzati
di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo
11
Ufficio
relazioni con il pubblico.
1.
Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la
piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni, individuano,
nell'àmbito della propria struttura uffici per
le relazioni con il pubblico.
2.
Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono,
anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a)
al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti;
c)
alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3.
Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'àmbito delle attuali dotazioni organiche delle
singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione
e con elevata capacità di avere contatti con il
pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4.
Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi
e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano
ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità;
in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione
delle iniziative individuate nell'àmbito delle
proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti
e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
5.
Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa
a carico del destinatario.
6.
Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative
volte, anche con il supporto delle procedure informatiche,
al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione
e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni
in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7.
L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione
o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento
della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.
Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile
in concorsi pubblici e nella progressione di carriera
del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le
forme di pubblicazione.
Articolo
12
Uffici
per la gestione del contenzioso del lavoro.
1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'àmbito
dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione
del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici,
in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Più amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
CAPO
II -
Dirigenza
Sezione
I -
Qualifiche,
uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo
13
Amministrazioni
destinatarie.
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo
14
Indirizzo
politico-amministrativo.
1.
Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
di cui all'articolo 16:
a)
definisce obiettivi, priorità, piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attività amministrativa e per la gestione;
b)
effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti
ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro
si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti
dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorità di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è determinato,
in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità,
degli obblighi di reperibilità e di disponibilità
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consiste in un unico emolumento, è sostitutivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3.
Il Ministro non può revocare, riformare, riservare
o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti
o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia
o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario
ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Articolo
15
Dirigenti.
1.
Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo,
la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli
di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le
carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6 (*)
2.
Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonché negli altri istituti pubblici di cui al
sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni
della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione
della ricerca e dell'insegnamento.
3.
Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato
al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4.
Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni
di coordinamento è sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5.
Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda
agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente,
del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente
della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato;
le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono
di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
(*)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera
a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
16
Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo
4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle
materie di sua competenza;
b)
curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli
incarichi e la responsabilità di specifici progetti
e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti
devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
c)
adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale;
d)
adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,
salvo quelli delegati ai dirigenti;
e)
dirigono, coordinano e controllano l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure
previste dall'articolo 21;
f)
promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g)
richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi
di controllo sugli atti di competenza;
h)
svolgono le attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i)
decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l)
curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e
degli organismi internazionali nelle materie di competenza
secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione
politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente
affidati ad apposito ufficio o organo.
2.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono
al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente
e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo
ritenga opportuno.
3.
L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1
può essere conferito anche a dirigenti preposti
a strutture organizzative comuni a più amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4.
Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti
al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non
sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5.
Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui
vertice è preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo
17
Funzioni
dei dirigenti.
1.
I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo
4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;
b)
curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi
ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;
c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d)
dirigono, coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
e)
provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
1-bis.
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato,
con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese
nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma
1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'àmbito degli uffici ad essi affidati.
Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice
civile (*)
(*)Comma
aggiunto dall'art. 2, L. 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
17-bis
Vicedirigenza.
(*)
1.
La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza
nella quale è ricompreso il personale laureato
appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette
posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX
del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione
la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti
richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali
per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.
I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile,
al personale dipendente dalle altre amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni
equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;
l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve
le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27.
(*)Articolo
aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
18
Criteri
di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
1.
Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del
presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
di livello generale adottano misure organizzative idonee
a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative.
2.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere
all'Istituto nazionale di statistica-ISTAT l'elaborazione
di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi
di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione-AIPA, l'elaborazione di
procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare
gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a
valori medi e standards.
Articolo
19 (*)
Incarichi
di funzioni dirigenziali.
1.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2.
Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di
cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico
e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto,
nonché la durata dell'incarico, che deve essere
correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non
può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento
di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo
24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto.
3.
Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali richieste
dal comma 6.
4.
Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
in misura non superiore al 50 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6.
4-bis.
I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni
di pari opportunità di cui all'articolo 7.
5.
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis.
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite
del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo
23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali,
previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter.
I criteri di conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all'articolo
7.
6.
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite
del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo
23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato
ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di
tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi
3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi
di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità
di servizio.
7.
[Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi
di responsabilità dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui all'articolo 24, comma 2].
8.
Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma
3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia
al Governo.
9.
Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10.
I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o
altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali
.
11.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12.
Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà
ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi .
(*)
Articolo così modificato dall'art. 3 comma 1 Legge
15 luglio 2002, n. 145
Articolo
20
Verifica
dei risultati.
1.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro
per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale.
I termini e le modalità di attuazione del procedimento
di verifica dei risultati da parte del Ministro competente
e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore
di tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo
21
Responsabilità
dirigenziale.
1.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo (*)
2.
[Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa,
ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione
e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento
di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente
a quello revocato, per un periodo non inferiore a due
anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi]
(**).
3.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.
(*)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera
a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(**).Comma
abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio
2002, n. 145.
Articolo
22
Comitato
dei garanti.
1.
I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono
adottati previo conforme parere di un comitato di garanti,
i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto
da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della
Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto
dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità
stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico.
Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.(*)
(*)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L.
15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
23 (*)
Ruolo
dei dirigenti.
1.
In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che
si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
àmbito sono definite apposite sezioni in modo da
garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti
della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali
o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno
a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale.
2.
E' assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuità dei rapporti
e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale
in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto
e allo stato giuridico legato all'anzianità di
servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica cura una banca dati informatica contenente i
dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.(**)
(*)
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 4,
L. 15 luglio 2002, n. 145.
(**) Comma cosi' modificato dall'art. 3 bis, comma 1,
del Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136 coordinato con
Legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.
Articolo
23-bis (*)
Disposizioni
in materia di mobilità tra pubblico e privato.
1.
In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica
e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda,
essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pubblici
o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali
provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta
ferma la disciplina vigente in materia di collocamento
fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi
a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei
periodi contributivi è a carico dell'interessato,
salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione
non disponga altrimenti.
2.
I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati
a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione
di appartenenza.
3.
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi
competenti deliberano il collocamento in aspettativa,
fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare
ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4.
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può
superare i cinque anni e non è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.
L'aspettativa per lo svolgimento di attività o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte
del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
a)
il personale, nei due anni precedenti, è stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero,
nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti
o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni
a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.
Ove l'attività che si intende svolgere sia presso
una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui
le predette attività istituzionali abbiano interessato
imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne
sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b)
il personale intende svolgere attività in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro attività,
in relazione alle funzioni precedentemente esercitate,
possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione
o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6.
Il dirigente non può, nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5.
7.
Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso imprese
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità
di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8.
Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo
di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9.
Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle
Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui
al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo.
(*)
Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002,
n. 145.
Articolo
24
Trattamento
economico.
1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente
è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni
e responsabilità ai fini del trattamento accessorio
è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2.
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale
ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale è stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti
del trattamento economico accessorio, collegato al livello
di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi
3.
Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi
1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti
ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
4.
Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata
ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo
1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche
ed integrazioni della relativa disciplina.
5.
Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nell'àmbito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo
3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione,
al riequilibro del trattamento economico del restante
personale dirigente civile e militare non contrattualizzato
con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali
per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto
dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli
incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma
2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6.
I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università
e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica,
delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università
possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando
anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università
possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi
compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell'àmbito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo
2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7.
I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti
dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti
nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti. (*)
8.
Ai fini della determinazione del trattamento economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi
del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso
ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.
9.
(**)
(*)
Comma così modificato dall'Art. 1-ter, comma 1
lettera a) del Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136 coordinato
con Legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.
(**)
Comma abrogato dall'Art. 1-ter, comma 1 lettera b) del
Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136 coordinato con Legge
di conversione 27 luglio 2004, n. 186.
Articolo
25
Dirigenti
delle istituzioni scolastiche.
1.
Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica
è istituita la qualifica dirigenziale per i capi
di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.
I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,
in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2.
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano
al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3.
Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
la qualità dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche
del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie
e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte
degli alunni.
4.
Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti
di gestione delle risorse e del personale.
5.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e amministrative il dirigente può avvalersi di
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'àmbito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi
ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando
il relativo personale.
6.
Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo
o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione
e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa
e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica.
7.
I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali,
le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi
corsi di formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità
giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità
della sede di servizio.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione
e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone
i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento
dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche
tra loro associati o consorziati.
9.
La direzione dei conservatori di musica, delle accademie
di belle arti, degli istituti superiori per le industrie
artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono disciplinate le modalità di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve
le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10.
Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici
degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti.
Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi
ruoli.
11.
I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro
o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa
per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati
fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione
mediante la frequenza di appositi moduli nell'àmbito
della formazione prevista dal presente articolo, ovvero
della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed
ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione
scolastica autonoma.
Articolo
26
Norme
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
1.
Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo
diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo
corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale
del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
o di attività coordinata e continuata presso enti
o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società
o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2.
Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati
in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle
leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione
funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento
nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa,
dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli
di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del
ruolo sanitario.
3.
Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può
essere disposto alcun incremento dalle dotazioni organiche
per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali
del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo
27
Criteri
di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
1.
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potestà statutaria, legislativa e regolamentare,
e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della
propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano
ai princìpi dell'articolo 4 e del presente capo
i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che
li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni
ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo
comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione
II
Accesso
alla dirigenza e riordino della scuola superiore della
pubblica amministrazione
Articolo
28
Accesso
alla qualifica di dirigente.
1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici avviene per concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo
di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2.
Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o,
se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1,
comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma
di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani,
forniti di idoneo titolo di studio universitario, che
hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea. (*)
3.
Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché
di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere
ammessi, altresì, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo
modalità individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti
devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4.
Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi
ed è seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche
o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad
un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione è corrisposta una borsa
di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (*).
5.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a)
le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore
al 30 per cento, al corso-concorso;
b)
la percentuale di posti che possono essere riservati al
personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi
pubblici per esami;
c)
i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d)
le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali
maturate nonché, nella fase di prima applicazione
del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non
superiore al 30 per cento per il personale appartenente
da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e)
l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6.
I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente
al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano
un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione
presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.
Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a
dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7.
In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni
di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun
anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma
3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di
ciascun anno. (**)
7
bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi
ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali
conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis
e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza
e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate
e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura
delle amministrazioni interessate, con inserimento nella
banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo
le modalità individuate con circolare della Presidenza
del Consilgio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. (***)
8.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso
alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica
e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9.
Per le finalità di cui al presente articolo, è
attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari
a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero: (****)
(*)
Comma così modificato dall'art. 34, comma 25 lettera
a), L. 27 dicembre 2002, n. 289., e dall'art. 14 comma
1 della Legge 29 luglio 2003 n. 229/2003
(**)
Comma così sostituito dall'art. 34, comma 25, lettera
b), L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(***)
Comma inserito dall'art. 3-bis, comma 2 del Decreto Legge
28 maggio 2004, n.136 coordinato con Legge di conversione
27 luglio 2004, n. 186.
(****)
Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5,
L. 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
29
Reclutamento
dei dirigenti scolastici.
1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
un corso concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di
moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al
corso concorso è ammesso il personale docente ed
educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi
settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma
4.
2.
Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative
è calcolato sommando i posti già vacanti
e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo
25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente
concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio
successivo per collocamento a riposo per limiti di età,
maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale
del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare
alla mobilità.
3.
Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli,
in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione
e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono
coloro che superano la selezione per titoli disciplinata
dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione
i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti messi
a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore
e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per
cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero
di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio
delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25,
il 50 per cento dei posti così determinati è
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto
per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato
previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.
Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto
personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali
posseduti e dell'anzianità di servizio maturata
quale preside incaricato (28).
4.
Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti
e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune
e specifica, i contenuti, la durata e le modalità
di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia
del servizio prestato.
5.
In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro
che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti
messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare
e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni
educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio
delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25,
il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato
al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono
assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti
e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive.
In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.
L'assegnazione della sede è disposta sulla base
dei princìpi del presente decreto, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati,
per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre
mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti
incarichi di presidenza.
6.
Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda è subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti
i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.
CAPO
III -
Uffici,
piante organiche, mobilità e accessi
Articolo
30
Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
è disposto previo consenso dell'amministrazione
di appartenenza.
2.
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto
dal comma 1.
Articolo
31
Passaggio
di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
1.
Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo
2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo
32
Scambio
di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero.
1.
Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra la amministrazioni interessate, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati
all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene
rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali
cui l'Italia aderisce.
2.
Il trattamento economico potrà essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione
o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato
in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea
o da una organizzazione o ente internazionale.
3.
Il personale che presta temporaneo servizio all'estero
resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione
di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è
valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Articolo
33
Eccedenze
di personale e mobilità collettiva.
1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare
l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di
dieci unità si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unità agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3.
La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene
di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente,
nonché del personale abitualmente impiegato, delle
eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali
di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale
e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è
diretto a verificare le possibilità di pervenite
ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del
personale eccedente o nell'àmbito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito
della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
ad un utile confronto.
5.
La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni
dalla data del ricevimento della comunicazione di cui
al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti.
In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1.
6.
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'àmbito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del
lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7.
Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'àmbito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso
servizio presso la diversa amministrazione che, secondo
gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti,
ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti
di accesso alla pensione e della misura della stessa.
È riconosciuto altresì il diritto all'assegno
per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo
34
Gestione
del personale in disponibilità.
1.
Il personale in disponibilità è iscritto
in appositi elenchi.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale
del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni,
della collaborazione delle strutture regionali e provinciali
di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco
di cui al comma 3.
3.
Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso
altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale
per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al
comma 2.
4.
Il personale in disponibilità iscritto negli appositi
elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza
sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero
al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità
di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi
alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5.
I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità
e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione
del personale, in particolare mediante mobilità
volontaria.
6.
Nell'àmbito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
7.
Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti
dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8.
Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo
34-bis (*)
Disposizioni
in materia di mobilità del personale.
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo
3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione
di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di
cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e
la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonché, se necessario, le funzioni
e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e le strutture regionali
e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare
il personale collocato in disponibilità ai sensi
degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi
di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale
da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire
il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale
inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma
2, nonché collocato in disponibilità in
forza di specifiche disposizioni normative.
3.
Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi
di qualificazione del personale assegnato ai sensi del
comma 2.
4.
Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione
di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5.
Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
(*)
Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 16 gennaio
2003, n. 3.
Articolo
35
Reclutamento
del personale.
1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a)
tramite procedure selettive, conformi ai princìpi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche
e profili per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere. Per
il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale
deceduto nell'espletamento del servizio, nonché
delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466,
e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3.
Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
si conformano ai seguenti princìpi:
a)
adeguata pubblicità della selezione e modalità
di svolgimento che garantiscano l'imparzialità
e assicurino economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b)
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c)
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici
e lavoratori;
d)
decentramento delle procedure di reclutamento;
e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.
4.
Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di
personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è
subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei
ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni.
5.
I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni
dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma
a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative
o di economicità, sono autorizzate dal Presidente
del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede
regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso
alle varie professionalità.
6.
Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica
il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei
princìpi fissati dai commi precedenti.
Articolo
36
Forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale.
1.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti,
si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare
la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti
di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi
e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina.
2.
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo
37
Accertamento
delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2.
Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28
definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità
per il relativo accertamento.
3.
Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza,
anche in relazione alla professionalità cui si
riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento
della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì
i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo
38
Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.
1.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio
e professionali si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo
39
Assunzioni
obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap.
1.
Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo
11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi
3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
TITOLO
III
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo
40
Contratti
collettivi nazionali e integrativi.
1.
La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più
comparti. I professionisti degli enti pubblici, già
appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a
carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla
dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma,
nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta
fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti
o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali
che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi
e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il
requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti
di Stato, bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo
2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di
elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'àmbito dei contratti collettivi di comparto.
(*)
3.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con
il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa
può avere àmbito territoriale e riguardare
più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni
non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4.
Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla
data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
(*)
Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, L.
15 luglio 2002, n. 145 e dall'art. 14, comma 2 della L.
29 Luglio 2003 n. 229
Articolo
40-bis (*)
Compatibilità
della spesa in materia di contrattazione integrativa.
1.
Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo
1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono
a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie
complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione
sui contratti integrativi delle singole amministrazioni.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.
Gli organi di controllo interno indicati all'articolo
48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni
sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3.
In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora
dai contratti integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma
3 (32/a).
4.
Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto
legislativo
(*)
Comma così sostituito dall'art. 14, L. 16 gennaio
2003, n. 3.
(**)
Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre
2001, n. 448.
Articolo
41
Poteri
di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
1.
Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative
alle procedure di contrattazione collettiva nazionale
attraverso le loro istanze associative o rappresentative,
le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In
ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'àmbito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo
47, si considerano definitive e non richiedono ratifica
da parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2.
Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome
dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente
del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nonché,
per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e, per il comparto delle Agenzie
fiscali, sentiti i direttori delle medesime (*)
3.
Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di
settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva
viene costituito:
a)
nell'àmbito della Conferenza dei Presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e dell'Unione delle
province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
b)
nell'àmbito della Conferenza dei rettori, per le
università;
c)
nell'àmbito delle istanze rappresentative promosse,
ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti,
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri
tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente
per gli enti pubblici non economici e per gli enti di
ricerca.
4.
Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
della sanità, partecipa al comitato dl settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni
del Servizio sanitaria nazionale.
5.
L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla
base di appositi protocolli.
6.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano
i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2,
o che regolano istituti comuni a più comparti o
a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo
e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito
presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite
il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7.
L'ARAN assume, nell'àmbito degli indirizzi deliberati
dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento
delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate,
al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità
delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee
in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione
dei servizi.
(*)
Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 3 luglio
2003, n. 173.
Articolo
42
Diritti
e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
1.
Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme
di carattere generale sulla rappresentatività sindacale
che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le
pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti
in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in
base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad
esse spettano, in proporzione alla rappresentatività,
le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni
derivanti dai contratti collettivi.
3.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti,
un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione
di tutti i lavoratori.
4.
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali,
tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite
la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria
del personale e le specifiche modalità delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
Deve essere garantita la facoltà di presentare
liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite
in associazione con un proprio statuto e purché
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto
a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore
al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5.
I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui
al comma 8.
6.
I componenti della rappresentanza unitaria del personale
sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente
decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono
i criteri e le modalità con cui sono trasferite
ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma
2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7.
I medesimi accordi possono disciplinare le modalità
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e
di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della
legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8.
Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,
gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
possono essere costituiti, alle condizioni previste dai
commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che
occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni
o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche,
possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture
periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative è
disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa
area contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto
della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali
delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'àmbito della provincia di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989
n. 430.
Articolo
43
Rappresentatività
sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
1.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentatività non inferiore al
5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo
è espresso dalla percentuale delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi
nell'àmbito considerato.
2.
Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.
L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentatività
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono
all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media tra dato associativo
e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale,
o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo
àmbito.
4.
L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti
comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti
più comparti, le confederazioni sindacali alle
quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali,
siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi del comma 1.
5.
I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo
40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per
gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.
Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50,
comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia,
le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative
e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate
a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono
rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo
di indicare il funzionario responsabile della rilevazione
e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle
procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze
rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8.
Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie è istituito presso
l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato
per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9.
Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai
voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico
inferiore di più della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10.
Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso,
e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da
un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato,
la deliberazione è adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere è trasmessa dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla
al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.
Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente
e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza
dei rappresentanti presenti.
12.
A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite
adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel
rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
disposizioni correttive ed integrative.
13.
Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia
di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione
degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme
di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri
e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto.
Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia
di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentatività si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali
e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo
44
Nuove
forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
1.
In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva
nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni
forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale
nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.
La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque
denominati.
Articolo
45
Trattamento
economico.
1.
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è
definito dai contratti collettivi.
2.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli
previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3.
I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a)
alla produttività individuale;
b)
alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto
di ciascun dipendente;
c)
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per
la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'àmbito
di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4.
I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5.
Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori
del personale non diplomatico del Ministero degli affari
esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e
le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalle altre pertinenti normative di settore
del Ministero degli affari esteri.
Articolo
46
Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
1.
Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale,
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli
41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi
e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone
alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla
base di apposite intese, l'assistenza può essere
assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello
stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito territoriale.
Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione
della contrattazione collettiva integrativa nel comparto
ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni
interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3.
L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio
e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia
al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione
di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli
statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
4.
Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa,
viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio
a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati
dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale e la indicazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6.
Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da
cinque componenti ed è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, designa
tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente.
Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7.
I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto
legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in
carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti.
Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
8.
Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a)
delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti
in misura fissa per dipendente in servizio. La misura
annua del contributo individuale è concordata tra
l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo
41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale.
b)
di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa
e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste
a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9.
La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è
effettuata:
a)
per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso
la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b)
per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un
sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonché, per gli aspetti di interesse regionale
e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-città.
10.
L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del
proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento
della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria
è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11.
Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito
da cinquanta unità, ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'àmbito delle disponibilità
di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12.
L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente
di venticinque unità di personale anche di qualifica
dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite
dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti,
le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività
per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione
di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione
di comando o di fuori ruolo è disposto secondo
le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN
può utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri
a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
del comma 10.
13.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza,
di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale
ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo
47
Procedimento
di contrattazione collettiva.
1.
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è
richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli
atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci
giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità
con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore
e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3.
Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale
e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono
a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.
Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui
all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni
di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di
cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di
accordo è effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso
di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo,
resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato
alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni (*).
4.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo,
il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione
dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità
dei costi quantificati e la loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può
acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni
da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. La designazione
degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali,
avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni
e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono
nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5.
La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo.
Se la certificazione è positiva, il Presidente
dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6.
Se la certificazione della Corte dei conti non è
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali
ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini
della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte
dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed
alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento
sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali,
sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7.
In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi
i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non
si renda necessaria la riapertura delle trattative ai
sensi del comma precedente.
8.
I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
(*)
Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo
48
Disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica.
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti
dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
40, comma 3.
2.
Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati
a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1.
3.
I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione
della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità
di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero
di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso
di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4.
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto,
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante
assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli
di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti
in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri
enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione
di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi
è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati
i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5.
Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma
4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei
bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in
uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6.
Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione
o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs
30 luglio 1999, n. 286.
7.
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del
presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente
gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte
dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi
di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti
designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo
49
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti
si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
Articolo
50
Aspettative
e permessi sindacali.
1.
Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43.
2.
La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese
le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative
e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività
e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione
collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996
in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per
la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto
di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi
dei beneficiari dei permessi sindacali.
4.
Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
del personale dipendente collocato in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei
predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO
IV
RAPPORTO
DI LAVORO
Articolo
51
Disciplina
del rapporto di lavoro.
1.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni
degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2.
La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni
a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo
52
Disciplina
delle mansioni.
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito
per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni
non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non
ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2.
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più
di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
come previsto al comma 4;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza
per ferie, per la durata dell'assenza.
3.
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini
del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto
per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo
di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è
assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate
le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5.
Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta
la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggiore onere conseguente,
se ha agito con dolo o colpa grave.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con
la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso
lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo
53
Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi.
1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina
delle incompatibilità dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga
prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché,
per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi
57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano
ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli
267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina (*).
2.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati.
3.
Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi
consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori
dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi
istituti.
4.
Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da
altre fonti normative.
5.
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi
che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da società o persone
fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale,
sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere
casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6.
I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili;
b)
dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c)
dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)
da incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e)
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente
è posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f)
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali
a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita.
7.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti
o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza
del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore,
nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
8.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più
gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario responsabile
del procedimento; il relativo provvedimento è nullo
di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo
dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione
di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo
di produttività o di fondi equivalenti.
9.
Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni
ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10.
L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente
dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l'incarico; può, altresì, essere richiesta
dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per
il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione
è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.
In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione
di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa
se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione
di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione,
se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici
o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per
gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
dei compensi erogati nell'anno precedente.
12.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento
della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti
o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato
da una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono
stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi
ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con
le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi
ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo,
dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13.
Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti
e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato,
i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati
o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti di cui al comma 11.
14.
Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di
cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica
o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun
anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui
ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi
fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16.
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti
e formula proposte per il contenimento della spesa per
gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.
(*)
Comma modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L.
15 luglio 2002, n. 145.
Articolo
54
Codice
di comportamento.
1.
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2.
Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3.
Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi,
ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70,
comma 4, affinché il codice venga recepito nei
contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia
di responsabilità disciplinare.
4.
Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato,
gli organi delle associazioni di categoria adottano un
codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti
alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice
è adottato dall'organo di autogoverno.
5.
L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti
e consumatori, l'applicabilità del codice di cui
al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni
e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione
di uno specifico codice di comportamento per ogni singola
amministrazione.
6.
Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7.
Le pubbliche amministrazioni organizzano attività
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione dei codici di cui al presente articolo.
Articolo
55
Sanzioni
disciplinari e responsabilità.
1.
Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta
ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2.
Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n.
300.
3.
Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1,
e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente
ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo
54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni
è definita dai contratti collettivi.
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura
in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente
medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica
la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero
verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente.
5.
Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione
scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente
quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,
la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6.
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile
può essere ridotta, ma in tal caso non è
più suscettibile di impugnazione.
7.
Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale
di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione
e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo
la sanzione resta sospesa.
8.
Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti
ed è presieduto da un esterno all'amministrazione,
di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione
e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune
accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio.
Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari
che ne garantiscono l'imparzialità.
9.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire
un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento
nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti
commi.
10.
Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola
nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo,
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative statali si applicano le
norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
Articolo
56
Impugnazione
delle sanzioni disciplinari.
1.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito
apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti
al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con
le modalità e con gli effetti di cui all'articolo
7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Articolo
57
Pari
opportunità.
1.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a)
riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo
35, comma 3, lettera e);
b)
adottano propri atti regolamentari per assicurare pari
opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente
alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c)
garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti
ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale
in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni
interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo
la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d)
possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività
dei Comitati pari opportunità nell'àmbito
delle proprie disponibilità di bilancio.
2.
Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare
le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità,
sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO
V
CONTROLLO
DELLA SPESA
Articolo
58
Finalità.
1.
Al fine di realizzare il più efficace controllo
dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi,
e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento
al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni
sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3.
Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo
di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo
59
Rilevazione
dei costi.
1.
Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi
di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione
ed al controllo dei costi.
2.
Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione
della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
al fine di rappresentare i profili economici della spesa,
previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza
con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi,
ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3.
Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti
pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla
vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo
60
Controllo
del costo del lavoro.
1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione
a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresì, un conto annuale che
evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2.
Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese
di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione,
sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti
di programmazione. La mancata presentazione del conto
e della relativa relazione determina, per l'anno successivo
a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Gli enti pubblici economici e le aziende che producono
servizi di pubblica utilità nonché gli enti
e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti
a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità
alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa
con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4.
La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento
sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al
personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i
dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni
pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche
a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì
in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per
la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura
dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende
di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6.
Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante
presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato
stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando
o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale
comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità
dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità
e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti
sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati
e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo
61
Interventi
correttivi del costo del personale.
1.
Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque
causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti
per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento,
proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa
altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
1bis.
Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze
l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro
dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti
direttamente o indirettamente interessati o comunque per
gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo
105 del codice di procedura civile(*)
2.
Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque
modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino
oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale
o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre
autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento,
impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura
d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare
i limiti della spesa globale.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al
comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica per la estensione generalizzata di decisioni
giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli
effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità
della spesa autorizzata.
(*) comma
inserito dall'art. 1, comma 133, Legge 30/12/2004, n.
311
Articolo
62
Commissario
del Governo.
1.
Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, rappresenta lo Stato
nel territorio regionale. Egli è responsabile,
nei confronti del Governo, del flusso di informazioni
degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare
di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite
il Commissario del Governo.
TITOLO
VI
GIURISDIZIONE
Articolo
63
Controversie
relative ai rapporti di lavoro.
1.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
e la responsabilità dirigenziale, nonché
quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano
in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi
ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice
li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti
al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante
nella controversia non è causa di sospensione del
processo.
2.
Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o
di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione,
ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione
di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni,
relative alle procedure di contrattazione collettiva di
cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo
3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5.
Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso
di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione
può essere proposto anche per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali
di cui all'articolo 40.
Articolo
63 bis(*)
Interventi
dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.
1.
L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad
oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire
la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione
dei contratti collettivi. Per le controversie relative
al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in
giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
(*)
articolo inserito dall'art. 1, comma 134, della Legge
30/12/2004, n. 311
Articolo
64
Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione
dei contratti collettivi.
1.
Quando per la definizione di una controversia individuale
di cui all'articolo 63, è necessario risolvere
in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia,
la validità o l'interpretazione delle clausole
di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice,
con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione
da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non
prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione,
a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie
per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione
autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla
modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola si applicano
le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo
è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria
del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa
3.
Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica
o sulla modifica della clausola controversa, il giudice
decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma
1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza
è impugnabile soltanto con ricorso immediato per
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui
pende la causa di una copia del ricorso per cassazione,
dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione
del processo (2/cost).
4.
La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia
la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata. La riassunzione della causa può essere
fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione
conserva i suoi effetti.
5.
L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono
legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono
una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito
ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie
è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6.
In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione,
possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende
dalla risoluzione della medesima questione sulla quale
la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta
la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7.
Quando per la definizione di altri processi è
necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla
quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi
alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3.
8.
La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è
investita ai sensi del comma 3, può condannare
la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice
di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo
65
Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
1.
Per le controversie individuali di cui all'articolo 63,
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure
previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio
di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni
dettate dal presente decreto.
2.
La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3.
Il giudice che rileva che non è stato promosso
il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda
giudiziale è stata proposta prima della scadenza
del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio
di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e
quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo
di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni,
il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale
è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo
410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione
o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali
e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il
processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308
del codice di procedura civile.
4.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale,
a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali
degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione
del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo
66
Collegio
di conciliazione.
1.
Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di
cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella
cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore
è addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano,
in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione
è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione è composto dal direttore della
Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso
la quale è istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata
o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione
di appartenenza.
3.
La richiesta deve precisare:
a)
l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale
il lavoratore è addetto;
b)
il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura;
c)
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste
a fondamento della pretesa;
d)
la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa
del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni
scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante
in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi
al collegio di conciliazione, il lavoratore può
farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una
parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce
titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo
e terzo del codice civile.
6.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio
di conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale
con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio,
i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
8.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede
giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
e terzo, del codice di procedura civile, non può
dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo
I -
Disposizioni
diverse
Articolo
67
Integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato.
1.
Il più efficace perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli
da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione
funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi
presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da
un suo delegato.
2.
L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali
e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
è oggetto di verifica del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto
dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti
contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3.
Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di
legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo,
contenenti disposizioni relative alle amministrazioni
pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti
delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella
medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi
da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo
68
Aspettativa
per mandato parlamentare.
1.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare
e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima.
2.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.
Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di
appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.
Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi
di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo
II - Norme transitorie e finali
Articolo
69
Norme
transitorie.
1.
Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli
accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti
alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali
disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti
dal momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito
di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio
1998-2001.
2.
In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento
di fine rapporto.
3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge
9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione
di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente,
nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e
vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto
collettivo.
4.
La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica,
per ciascun àmbito di riferimento, a far data dalla
entrata in vigore del contratti collettivi del quadriennio
contrattuale 1998-2001.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18,
della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi
alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla
determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione
dei carichi di lavoro.
6.
Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo
2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo
199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
7.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del
presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le
controversie relative a questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8.
Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante
dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo
al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al
personale della scuola le procedure di cui all'articolo
484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9.
Per i primi due bandi successivi alla data del 22
novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati
ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b,
del presente decreto, con il regolamento governativo di
cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata
la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10.
Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo
nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
11.
In attesa di una organica normativa nella materia, restano
ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni
per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione
ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al
relativo ordine professionale.
Articolo
70
Norme
finali.
1.
Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze
in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia
autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme
di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e
la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo
II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti
i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo
1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento
della Polizia municipale. Per il personale disciplinato
dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento
economico e normativo è definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonché,
per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11,
comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
3.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali
è disciplinato dai contratti collettivi previsti
dal presente decreto nonché dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
4.
Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936,
n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L.
13 luglio 1984, n. 312, L.
30 maggio 1988, n. 186, L.
11 luglio 1988, n. 266, L.
31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936,
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 adeguano i
propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti
ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.
Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione
dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere
di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo
41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali
al fine della verifica della compatibilità con
gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'articolo 47 (*)
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate
nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319.
6.
A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione
e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo
4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7.
A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti
a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti
collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai
dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
8.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure
di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni
ed integrazioni.
9.
Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo
3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente
decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli
Enti parco nazionale.
11.
Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli
articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12.
In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali,
nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di
autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione
da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio
personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o
in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza
il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione
di cui al presente comma si applica al personale comandato,
fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio
ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra
analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche
dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
13.
In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto
previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi
previsti, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti.
(*)
Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 47,
L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo
71
Disposizioni
inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi.
1.
Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito
della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun àmbito
di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al
presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto
contenenti le disposizioni espressamente disapplicate
dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli
effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo
69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme
incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
2.
Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano
di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme
contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3.
Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti
i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati
gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo
69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa
alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa
delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego,
legislative o recepite in decreto del Presidente della
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula
dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo
72
Abrogazioni
di norme.
1.
Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a)
articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b)
capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli
articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25,
che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano
ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del
presente decreto, nonché le altre disposizioni
del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto;
c)
articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto
1973, n. 533;
d)
articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f)
articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30,
comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente
del Corpo forestale dello Stato;
h)
articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i)
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
j)
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987,
n. 551;
k)
articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
l)
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m)
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n)
articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10,
comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o)
articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p)
articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
287;
q)
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
r)
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 534;
s)
articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
n. 67;
t)
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u)
articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da
47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v)
articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio
1994, n. 20;
w)
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
x)
articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a
decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y)
articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.
724;
z)
decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
aa)
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione
degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc)
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2.
Agli adempimenti e alle procedure già previsti
dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano
ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora
provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3.
A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi
per il quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito
di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in
materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4.
A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi
per il quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito
di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e le disposizioni ad essi collegate.
5.
A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi
del quadriennio 1998-2001, per ciascun àmbito di
riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8
e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6.
Contestualmente alla definizione della normativa contenente
la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le
disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
Articolo
73
Norma
di rinvio.
1.
Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi
od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme
del D.Lgs. n. 29 del 1993 ovvero del D.Lgs. n. 396 del
1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori
dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun
articolo.
Allegato
A
(Art.
71, comma 1)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29
del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai
sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art.
69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I.
Ministeri
1.
Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da
1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi
1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e)
art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f)
art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;
g)
art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b),
decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
h)
art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986;
i)
art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
j)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k)
articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l)
art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
m)
articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)
articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
p)
legge 22 giugno 1988, n. 221;
q)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
r)
art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
s)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t)
articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u)
art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v)
art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
w)
art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x)
art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;
y)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12
gennaio 1996):
a)
articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3.
Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre
1997):
a)
articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c)
articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266;
d)
articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica
18 maggio 1987, n. 269;
e)
articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335;
f)
art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4.
Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio
1998, relativo al personale dell'amministrazione civile
dell'interno):
a)
articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge
del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente
al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27
e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340.
II.
Enti pubblici non economici
1.
Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a)
articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto
dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa
alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità;
11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b)
articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
c)
articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509;
d)
articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 346;
e)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)
articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
g)
articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h)
art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
i)
articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
j)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
k)
articoli 5 e 13. decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
l)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale
con qualifica dirigenziale - sezione II):
a)
articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la
parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio
e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20
marzo 1975, n. 70;
c)
articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
d)
articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509:
e)
articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo
periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro
per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
f)
art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983. n. 93;
g)
articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h)
articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze
di cui all'art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo
nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale;
da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 267;
i)
articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
j)
articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
k)
articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l)
art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
m)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III.
Regioni ed autonomie locali
1.
Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 71 novembre
1980, n. 810;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f)
articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g)
articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b)
commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29,
34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h)
articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
i)
art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato
fino al 13 maggio 1996;
j)
articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
k)
articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
l)
articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6,
con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43
a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333;
m)
art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n)
art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2.
Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13
maggio 1996):
a)
art. l24, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b)
art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347;
c)
art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333.
IV.
Sanità
1.
Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a)
articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a
7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel
primo triennio di vita del bambino;
d)
articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla
parola "doveri"; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a
42, 47, 51, 52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761;
e)
articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto 30 gennaio
1982, del Ministro della sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
h)
articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i)
articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55,
57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270;
j)
art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
k)
decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
l)
art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre
1988, n. 554;
m)
art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
n)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o)
articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a
43, 46, comma 1, relativamente all'indennità di
bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo
periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo
del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e
da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo
nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art.
57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi
da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384;
p)
art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2.
Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma
1 CCNL del 22 maggio 1997):
a)
art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270.
V.
Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo
indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126,
127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa
alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità;
11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d)
articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e)
articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
h)
articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i)
articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
j)
art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
l)
art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
30 marzo 1989, n. 127;
m)
articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione
del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni
già avvenute alla data di stipulazione del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39,
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
n)
art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
VI.
Scuola
1.
Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a)
art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b)
art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c)
art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d)
articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale
ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70,
71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87,
da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e)
articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f)
art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g)
articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h)
art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i)
art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k)
art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l)
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,
n. 588;
m)
articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n)
articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7,
9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o)
art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494
del 1987;
p)
articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
q)
articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e
12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da
8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28
e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399;
r)
articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
s)
articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge
24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni
educative):
a)
articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925,
n. 2009;
b)
art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 399.
VII.
Università
1.
Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127,
da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d)
art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e)
articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)
art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382;
g)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h)
articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i)
articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29
gennaio 1986, n. 23;
j)
articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28,
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
k)
articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l)
art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m)
articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
n)
art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
o)
articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi
2 e 3, 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 319;
p)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII.
Aziende autonome
1.
Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1,
68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d)
art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)
articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g)
art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 1986;
h)
art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
i)
articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett.
d), decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269;
j)
art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k)
articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l)
art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m)
articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117;
n)
articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335;
o)
articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20,
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IX.
Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):
a)
art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)
articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29
a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59,
60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991;
c)
Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione
del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L.
ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato
B
(Art
71, comma 1)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29
del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai
sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art.
69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I.
Ministeri
1.
Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8; 70, 71 da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422;
e)
articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f)
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
g)
legge 17 aprile 1984, n. 79;
h)
art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i)
art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;
j)
articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
k)
art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
l)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m)
art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)
legge 22 giugno 1988, n. 221;
p)
art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
q)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r)
art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s)
art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
t)
art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u)
art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;
v)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre
1997):
a)
art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
II.
Enti pubblici non economici
1.
Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
c)
articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d)
art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e)
articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985,
n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo
1985, n. 72;
f)
articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987,
n. 551;
g)
art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h)
art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III.
Regioni ed autonomie locali
1.
Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1980 n. 810;
d)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e)
art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
f)
articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g)
art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d);
da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h)
articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
i)
art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo
che per i limitati casi di cui all'art. 46;
j)
articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 333;
k)
articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
IV.
Sanità
1.
Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria,
dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7
e 75 CCNL 1994-1997): a) articoli 12, da 37 a 41,
67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza
che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno
di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d)
articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47,
51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761;
e)
articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro
della sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del
1983, n. 348;
h)
articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
i)
art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
j)
articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90,
92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270;
k)
art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l)
articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333;
m)
articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110,
commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9, del Contratto
collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale
la disapplicazione della lettera b) del sesto comma
decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384;
n)
art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto
l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
o)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.
Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto
1997):
a)
art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
b)
art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente
alla durata dell'incarico;
c)
art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3.
Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre
1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69
a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto
collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine
secondo le norme e le procedure vigenti alla data del
loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo
anno;
d)
articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e)
articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro
della sanità;
f)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
h)
articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
i)
art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
j)
articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k)
art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l)
articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333:
m)
articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art.
72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16,
34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti
dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro:
68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384;
n)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o)
art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto
l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
4.
Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5
agosto 1997):
a)
art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
b)
art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c)
art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente
alla durata dell'incarico;
d)
articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e)
art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n. 537.
V.
Istituzioni ed enti di ricerca
1.
Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1
a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo
indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129
a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b)
articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c)
articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza;
9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge
20 marzo 1975, n. 70:
d)
articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
e)
articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f)
articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)
articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13;
h)
articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i)
articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l)
articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza
prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale
del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista
dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro
e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI.
Università
1.
Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi
da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127;
129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
d)
articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e)
art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f)
art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g)
art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h)
art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
i)
art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito
con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j)
art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k)
art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
VII.
Aziende autonome
1.
Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a)
articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8, da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze
previste dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo
nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b)
articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c)
legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al
personale con qualifica dirigenziale;
d)
articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748;
e)
decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977,
n. 422;
f)
articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g)
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
h)
articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i)
legge 17 aprile 1984, n. 79;
j)
articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
k)
decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge
11 luglio 1986, n. 341;
l)
art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m)
art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito
con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n)
art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)
art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p)
art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII.
Enea
1.
Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a)
art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)
articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis,
17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis,
22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59,
60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente
CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c)
Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici
di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti
al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
------------------------
Allegato
C
(Art.
71, comma 2)
Norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29
del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai
sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni
ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo
periodo del presente decreto).
I.
Personale non dirigenziale
1.
Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a)
articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b)
allegato A, decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1984, n. 665;
c)
articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma
1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d)
articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e)
articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21
del Contratto collettivo nazionale del lavoro.
LEGGE
15 LUGLIO 2002 N. 145
"Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico
e privato"
(testo
approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati
il 19 giugno 2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24-7-2002)
Articolo 1
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
1.
(*1)
(*1)
modifica l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
Articolo
2
(Delega di funzioni dei dirigenti).
1.
(*1)
----------------------------------------------------
(*1)
modifica l'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
Articolo
3
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di
ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica
amministrazione).
1.
(*1)
2.
(*2)
3.
(*3)
4.
(*4)
5.
(*5)
6.
È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge
la validità delle graduatorie degli idonei di
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente
nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7.
Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo
trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli
di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo
Stato ove è prevista tale figura. I predetti
incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, esercitando
i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente
le attività di ordinaria amministrazione. Fermo
restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili,
per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non generale, può procedersi, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni
di cui al presente articolo, secondo il criterio della
rotazione degli stessi e le connesse procedure previste
dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale
di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale
dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi
si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia
stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti
ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza
svolto è conferito un incarico di livello retributivo
equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile,
per carenza di disponibilità di idonei posti
di funzione o per la mancanza di specifiche qualità
professionali, al dirigente è attribuito un incarico
di studio, con il mantenimento del precedente trattamento
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa
maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile,
ai fini del conferimento, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario,
tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
8.
(*6)
----------------------------------------------------------------
(*1)
modifica l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*2)
modifica l'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*3)
modifica l'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*4)
modifica l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*5)
modifica l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*6)
modifica l'art. 15 e l'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
Articolo
4
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1.
A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi
ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti
di accesso previsti dal citato decreto legislativo n.
387 del 1998.
Articolo
5
(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1.
Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia
dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale
di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, è inquadrato,
previo superamento di concorso riservato per titoli
di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta
giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2.
Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica
una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal
regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente
legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
dello stesso regolamento.
3.
Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Articolo
6
(Norme in materia di incarichi presso enti, società
e agenzie).
1.
Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei
consigli di amministrazione o degli organi equiparati
degli enti pubblici, delle società controllate
o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri
organismi comunque denominati, conferite dal Governo
o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza
naturale della legislatura, computata con decorrenza
dalla data della prima riunione delle Camere, o nel
mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe
le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate
o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano
ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni
organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti
di comitati, commissioni e organismi ministeriali e
interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2.
Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque
rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la
fine naturale della tredicesima legislatura, nonché
quelle conferite o comunque rese operative nel corso
della quattordicesima legislatura fino alla data di
insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
7
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267).
1.
(*7)
2.
All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto
il seguente:"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali
equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di mobilità per effetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico,
il segretario comunale o provinciale viene collocato
nella posizione di disponibilità nell'ambito
dell'albo di appartenenza".
3.
(*8)
4.
(*9)
5.
Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
---------------------------------------------
(*7)
inserisce l'art. 23 bis al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*8)
inserisce l'art. 17 bis al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
(*9)
modifica l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
Articolo
8
(Semplificazione delle procedure di collocamento
fuori ruolo).
- L'articolo
1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito
dal seguente:
"ART.
1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia
e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere
un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore
a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché
esercitare funzioni, anche di carattere continuativo,
presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui contingente non può superare complessivamente
le cinquecento unità, è disposto per un
tempo determinato e, nelle stesse forme, può
essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato
prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2.
In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, può essere concessa dall'amministrazione
di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso gli enti od organismi internazionali che hanno
richiesto il collocamento fuori ruolo".
2.
Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte
salve le disposizioni eventualmente più favorevoli
previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio
prestato presso enti, organizzazioni internazionali
o Stati esteri è computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità
stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114,
del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché
ai fini della valutazione dei titoli.
3.
All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite
le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione
autorizzata".
Articolo.
9
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento
di incarichi e attività internazionali).
1.
È istituito, presso il Ministero degli affari
esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private
che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza
italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito
delle organizzazioni internazionali.
2.
Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese
interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri
le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a)l'area
di attività in cui operano;
b)
gli enti od organismi internazionali di interesse;
c)
i settori professionali ed il numero massimo di candidati
che intendono fornire;
d)
l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto
al trattamento economico al proprio personale chiamato
a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi
internazionali, con eventuale indicazione della durata
massima dell'aspettativa.
3.
La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco
di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti,
sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze
tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina
deve essere motivata sulla base della carenza, alle
dipendenze della pubblica amministrazione, di personale
che disponga di analoghe caratteristiche e può
essere disposta solo a tempo determinato, non superiore
a tre anni, non rinnovabile.
4.
Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione
di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato,
da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.
Articolo
10
(Disposizioni di attuazione).
1.
Con uno o più regolamenti adottati con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità e le procedure attuative
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3,
comma 5, della presente legge, nonché degli articoli
8 e 9 della presente legge.
2.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure
e le modalità per l'inquadramento, nella fase
di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda
fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni,
fatta salva la possibilità per il dirigente di
optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha
effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale;
le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali; le modalità di elezione del componente
del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla
data di entrata in vigore di tale regolamento è
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3.La
disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma
3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, resta
affidata alla contrattazione collettiva, sulla base
di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo
massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Articolo
11
(Norma finale).
1.
In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e
contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente
richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo
va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle
singole amministrazioni.