REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Approvato con Deliberazione Comunale il 9 dicembre 2003. Esecutivo dal 22 dicembre 2003)
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale.
Articolo 2 - Il Vicepresidente del Consiglio Comunale.
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI
Articolo 3 - Costituzione dei gruppi consiliari.
Articolo 4 - Capigruppo consiliari.
CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.
Articolo 7 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo.
Articolo 8 - Validità delle sedute e votazioni.
Articolo 9 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze.
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE
Articolo 10 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 11 - Elenco delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 12 - Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 14 - Rappresentatività dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 15 - Presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 16 - Elezione della presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 17 - Dimissioni e revoca del presidente e del vicepresidente.
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI TEMATICHE
Articolo 18 - Compiti, composizione e funzionamento.
CAPO VI - COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE SUL CONTROLLO DELLA GESTIONE
Articolo 19 - Compiti, costituzione e composizione.
Articolo 20 - Presidenza della commissione.
Articolo 21 - Funzionamento della commissione.
CAPO VII - COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Articolo 22 - Istituzione delle commissioni speciali.
Articolo 23 - Composizione delle commissioni speciali.
Articolo 24 - Commissione speciale per le pari opportunità.
Articolo 25 - Incarichi a consiglieri comunali.
CAPO VIII - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 26 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale.
Articolo 27 - Individuazione delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio Comunale.
Articolo 28 - Uffici del Consiglio Comunale.
Articolo 29 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale.
Articolo 30 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Articolo 31 - Locali per l'attività del Consiglio Comunale.
CAPO IX - INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale.
CAPO X - ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA’ COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 33 - Modalità di collaborazione con l’associazione.
TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - ATTIVITA' DELIBERATIVA
Articolo 34 - Presentazione delle proposte di deliberazione.
Articolo 38 - Emendamenti e subemendamenti alle proposte di deliberazione.
Articolo 39 - Pareri di legge sulle proposte di emendamento.
Articolo 40 - Discussione e votazione congiunta degli emendamenti.
Articolo 41 - Scadenze dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale.
Articolo 42 - Programmazione dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale.
Articolo 43 - Revoca e modifica di precedenti deliberazioni.
Articolo 44 - Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione.
CAPO II - MOZIONI
Articolo 45 - Funzioni e caratteristiche delle mozioni.
Articolo 46 - Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno.
Articolo 47 - Mozioni con procedura d'urgenza.
Articolo 49 - Emendamenti e subemendamenti alle proposte di mozione.
Articolo 50 - Iter delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della loro attuazione.
CAPO III - ORDINI DEL GIORNO
Articolo 51 - Contenuto e forma degli ordini del giorno.
Articolo 52 - Presentazione delle proposte di ordine del giorno.
Articolo 54 - Iter degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale.
CAPO IV - CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
Articolo 56 - Trattazione nelle commissioni consiliari.
CAPO V - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni.
Articolo 58 - Risposta alle interrogazioni.
Articolo 59 - Contenuto e forma delle interpellanze e modalità di presentazione e di risposta.
Articolo 60 - Programmazione della trattazione in Consiglio delle interpellanze.
Articolo 61 - Trattazione delle interpellanze in Consiglio.
Articolo 63 - Interpellanza generale.
Articolo 64 - Interpellanza generale consiliare.
CAPO VI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI
Articolo 66 - Modalità di esercizio del diritto.
Articolo 67 - Esclusione o differimento dell'accesso.
Articolo 68 - Accesso a documenti detenuti dal Consiglio Comunale.
Articolo 70 - Diritto d'accesso dei consiglieri a strutture comunali.
Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.
Articolo 72 - Diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.
CAPO VII - INDAGINI CONSILIARI
Articolo 73 - Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle commissioni d'indagine.
Articolo 74 - Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della commissione.
Articolo 75 - Conclusione delle indagini consiliari.
CAPO VIII - RICERCHE CONOSCITIVE
Articolo 76 - Modalità di decisione e di svolgimento.
Articolo 77 - Conclusione delle ricerche conoscitive.
CAPO IX - INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Articolo 78 - Agenzia per i servizi pubblici locali.
Articolo 79 - Strutture, modalità operative e funzioni dell’Agenzia.
Articolo 80 - Pareri dell’Agenzia per i servizi pubblici locali.
Articolo 81 - Diritto di accesso dell’Agenzia per i servizi pubblici locali.
CAPO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
Articolo 82 - Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune.
Articolo 83 - Nomine di competenza del Consiglio Comunale.
TITOLO III - SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 84 - Sessioni ordinarie.
Articolo 85 - Linee programmatiche e bilancio di mandato.
Articolo 87 - Sessioni straordinarie e sessioni straordinarie d'urgenza.
Articolo 88 - Sessioni straordinarie tematiche.
Articolo 89 - Sospensione delle sessioni.
CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE
Articolo 90 - Convocazione delle adunanze.
Articolo 91 - Adunanze di seconda convocazione.
Articolo 92 - Ordine del giorno delle adunanze.
Articolo 93 - Programmazione dei lavori delle adunanze.
CAPO III - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Articolo 94 - Sede dell'adunanza e collocazione dei consiglieri.
Articolo 95 - Poteri del Presidente durante le adunanze.
Articolo 96 - Adunanze pubbliche.
Articolo 97 - Adunanze segrete.
Articolo 98 - Adunanze aperte.
Articolo 99 - Partecipazione degli assessori alle adunanze.
Articolo 100 - Segretario dell'adunanza.
Articolo 101 - Convocazione alle adunanze di funzionari e consulenti.
Articolo 102 - Giustificazione delle assenze.
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Articolo 103 - Comportamento del pubblico.
Articolo 104 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze.
Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.
Articolo 106 - Disciplina degli interventi.
Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze.
Articolo 108 - Poteri di polizia.
CAPO V - LAVORI DELL'ADUNANZA
Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.
Articolo 110 - Numero legale e sua verifica.
Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.
Articolo 113 - Mozione d'ordine.
Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.
Articolo 115 - Conseguenze dell'approvazione di questioni pregiudiziali e sospensive.
Articolo 116 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.
Articolo 117 - Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.
Articolo 118 - Possibilità di aumento e di contingentamento dei tempi d'intervento.
Articolo 119 - Trattazione congiunta di più argomenti. Trattazione di un argomento in più sedute.
Articolo 120 - Fatto personale.
Articolo 121 - Poteri del Presidente in ordine alla durata degli interventi nella discussione.
CAPO VI - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 122 - Disposizioni generali.
Articolo 123 - Votazioni per parti.
Articolo 124 - Votazione palese o segreta.
Articolo 125 - Modalità di votazione segreta.
Articolo 126 - Votazione segreta mediante scheda.
Articolo 127 - Votazione segreta a mezzo di impianto automatico.
Articolo 128 - Modalità di votazione palese.
Articolo 129 - Irregolarità nelle votazioni.
CAPO VII - VERBALE DELLE ADUNANZE
Articolo 130 - Verbale delle adunanze.
CAPO VIII - ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
Articolo 131 - Segreteria delle adunanze.
Articolo 133 - Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni speciali.
Articolo 134 - Luogo delle adunanze.
Articolo 135 - Numero legale per la validità delle sedute.
Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.
Articolo 138 - Partecipazione alle adunanze delle commissioni dei funzionari del Comune.
Articolo 139 - Pubblicità delle adunanze.
Articolo 140 - Durata degli interventi.
Articolo 141 - Verbalizzazione delle adunanze delle commissioni.
Articolo 142 - Norma generale.
TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I - REVISORI DEI CONTI
Articolo 143 - Presentazione delle candidature.
Articolo 144 - Elezione del Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 145 - Rapporti tra Collegio dei Revisori e Consiglio Comunale.
CAPO II - SPESE ELETTORALI
Articolo 146 - Spese elettorali.
CAPO III - MISSIONI DEI CONSIGLIERI
Articolo 147 - Autorizzazione delle missioni.
CAPO IV - CONSIGLIERI AD HONOREM
Articolo 148 - Consiglieri ad honorem.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 149 - Disposizioni transitorie.
Articolo 150 - Disposizione finale.
1. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale, e la Conferenza dei Capigruppo, e ne stabilisce l'ordine del giorno delle relative adunanze. Convoca e presiede altresì l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni nei casi previsti dallo Statuto ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti del Comune nel rispetto di quanto da essi stabilito.
2. Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo. Assicura un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari, ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolanti l’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politico - amministrativa del Consiglio Comunale previste dallo Statuto, e dal regolamento attuativo.
4. In particolare, il Presidente:
- garantisce la massima collaborazione degli uffici competenti
ai cittadini che intendano esercitare il diritto di partecipazione;
- organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il
diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle proposte di
deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste
dal Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte
di deliberazione d’iniziativa popolare;
- garantisce il rispetto delle procedure e dei tempi previsti
dal regolamento, per l’esame delle petizioni e delle proposte di deliberazione
d’iniziativa popolare da parte del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
5. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'amministrazione ed esse devono essergli tempestivamente fornite.
6. Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai consiglieri relativamente al suo operato nell'esercizio delle proprie funzioni in forma scritta, rispondendo in analoga forma entro i quindici giorni successivi, ovvero in Consiglio Comunale, con le modalità di cui al successivo articolo 112.
7. Il Presidente cura l'applicazione del presente regolamento, anche mediante emanazione di apposite circolari esplicative o interpretative.
8. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Presidente del Consiglio Comunale, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.
9. Il Presidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il Vicepresidente è informato costantemente dal Presidente sulle più significative iniziative che intende assumere.
3. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto.
4. Il Vicepresidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
6. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.
1. La costituzione dei gruppi consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale di ogni tornata amministrativa.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai consiglieri che lo compongono.
3. I consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
4. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.
5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima, nel caso di modifica, attuata in sede congressuale, dalla formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.
6. Le previsioni di quanto disposto al precedente comma, si applicano anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, in merito al numero minimo di consiglieri necessario per la costituzione di un gruppo consiliare.
7. La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, è determinata dalla Conferenza dei Capigruppo.
8. I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa
decidono di non più aderire ad un gruppo consiliare,
a) possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta
composto dal numero minimo di consiglieri stabilito dallo Statuto, inviandone
comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai consiglieri
che compongono il nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale;
b) possono aderire ad un altro gruppo consiliare esistente,
inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo
consiliare del quale intendono far parte, al Presidente del Consiglio Comunale;
c) negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto, o lo costituiscono.
9. Il consigliere che nel corso della tornata amministrativa subentra ad un altro consigliere deceduto, dimissionario o decaduto, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione, comunica al Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, di quale gruppo consiliare entra a far parte.
10. Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 8, ovvero aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.
11. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un gruppo, qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge, il Presidente propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra, e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Presidente provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria competente. Il gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta, il Presidente stabilisce una denominazione provvisoria.
1. Entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 3, ed entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, ogni gruppo composto da più di un consigliere deve provvedere a comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del proprio capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al primo comma, ovvero in caso di comunicazioni che non rechino il numero di firme necessario ai sensi del precedente comma 1, è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il consigliere del gruppo più anziano per legge.
3. Ogni gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vicecapogruppo, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
4. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal capogruppo uscente o dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo, possono essere rese note le dimissioni o la cessazione dalla carica del capogruppo. La comunicazione del nuovo capogruppo avviene con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Analogamente si provvede in caso di comunicazione di dimissioni, cessazione dalla carica o rinnovo del vicecapogruppo.
5. In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un capogruppo, o di sua cessazione dalla carica di consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il vicecapogruppo o, qualora il gruppo ne sia privo, il consigliere del gruppo più anziano per legge.
1. Il Gruppo Misto è composto in base a quanto disposto dallo Statuto e dal precedente articolo 3.
2. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, si costituiscono in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Città, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
3. L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione "di minoranza".
4. Le due articolazioni che possono essere costituite dai consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio vicecapogruppo o, se singoli, fungono da vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo.
5. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo Misto di maggioranza", ovvero "Gruppo Misto di minoranza".
6. Alla sottodenominazione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 11, per le denominazioni dei gruppi.
7. Le facoltà previste per i Capigruppo dagli articoli 32, comma 2, 50, comma 4, 53, comma 2, 58, comma 3, 59, comma 4, 63, comma 1, 64, comma 2, 82, comma 4, 96, comma 3, 98, comma 1, 109, comma 10, 110, comma 5, 111, commi 6, 7 e 8, 114, comma 10, sono esercitate, relativamente al Gruppo Misto, dai singoli vicecapigruppo in base alla loro rappresentatività.
8. I consiglieri del Gruppo Misto inoltre, con le modalità previste dal precedente articolo 4, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del vicecapogruppo incaricato di svolgere le residue funzioni di capogruppo, inerenti la gestione amministrativa ed organizzativa del gruppo medesimo.
1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal Vicepresidente, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.
2. La Conferenza dei Capigruppo:
- collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia
del Consiglio Comunale, e di garanzia di adeguata e preventiva informazione
ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio
Comunale;
- esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal
presente regolamento, dagli altri regolamenti e da deliberazioni del Consiglio
Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio;
- definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori
del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può esprimere posizioni a suo nome, e decidere la promozione da parte del Consiglio stesso di iniziative e manifestazioni pubbliche, o l’adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti. In tali ultimi casi, e comunque ogni qual volta sia ritenuta opportuna o necessaria la presenza ufficiale del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo è competente a nominare la relativa delegazione.
4. La Conferenza dei Capigruppo, mediante la Presidenza, sovrintende alle strutture dedite ai controlli interni tesi a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ed a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Ai sensi dello Statuto, la Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria per i problemi istituzionali e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune. Essa esercita inoltre le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria relativamente agli Affari Legali ed ai problemi della Polizia Urbana e della sicurezza della città. Cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale.
6. La Conferenza dei Capigruppo designa i consiglieri facenti parte delle commissioni comunali la cui nomina è di competenza della Giunta. Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del successivo articolo 126.
7. La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla commissione consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.
8. La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze e integrata secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento, esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.
9. Alle riunioni della Conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro consigliere appositamente delegato. I componenti della Conferenza dei Capigruppo non possono farsi assistere da esperti non consiglieri comunali.
10. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco, o da un altro componente della Giunta appositamente delegato.
11. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale o per procedere all'esame di proposte di deliberazione della Giunta Comunale.
12. Il Sindaco è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.
13. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, assessori, il Direttore Generale, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune. Può altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.
14. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario.
15. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal dirigente degli uffici del Consiglio Comunale, o da un funzionario da lui delegato.
16. Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni previste dal Titolo III per le adunanze delle commissioni consiliari.
1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione e, a norma di Statuto, entro cinque giorni dalla richiesta del Sindaco, o da almeno due capigruppo.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente, quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione, o di propria iniziativa, per ragioni assolutamente non prevedibili.
5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale, e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta consiliare sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo in termini tali da garantire la più efficace programmazione dei lavori di ogni seduta del Consiglio Comunale, e da consentire le calendarizzazioni che competono alla Conferenza.
7. La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo per l'esercizio delle funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria sono regolati dal successivo articolo 132.
1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute, e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta i consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti, e gli eventuali due vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i consiglieri aderenti alla rispettiva articolazione. Il Sindaco non è computato, ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente. Il capogruppo del gruppo cui il Presidente appartiene, rappresenta un numero di consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Vicepresidente, qualora sia presente il capogruppo del gruppo di appartenenza, o altro consigliere suo delegato. Il Vicepresidente può anche rappresentare, in assenza del capogruppo, il gruppo consiliare di appartenenza.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nessuna decisione, con l'eccezione di cui al successivo comma 3, può essere assunta in assenza del numero legale. In assenza del numero legale possono altresì essere svolte le attività di cui all'articolo 135, comma 3.
3. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, ovvero al termine della discussione delle eventuali interpellanze, il Presidente può decidere di procedere, anche in assenza del numero legale, e purché siano presenti capigruppo che rappresentino un quarto dei consiglieri, alla programmazione delle interpellanze e delle interpellanze generali da discutere in Consiglio, ed all'adempimento di cui all'articolo 84, comma 2.
4. Qualora siano trascorsi 60 minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, salvo che si stia procedendo ad adempimenti per i quali esso non è necessario, il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta o chiusa la seduta. Il Presidente è tenuto alla constatazione di cui sopra ove sia richiesto da un capogruppo o vicecapogruppo presente.
5. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole di componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti, salvo i casi in cui il presente regolamento prescriva diverse maggioranze.
1. Alle adunanze della Conferenza dei Capigruppo, quando eserciti le funzioni proprie delle altre commissioni consiliari permanenti, si applica quanto previsto ai successivi articoli 139 e 141, relativamente alla pubblicità ed alle verbalizzazioni delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.
2. Nelle altre occasioni, i lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, ed è approvato al termine della seduta o in un'altra seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Nelle more dell'approvazione esso costituisce il "verbale provvisorio".
1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e svolgono inoltre le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.
2. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono elaborare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, con le modalità di cui al successivo articolo 36.
3. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie, con l'autorizzazione della Conferenza dei Capigruppo, possono promuovere iniziative pubbliche e partecipare ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni, relativamente alle materie di propria competenza.
4. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono svolgere sopralluoghi esterni.
5. Per il proprio funzionamento, le commissioni consiliari permanenti ordinarie utilizzano le risorse e gli strumenti di cui al successivo Capo VIII del presente Titolo.
6. Alcuni funzionari degli uffici del Consiglio Comunale sono delegati dal Segretario Generale a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni.
7. Le commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono, ai sensi dello Statuto, organizzare consultazioni ed audizioni, il cui programma è deciso dalla commissione. Esse inoltre possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti, di funzionari e consulenti del Comune. Possono altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale e i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le
seguenti competenze per materia:
- I Commissione: Bilancio - Programmazione - Patrimonio - Economato
- Personale e Ordinamento degli Uffici - Servizi Demografici - Corpo di Polizia
Municipale;
- II Commissione: Urbanistica - Edilizia Privata - Viabilità
e Trasporti - Arredo Urbano - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Servizi
Tecnologici;
- III Commissione: Lavoro - Artigianato - Commercio - Formazione
Professionale;
- IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali;
- V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport - Turismo - Tempo
Libero - Gioventù;
- VI Commissione: Ecologia e Ambiente - Verde Pubblico.
2. Gli argomenti inerenti le opere pubbliche sono trattate dalla II Commissione, ovvero dalla commissione competente in merito alle attività cui è destinata l'opera, a seconda dell'interesse preminente. Si procede alla trattazione in riunione congiunta quando lo disponga il Presidente del Consiglio Comunale, o lo richieda il presidente di una delle commissioni interessate.
3. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono competenti per materia, relativamente a istituzioni, aziende speciali, consorzi, società a partecipazione comunale, concessionari di servizi comunali e forme associative alle quali il Comune partecipa, operanti nei rispettivi settori.
1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie previste dal presente regolamento, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie avviene attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale, contenente la composizione di ogni commissione, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, proposta dal Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di consiglieri dimissionari dalla propria commissione, e nei casi in cui la modificazione della composizione dei gruppi consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nelle commissioni.
1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di due commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. Comunque nessun consigliere appartenente a un gruppo con due componenti può far parte di più di quattro commissioni, e nessun consigliere appartenente ad un gruppo con tre o più componenti può far parte di più di tre commissioni. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al doppio dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione, e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all’articolazione "di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti all’articolazione "di minoranza".
2. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione.
3. Ogni consigliere comunale può rinunciare a far parte delle commissioni consiliari permanenti ordinarie o può far parte di una sola commissione, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, purché il suo gruppo consiliare garantisca la presenza di almeno un consigliere in ogni commissione. In presenza di tali rinunce, il gruppo consiliare interessato può richiedere l'inserimento di altri consiglieri sino al tetto massimo complessivo di rappresentanti di cui al precedente comma 1, ed entro i limiti stabiliti per ciascun consigliere dallo stesso comma.
4. L'indicazione della distribuzione dei consiglieri di ogni gruppo nelle commissioni consiliari permanenti è comunicata in forma scritta dal capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale. Per il Gruppo Misto essa deve essere sottoscritta da entrambe i vicecapogruppo e, in caso di disaccordo la scelta viene effettuata dal vicecapogruppo anziano ai sensi di legge. Qualora un gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente.
5. I consiglieri assenti dalla riunione della commissione consiliare permanente ordinaria della quale fanno parte, possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capogruppo, o da un altro consigliere da questi delegato per iscritto. Tale delega deve essere consegnata alla segreteria della commissione entro la conclusione della seduta della stessa.
6. I consiglieri comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie delle quali non fanno parte, con le modalità di cui al successivo articolo 137.
7. Ogni gruppo consiliare può farsi assistere, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, da un esperto di propria fiducia per ogni materia di cui al precedente articolo 11, previa comunicazione scritta da parte del capogruppo al presidente della commissione. Gli esperti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9, non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali.
8. Gli esperti di fiducia dei gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri inferiore al numero di commissioni consiliari permanenti ordinarie possono, in un numero di commissioni pari all'eccedenza rispetto al numero dei propri consiglieri, effettuare, in assenza del consigliere, brevi interventi, quando la commissione tratta proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno assegnate al suo esame dal Consiglio Comunale.
9. Gli esperti designati dai gruppi consiliari nelle commissioni a supporto dei rispettivi consiglieri, su invito degli stessi, possono effettuare brevi interventi tecnici, previa autorizzazione del presidente della commissione.
1. Con le eccezioni di cui al comma successivo, ai fini del numero legale per la validità delle riunioni, e nelle votazioni, ogni consigliere, nella commissione consiliare permanente ordinaria di cui fa parte, è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti che fanno parte della commissione.
2. Nelle riunioni e nelle votazioni disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri comunali e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare, diviso per il numero di consiglieri del gruppo, che fanno parte della commissione.
3. Nei casi di riunioni congiunte di più commissioni consiliari permanenti ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti, che fanno parte delle commissioni convocate.
4. Qualora il Gruppo Misto si articoli in base al comma 2 dell'articolo 5, i consiglieri che ne fanno parte, sono rappresentativi del numero di consiglieri che si riconoscono nell'articolazione di cui fanno parte, e possono essere sostituiti, agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 13, dal proprio vicecapogruppo, o da un altro consigliere della stessa articolazione del gruppo, delegato per iscritto.
1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria provvede ad eleggere nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.
2. Il presidente convoca e presiede la riunione della commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. Egli esercita tutte le funzioni previste dal regolamento e cura l'efficace esercizio delle competenze della commissione e l'attuazione delle sue decisioni.
3. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza di presidente e vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano per legge fra i componenti della commissione.
1. Il presidente e il vicepresidente di ogni commissione sono eletti nella prima seduta della commissione successiva alla sua costituzione, che deve svolgersi entro dieci giorni da essa. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede sino all'elezione del presidente.
2. Il presidente ed il vicepresidente delle commissioni consiliari permanenti ordinarie durano in carica 30 mesi e sono rinnovabili. La commissione deve essere convocata dal suo presidente entro i dieci giorni antecedenti tale scadenza per procedere alla elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente, con le modalità di cui ai commi successivi.
3. Qualora il mandato del presidente o del vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
4. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio palese, ed i voti espressi da ciascun componente della commissione sono computati come stabilito dal precedente articolo 14, comma 2.
5. Nelle votazioni per l'elezione del presidente e del vicepresidente delle commissioni, i consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire.
6. Nella prima votazione risulta eletto presidente il consigliere che abbia ottenuto il voto di consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
7. Qualora nessun consigliere ottenga la maggioranza prevista al comma precedente, la seconda votazione ha luogo in una successiva seduta, che deve svolgersi almeno 24 ore dopo la seduta in cui ha avuto luogo la prima votazione. Nella seconda votazione risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso più consiglieri conseguano lo stesso numero di voti rappresentati, risulta eletto il consigliere più anziano ai sensi di legge.
8. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene il voto di consiglieri che rappresentino il maggior numero di consiglieri comunali.
1. In caso di dimissioni del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria o di sua cessazione dalla carica di consigliere, essa è convocata dal vicepresidente o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio Comunale, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 16. In caso di dimissioni del vicepresidente, la commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.
2. Il presidente e il vicepresidente di una commissione consiliare permanente ordinaria possono essere revocati dalla commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da un numero di consiglieri membri della commissione che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione, che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole di consiglieri che rappresentino, ai sensi del precedente articolo 14, comma 2, la maggioranza dei consiglieri comunali. La mozione proponente la revoca del vicepresidente è presentata al presidente della commissione che procede come sopra. In caso di revoca del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria, il vicepresidente della commissione o, in caso di sua vacanza, il Presidente del Consiglio Comunale, è tenuto a convocare la commissione nei successivi dieci giorni con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente.
3. In caso di vacanza del presidente e del vicepresidente, le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale.
1. Su materie di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento, il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la istituzione, valida sino al termine del mandato amministrativo, di commissioni permanenti tematiche, denominate in base alla materia di competenza, e definite in relazione ai compiti nella deliberazione istitutiva.
2. Le commissioni consiliari permanenti tematiche sono composte da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un consigliere ogni sei componenti del gruppo, o frazione di sei, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alla presidenza, al funzionamento, alla convocazione e all'ordine del giorno delle commissioni consiliari permanenti tematiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi membri, può revocare la deliberazione d'istituzione di una commissione consiliare permanente tematica.
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno la "Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione", con compiti di approfondimento, di controllo e di garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune, ed alla loro qualità, anche attraverso i dati e le risultanze del sistema del controllo di gestione.
2. L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la relazione previsionale e programmatica, e con il piano esecutivo di gestione.
3. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione della commissione, entro quindici giorni dalla sua prima seduta, attraverso una deliberazione proposta dal Presidente, contenente i nominativi indicati in forma scritta dai capigruppo. Essa resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
4. La commissione è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, e delle eventuali articolazioni del Gruppo Misto, in ragione di un consigliere ogni sei componenti, o frazione di sei.
5. I componenti della commissione consiliare permanente sul controllo della gestione possono farsi sostituire, nei lavori della commissione, esclusivamente da altri consiglieri, con le modalità previste per le altre commissioni consiliari permanenti ordinarie.
1. Nella prima seduta successiva alla sua costituzione, convocata entro dieci giorni e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, la Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione provvede ad eleggere nel suo seno un presidente e, immediatamente dopo, un vicepresidente.
2. Il presidente deve essere scelto fra i consiglieri eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza, e appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. Il vicepresidente deve essere scelto fra i consiglieri della maggioranza consiliare.
4. E' eletto presidente il consigliere, avente i requisiti di cui al precedente comma 2, che riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.
5. E' eletto vicepresidente il consigliere che, nella apposita votazione, riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.
6. Alla durata in carica, sostituzione e revoca del presidente e vicepresidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
7. Per l'individuazione delle funzioni del presidente, e alle modalità della sua sostituzione in caso di assenza, si applica quanto previsto dal precedente articolo 15.
1. I servizi e le attività oggetto di approfondimento da parte della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione, sono decisi dalla commissione stessa. La commissione è tenuta ad approfondire gli argomenti che siano richiesti al suo presidente dal Presidente del Consiglio Comunale, di propria iniziativa, o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.
2. Agli altri aspetti relativi alla convocazione e all'ordine del giorno delle riunioni della commissione si applica quanto disposto dall'articolo 132 per le commissioni consiliari permanenti ordinarie.
3. Per la rappresentatività dei componenti la Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applica quanto previsto dal precedente articolo 14.
4. La commissione comunica gli argomenti che ha deciso di approfondire alla commissione consiliare permanente ordinaria competente per materia, il cui presidente è sempre invitato alle riunioni. Qualora sia concordato lo svolgimento in forma congiunta dell'attività conoscitiva, i lavori delle due commissioni sono coordinati e presieduti dal presidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione.
5. Per lo svolgimento delle proprie verifiche, la commissione può decidere la convocazione alle proprie riunioni del Sindaco e di assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti dei settori interessati e dei funzionari responsabili dei procedimenti, che sono tenuti ad intervenire. Essa può inoltre decidere altre audizioni, e l'effettuazione di sopralluoghi.
6. Il Sindaco, o gli assessori da questi delegati alla materia interessata dalla verifica, ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti ordinarie competenti per materia, sono invitati alle riunioni.
7. La commissione può approvare, al termine delle proprie verifiche, su proposta del presidente o di qualunque componente, relazioni che vengono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le trasmette al Sindaco e ai capigruppo. Sulla base di tali relazioni, possono essere presentate proposte di mozione.
1. Per lo svolgimento di attività connesse alle proprie funzioni (indagini consiliari, ricerche conoscitive, predisposizione di proposte di deliberazione, ecc.) il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione nel proprio seno di apposite commissioni speciali.
2. La deliberazione con la quale è istituita una commissione speciale deve contenere la sua denominazione, i nomi dei consiglieri che la compongono, del presidente e dell'eventuale vicepresidente ed il termine entro il quale essa deve concludere la sua attività. Tale termine può consistere in una scadenza temporale, o nell'atto conclusivo dell'attività della commissione.
3. Quando la commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare, essa assume la denominazione di Commissione d'indagine, e la deliberazione che l'istituisce deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
1. Le commissioni speciali possono essere composte con i criteri e le modalità previsti per le commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, anche relativamente alla rappresentatività di ciascun suo componente.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le commissioni speciali possono essere composte da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, dei quali non più dei tre quinti componenti la maggioranza consiliare.
3. Nei casi di cui al comma precedente, ogni componente della commissione, agli effetti della validità delle sue riunioni e delle votazioni che in essa si svolgono, è rappresentativo di un voto.
4. Qualora una commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare essa assume la denominazione di commissione d'indagine, e viene composta con le modalità previste al comma 2.
5. Il nominativo del presidente e dell'eventuale vicepresidente e, nei casi di cui al comma 2, l'elenco dei componenti da inserire nella proposta di deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 22, deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Analogamente si procede per la sostituzione dei componenti dimissionari.
6. I componenti delle commissioni speciali non possono essere sostituiti da soggetti esterni, né farsi assistere da esperti e, qualora si tratti di commissione d'indagine, non possono comunque farsi sostituire.
1. Ai sensi dello Statuto, è costituita la Commissione speciale per le pari opportunità uomo - donna, composta dalle consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.
2. In deroga a quanto previsto per le altre commissioni speciali, la Commissione speciale pari opportunità ha durata temporale pari al mandato amministrativo.
3. Alle modalità di svolgimento delle adunanze della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel Capo VIII del successivo Titolo III.
1. Il Consiglio Comunale, con propria mozione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad un consigliere l'incarico di predisporre il testo di una proposta di deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui al comma precedente, può anche incaricare un consigliere di svolgere una attività conoscitiva su materia di competenza comunale, da concludere con una relazione da comunicare al Consiglio stesso.
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano al consigliere incaricato il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione.
4. Le mozioni di cui ai commi precedenti devono contenere la data entro la quale l'incarico ha termine.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente capo disciplina la gestione di tutte le risorse, i servizi, le attrezzature attribuite per il funzionamento del Consiglio medesimo, delle sue articolazioni, degli uffici al suo servizio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
1. Annualmente, in occasione della Sessione programmatica e dei bilanci preventivi, la Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, approva uno specifico documento contenente le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale, la dotazione organica e il programma triennale delle assunzioni degli uffici a servizio del Consiglio Comunale.
2. Tale documento è trasmesso alla Giunta affinché le sue previsioni siano recepite nel Bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, nel piano triennale delle assunzioni e nel piano esecutivo di gestione.
3. Le quantità ed i profili qualitativi delle risorse umane e finanziarie a servizio del Consiglio Comunale, determinate ai sensi del precedente comma 1, sono evidenziate, distintamente dalle restanti risorse destinate al funzionamento dell'ente, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, e nel piano triennale delle assunzioni.
1. Gli uffici del Consiglio Comunale compongono una unità organizzativa autonoma di livello non inferiore al Servizio centrale, articolata in più settori, che dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei settori avviene con atto organizzativo del Direttore del Servizio centrale, previo consenso della Conferenza dei Capigruppo, acquisito, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, il parere del Comitato di Direzione.
3. Devono essere comunque previste apposite strutture a supporto giuridico - amministrativo dell'attività del Consiglio, nonché uffici per l'esercizio dei controlli interni di competenza del Consiglio Comunale.
4. Devono essere altresì garantite adeguate professionalità tecnico - specialistiche in relazione alle diverse competenze attribuite al Consiglio. Inoltre, su iniziativa della Conferenza dei Capigruppo, per supportare il Consiglio stesso e le sue articolazioni nell’elaborazione, o nell’esame di provvedimenti particolarmente complessi, ovvero nell’espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo su materie e temi specifici, possono essere conferiti incarichi professionali a termine.
5. Gli incarichi di Direttore del Servizio, e di dirigente di settore, sono attribuiti e revocati dal Sindaco su proposta, ovvero su parere conforme, del Presidente del Consiglio Comunale.
6. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, gli organi competenti indicono le procedure selettive per la copertura dei posti vacanti nel Servizio come individuati nel programma triennale delle assunzioni di cui al precedente articolo 27.
7. Le risorse umane necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale possono altresì essere reperite, con il consenso del Presidente, all'interno di procedure selettive attuate per l'ente nel suo complesso, ovvero mediante gli istituti della mobilità esterna o del trasferimento da altri servizi dell'ente.
1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste annualmente nel Bilancio comunale. Gli stanziamenti sono dettagliatamente elencati nel documento di cui al precedente articolo 27 e sono recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione. Un apposito stanziamento è destinato all'attività dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo successivo. In occasione della Sessione del rendiconto è data informazione delle spese sostenute.
2. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle commissioni e dei gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e all'informazione sulla propria attività, alle indennità ed al rimborso delle missioni dei consiglieri, e in generale a tutte le attività comunque riferibili al Consiglio stesso.
3. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli organi comunali competenti per legge, sulla base delle direttive della Presidenza. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Comunale, esse sono proposte alla Giunta dal Sindaco sulla base di una richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.
1. Ai gruppi consiliari sono garantite, nell'ambito dell'unità organizzativa di cui al precedente articolo 28, le risorse umane necessarie, attribuite tenendo conto della consistenza numerica dei diversi gruppi, e in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo all'inizio di ogni tornata amministrativa.
2. Annualmente la Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, nell’ambito delle risorse di cui al precedente articolo 29 e tenuto conto delle disposizioni contrattuali, stabilisce il budget delle prestazioni straordinarie a disposizione del personale dei gruppi consiliari, e i criteri per la suddivisione del medesimo tra i vari gruppi.
3. Ai gruppi consiliari sono forniti locali arredati ed attrezzati. Per le ulteriori esigenze (acquisto o stampa di pubblicazioni, spese postali, telefonate interurbane, organizzazione di convegni, rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale), i gruppi consiliari dispongono delle risorse complessivamente indicate ogni anno nel documento di cui al precedente articolo 27, e recepite nel Piano Esecutivo di Gestione.
4. Tali risorse sono attribuite a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota uguale per ogni gruppo, alla quale si aggiunge una quota per ogni consigliere di appartenenza, secondo apposito provvedimento dirigenziale, preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Entro i limiti della somma assegnata per ogni gruppo, è istituito un fondo di cassa con obbligo della resa del conto, corredata dalla dichiarazione del capogruppo, relativamente all'ambito istituzionale di competenza del gruppo delle spese effettuate. Ogni acquisto deve essere effettuato con l'osservanza delle norme e delle procedure vigenti in materia.
5. Nei casi di variazioni, nel corso della tornata amministrativa, della composizione numerica dei gruppi, le risorse destinate al loro funzionamento sono immediatamente rideterminate.
1. Il Consiglio Comunale, le sue articolazioni e gli uffici del Servizio centrale dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico. Analogamente deve essere disposto per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, l'Agenzia per i servizi pubblici locali e l'Associazione tra i consiglieri comunali già componenti il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.
3. L'utilizzo della "Sala rossa" per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Deve altresì essere preventivamente autorizzato dal Presidente, l’utilizzo delle sale "Conferenza dei Capigruppo", "Carpanini" e "Matrimoni".
5. L'assegnazione dei locali ai gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.
1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte, e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle commissioni e dai gruppi consiliari.
2. Sull'attività di cui al comma precedente, sovraintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide, con il parere favorevole di componenti che rappresentino i due terzi dei consiglieri, in merito alla programmazione della attività informativa.
3. Qualora il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi uffici, bensì di altre unità organizzative, esse, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate che intendono effettuare trasmissioni in diretta, o registrazioni, dei lavori del Consiglio Comunale, devono darne preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio.
1. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto della Città, l’amministrazione comunale deve garantire all’associazione idonea sede nel Palazzo di Città. Tale sede deve essere adeguatamente arredata, anche con strumentazione informatica. L’amministrazione provvederà direttamente al pagamento delle spese di illuminazione e di riscaldamento.
2. L’amministrazione deve garantire al Servizio centrale Consiglio Comunale le risorse umane necessarie a supportare l’attività amministrativa connessa alle finalità dell’associazione.
3. All’associazione sarà erogato un contributo ordinario annuale, fissato nella sua entità dalla Conferenza dei Capigruppo, e finalizzato alla copertura delle spese di cancelleria, postali, telefoniche, di rappresentanza e di tutte le altre spese necessarie per il funzionamento dell’associazione.
4. Per la realizzazione di specifiche iniziative volte all’attuazione delle finalità e degli scopi previsti dal proprio statuto, l’associazione potrà accedere all’erogazione di ulteriori contributi, secondo i criteri e con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi.
5. All’associazione incombe l’obbligo di predisporre annualmente la rendicontazione dell’impiego delle somme ricevute. L’associazione dovrà altresì illustrare annualmente alla Conferenza dei Capigruppo il programma delle attività previste, nonché presentare una relazione sull’attività svolta.
1. Le proposte di deliberazione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio, dalla Giunta Comunale, da due consigli di circoscrizione, da millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Le deliberazioni di revisione dello Statuto, possono essere presentate da ogni componente del Consiglio Comunale, da tre consigli di circoscrizione, da cinquemila titolari dei diritti di partecipazione.
2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte dai consiglieri presentatori, ovvero dal Sindaco o da chi in sua vece ha presieduto la Giunta che ha approvato la proposta, ovvero dai presidenti dei consigli di circoscrizione presentatori. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono disciplinate dall'apposito regolamento.
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano ai consiglieri che lo richiedano, il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le iscrive all'ordine del giorno nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Sindaco, all'inizio di ogni mandato amministrativo, può far proprie proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, non esaminate o votate dal Consiglio. Allo scopo, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, effettua comunicazione scritta al Presidente del Consiglio contenente l'elenco delle suddette proposte di deliberazione. Dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia il decorso dei termini di cui al comma precedente. Le restanti proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, allo scadere dei sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, si considerano decadute.
6. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale può, previo conforme parere del Segretario Generale, motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro i sette giorni successivi alla presentazione, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento per le proposte di deliberazione di iniziativa popolare.
7. Le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale corredate dei pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali. Esse, ove prescritto, devono altresì essere corredate dei pareri dei consigli di circoscrizione e delle controdeduzioni previste dal Regolamento del decentramento, e/o dei pareri dell’Agenzia per i servizi pubblici locali, previsti dal successivo articolo 80.
8. La Giunta può anche trasmettere una proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale dopo il solo invio alle circoscrizioni, e/o all’Agenzia per i servizi pubblici locali, per l'acquisizione del parere. In tal caso i termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono a partire dalla scadenza entro la quale le circoscrizioni, o l’Agenzia, devono esprimere il parere e il Presidente può procedere in base a quanto disposto al successivo comma 10.
9. I pareri di cui al comma 7 relativi alle proposte di deliberazione presentate da soggetti diversi dalla Giunta Comunale, sono acquisiti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, che li richiede, fissando apposito termine, ai responsabili dei servizi competenti per materia, ed eventualmente alle circoscrizioni di riferimento, e/o all’Agenzia per i servizi pubblici locali. I termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono dalla data di acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi o, se successiva, dalla data entro la quale i consigli di circoscrizione, o l’Agenzia, devono fornire il parere richiesto.
10. Il Presidente può iscrivere nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, una proposta di deliberazione in attesa del parere delle circoscrizioni e/o dell’Agenzia per i servizi pubblici locali. La proposta di deliberazione, al momento della votazione, dovrà comunque essere corredata da tale parere depositato presso gli uffici del Servizio centrale Consiglio Comunale, nei termini previsti al successivo articolo 35, comma 1, e le controdeduzioni avverranno tramite apposito emendamento. In tali casi, i termini di cui ai commi 9 e 10 del successivo articolo 35 sono prorogati di conseguenza.
1. Il Consiglio Comunale può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno, e se essa è depositata presso gli uffici del Consiglio Comunale, completa in ogni sua parte, da almeno 48 ore. Tale termine è ridotto a 24 ore per le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di sessioni straordinarie convocate dal Presidente per ragioni d'urgenza ai sensi dello Statuto e del successivo articolo 87. Salvo impedimenti per causa di forza maggiore, copia delle proposte di deliberazione e degli eventuali documenti allegati dei quali è proposta l'approvazione, con l'eccezione degli elaborati progettuali, è recapitata a tutti i consiglieri o, in presenza di allegati la cui riproduzione è particolarmente onerosa, fornita in copia a tutti i gruppi consiliari.
2. Il Presidente, in occasione della lettura in aula dell'oggetto delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno per le quali in sede di programmazione dei lavori non sia stata assunta la decisione di cui al successivo articolo 93, comma 2, lettera a), procede all'assegnazione all'esame della commissione consiliare permanente ordinaria, o eventualmente tematica, competente per materia, delle proposte per cui sia richiesto, per alzata di mano, da uno o più componenti del Consiglio, o che ritenga di assegnare di propria iniziativa. Il Presidente dichiara a quale commissione è assegnata, ed ogni consigliere che ne ha richiesto l'assegnazione è convocato alle riunioni della commissione nella quale la proposta viene esaminata, anche se non ne fa parte.
3. L'obbligo di assegnazione all'esame della commissione consiliare competente qualora lo richieda un singolo componente del Consiglio non è comunque derogabile per le proposte di deliberazione aventi per oggetto il Bilancio del Comune e le sue variazioni, lo Statuto e le sue variazioni, il Piano Regolatore e le sue varianti, la costituzione di aziende speciali, fondazioni, associazioni, istituzioni, società di capitali e la concessione a terzi di servizi comunali, salvo che la loro elaborazione sia avvenuta in base ai successivi articoli 36 e 37.
4. Per ragioni connesse a scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, il Presidente può stabilire un termine entro cui l'esame della commissione deve concludersi, ovvero procedere anticipatamente a quanto previsto dai successivi commi 9 e 10.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più di una commissione consiliare permanente, dichiarando a quale presidente competa coordinarne l'esame.
6. La Giunta e gli uffici del Comune sono tenuti a fornire tempestivamente, al presidente della commissione competente, tutte le informazioni utili per l'esame della proposta, ed il supporto tecnico necessario per la eventuale stesura di emendamenti.
7. Nei casi di proposte di deliberazione iscritte, in base all'articolo 34, comma 10, nell'allegato all'ordine del giorno, una riunione della commissione deve svolgersi dopo l'acquisizione del parere delle circoscrizioni, e/o dell’Agenzia per i servizi pubblici locali, ed esaminarne le controdeduzioni. A tale riunione sono invitati i presidenti delle circoscrizioni interessate e dell’Agenzia i quali, previa autorizzazione del presidente della commissione, possono intervenire per illustrare i pareri rilasciati.
8. Terminato l'esame della proposta, la commissione approva la remissione al Consiglio, al cui ordine del giorno viene nuovamente iscritta.
9. Qualora siano trascorsi 15 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente, senza che essa sia stata convocata con tale oggetto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere al presidente della commissione consiliare permanente, che è tenuto ad ottemperarvi, di convocarla iscrivendo all'ordine del giorno l'argomento entro i successivi quindici giorni.
10. Qualora siano trascorsi 30 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente senza che essa lo abbia concluso, il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo nella riunione di programmazione dei lavori di cui al successivo articolo 93, può reiscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
11. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a procedere a quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 quando gli sia richiesto dal Sindaco, dai presidenti delle circoscrizioni, o dal primo consigliere presentatore, rispettivamente per le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta, da consigli di circoscrizione,o da consiglieri comunali.
12. Nell'imminenza di scadenze di legge, o per il verificarsi di circostanze sopravvenute, il Presidente può reiscrivere una proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo, anche se l'esame della commissione non si è ancora concluso.
13. All'esame delle proposte di deliberazione oggetto di sessione straordinaria, convocata dal Presidente su richiesta di un quinto dei consiglieri, o del Sindaco, o di propria iniziativa per ragioni d'urgenza, non si fa luogo all'assegnazione alla commissione consiliare permanente, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
14. Alle proposte di deliberazione oggetto della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, e della Sessione ordinaria del rendiconto, e delle Sessioni straordinarie tematiche previste dallo Statuto, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 86.
15. Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti, con votazione separata in forma palese.
1. Una commissione consiliare permanente ordinaria o tematica può decidere, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, di procedere alla elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza, e deve procedervi quando sia stabilito da una mozione approvata dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, dispone di inserire nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, l'oggetto della proposta di deliberazione. In occasione della lettura dell'allegato, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento.
3. Il Consiglio Comunale può altresì incaricare di elaborare una proposta di deliberazione una commissione speciale appositamente costituita ovvero, in base al precedente articolo 25, un consigliere comunale.
4. Gli uffici competenti per materia, con il coordinamento della struttura del Consiglio Comunale, assicurano al presidente della commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessari alla stesura della proposta di deliberazione.
5. La conclusione della fase di elaborazione, è approvata dalla commissione su proposta del presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, sottoscritta da uno o più componenti la commissione, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la iscrive all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco ed all'assessore competente per materia. Qualora sia obbligatoria la consultazione delle circoscrizioni interessate, il Presidente ne acquisisce il parere, che trasmette alla commissione perché possa esaminarlo e controdedurvi e, successivamente, iscrive la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Qualora, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, vengano contemporaneamente, o entro un periodo di sette giorni, presentate sullo stesso oggetto più di una proposta di deliberazione, il Presidente deve iscriverle all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio Comunale.
1. Il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di assegnare alla commissione consiliare permanente competente l'approfondimento di una proposta di deliberazione, che sarà successivamente approvata dalla Giunta e presentata al Consiglio.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente inserisce l'oggetto della proposta di deliberazione nell'allegato all'ordine del giorno, di cui al successivo articolo 92, comma 3. In occasione della sua lettura al Consiglio, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento. Il Presidente fissa un termine entro il quale la proposta di deliberazione dovrà essere discussa nella competente commissione.
3. Alle sedute di commissione di cui al precedente comma, dovrà intervenire l'assessore competente per materia, che provvederà all'illustrazione.
4. La proposta di deliberazione può essere approvata dalla Giunta solo al termine della discussione in commissione, e deve contenere una breve menzione del dibattito svolto, e la motivazione di eventuali scelte difformi.
5. Almeno una riunione della commissione deve svolgersi dopo che la definitiva proposta di deliberazione sia stata approvata dalla Giunta, e prima che tale proposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. A tal fine, copia della proposta di deliberazione dovrà essere trasmessa almeno quarantotto ore prima della seduta ai componenti la commissione, ai capigruppo, ed ai consiglieri che hanno richiesto, ai sensi del precedente comma 2, di essere convocati alle riunioni della stessa nelle quali si esamina l'argomento.
6. Le proposte di deliberazione di cui al presente articolo, al termine del loro esame da parte della commissione, sono inserite nel quadro degli argomenti di cui al comma 2 lettera a) del successivo articolo 93.
1. In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio Comunale e nella commissione consiliare competente, possono essere presentate proposte di emendamenti e subemendamenti.
2. In Consiglio Comunale possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti tutti i consiglieri, il Sindaco, il Vicesindaco, l'assessore delegato a rappresentare la Giunta, o l'assessore competente per materia.
3. Nelle commissioni possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti i consiglieri che la compongono, o che ne sostituiscono i componenti, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli assessori delegati.
4. Le modalità di presentazione, discussione e votazione, compreso l'eventuale accorpamento, delle proposte di emendamento e subemendamento in commissione, sono decise dalla commissione stessa, salvo diversa disposizione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Al termine dell'esame della proposta di deliberazione da parte della commissione, gli emendamenti approvati in tale sede possono essere coordinati in un'unica proposta di emendamento della quale la commissione prende atto, che viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal presidente, o da altri consiglieri della commissione, entro i termini di cui al successivo comma 7.
6. Emendamenti alle proposte di deliberazione che non siano state sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.
7. Emendamenti alle proposte di deliberazione precedentemente sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta nella quale avviene la discussione della proposta. Qualora tale scadenza ricada entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'esame della commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è quello di cui al comma precedente.
8. La Conferenza dei Capigruppo può anticipare o posticipare il termine stabilito al precedente comma 7, che non può comunque cadere entro le 24 ore successive alla conclusione dell'esame in commissione.
9. Ogni proposta di emendamento, con l'eccezione degli emendamenti di cui al precedente comma 5, e fatta salva la possibilità di cui al successivo articolo 119, deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione, e in particolare la stessa proposta di emendamento non può riguardare più d'uno dei servizi in cui essi si articolano, qualora si riferiscano al Bilancio di Previsione, alla Relazione previsionale e programmatica o a una variazione del Bilancio, più di un articolo, qualora si riferiscano allo Statuto, a un regolamento o ad una convenzione, più di una norma qualora si riferiscano agli atti necessari all'approvazione del Piano Regolatore o di una sua variante generale.
10. Subemendamenti agli emendamenti proposti al Consiglio
Comunale possono essere presentati, in forma scritta:
a) nei casi di cui al precedente comma 6, prima della dichiarazione
di chiusura della discussione sull'emendamento da parte del Presidente;
b) nei casi di cui al precedente comma 7, entro l'ora successiva
alla comunicazione ai capigruppo degli emendamenti presentati;
c) relativamente agli emendamenti di cui al precedente comma
5, entro il termine previsto per gli emendamenti al comma 7, purché l'emendamento
sia stato trasmesso ai capigruppo da almeno 24 ore. Qualora ciò non sia avvenuto,
entro l'ora successiva alla comunicazione ai capigruppo di tutti gli emendamenti
presentati.
11. Il Presidente, previo conforme parere del Segretario Generale, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento o di subemendamento, qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento o di subemendamento, ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Comunale.
12. Il Presidente del Consiglio Comunale può eccezionalmente consentire la presentazione di proposte di emendamenti e subemendamenti dopo la scadenza dei termini stabiliti dai precedenti commi. Il Presidente regola altresì l'eventuale possibilità di presentare subemendamenti ad altri subemendamenti. Quando il Presidente consenta la presentazione di emendamenti fuori termine, deve consentire la presentazione di subemendamenti prima della conclusione della discussione dell'emendamento al quale si riferiscono. Nessun emendamento può comunque essere presentato dopo la votazione di emendamenti che riguardino la stessa parte della proposta di deliberazione, e nessun subemendamento può essere presentato dopo la votazione di subemendamenti che riguardano la stessa parte di un emendamento.
13. Non possono essere presentati subemendamenti relativi alle proposte di emendamento presentate, ai sensi del Regolamento di contabilità, al Bilancio preventivo ed ai suoi allegati, né al Rendiconto, con l'eccezione dei subemendamenti all'emendamento presentato dalla commissione.
14. Degli emendamenti e dei subemendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio, ovvero deve essere fornita copia ai capigruppo.
15. La trattazione in Consiglio Comunale delle proposte di emendamento e di subemendamento, avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 117.
16. E' fatta salva la disciplina prevista dal Regolamento di contabilità, inerente le modalità di presentazione e di esame degli emendamenti al Bilancio di previsione, ed ai suoi allegati.
1. Sulle proposte di emendamento e di subemendamento sottoposte al Consiglio Comunale devono essere preventivamente acquisiti, a cura degli uffici del Consiglio Comunale, i pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali.
1. Qualora una pluralità di emendamenti o subemendamenti propongano la sostituzione di una stessa cifra numerica, o di una stessa data, essi sono discussi congiuntamente e il Presidente può porli in votazione in modo alternativo, con le modalità di cui al successivo articolo 128, comma 5.
2. Qualora il Consiglio approvi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati una mozione sottoscritta dal Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente può porre in discussione e in votazione le proposte di emendamento e/o di subemendamento sulla base degli accorpamenti, relativi alle diverse parti della deliberazione, indicati nella mozione.
3. Gli accorpamenti devono rispettare quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38 per i singoli emendamenti.
4. La proposta di mozione non può essere presentata dal Presidente prima del termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti e, in assenza di scadenze di legge, deve essere posta in discussione in una seduta successiva, già convocata o appositamente convocata anche d'urgenza, a non meno di 24 ore dalla presentazione. Nella discussione della mozione, tutti i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a tre minuti, ed un consigliere per gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Qualora l'approvazione di un gruppo accorpato di emendamenti produca un esito contraddittorio o incoerente, il Presidente pone in votazione progressivamente le singole proposte di emendamento oggetto dell'accorpamento, finché non si manifesti in modo univoco la volontà del Consiglio Comunale.
6. Quanto disposto dai commi precedenti si applica anche agli emendamenti al Bilancio Preventivo e alla Relazione previsionale e programmatica, disciplinati dal Regolamento di contabilità.
1. Al fine di programmare l'attività consiliare, di consentire a tutti gli aventi titolo di presentare proposte di deliberazione, e di evitare omissioni, la Giunta Comunale e gli uffici competenti nel merito, provvedono tempestivamente ad informare il Consiglio di tutte le scadenze e gli adempimenti per l'adozione di atti deliberativi consiliari, indotti da norme legislative, statutarie e regolamentari, da convenzioni e contratti, e dalle richieste di altri enti pubblici, precisando le conseguenze della loro mancata adozione, e se la Giunta Comunale intenda presentare proposte di deliberazione in merito.
1. Periodicamente la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, verificano con il Sindaco il programma dell'attività deliberativa del Consiglio, i principali argomenti sui quali si riscontra la necessità di deliberazioni consiliari, e le iniziative che si intendono assumere in merito.
1. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale revoca, in tutto o in parte, il contenuto di una precedente deliberazione, la revoca deve essere esplicito oggetto della deliberazione.
2. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale modifica il contenuto di una precedente deliberazione, essa deve essere citata, e le modifiche introdotte devono essere descritte nella deliberazione.
3. Quando la revoca parziale, o la modifica, riguarda un regolamento o altro atto normativo, il testo coordinato risultante dal testo precedentemente in vigore, e dalle modifiche deliberate, deve essere allegato alla proposta di deliberazione.
1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.
2. Il testo coordinato delle deliberazioni, con gli emendamenti approvati, è redatto dal Servizio centrale Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione dell'originaria proposta di deliberazione.
3. L'eventuale riproduzione ad uso divulgativo di atti approvati dal Consiglio, o di loro parti, avviene con l'esclusiva intestazione "Città di Torino", ed è curata dalla Presidenza, e dal Servizio centrale Consiglio Comunale, e comunque coordinata con esse da parte degli altri uffici del Comune.
1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con
il quale esso:
a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione
di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;
b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche
di competenza comunale, ed all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante
altri enti e soggetti;
c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine
al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per
l'azione delle commissioni e della Presidenza;
d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione
nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le
proprie funzioni;
e) assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti
prescrivono siano adottate attraverso una mozione.
2. La mozione d'ordine è disciplinata dal successivo articolo 113.
1. Le proposte di mozione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio stesso.
2. Le proposte di mozione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno nei termini previsti dallo Statuto.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
4. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei consiglieri ai sensi di legge.
1. Una proposta di mozione, o più proposte di mozione con uguale oggetto, in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare, complessivamente sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, devono essere iscritte dal Presidente all'ordine del giorno di una seduta di sessione ordinaria che si svolga entro i successivi dieci giorni, ovvero, ove non se ne svolgano entro tale termine, della prima seduta successiva di una sessione ordinaria. Nessun consigliere può sottoscrivere una proposta di mozione ai sensi del presente comma prima che siano trascorsi sette giorni dalla sottoscrizione di un'altra proposta.
1. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione, se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
2. Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.
3. Il Presidente deve inoltre sottoporre all'esame del Consiglio le proposte di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine dei lavori, che vengano presentate in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare prima dell'inizio della discussione della deliberazione.
4. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.
6. All'esame delle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione dall'articolo 35.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale, qualora una proposta di mozione sia relativa ad eventi imminenti, può stabilire un termine entro il quale l'esame in commissione deve concludersi.
8. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.
9. La discussione di una proposta di deliberazione, e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto, avviene congiuntamente.
10. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di mozione con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
11. La trattazione delle proposte di mozione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.
1. Gli emendamenti relativi alle proposte di mozione devono essere presentati in forma scritta prima dell'inizio della seduta in cui sono iscritte o, dopo l'esame della commissione, reiscritte all'ordine del giorno, e per quelle di cui, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera b), è iscritto all'ordine del giorno il solo oggetto, entro l'ora successiva alla presentazione ed alla trasmissione di copia ai capigruppo. Eccezionalmente, il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti dopo tali termini, ed in forma verbale.
2. Il Presidente può consentire la presentazione di subemendamenti.
3. La discussione di emendamenti e subemendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. La votazione, salvo quanto disposto al comma successivo, avviene separatamente.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza dei votanti, può decidere che la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi ad una proposta di mozione, avvenga congiuntamente, o sulla base di parziali raggruppamenti.
5. Il Presidente può porre in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamenti presentati, che il primo firmatario della suddetta mozione dichiara esplicitamente di accettare.
6. In caso di emendamenti alla proposta di mozione approvati dalla commissione consiliare competente, che il primo firmatario in tale sede dichiara esplicitamente di accettare, la proposta di mozione è posta in votazione dal Presidente nella sua forma comprensiva degli emendamenti medesimi.
1. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dalla Presidenza al Sindaco ed al Segretario Generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione. Sono altresì trasmesse ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, per gli adempimenti di cui al successivo comma 4.
2. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli enti dei quali le mozioni eventualmente trattino.
3. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro delle mozioni, nel quale le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.
4. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza di tale termine, ovvero ogni quattro mesi, il presidente della commissione consiliare competente per materia, procede alla verifica, convocando ad una seduta della commissione il Sindaco, o gli assessori da questi delegati. Qualora il presidente non provveda, e un quarto dei consiglieri, ovvero capigruppo che li rappresentino, lo richiedano, la comunicazione deve essere calendarizzata in una riunione del Consiglio Comunale, da svolgersi entro i dieci giorni successivi alla richiesta.
1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale, con il quale esso esprime la propria posizione, o formula proposte e richieste, su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.
1. Proposte di ordine del giorno possono essere presentate al Consiglio Comunale da uno o più componenti del Consiglio, sottoscrivendole con la propria firma.
2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando la sua formulazione costituisca violazione di legge, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
1. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio Comunale, qualora il suo oggetto sia regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta.
2. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vicecapogruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno 45 consiglieri.
3. Quando l'oggetto di un ordine del giorno è iscritto all'ordine del giorno, e nei casi in cui al precedente comma 2, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.
4. Il Presidente può sottoporre all'esame del Consiglio Comunale proposte di ordine del giorno il cui oggetto sia collegato a quello di deliberazioni o mozioni iscritte all'ordine dei lavori della seduta, che vengano presentate prima dell'inizio della discussione della proposta di deliberazione, o di mozione, alle quali si riferiscono. La discussione avviene congiuntamente.
5. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di ordine del giorno aventi lo stesso oggetto, devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.
6. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora una proposta di ordine del giorno, pur avendo lo stesso oggetto di un'altra proposta, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione, iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.
7. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
8. All'esame delle proposte di ordine del giorno, e dei relativi emendamenti e subemendamenti, si applicano inoltre, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 35 per le proposte di deliberazione, e dagli articoli 48 e 49 per le proposte di mozione. La trattazione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.
1. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi dal Presidente, a cura degli uffici del Consiglio, a tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.
2. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro degli ordini del giorno, nel quale gli ordini del giorno approvati sono iscritti in ordine numerico progressivo.
1. Entro 48 ore dalla loro approvazione, la Giunta Comunale, eventualmente mediante strumenti informatici, trasmette al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate.
2. Al momento della pubblicazione, la Giunta Comunale trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, ed ai capigruppo, copia di tutte le deliberazioni, e ne trasmette a tutti i consiglieri l'elenco.
1. Quando lo richieda il Presidente del Consiglio Comunale, che deve provvedervi quando lo decida la Conferenza dei Capigruppo, il presidente della commissione consiliare permanente competente, o in forma scritta un quarto dei consiglieri comunali, la Giunta deve riferire, entro i dieci giorni successivi, alla commissione consiliare permanente ordinaria o tematica competente, sulle ragioni che l'hanno indotta ad adottare una specifica deliberazione.
2. Ogni consigliere non può sottoscrivere la richiesta di cui al comma precedente relativamente a più di tre deliberazioni adottate nella stessa riunione della Giunta Comunale.
1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, al fine di ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino.
2. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari.
3. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.
1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati.
2. Il Sindaco inoltra la risposta alla Presidenza del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interroganti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari.
3. Qualora non sia pervenuta risposta ad una interrogazione, a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla presentazione, i consiglieri interroganti, con propria lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, o i loro capigruppo consiliari, in forma scritta o in una riunione della Conferenza dei Capigruppo, possono chiedere che essa sia trattata come interpellanza, e ne sia calendarizzata la risposta alla prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze, che si svolga almeno sette giorni dopo, al di fuori del tempo stabilito per la loro trattazione. Il Presidente provvede a calendarizzare la discussione, alla quale non si procede qualora nel frattempo sia giunta la risposta scritta.
4. I consiglieri interroganti, con lettera del primo firmatario al Presidente del Consiglio Comunale, o mediante comunicazione nel corso della Conferenza dei Capigruppo, possono altresì richiedere che una interrogazione sia trasformata in interpellanza, e come tale trattata ai sensi degli articoli successivi.
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più consiglieri comunali, volta ad ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione, o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino.
2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari e, se ne è richiesta la discussione in commissione, al presidente della stessa.
3. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito dal precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.
4. Gli interpellanti specificano se richiedono che alla interpellanza sia risposto in Consiglio o in commissione; ove non sia specificato, si intende in Consiglio. Gli interpellanti o i loro capigruppo consiliari, con lettera alla Presidenza del Consiglio Comunale, o nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo, possono modificare la sede nella quale è richiesta la risposta. La Presidenza del Consiglio informa delle variazioni i presidenti delle commissioni interessate.
5. Alla interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati.
6. All'inizio di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai sessanta e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle interpellanze. La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, può decidere la trattazione di interpellanze, per un tempo definito, all'inizio di altre sedute di sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.
7. All'inizio di almeno due riunioni al mese di ogni commissione consiliare permanente ordinaria, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore a 30 e non superiore a 90 minuti è dedicato alla trattazione di interpellanze.
8. Il primo dei firmatari di una interpellanza, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale, o dichiarandolo nel corso di una Conferenza dei Capigruppo, può richiedere che una interpellanza sia trasformata in interrogazione.
9. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di discussione di una interpellanza segnalata in sede di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, senza che essa sia stata trattata in Consiglio o in commissione, il Presidente del Consiglio ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno, se richiesto da uno dei proponenti, e il Sindaco, qualora questi ultimi lo richiedano, è tenuto alla trattazione della stessa.
1. La programmazione delle interpellanze da trattarsi in ogni seduta è effettuata dalla Conferenza dei Capigruppo, che approva una proposta sulla base delle richieste dei capigruppo e degli eventuali vicecapogruppo del Gruppo Misto, formulata tenendo conto della rappresentatività dei gruppi consiliari.
2. Almeno metà delle interpellanze trattate in ogni seduta deve essere sottoscritta da consiglieri delle minoranze consiliari.
3. Le interpellanze delle quali è programmata la trattazione in una seduta del Consiglio, devono essere comunicate al Sindaco almeno sette giorni prima della seduta. Con il consenso del Sindaco, o del suo rappresentante alla riunione della Conferenza dei Capigruppo, ovvero sulla base di una specifica votazione della Conferenza dei Capigruppo, tale termine può essere ridotto sino a tre giorni.
4. Nel periodo intercorrente fra la riunione della Conferenza dei Capigruppo che ha calendarizzato le interpellanze di una adunanza, e 48 ore prima della adunanza stessa, il Presidente, d'intesa con i capigruppo interessati ed il Sindaco, può modificare l'elenco delle interpellanze, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo.
5. L'oggetto delle interpellanze delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un supplemento all'ordine del giorno della seduta.
1. La risposta alle interpellanze è data dal Sindaco e/o da uno o più assessori da lui delegati. Con il consenso del Presidente, o su sua richiesta, può essere risposto congiuntamente a più interpellanze.
2. Il Sindaco e/o gli assessori, rispondono alle interpellanze, con interventi di durata non superiore a cinque minuti per ogni interpellanza. Trascorso tale tempo il Presidente, qualora risulti necessario per la completezza della risposta, può concedere un breve prolungamento dell'intervento. Successivamente, uno dei consiglieri interpellanti può intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta. In presenza della richiesta di intervento di più consiglieri interpellanti, il Presidente concede la parola ad uno di essi, tenendo conto dell'ordine di sottoscrizione della interpellanza.
3. Qualora il Sindaco e la Giunta, nella seduta nella quale ne è prevista la trattazione, si dichiarino non in grado di rispondere ad un'interpellanza (e il Presidente, il primo firmatario e la Giunta non ne concordino la trattazione in altra eventuale seduta della subsessione), il primo dei firmatari presenti può chiedere che essa sia trattata in una seduta successiva, non computandola nella ordinaria programmazione, ovvero può, in apertura di seduta, esaurite le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, per illustrare le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'interpellanza.
4. Qualora, nel momento in cui è prevista la trattazione di un'interpellanza, siano assenti gli assessori di cui al comma 1, il Presidente, se lo richiede un interpellante, deve rinviare ad altra seduta del Consiglio Comunale, da tenersi non prima di due giorni, l'esame delle proposte di deliberazione di competenza degli stessi assessori iscritte nel supplemento di cui al successivo articolo 92 comma 2.
5. Qualora, nel momento in cui è prevista la sua trattazione, tutti i firmatari di una interpellanza risultino assenti, il Presidente ne stralcia la trattazione dall'ordine del giorno. La sua eventuale nuova calendarizzazione avverrà con le modalità previste dal precedente articolo 60.
1. La programmazione delle interpellanze, da trattare in una seduta di commissione consiliare permanente, è effettuata con un anticipo sufficiente a garantire che la Giunta sia informata almeno sette giorni prima, salvo che la Giunta stessa acconsenta ad un termine inferiore.
2. Ogni gruppo consiliare può richiedere la risposta ad una specifica interpellanza nell'arco delle sedute che si svolgono nel corso di un mese.
3. La Conferenza dei Capigruppo può decidere che una interpellanza è trattata nella commissione consiliare permanente competente, stabilendo un termine entro il quale la trattazione deve avvenire.
4. I presidenti delle commissioni sono tenuti ad iscrivere all’ordine del giorno la trattazione di una specifica interpellanza rinviata o già discussa in Consiglio Comunale entro i ventuno giorni successivi, salvo diverso accordo con gli interpellanti.
5. I consiglieri che hanno sottoscritto una interpellanza, la cui trattazione avviene in commissione che non fanno parte della commissione stessa sono invitati alla riunione nella quale l'interpellanza è trattata.
6. All'interpellanza risponde il Sindaco, e /o uno o più assessori delegati dal Sindaco. Dopo la risposta, tutti i consiglieri interpellanti presenti possono intervenire per dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti della risposta. Il presidente della commissione, per favorire l'approfondimento della materia, può consentire, con rigorosa imparzialità, ulteriori interventi dell'assessore delegato alla risposta e del consigliere interpellante ovvero, con il consenso dei consiglieri interpellanti, può consentire a tutti i consiglieri presenti, dopo la risposta dell'assessore, di intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
7. Alla trattazione delle interpellanze nelle commissioni si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 61.
1. Una o più interpellanze sullo stesso argomento sono trattate come interpellanza generale, in apertura della seduta del Consiglio Comunale, con la presenza del numero legale, quando ne facciano richiesta, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo nella quale si programma la trattazione delle interpellanze, capigruppo, o loro sostituti, che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri, ed almeno uno degli interpellanti. Analogamente si procede quando, in presenza della richiesta di un capogruppo di programmare la trattazione di una interpellanza, altri capigruppo, che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri ne richiedano la trasformazione in interpellanza generale, e quando ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente almeno un quarto dei consiglieri comunali, fra i quali almeno un interpellante.
2. La programmazione deve avvenire con un anticipo di almeno sette giorni. Tale anticipo può essere ridotto ad un minimo di due giorni, con il consenso del Presidente e del Sindaco, o del suo rappresentante alla riunione della Conferenza dei Capigruppo, o con il consenso del Presidente, e in base ad apposita votazione della Conferenza dei Capigruppo.
3. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono formulare la richiesta di trattare più di una interpellanza generale nella stessa seduta.
4. In presenza della calendarizzazione di una interpellanza generale, il tempo massimo dedicato nella riunione alla trattazione di altre interpellanze è ridotto a sessanta minuti, dando priorità alla trattazione di interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi da quelli che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 1. In presenza di due o più interpellanze generali, tale tempo è ridotto a trenta minuti.
5. In una riunione della Conferenza dei Capigruppo, che si svolga non meno di 48 ore prima di un'adunanza, la trattazione di un'interpellanza calendarizzata in una precedente riunione può essere trasformata in un'interpellanza generale e, qualora muti l'opinione dei capigruppo richiedenti, la trattazione di un'interpellanza generale può essere trasformata in interpellanza.
6. Qualora il Sindaco, o il suo rappresentante alla riunione del Consiglio Comunale nella quale è prevista la trattazione di una interpellanza generale, dichiari che la Giunta non è in grado di rispondere, qualora il Presidente e tutti i capigruppo dei consiglieri firmatari siano d'accordo, essa viene rinviata a una seduta che si svolga entro gli otto giorni successivi. In caso contrario, un consigliere firmatario di ogni interpellanza ha diritto di intervenire per cinque minuti, per illustrare le ragioni che l'hanno indotto a presentarla.
7. Nella trattazione di un'interpellanza generale, un consigliere firmatario di ogni gruppo che abbia presentato una o più interpellanze, può illustrarle per un tempo complessivamente non superiore a tre minuti. Il Sindaco, o uno o più assessori da lui delegati, possono rispondere per un tempo prestabilito dalla Presidenza. Dopo la risposta, ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti. Qualora i consiglieri di un gruppo firmatari di interpellanze abbiano rinunciato all'illustrazione, un consigliere del gruppo ha diritto ad intervenire per un tempo di dieci minuti. Al termine degli interventi, il Sindaco, o l'assessore che rappresenta la Giunta in sua assenza, o l'assessore che ha risposto all'interpellanza, può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.
8. La Conferenza dei Capigruppo può decidere, in ragione dell'importanza dell'argomento oggetto di interpellanza generale, di assegnare tempi più lunghi per gli interventi, e/o di consentire il contingentamento dei tempi con le stesse modalità stabilite dal successivo articolo 118. Qualora sia richiesto da capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali, in occasione della programmazione dei lavori, o in apertura di seduta, i tempi di discussione di un'interpellanza generale sono contingentabili.
9. L'oggetto delle interpellanze generali delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un apposito supplemento all'ordine del giorno della seduta.
1. L'interpellanza generale consiliare consiste nella domanda rivolta in forma scritta al Consiglio Comunale, volta a suscitarne il dibattito, su una particolare questione di interesse cittadino.
2. L'interpellanza generale consiliare deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali, o da capigruppo che li rappresentino.
3. La programmazione e la discussione in Consiglio Comunale di una interpellanza generale consiliare avviene con le modalità stabilite dall'articolo 63 per le altre interpellanze generali. La programmazione della discussione deve avvenire con un anticipo di almeno sette giorni, riducibile a due con il consenso del Presidente e della maggioranza della Conferenza dei Capigruppo. Nella discussione in Consiglio Comunale il Sindaco o, in sua assenza, il rappresentante della Giunta, e gli assessori competenti per materia, possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
4. L'oggetto delle interpellanze generali consiliari delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un supplemento all'ordine del giorno della seduta.
1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato.
2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
1. L'accesso ai documenti ed alle informazioni seguenti:
- atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi
citati;
- ordinanze;
- determinazioni dei dirigenti;
- atti di organizzazione;
- concessioni e autorizzazioni;
- contratti e scritture private nei quali è parte il Comune;
- dati non riservati del sistema informativo comunale;
- documenti di cui all'articolo 13, comma 6, dello Statuto;
- categorie di documenti stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo,
con il consenso del Sindaco;
- verbali del Consiglio, delle commissioni consiliari e delle
altre commissioni comunali;
avviene informalmente, con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che
detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente oppure, nei
casi in cui lo richieda la Conferenza dei Capigruppo, tramite periodico invio
ai consiglieri da parte dell'amministrazione, eventualmente a mezzo di idonei
strumenti informatici.
2. L’accesso a tutti gli altri documenti, nonché l’ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato, si esercita mediante richiesta informale rivolta al dirigente del settore competente, specificando precisamente il documento o l'informazione richiesta. Forniti i documenti o le informazioni, il dirigente può chiedere al consigliere il relativo riscontro. Ove lo ritenga, il consigliere può presentare la richiesta in termini formali, con le modalità di cui al comma successivo.
3. Qualora il dirigente competente non possa esaudire immediatamente la richiesta, ovvero intenda verificarne la conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, il consigliere presenta una richiesta formale, eventualmente mediante un modulo appositamente predisposto. Entro dieci giorni dalla sua presentazione, essa deve essere soddisfatta, ovvero deve essere comunicato al richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, il provvedimento di cui al successivo articolo 67.
4. L'accesso alle informazioni implicanti chiarimenti, elaborazione di dati o valutazioni, non avviene con le modalità stabilite dal presente articolo, in quanto per l'ottenimento delle stesse sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, oltreché le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale.
5. L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti.
6. Con il consenso della Conferenza dei Capigruppo, la documentazione richiesta dai consiglieri può essere trasmessa via posta elettronica, ovvero può essere resa disponibile su rete telematica interna e protetta, ove necessario, con chiave di accesso segreta.
1. Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco su proposta del dirigente competente, l'accesso può essere negato o differito per cause ostative derivanti da obblighi di legge.
2. Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso, o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre la questione alla Conferenza dei Capigruppo, affinché questa decida tempi e modalità di esercizio.
1. La richiesta di documenti detenuti dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai presidenti delle commissioni e dagli uffici del Consiglio Comunale, deve essere rivolta al dirigente preposto al Consiglio Comunale.
2. Nei casi in cui al comma precedente, l'eventuale provvedimento motivato di esclusione o differimento dell'accesso, è adottato dal Presidente del Consiglio Comunale, su proposta del dirigente.
1. I diritti di informazione dei consiglieri comunali si applicano, in conformità alle previsioni statutarie, anche ai documenti ed alle informazioni in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, nonché alle altre forme associative alle quali il Comune aderisce o dallo stesso costituite.
2. A tal fine l'amministrazione è tenuta ad acquisire la documentazione
richiesta per renderla disponibile ai consiglieri richiedenti, sempreché:
a) la richiesta non concerna informazioni implicanti elaborazione
di dati, chiarimenti o valutazioni, per l'ottenimento delle quali sono preordinati
gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, e le istanze di sindacato
ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale;
b) la richiesta non concerna intere categorie di documenti.
3. L'istanza è presentata in forma scritta al dirigente del settore competente per materia, che dovrà provvedere all'acquisizione delle informazioni o della documentazione.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, essa deve essere soddisfatta ovvero, qualora la richiesta esuli dai diritti stabiliti dal presente articolo, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento motivato di diniego adottato dal Sindaco su proposta del dirigente competente, o del legale rappresentante dell'ente interessato.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso, o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi, il Sindaco concorda con il Presidente del Consiglio Comunale i tempi, anche in deroga del termine di cui al comma precedente, e le modalità di accoglimento.
1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto d'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività d'istituto.
2. L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario nel quale la struttura è utilizzata, con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività, e da non violare i diritti degli utenti.
3. Il consigliere che desidera accedere a una delle strutture di cui al comma 1, ne fa richiesta al funzionario responsabile della stessa, presente al momento, il quale, se necessario, accompagna il consigliere nella visita, o dispone per il suo accompagnamento.
4. Il funzionario può negare, limitare o differire l'accesso, qualora la richiesta contrasti con quanto disposto al precedente comma 2. A richiesta del consigliere, il funzionario motiva in forma scritta la propria decisione.
5. La richiesta di visitare cantieri e strutture comunali inutilizzate, deve essere formulata al dirigente responsabile che provvede a garantire lo svolgimento della visita entro tre giorni ove si tratti di un cantiere, ed entro dieci giorni ove si tratti di altra struttura.
1. I diritti d'informazione dei consiglieri comunali di cui agli articoli precedenti, competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti e speciali e, relativamente a quanto di competenza, l’Agenzia per i servizi pubblici locali. La richiesta verbalizzata approvata da una commissione equivale alla richiesta scritta.
2. I diritti d'informazione nei casi di indagini consiliari sono regolati dal Capo VII del presente titolo del regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, e la Conferenza dei Capigruppo, possono richiedere pareri scritti al Segretario Generale.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Sindaco, agli assessori, ai responsabili degli uffici comunali, di aziende speciali ed istituzioni, nonché ai rappresentanti del Comune in altri enti, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta e sulle sue motivazioni, ed elaborazioni di dati informativi.
5. I diritti ispettivi del Comune nei confronti di aziende speciali, istituzioni, consorzi, società per azioni, concessionari di servizi comunali ed altri enti, stabiliti negli statuti, nei regolamenti, o negli atti che ne regolano i rapporti, devono essere attivati quando sia richiesto da uno dei soggetti di cui al comma 1.
6. Il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo decidono in merito alle categorie di documenti, informazioni e relazioni, che automaticamente e periodicamente l'amministrazione deve trasmettere al Consiglio, alle modalità di divulgazione ai consiglieri, e di inserimento nel sistema informatico del Consiglio e dei gruppi consiliari.
7. Le commissioni consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune.
1. Qualora sia costituita, ai sensi dello Statuto e del successivo articolo 78, l' Agenzia per i servizi pubblici locali, i consiglieri comunali possono accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Agenzia medesima con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 68.
1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può decidere lo svolgimento di indagini consiliari finalizzate all'accertamento di fatti e comportamenti, all'acquisizione di atti e provvedimenti degli organi del Comune, dei responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, la costituzione di una commissione d'indagine con le modalità previste dai precedenti articoli 22 e 23.
3. Almeno un quarto dei componenti il Consiglio Comunale, può presentare una proposta di mozione proponente la costituzione di una commissione d'indagine su uno specifico oggetto. Qualora essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, il Presidente, sentiti i capigruppo e con le modalità di cui al precedente articolo 23, è tenuto a proporre al Consiglio, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva, la deliberazione di cui al comma precedente.
1. Le riunioni della commissione che svolge l'indagine non sono pubbliche.
2. I componenti della commissione, ed i soggetti da essa uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio. Tale obbligo viene meno alla conclusione dell'indagine, salvo che per le questioni per le quali il segreto d'ufficio sia disposto da altre norme.
3. I componenti della commissione devono astenersi, sino alla conclusione dell'indagine, da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto dell'indagine.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario Generale, o dal Vicesegretario, appositamente delegato.
5. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale del Comune mette immediatamente a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine, od alla stessa necessari.
6. La commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di consiglieri comunali, del Sindaco, di assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Direttore Generale, del Segretario Generale, di dirigenti e funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché degli amministratori di enti dipendenti dal comune, e dei concessionari di servizi comunali. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, non possono rifiutarsi di partecipare.
7. La commissione può anche procedere all'audizione di soggetti esterni all'amministrazione.
8. Qualora nel corso dei lavori dell'indagine consiliare emergano informazioni dalle quali si possa rilevare il compimento di reati, il presidente procede ad informarne l'autorità giudiziaria, trasmettendo tutta la documentazione relativa.
9. I lavori della commissione sono registrati, e la registrazione è trascritta qualora ciò sia richiesto dalla commissione stessa. Le registrazioni e la eventuale loro trascrizione sono conservate dal Segretario Generale.
1. Al termine dell'attività di indagine, il presidente sottopone al voto della commissione una relazione, che si considera approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La commissione può emendare la proposta di relazione.
2. Dopo la sua approvazione, essa assume la denominazione di relazione conclusiva della commissione d'indagine, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal presidente e dagli altri componenti la commissione che l'hanno approvata, affinché la discussione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, in una seduta da tenersi entro i dieci giorni successivi.
3. Entro i cinque giorni successivi all'approvazione della proposta di relazione, ogni componente la commissione che non abbia votato a favore della approvazione della relazione conclusiva, può far pervenire alla Presidenza del Consiglio Comunale un'altra relazione, sottoscritta da uno o più componenti la commissione.
4. Qualora la commissione non approvi la proposta di relazione conclusiva formulata dal presidente, la commissione può decidere di dichiarare conclusa l'indagine, e il presidente e ogni altro componente della commissione possono comunque inviare al Presidente del Consiglio una propria relazione.
5. Le relazioni conclusive sono immediatamente trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco.
6. Qualora la commissione non riesca a concludere i suoi lavori entro il termine stabilito dalla deliberazione che ha deciso l'indagine, essa può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, quantificandola, una proroga dei termini. Il Presidente sottopone la richiesta alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di parere favorevole alla richiesta da parte della Conferenza, il Presidente predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Alla scadenza del nuovo termine l'indagine si considera conclusa, e la commissione sciolta.
7. Trascorso il termine stabilito dalla deliberazione, senza che la commissione abbia proceduto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 o 4, né sia stata richiesta la proroga di cui al comma precedente, la Conferenza dei Capigruppo decide se dichiarare conclusa l'indagine e sciolta la commissione, ovvero se chiedere al Consiglio Comunale, mediante apposita deliberazione, di concedere una proroga.
8. Le relazioni sono depositate presso gli uffici del Consiglio Comunale, quarantotto ore prima della seduta nella quale è prevista la trattazione, disponibili alla consultazione di componenti del Consiglio, e degli assessori. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio, sino alla discussione consiliare.
9. La discussione delle relazioni delle indagini consiliari avviene in apertura della seduta del Consiglio nella quale è iscritta all'ordine del giorno. Uno dei presentatori di ogni relazione può illustrarla per un tempo non superiore a trenta minuti. Ogni consigliere può intervenire, con un unico intervento sul complesso di relazioni presentate, per un tempo non superiore a quindici minuti. Il Sindaco e gli assessori interessati possono intervenire nella discussione per un tempo complessivamente non superiore a trenta minuti.
10. Fino all'inizio della discussione delle relazioni, i componenti della commissione che ha svolto l'indagine possono presentare al Presidente del Consiglio, affinché siano poste in votazione, proposte di mozione da essi sottoscritte, singolarmente o congiuntamente, che, prendendo atto delle conclusioni dell'indagine, contengano indirizzi o richieste per l'amministrazione comunale. La discussione delle mozioni avviene congiuntamente alla discussione delle relazioni.
11. Le relazioni delle indagini entrano a far parte del verbale della seduta nella quale sono trattate. I verbali, dopo che il Segretario Generale ha provveduto ad escluderne le parti per la cui trattazione il regolamento prevede la seduta segreta, sono pubblici.
1. Il Consiglio effettua ricerche conoscitive
su problemi di competenza comunale:
a) servendosi delle proprie commissioni consiliari permanenti,
anche congiuntamente;
b) costituendo apposite commissioni speciali.
2. La decisione di procedere ad una ricerca conoscitiva viene assunta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di una mozione o, nei casi in cui alla lettera b) del comma precedente, con l'approvazione della deliberazione di costituzione della commissione. La mozione e la deliberazione contengono il termine entro il quale la ricerca conoscitiva deve essere conclusa.
3. L'amministrazione è tenuta a fornire tempestivamente le informazioni richieste dalla commissione, e ad effettuare le elaborazioni di dati da esse richieste.
1. La commissione decide con una apposita votazione la conclusione della ricerca conoscitiva. Successivamente, il presidente della commissione o eventualmente, qualora la ricerca sia svolta da una commissione consiliare permanente, un altro relatore nominato dalla commissione, sottopone alla approvazione una proposta di rapporto conclusivo. La commissione può emendare la proposta. Ogni componente la commissione può richiedere che sia sottoposta al voto una propria proposta di rapporto, presentandola prima che sia votata quella presentata dal presidente o dal relatore.
2. Il rapporto conclusivo della ricerca conoscitiva può contenere proposte di indirizzi per l'amministrazione, relativi all'argomento della ricerca, ed ai problemi che essa ha evidenziato.
3. Il rapporto conclusivo della ricerca approvato dalla commissione, accompagnato da una proposta di mozione di approvazione, è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, affinché provveda a iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Entro i cinque giorni successivi all'approvazione, ogni consigliere componente la commissione, può trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale una propria proposta di rapporto, accompagnata da una proposta di mozione di approvazione.
5. La Conferenza dei Capigruppo calendarizza la discussione e la votazione del Consiglio Comunale, che procede all'esame congiunto delle diverse mozioni e rapporti, ed alla votazione nella stessa seduta. La Conferenza dei Capigruppo decide in merito ai tempi a disposizione dei consiglieri e della Giunta per gli interventi. Le proposte di rapporto devono essere a disposizione di tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta nella quale ne è prevista la discussione.
6. Il rapporto approvato dal Consiglio, con la relativa mozione di approvazione, assume la denominazione di "Rapporto conclusivo del Consiglio Comunale su ..... ".
1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire con propria deliberazione l’Agenzia per i servizi pubblici locali, avente il compito di supportare gli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo verso i servizi pubblici locali gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.
2. L'Agenzia per i servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività dei gestori dei servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai consiglieri comunali, almeno 21 giorni prima del suo esame da parte del Consiglio, ed è oggetto di discussione all'interno della Sessione programmatica e dei bilanci preventivi.
1. La deliberazione di istituzione dell’Agenzia,
disciplina la struttura, le modalità operative e le sue funzioni, prevedendo
comunque
- che i suoi componenti siano nominati su designazione della
Conferenza dei Capigruppo, ovvero eletti dal Consiglio Comunale, garantendo
in ogni caso la rappresentanza delle minoranze consiliari;
- le fattispecie dei servizi pubblici sottoposti all’azione
dell’Agenzia;
- i criteri di conferimento all’Agenzia delle risorse umane,
finanziarie e strumentali necessarie al suo funzionamento;
- le modalità con le quali il Consiglio Comunale e le sue
articolazioni possono chiedere l’attivazione dell’Agenzia.
2. Gli uffici a servizio dell’Agenzia fanno parte del Servizio centrale Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo 28.
1. L’Agenzia esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione inerenti i servizi pubblici locali per i quali il proprio statuto prevede eserciti le funzioni di indirizzo e di controllo, e comunque sulle deliberazioni inerenti servizi erogati nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’ambiente e delle risorse idriche.
2. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, effettuata dai proponenti la proposta di deliberazione.
3. Per gravi motivi, o in casi di estrema urgenza, la Conferenza dei Capigruppo può, qualora lo richiedano i presentatori della proposta, fissare un termine diverso, comunque non inferiore a dieci giorni, per l’espressione del parere.
4. I pareri espressi dall’Agenzia devono costituire parte integrante, quali allegati, dei provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio. Eventuali difformità dai suddetti pareri devono essere adeguatamente motivate.
1. Ai sensi del precedente articolo 78, l’Agenzia, è strumento del Consiglio Comunale per l’esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza.
2. Pertanto, l’Agenzia può accedere:
- a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di
servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune;
- a tutti gli altri documenti e le altre informazioni comunque
in possesso dell'amministrazione;
- a tutti gli altri documenti e le altre informazioni in
possesso dei gestori, necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di
indirizzo e di controllo.
3. L'Agenzia per i servizi pubblici locali può inoltre ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici, inoltrando allo stesso formale richiesta.
1. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari, e secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale a norma di legge.
2. Le nomine da effettuare nelle aziende speciali, istituzioni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, Politecnico, Teatro Stabile, musei, istituzioni culturali a rilevanza internazionale, fondazioni culturali, devono avvenire nel rispetto delle procedure di cui al comma successivo. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione d'indirizzo di cui al comma 1, può stabilire l'applicazione della stessa procedura alle nomine in altri enti.
3. Il Sindaco deposita, almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina, la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo. Qualora il Presidente lo decida o capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri comunali lo richiedano entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Conferenza dei Capigruppo, eventualmente integrata dalla commissione consiliare competente per materia, procede all'audizione pubblica dei candidati proposti dal Sindaco. Il verbale sintetico, o la registrazione delle eventuali audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature, devono essere rimessi al Sindaco almeno 48 ore prima della scadenza del termine per la nomina.
4. Per le nomine da effettuare in altri enti, il Sindaco deposita almeno cinque giorni prima della nomina il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone informazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari.
5. Quando il Sindaco procede ad una revoca, ne informa contestualmente il Presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo.
6. Quando un rappresentante della Città rassegna le dimissioni, ne viene data immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo.
Articolo 83 - Nomine di competenza del Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
2. Allo scopo di rispettare i criteri di trasparenza e pubblicità, previsti dallo Statuto, le nomine di competenza del Consiglio Comunale sono precedute da apposito bando, pubblicato su almeno un quotidiano di rilevante diffusione regionale, nel quale sono evidenziati i posti da ricoprire, la durata delle cariche, i requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità, i termini per la presentazione delle candidature.
3. Ogni consigliere comunale può proporre un candidato alla nomina, depositando presso il Servizio centrale Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione, la proposta sottoscritta con la propria firma, corredata dalla dichiarazione di disponibilità e dal curriculum del candidato, contenente i dati e le dichiarazioni previste dallo Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale, in base ad un modulo approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. La votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 126, comma 4.
5. Qualora l'ordinamento stabilisca il numero minimo di eletti espressi dalla minoranza consiliare, la votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 126, comma 4, lettera b).
6. Il Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può deliberare, con votazione segreta, la revoca di rappresentanti del Comune la cui nomina è di sua competenza. La proposta di deliberazione di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
7. In caso di dimissioni o revoca di un nominato, che costituisca il numero minimo di rappresentanti garantito dalla legge alla minoranza, sono sottoposti al voto unicamente candidati proposti da consiglieri di minoranza.
1. A norma dello Statuto, costituiscono sessioni ordinarie, oltre alla Sessione programmatica e dei bilanci preventivi, e alla Sessione del rendiconto, i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da sessioni straordinarie, programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.
2. La programmazione avviene attraverso la comunicazione delle date di convocazione da parte del Presidente in una riunione della Conferenza dei Capigruppo, che si svolge almeno i cinque giorni antecedenti la prima adunanza della sessione. Nella stessa sede, e con lo stesso anticipo, possono essere programmate ulteriori adunanze della stessa sessione.
1. Le modalità di presentazione, da parte del Sindaco, e di definizione, adeguamento e verifica da parte del Consiglio Comunale, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sono stabiliti dallo Statuto.
2. Lo Statuto stabilisce altresì le modalità di discussione e approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di mandato.
3. Il calendario e l'organizzazione dei lavori delle sedute dedicate alla discussione, verifica e adeguamento delle linee programmatiche, nonché all'approvazione del bilancio di mandato, sono definiti in sede di Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza può altresì decidere che tali sedute costituiscano autonome sessioni del Consiglio Comunale.
4. Le deliberazioni e gli altri atti di indirizzo sottoposti all'esame del Consiglio Comunale inerenti le linee programmatiche ed il bilancio di mandato, devono essere sottoposte all'esame delle commissioni consiliari permanenti.
1. La Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e la Sessione del rendiconto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità, nonché dal presente regolamento. Alle materie oggetto, a norma di Statuto, di tali sessioni, possono essere aggiunte dalla Conferenza dei Capigruppo altri provvedimenti di carattere programmatico e finanziario.
2. Il calendario e l'organizzazione dei lavori delle adunanze della Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e della Sessione ordinaria del rendiconto, sono definiti in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Le deliberazioni oggetto della Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e della Sessione ordinaria del rendiconto, devono essere sottoposte all'esame delle commissioni consiliari permanenti competenti.
4. All'ordine del giorno di adunanze delle sessioni disciplinate dal presente articolo possono essere aggiunti supplementi, contenenti altri argomenti, che devono essere esaminati dopo la trattazione dei documenti programmatici e di bilancio.
5. Nelle adunanze delle sessioni di bilancio e di rendiconto, non si trattano interpellanze generali.
6. Per completare la trattazione degli argomenti oggetto della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, e della Sessione ordinaria del rendiconto, il Presidente può convocare ulteriori adunanze, anche con le modalità proprie delle sessioni d'urgenza.
1. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente su richiesta, ai sensi di legge, del Sindaco o di un quinto dei consiglieri.
2. Della presentazione della richiesta, il Presidente dà immediata comunicazione al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Nell'ordine del giorno delle sessioni straordinarie possono essere inseriti, anche attraverso supplementi, altri argomenti oltre a quelli oggetto della richiesta, ai quali si applicano le disposizioni previste per le sessioni ordinarie.
4. Sono inoltre sessioni straordinarie quelle convocate ai sensi del successivo articolo 89, comma 2.
5. Il Presidente, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, può procedere alla convocazione di sessioni straordinarie con le modalità previste al successivo articolo 90, comma 7.
6. Le sessioni straordinarie d'urgenza possono essere composte da una o due adunanze, con un unico ordine del giorno.
7. Costituisce motivata ragione per la convocazione di una sessione straordinaria d'urgenza, la necessità di trattare gli argomenti non trattati in una precedente adunanza, di qualsiasi sessione, per l'assenza del numero legale.
1. Le sessioni straordinarie tematiche, a norma dello Statuto, sono sessioni di una o più adunanze con lo stesso ordine del giorno, dedicate preminentemente alla discussione di un argomento - anche oggetto di interpellanza generale o di comunicazione - o di un provvedimento, o di un gruppo di provvedimenti fra loro connessi.
2. Le sessioni straordinarie tematiche sono convocate dal Presidente, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, che deve esprimersi almeno sette giorni prima delle adunanze che compongono la sessione.
3. I tempi massimi d'intervento sono raddoppiati nella discussione degli argomenti oggetto della sessione straordinaria tematica.
4. Nelle adunanze che compongono sessioni straordinarie tematiche, non sono iscritte all'ordine del giorno interpellanze generali su altri argomenti.
5. All'ordine del giorno delle adunanze che compongono una sessione straordinaria tematica, possono essere aggiunti supplementi, relativi a una o più delle sedute che le compongono, contenenti altri argomenti, che devono essere trattati nella fase finale delle sedute.
6. Una adunanza di sessione ordinaria può essere trasformata, con le modalità di cui al comma 2, in sessione straordinaria tematica.
7. Per completare la trattazione dell'argomento oggetto di una sessione straordinaria tematica, il Presidente può convocare ulteriori adunanze, anche con le modalità proprie delle sessioni d'urgenza.
1. Con le eccezioni di cui al comma 2 non sono convocate sessioni del Consiglio Comunale nel periodo dall'1 al 30 agosto, e dal 23 dicembre al 6 gennaio. In tali periodi sono altresì sospesi i termini previsti dal presente regolamento.
2. Nei periodi di cui al comma precedente, il Presidente può convocare sessioni straordinarie d'urgenza ai sensi del precedente articolo 87, comma 5, e deve convocare le sessioni straordinarie di cui al precedente articolo 87, comma 1.
1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Non possono essere convocate più di tre adunanze nello stesso giorno e, fra l'ora di convocazione di una adunanza e l'ora di convocazione della successiva, devono intercorrere almeno sei ore .
3. La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti inviati ai componenti del Consiglio, presso il loro domicilio, o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio comunale. Il recapito della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale incaricato della consegna.
4. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.
5. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima delle adunanze convocate.
6. L'ordine del giorno dell'adunanza convocata deve essere recapitato con l'avviso di convocazione. I suoi eventuali supplementi possono essere recapitati successivamente, purché almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza, e almeno quarantotto ore prima qualora comprendano proposte di deliberazione, con le eccezioni di cui al comma seguente e al successivo articolo 92, comma 3.
7. Per le sessioni straordinarie d'urgenza, convocate dal Presidente a norma di Statuto, l'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza, e deve contenere la motivazione dell'urgenza, in relazione agli argomenti da trattare, sottoscritta dal Presidente.
8. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
9. Recapitandone l'avviso ai componenti il Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può revocare la convocazione di una adunanza, aggiungendo gli argomenti dei quali era prevista la trattazione all'ordine del giorno di altra adunanza già convocata, o procedendo contestualmente alla convocazione di un'altra adunanza.
10. Il Consiglio può decidere l'annullamento della convocazione di una adunanza.
1. Le adunanze di seconda convocazione previste dalla legge, devono essere convocate contestualmente alla adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
2. Le adunanze di seconda convocazione non possono riferirsi a sessioni straordinarie d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione deve fare esplicito riferimento al carattere di seconda convocazione di una adunanza.
4. Il numero legale per la validità di una adunanza di seconda convocazione è stabilito in venti consiglieri.
5. Nelle adunanze di seconda convocazione, possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono, e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza, o il venir meno, del numero legale.
6. L'eventuale conferma della seconda convocazione di una seduta, deve essere dichiarata dal Presidente, immediatamente dopo la constatazione dell'assenza del numero legale nella adunanza di prima convocazione. Ai componenti il Consiglio assenti in tale momento, deve essere recapitato a domicilio, almeno ventiquattro ore prima della adunanza di seconda convocazione, l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
7. L'eventuale aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento per le adunanze di prima convocazione, ed essi possono essere trattati se è presente il numero legale previsto per la validità delle adunanze di prima convocazione.
1. L'ordine del giorno delle adunanze è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, e consiste nell'elenco degli argomenti da trattare. Esso ed i suoi eventuali supplementi devono essere recapitati a tutti i componenti del Consiglio nei termini di cui al precedente articolo 90.
2. Ai consiglieri può essere consegnato, all'inizio di ogni adunanza, un supplemento all'ordine del giorno contenente la programmazione dei lavori, così come definita dalla Conferenza dei Capigruppo ai sensi dei commi da 1 a 5 del successivo articolo 93. Qualora tale programmazione non abbia avuto luogo, il supplemento all'ordine del giorno è predisposto ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 93.
3. All'inizio di ogni adunanza, possono essere consegnati ai componenti il Consiglio uno o più allegati all'ordine del giorno contenenti l'elenco delle proposte di deliberazione di cui ai precedenti articolo 34, comma 8, e articolo 37, comma 1, nonché proposte di deliberazione per le quali non sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 35, comma 1, dei quali il Presidente dà lettura in apertura di seduta assegnandone l'esame d'ufficio, ove non sia richiesto da alcun componente il Consiglio, alla commissione consiliare competente.
1. La programmazione delle interpellanze, e delle interpellanze generali, da inserire all'ordine del giorno di un'adunanza, avviene in base a quanto disposto dai precedenti articoli 60, 63 e 64.
2. In una riunione della Conferenza dei Capigruppo
che si svolga almeno quarantotto ore prima, il Presidente fornisce ai capigruppo
il quadro degli argomenti che ha inserito o intende inserire nell'ordine del
giorno di una adunanza, e delle proposte di provvedimento il cui esame è stato,
o sarà, concluso dalle commissioni competenti prima dell'adunanza consiliare
programmata. Su tale base può essere deciso:
a) quali proposte di deliberazione, mozione o ordine del
giorno, saranno trattate dal Consiglio senza che sia possibile, per un singolo
componente il Consiglio, ottenerne l'assegnazione all'esame della commissione
consiliare permanente competente. Tale decisione può essere assunta dal Presidente
(per le proposte di deliberazione, soltanto in presenza di una scadenza stabilita
dalla legge o dallo Statuto) o per volontà, espressa a maggioranza, dalla
Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Presidente. Da tale consenso
si può prescindere qualora siano trascorsi più di quattordici giorni fra la
presentazione della proposta di deliberazione al Presidente e l'adunanza nel
cui ordine del giorno viene inserita. L'obbligo dell'assegnazione alla commissione
consiliare competente per materia non è comunque derogabile per le proposte
di deliberazione di cui all'articolo 35, comma 3;
b) di inserire all'ordine del giorno, per iniziativa del
Presidente o con il suo consenso, l'oggetto di proposte di mozione e di ordine
del giorno il cui testo sarà presentato successivamente;
c) che la trattazione di una o più proposte di deliberazione
delle quali le commissioni consiliari permanenti hanno concluso l'esame,
venga rinviata ad altra adunanza da tenersi entro i dieci giorni successivi
a quella programmata, o venga nuovamente assegnata per ulteriori approfondimenti
alla stessa, o ad altra commissione consiliare permanente. Tale decisione
può essere assunta dal Presidente, qualora egli abbia a suo tempo iscritto
la proposta all'ordine del giorno entro i 14 giorni successivi alla presentazione,
o dalla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente può opporsi in presenza di
scadenze fissate dalla legge o dallo Statuto;
d) che la trattazione di una o più proposte di mozione o
di ordine del giorno, delle quali le commissioni consiliari permanenti
hanno concluso l'esame, sia rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro i
dieci giorni successivi, o venga nuovamente assegnata per ulteriori approfondimenti
alla stessa o ad altra commissione consiliare permanente. Tale decisione può
essere assunta dal Presidente, qualora egli abbia a suo tempo iscritto la
proposta all'ordine del giorno entro i 14 giorni necessari alla presentazione,
o dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Presidente e di capigruppo
che rappresentino i due terzi dei consiglieri comunali;
e) per quali proposte di mozione e ordine del giorno è accolta
la richiesta dell'applicazione di quanto disposto dal successivo articolo
114, comma 10.
3. Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui sopra, il Presidente comunica la decisione di reiscrivere all'ordine del giorno del Consiglio le proposte di deliberazione, di cui al precedente articolo 35, comma 10, e le proposte di mozione e di ordine del giorno per le quali ricorra la stessa condizione, e le proposte di deliberazione di cui al precedente articolo 35, comma 12.
4. Il rinvio di cui alle lettere c) e d) del comma 2 può essere deciso una sola volta per ogni proposta, e non può essere deciso per proposte il cui esame è stato rinviato dal Consiglio nell'adunanza precedente.
5. Le proposte di mozione presentate in base all'articolo 47, e quelle relative a relazioni conclusive di commissioni d'indagine devono essere inserite nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
6. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo sono comunicate al Consiglio dal Presidente in apertura di seduta. Su esse non è ammessa discussione.
7. Qualora la programmazione di cui ai commi precedenti non possa avere luogo, tutte le proposte di deliberazione, di mozione, con le eccezioni di cui al precedente comma 5, e di ordine del giorno iscritte per la prima volta all'ordine del giorno, devono essere rinviate all'esame della commissione competente qualora lo richieda un consigliere, e tutte le proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno delle quali le commissioni hanno concluso l'esame, sono reiscritte all'ordine del giorno.
8. La programmazione di cui ai commi precedenti non si effettua per gli argomenti oggetto di sessioni straordinarie.
1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nella "Sala rossa" del Palazzo Civico.
2. Per particolari ragioni, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in altra sala del Palazzo Civico o, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, in altro luogo del territorio cittadino.
3. Eccezionalmente, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale al di fuori del territorio cittadino, nel caso in cui gli argomenti all’ordine del giorno riguardino più comuni, siano caratterizzati da particolare rilevanza, e si sia valutata non opportuna la convocazione del Consiglio all’interno del territorio cittadino.
4. Nei giorni in cui è convocata l'adunanza del Consiglio Comunale, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli previsti, per le occasioni ufficiali, dallo Statuto. Gli stessi vessilli sono esposti nella sala delle adunanze.
5. In occasioni particolari la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle disposizioni di legge, può prevedere l’esposizione di altre bandiere.
6. I consiglieri siedono nei banchi riservati al proprio gruppo consiliare. L'assegnazione dei banchi ai gruppi consiliari è decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso espresso dai rappresentanti di due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, decide il Presidente.
1. Il Presidente garantisce il buon andamento dei lavori consiliari, nel rispetto delle leggi, dello Statuto, e dei regolamenti.
2. Il Presidente esercita a tal fine i poteri previsti dal presente regolamento, e ne cura l'attuazione. Egli, sentito il Segretario, decide in merito alle questioni di applicazione del regolamento poste dai consiglieri, con mozione d'ordine nel corso delle adunanze.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di intervenire, da seduto, in ogni momento dell'adunanza, e in ogni fase delle discussioni.
4. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui all'articolo successivo.
2. La pubblicità delle adunanze è garantita attraverso la possibilità di assistere, dalla tribuna o da altri eventuali appositi spazi aperti al pubblico collocati in Palazzo Civico, alla adunanza o alla trasmissione visiva e sonora dei suoi lavori, realizzata attraverso un apposito impianto.
3. Le modalità organizzative del sistema di cui al comma 2, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, con il voto favorevole di capigruppo che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri comunali.
1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio, o di un assessore.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se chi stava intervenendo intende continuare, o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo, il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Ogni componente il Consiglio e ogni assessore, precisandone i motivi al Presidente, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1. Al termine dell'intervento il Presidente, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio, gli assessori, il segretario dell'adunanza, e un funzionario necessario alla verbalizzazione.
5. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete, e delle parti segrete di adunanze pubbliche, è approvato nella stessa o in altra seduta segreta, ed è conservato a cura del Segretario Generale del Comune. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio Comunale, e dagli assessori.
6. Le parti del verbale per le quali non sussistano ragioni di segretezza della discussione, sono rese pubbliche dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.
1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente, previo parere favorevole di capigruppo che rappresentino i due terzi dei consiglieri comunali, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.
2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti il Consiglio e dei gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.
3. La adunanza aperta del Consiglio Comunale si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.
4. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita dall'aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta.
1. In base a quanto stabilito dallo Statuto
della Città, alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata,
in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco o da altro assessore appositamente
delegato. Inoltre sono tenuti ad essere presenti:
a) gli assessori cui il Sindaco abbia attribuito gli incarichi
attinenti gli argomenti in discussione;
b) altri assessori convocati dal Presidente del Consiglio
Comunale o dal Sindaco.
Tutti gli assessori possono comunque partecipare alle adunanze.
2. In base a quanto stabilito alla lettera
a) del comma precedente:
a) sono tenuti ad essere presenti alla trattazione delle
interpellanze e delle interpellanze generali gli assessori ai quali il Sindaco
abbia delegato la risposta;
b) sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una
proposta di deliberazione, presentata dalla Giunta Comunale, gli assessori
che hanno presentato alla Giunta la proposta;
c) sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una
proposta di deliberazione, presentata da altri soggetti, gli assessori competenti
per materia;
d) sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una
proposta di mozione, gli assessori competenti per materia.
3. Tutti gli assessori sono tenuti alla presenza in occasione della discussione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto del Comune.
4. Quando alla trattazione di una proposta di deliberazione della Giunta Comunale siano assenti gli assessori di cui alla lettera b) del comma 2, il Presidente può decidere il rinvio della trattazione alla seduta successiva.
5. Gli assessori possono intervenire nella discussione, con le modalità previste dal presente regolamento, quando si trattano gli argomenti per i quali sono tenuti alla presenza o sono stati convocati. Nella discussione delle proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale, possono intervenire tutti gli assessori. Sulle proposte di mozione e di ordine del giorno, possono intervenire gli assessori i cui incarichi sono pertinenti all'argomento. La durata massima degli interventi degli assessori, salvo i casi in cui il regolamento dispone altrimenti, è quella da esso prevista per gli interventi dei consiglieri.
6. In occasione della trattazione di una proposta di deliberazione presentata dalla Giunta, gli assessori sono tenuti a fornire i chiarimenti che il Presidente ed i consiglieri richiedono.
7. In assenza del Sindaco, l'assessore che rappresenta la Giunta ai sensi del comma 1 può intervenire, oltreché negli altri casi previsti dal regolamento, nella trattazione di tutte le interpellanze generali consiliari, le proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno e dei relativi emendamenti e subemendamenti, con interventi di durata non superiore al tempo massimo previsto per i consiglieri.
8. Ogni assessore presente all'adunanza può richiedere la parola per fatto personale.
9. Il verbale dell'adunanza deve dare menzione degli assessori presenti.
1. Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario Generale del Comune o, in caso di sua assenza, dal Vicesegretario.
2. Il segretario dell'adunanza coadiuva il Presidente, cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni non effettuate tramite scheda, su richiesta del Presidente dà lettura dei documenti in discussione e dei processi verbali.
1. Il Presidente può disporre la convocazione alle adunanze del Consiglio Comunale dei dirigenti comunali a cui compete, in base alla legge ed al presente regolamento, esprimere il proprio parere scritto sulle proposte di deliberazione e di emendamento, e di altri dirigenti comunali la cui presenza ritenga necessaria in relazione agli argomenti da trattare.
1. I componenti il Consiglio e gli assessori convocati all'adunanza del Consiglio Comunale che siano impossibilitati a parteciparvi, giustificano per iscritto al Presidente, indicandone i motivi, la propria assenza. La giustificazione deve pervenire entro il termine della seduta, e di essa è data menzione nel verbale dell'adunanza.
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve essere inerme, rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine un numero adeguato di vigili è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.
4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico.
5. Qualora siano predisposti altri spazi ai sensi del precedente art. 96, comma 2, la Conferenza dei Capigruppo può decidere l'esclusione dalla tribuna dell'aula consiliare per più sedute di soggetti che, per gravi motivi, siano stati oggetto del provvedimento di cui al precedente comma 3. Tale esclusione non può comunque protrarsi per un periodo di durata superiore a due mesi.
1. Oltre i componenti il Consiglio e gli assessori, hanno accesso all'aula, per tutta la durata dell'adunanza, il Segretario Generale del Comune, il Vicesegretario, e tutto il personale comunale necessario per l'espletamento delle funzioni collegate ai lavori dell'adunanza.
2. Hanno accesso all'aula consiliare per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali sono stati convocati, i Revisori dei conti del Comune, ed i componenti l’Agenzia per i servizi pubblici locali.
3. Possono accedere brevemente all'aula consiliare i funzionari addetti ai gruppi consiliari, convocati per comunicazioni dal proprio capogruppo.
4. Ogni altro funzionario comunale che, per motivate ragioni, richieda di accedere all'aula consiliare, può farlo soltanto dopo l'autorizzazione del Presidente.
5. I giornalisti accreditati presso il Comune, e gli operatori radiofonici e televisivi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, possono liberamente accedere alla parte dell'aula consiliare loro riservata. L'accesso di operatori televisivi alla parte dell'aula riservata al Consiglio per brevi riprese, deve essere autorizzata dal Presidente.
6. Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti rechino disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente può provvedere ad allontanarli dall'aula.
1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Consiglieri, assessori ed il personale dedito all’assistenza dei lavori del Consiglio di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta.
2. I componenti il Consiglio e gli assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
3. L’utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie.
4. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte.
5. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana.
6. I componenti il Consiglio, e gli assessori, svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al Presidente, e gli assessori rivolti al Consiglio.
7. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri.
9. I componenti il Consiglio, e gli assessori, non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri consiglieri ed assessori che abbiano in quel momento la parola.
1. Gli oratori, nei loro interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.
2. Gli oratori, nei loro interventi, non devono pronunciare parole oltraggiose, né tali da costituire violazioni della legge, né fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli amministratori, o di altre persone, ove non siano attinenti all'oggetto della discussione. Qualora un oratore non si attenga a tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.
1. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il Presidente lo richiama formalmente.
2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula, e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
3. Tale espulsione può essere deliberata dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto.
4. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.
5. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la scioglie.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine.
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio, e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente, e dopo che sia stata sospesa, o sciolta, la seduta.
3. Chiunque acceda alla sala del Consiglio Comunale, ed agli spazi riservati al pubblico, nel corso dell'adunanza, deve essere disarmato, con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.
1. La seduta può essere aperta, ed è valida, quando è presente il numero legale dei consiglieri, consistente nella metà dei componenti il Consiglio.
2. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei consiglieri.
3. Interpellanze generali, comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, devono essere trattate a seduta aperta.
4. Quando sia prevista dall'ordine dei lavori la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla loro discussione. Terminata la discussione delle interpellanze, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al comma 6, il Presidente, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta.
5. Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta.
6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze, nei casi di cui al comma 4, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta.
7. Dell'adunanza in cui la seduta è andata deserta è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
8. Nei casi di seduta deserta si considerano partecipanti agli effetti di legge, i consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica del numero legale.
9. Gli eventuali esiti negativi delle verifiche dell'esistenza del numero legale effettuate prima dei termini di cui al precedente comma 6, non hanno conseguenze.
10. Prima dell'apertura della seduta, brevi sospensioni dell'adunanza possono essere disposte per motivate ragioni dal Presidente. Dopo l'apertura della seduta, ogni sospensione dei suoi lavori - salvo i casi di cui agli articoli 107, comma 5, e 110, comma 3 - deve essere decisa dal Consiglio su proposta del Presidente, di un capogruppo o del Sindaco. La proposta di sospensione non può essere a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine prefissato, si procede come previsto dal precedente comma 6.
1. Il numero legale deve sussistere per tutta la durata della seduta.
2. Qualora il Presidente accerti, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero legale, egli dichiara chiusa la seduta.
3. Qualora il numero legale venga meno prima che sia trascorsa un'ora dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente sospende la seduta sino al termine dell'ora. Alla scadenza, il Segretario procede alla verifica del numero legale, mediante un appello nominale. Se la verifica dà esito negativo, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
4. Gli argomenti dei quali è stata sospesa la trattazione per il venir meno del numero legale sono da considerarsi iscritti, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio o della Conferenza dei Capigruppo, all'ordine del giorno della prima seduta successiva già convocata o da convocare, eventualmente, come sessione straordinaria d'urgenza. L'argomento viene ripreso a partire dal punto in cui ne è stata interrotta la trattazione.
5. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante le dichiarazioni di voto, e non interrompendo un intervento in corso, ogni capogruppo può richiedere al Presidente di verificare l'esistenza del numero legale. Il Presidente procede immediatamente alla verifica, disponendo che il Segretario effettui un appello nominale dei consiglieri ovvero, qualora l'aula sia dotata di impianto automatico di votazione, può disporre l'accertamento delle presenze attraverso tale impianto. La verifica deve concludersi entro i due minuti successivi. Il Presidente dichiara l'esito della verifica e, qualora esso sia negativo, procede come disposto dal comma 2. Lo stesso capogruppo non può richiedere la verifica del numero legale più di due volte, durante la discussione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno.
6. Qualora il Segretario lo richieda direttamente al Presidente, questi deve procedere con le modalità di cui al comma precedente a verificare la sussistenza del numero legale.
1. Il Presidente, sulla base dell'ordine del giorno, del quale dà progressiva lettura, pone in trattazione i diversi argomenti.
2. Le interpellanze sono trattate prima dell'inizio della seduta, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 61.
3. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti
sono di norma trattati nel seguente ordine:
- I - Comunicazioni del Presidente.
- II - Interpellanze generali.
- III - Comunicazioni del Sindaco.
- IV - Lettura dell'allegato all'ordine del giorno, ai sensi
dell'articolo 92, comma 3, con assegnazione degli argomenti all'esame della
commissione consiliare competente.
- V - Proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del
giorno assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente,
ai sensi degli articolo 35, comma 2, articolo 48, comma 6 e articolo 53, comma
8.
- VI - Proposte di deliberazione non assegnabili all'esame
della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo
93, comma 2, lettera a), e proposte di deliberazione delle quali le Commissioni
hanno concluso l'esame con eventuali proposte di mozione e di ordine del giorno
collegate alle deliberazioni.
- VII - Proposte di mozione non assegnabili all'esame della
commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma
2, lettera a), e proposte di mozione delle quali le commissioni hanno concluso
l'esame.
- VIII - Proposte di ordine del giorno non assegnabili all'esame
della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo
93, comma 2, lettera a), e proposte di ordine del giorno dei quali le commissioni
hanno concluso l'esame.
- IX - Proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine
del giorno, presentate ai sensi dell'articolo 53, comma 2.
4. Interpellanze generali, deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, sono trattate secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine dei lavori. Le mozioni e gli ordini del giorno sullo stesso argomento sono trattati secondo l'ordine di presentazione.
5. La Conferenza dei Capigruppo può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti.
6. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori di cui al precedente articolo 93, può decidere, con il voto favorevole dei capigruppo che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, di accorpare la discussione di atti diversi trattanti lo stesso argomento. In tal caso si applicano i tempi di intervento più lunghi previsti per un singolo atto.
7. Il Consiglio può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti, su proposta del Presidente o di un capogruppo.
8. Le relazioni conclusive delle indagini consiliari, ed i rapporti conclusivi delle ricerche conoscitive, sono trattati secondo quanto disposto al precedente articolo 75, comma 9. Gli oggetti della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, della Sessione ordinaria del rendiconto, e delle Sessioni ordinarie tematiche, sono discussi nella fase iniziale della seduta, salvo diversa proposta del Presidente, accolta da tutti i capigruppo presenti.
1. In apertura di seduta il Presidente o, preannunciandolo al Presidente medesimo, il Sindaco, o l'assessore rappresentante la Giunta, possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni gruppo consiliare può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere che il Sindaco, o un assessore da lui delegato, effettui una comunicazione al Consiglio, ai sensi del precedente comma 1, su un argomento grave ed urgente.
3. La Conferenza dei Capigruppo può decidere che il Presidente, o un consigliere comunale, o il Sindaco, o un assessore da questi delegato, effettuino una comunicazione al Consiglio che viene inserita nel supplemento all'ordine del giorno di cui al precedente articolo 92, comma 3. In tale sede sono decisi i tempi e le modalità di intervento dei consiglieri, nonché l'eventuale contingentamento. Con il parere favorevole del Presidente e di capigruppo che rappresentino i 4/5 dei consiglieri, può altresì decidere che una comunicazione non sia seguita da dibattito.
4. Prima dell'apertura della seduta, ogni consigliere può richiedere al Presidente, in forma scritta, indicando succintamente l'argomento, che il Presidente stesso, o il Sindaco, effettuino una comunicazione al Consiglio Comunale, relativamente ad un fatto grave ed urgente. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta, e decide se effettuare la comunicazione o richiedere al Sindaco di effettuarla. Il Presidente può inoltre decidere altre modalità di trattazione, in Consiglio o in commissione, dell'argomento. Egli decide altresì se, dopo la eventuale comunicazione, si apre la discussione ai sensi del precedente comma 1, ovvero può soltanto intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti, il consigliere richiedente. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
5. Per fatto grave ed urgente non si può intendere un evento già noto al momento della programmazione dei lavori in sede di Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente del Consiglio, e il Sindaco, possono effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse ogni gruppo consiliare può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
7. Prima dell'apertura della seduta, o in qualsiasi momento della stessa, ogni consigliere può richiedere in forma scritta al Presidente, indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento. Il Presidente, esaurito l'argomento in discussione o, in casi eccezionali, interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio della richiesta, e decide se concedere la parola e per quanto tempo, e se aprire, e in quali forme, la discussione sulla comunicazione del consigliere, ovvero se trattare in altro modo, in Consiglio o in commissione, l'argomento. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. Sulla comunicazione del consigliere, il Presidente ed il Sindaco, o l'assessore che rappresenta la Giunta, possono comunque intervenire.
1. La mozione d'ordine consiste:
a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione
di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
b) in una proposta relativa all’organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 1 il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera
b) del precedente comma 1, salvo i casi in cui il presente regolamento dispone
altrimenti, si procede come segue:
a) se la proposta è presentata dal Presidente:
- il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si oppone;
- se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
- in caso contrario, il Presidente concede la parola per
un intervento contrario, al quale può replicare e, successivamente, pone in
votazione la proposta;
b) se la proposta è presentata da un altro consigliere:
- il Presidente può dichiarare di accoglierla, ed in tal
caso si procede come alla precedente lettera a);
- il Presidente può dichiarare di respingerla, e porre in
votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento favorevole
e per uno contrario;
- il Presidente può non pronunciarsi, e porre in votazione
la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno
favorevole.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono superare la durata di un minuto.
1. La questione pregiudiziale si ha quando, con una mozione d'ordine, viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non venga discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato. Costituisce questione sospensiva anche la richiesta di sottoporre o risottoporre una proposta all'esame di una commissione, con l'eccezione dei casi in cui ciò può essere ottenuto a richiesta di un singolo componente il Consiglio.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono. Il Presidente ha, tuttavia, la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora siano presentate in forma scritta, e la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il Presidente, e i presentatori della proposta in discussione, possono presentare una questione pregiudiziale o sospensiva in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali o sospensive non possono superare la durata di un minuto.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale, e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare, o proseguire, prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
4. Questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste su ciascun argomento dal Presidente, da un consigliere per ogni gruppo, dal Sindaco, o dall'assessore che rappresenta la Giunta.
5. Qualora una questione pregiudiziale o sospensiva attenga alla regolarità dell'iscrizione all'ordine del giorno della proposta, e al rispetto del Regolamento del decentramento, il Presidente può accoglierla, o porla in votazione.
6. Nei casi diversi da quelli trattati al comma precedente, quando venga posta una questione pregiudiziale o sospensiva, il Presidente richiede al Consiglio se se ne pongono altre e, in caso affermativo, pone in discussione e in votazione, separatamente, le questioni attinenti la legittimità e il rispetto dello Statuto e dei regolamenti, e pone congiuntamente in discussione, e separatamente in votazione, le questioni con altre motivazioni.
7. Su richiesta dei presentatori di una proposta in discussione, il Presidente può respingere, senza porla in votazione, una mozione sospensiva con motivazione che non attenga al rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, quando essa riguardi una proposta di mozione o di ordine del giorno ovvero, in presenza di scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, una proposta di deliberazione.
8. Questioni pregiudiziali con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste sulle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare e circoscrizionale e, salvo che esse siano immediatamente accolte dai primi tre consiglieri firmatari, sulle proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno, presentate da consiglieri comunali.
9. Questioni pregiudiziali e sospensive con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste relativamente agli argomenti oggetto di convocazione di Sessione straordinaria ai sensi dell'articolo 87, comma 1, ed alle proposte di mozione con procedura d'urgenza presentate ai sensi dell'articolo 47.
10. Uno o più capigruppo consiliari, che rappresentino almeno dieci consiglieri, ovvero, in forma scritta, dieci consiglieri, possono ottenere, richiedendolo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero, qualora essa non si sia svolta, in apertura della seduta, che, relativamente a una o più proposte di mozione o di ordine del giorno sullo stesso oggetto reiscritte all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'esame della commissione competente, non sia posta in votazione alcuna questione pregiudiziale o sospensiva con motivazione diversa dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e che non proponga il rinvio ad altra seduta. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono richiedere quanto previsto dal presente comma relativamente a più di un argomento all'ordine del giorno della stessa seduta.
11. Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive, possono intervenire il Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a un minuto.
12. Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza i componenti del Consiglio votanti.
1. Qualora il Consiglio approvi la proposta di rinvio di un argomento ad altra seduta già convocata ed avente lo stesso ordine del giorno, l'argomento resta iscritto, ed il Presidente provvede a porlo in discussione nella seduta cui è stato rinviato.
2. Qualora il Consiglio approvi la proposta di rinvio ad altra seduta che si svolga entro un termine dato, il Presidente provvede alla reiscrizione all'ordine del giorno, e la Conferenza dei Capigruppo, in occasione della programmazione di cui all'articolo 93, può assumere, nel rispetto del termine dato, la decisione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 di tale articolo.
3. Qualora il Consiglio approvi l'assegnazione, o la riassegnazione, di un argomento all'esame di una commissione, la proposta segue l'iter delle altre proposte assegnate alle commissioni. La commissione deve rispettare il termine eventualmente fissato dal Consiglio per la conclusione dell'esame.
4. Qualora il Consiglio approvi il rinvio dell'esame di una proposta al verificarsi di una condizione successiva, il Presidente, quando la ritenga realizzata, può reiscrivere l'argomento all'ordine del giorno di propria iniziativa, e deve farlo quando lo decida la Conferenza dei Capigruppo, in occasione della programmazione di cui all'articolo 93, su proposta del Sindaco, o del rappresentante della Giunta, o di un capogruppo.
5. Qualora il Consiglio approvi una questione pregiudiziale che proponga la non discussione dell'argomento, il Presidente dichiara la radiazione dell'argomento dall'ordine del giorno.
1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco, o dal Vicesindaco, o dall'assessore proponente, per le proposte presentate dalla Giunta, dai presidenti, per le proposte di deliberazione di iniziativa circoscrizionale, e dai consiglieri firmatari, per le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno presentate dai consiglieri comunali.
3. In presenza del ritiro di una proposta, il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'ordine del giorno.
4. Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente nel corso di una riunione della Conferenza dei Capigruppo, o nel corso della seduta del Consiglio Comunale, anche se ne è già iniziata la discussione, purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti, o le dichiarazioni di voto. Il Presidente provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno, ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.
1. Le modalità di discussione delle interpellanze e delle interpellanze generali sono disciplinate dai precedenti articoli 61, 63 e 64 del regolamento.
2. Gli interventi per comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per mozioni d'ordine, e per fatto personale, sono disciplinati dagli articoli 112, 113 e 120 del presente regolamento.
3. Quando una proposta di deliberazione non
sia demandata all'approfondimento di una commissione, si procede nel seguente
ordine:
a) uno dei presentatori ha il diritto di illustrare la proposta
di deliberazione per un tempo non superiore a quindici minuti;
b) ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore
a dieci minuti, ed un consigliere per ogni gruppo consiliare per un tempo
non superiore a quindici minuti;
c) il Presidente dichiara chiusa la discussione, e uno dei
presentatori può replicare per un tempo non superiore a dieci minuti;
d) il Presidente pone in discussione le eventuali proposte
di emendamento e di subemendamento;
e) esaurita la discussione, e la votazione degli eventuali
subemendamenti ed emendamenti, uno dei presentatori della proposta di deliberazione
può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, e successivamente
ogni capogruppo o vicecapogruppo, o altro consigliere delegato dal capogruppo,
può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti per la dichiarazione
di voto del proprio gruppo consiliare. I consiglieri di un gruppo consiliare
che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio gruppo, possono
farlo intervenendo per un tempo non superiore a due minuti;
f) il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
4. Quando una proposta di deliberazione sia
stata sottoposta all'esame della commissione consiliare permanente si procede
nel seguente ordine:
a) uno dei presentatori della proposta di deliberazione può
illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti;
b) il presidente della commissione che ha esaminato la proposta,
può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
c) ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore
a cinque minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo, che può
intervenire per un tempo massimo di dieci minuti;
d) il Presidente dichiara chiusa la discussione, e uno dei
presentatori della proposta di deliberazione può replicare per un tempo non
superiore a dieci minuti;
e) il Presidente pone in discussione gli eventuali emendamenti
approvati dalla commissione, e i relativi subemendamenti;
f) dopo la votazione degli emendamenti eventualmente approvati
dalla commissione, il Presidente pone in discussione e in votazione gli altri
eventuali emendamenti e relativi subemendamenti;
g) dopo la votazione degli emendamenti, uno dei presentatori
della proposta in discussione può intervenire per un tempo non superiore a
cinque minuti, e successivamente ogni capogruppo, o altro consigliere delegato
dal capogruppo, può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti
per la dichiarazione di voto del proprio gruppo consiliare. I consiglieri
di un gruppo consiliare che intendono dichiarare un voto diverso da quello
del proprio gruppo, possono farlo intervenendo per un tempo non superiore
a due minuti;
h) il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La Conferenza dei Capigruppo, ovvero il Consiglio, su proposta del Presidente
o di un capogruppo, può decidere che gli interventi e la replica di cui ai
punti c) e d) si svolgano dopo la fase di cui al punto f).
5. Nella trattazione di eventuali emendamenti
e subemendamenti relativi ad una proposta di deliberazione, si procede come
segue:
a) illustrazione dell'emendamento da parte di uno dei presentatori,
per un tempo non superiore a tre minuti;
b) illustrazione del primo subemendamento da parte di uno
dei presentatori per un tempo non superiore a due minuti;
c) interventi sul subemendamento, da parte di un consigliere
per ogni gruppo consiliare, per un tempo non superiore a tre minuti, e degli
altri consiglieri per un tempo non superiore a un minuto;
d) votazione del primo subemendamento;
e) illustrazione, discussione e votazione progressiva degli
altri subemendamenti con i tempi previsti alle precedenti lettere b) e c);
f) discussione dell'emendamento, con possibilità di intervento
per un tempo non superiore a tre minuti per un consigliere di ogni gruppo
consiliare e non superiore a due minuti per gli altri consiglieri. In caso
di esame di emendamenti proposti dalle commissioni, coordinati ai sensi del
precedente articolo 38 comma 5, i tempi di intervento sono aumentati rispettivamente
a cinque e tre minuti;
g) votazione dell'emendamento.
Con il consenso del Presidente, che stabilisce i tempi d'intervento, i consiglieri
che hanno presentato più proposte di emendamento o di subemendamento, possono
procedere ad illustrarli con un unico intervento.
Il Presidente può accogliere la proposta di un consigliere, effettuata nel
corso del proprio intervento di cui alla lettera f), di porre in votazione
per parti un emendamento.
Uno dei presentatori di un emendamento può intervenire per primo, per un tempo
non superiore a due minuti, nella discussione di ogni subemendamento.
Uno dei presentatori della proposta di deliberazione può intervenire per primo,
per un tempo non superiore a tre minuti, nella discussione di ogni emendamento,
e può intervenire, per un tempo non superiore a due minuti, nella discussione
di ogni subemendamento.
6. Il Presidente, nel porre in discussione gli emendamenti, ferma restando la precedenza di quelli proposti dalle commissioni, segue la progressione del testo della proposta di deliberazione e dei suoi eventuali allegati e, nel porre in discussione i subemendamenti, segue la progressione del testo della proposta di emendamento alla quale si riferiscono. Nel caso di più emendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di deliberazione, o di più subemendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di emendamento, essi vengono ordinariamente posti in discussione nel seguente ordine: prima i soppressivi, poi i sostitutivi, a partire da quelli il cui contenuto è logicamente più lontano dal testo in discussione, successivamente gli aggiuntivi, ed infine le rielaborazioni. Qualora l'approvazione di un emendamento, o di un subemendamento, faccia venir meno, per il suo contenuto, i presupposti di altre proposte di emendamento o di subemendamento, il Presidente le dichiara decadute.
7. Nella trattazione delle proposte di mozione
e di ordine del giorno, si applica quanto disposto dagli articoli 48, 49 e
53 e si procede come segue:
a) uno dei presentatori della proposta può intervenire per
un tempo non superiore a cinque minuti;
b) qualora la proposta sia stata sottoposta all'esame di
una commissione, il suo presidente può intervenire per un tempo non superiore
a tre minuti;
c) ogni componente il Consiglio può intervenire per un tempo
non superiore a tre minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo,
che può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
Negli interventi di cui alle lettere b) e c), i consiglieri provvedono ad
illustrare ed a discutere le eventuali proposte di emendamento e di subemendamento,
che sono successivamente poste in votazione nell'ordine stabilito dai precedenti
commi 5 e 6. Qualora siano state poste in votazione proposte di emendamento,
uno dei presentatori della proposta di mozione o di ordine del giorno può
successivamente intervenire per un tempo non superiore a due minuti, e un
consigliere per ogni gruppo consiliare può intervenire per la dichiarazione
del voto del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti. I consiglieri
di un gruppo consiliare che intendono dichiarare un voto diverso dal proprio
gruppo possono farlo, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto.
8. Nella trattazione congiunta di più proposte di mozione, o di ordine del giorno, si applicano i tempi d'intervento stabiliti per una singola proposta di mozione o di ordine del giorno. Nella discussione congiunta di una proposta di deliberazione e di proposte di mozione o di ordine del giorno, si applicano i tempi d'intervento stabiliti per la proposta di deliberazione. Il Presidente può stabilire un prolungamento dei tempi.
9. Alla trattazione delle relazioni conclusive delle indagini consiliari, si applicano le disposizioni dell'articolo 75. Alla trattazione dei rapporti conclusivi delle ricerche consiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77.
10. Nella trattazione della proposta di mozione di sfiducia, uno dei presentatori la può illustrare per un tempo non superiore a trenta minuti. Successivamente, ogni altro consigliere può intervenire per un tempo non superiore a venti minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo consiliare che può intervenire per un tempo non superiore a trenta minuti. Il Sindaco può intervenire per un tempo non superiore a quarantacinque minuti.
11. Nessun componente il Consiglio può effettuare più di un intervento sulla stessa questione in discussione, con l'eccezione dei casi previsti dal regolamento.
12. Le possibilità ed i tempi di intervento degli assessori nelle discussioni del Consiglio, quando non siano diversamente stabiliti dal regolamento, sono disciplinati dal precedente articolo 99.
13. In occasione delle dichiarazioni di voto, nei casi di contingentamento dei tempi, e negli altri casi in cui è possibile, il Presidente raccoglie anticipatamente le iscrizioni a parlare, e concede la parola in un ordine tale da garantire, per quanto possibile, l'alternarsi di opinioni diverse in una successione inversamente correlata alle dimensioni numeriche dei gruppi consiliari.
1. I tempi massimi d'intervento stabiliti dal
precedente articolo 117, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, lettere a),
b) e c) sono raddoppiati quando la discussione riguardi le seguenti proposte
di deliberazione:
a. definizione, adeguamento, verifica delle linee programmatiche
e approvazione del bilancio di mandato;
b. bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e rendiconti
del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;
c. Statuto e sue variazioni;
d. regolamenti e loro variazioni;
e. costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione
a società di capitali e consorzi, concessione a terzi di servizi comunali,
e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti;
f. gli atti per la formazione del Piano Regolatore Generale,
e le sue varianti.
2. La Conferenza dei Capigruppo può sempre decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento, relativamente a qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. Per contingentamento dei tempi d'intervento, s'intende la distribuzione, su un numero inferiore di interventi di consiglieri di un gruppo, dei tempi d'intervento complessivi che competono ai consiglieri di tale gruppo presenti alla seduta al momento della richiesta. Nessun intervento può comunque superare il tempo massimo di trenta minuti, e nessun gruppo può disporre di oltre sessanta minuti, elevati a centoventi nei casi di raddoppio di cui al comma 1.
4. All'inizio della discussione delle proposte di deliberazione, ogni capogruppo o vicecapogruppo, in occasione della raccolta da parte del Presidente delle iscrizioni a parlare, può richiedere il contingentamento dei tempi d'intervento del suo gruppo stabiliti dal comma 3, lettera b), e dal comma 4, lettera c) del precedente articolo 117, raddoppiati nei casi di cui al precedente comma 1, e comunicare gli interventi del gruppo, e la loro durata massima. Qualora, al momento della richiesta di contingentamento, un consigliere del gruppo richiedente dichiari di opporsi, il tempo a sua disposizione è sottratto dal tempo contingentabile del suo gruppo, e dall'eventuale tetto massimo di cui al comma precedente.
5. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori, può prevedere la facoltà di contingentare i tempi d'intervento per la discussione di specifiche comunicazioni, proposte di mozione e proposte di ordine del giorno. La possibilità di contingentare i tempi d'intervento nella trattazione di interpellanze generali è disciplinata dall'articolo 63, comma 8.
1. Oltreché negli altri casi previsti dal presente regolamento, il Consiglio può discutere ed eventualmente votare congiuntamente più proposte di deliberazione, o di mozione, o di ordine del giorno, o di emendamento o di subemendamento, quando nessun componente del Consiglio presente vi si opponga.
2. Nei casi di cui al comma precedente, i tempi massimi d'intervento sono quelli stabiliti per un singolo oggetto, eventualmente incrementati.
3. Oltreché nei casi in cui viene meno il numero legale, la trattazione di un argomento può avvenire in più di una seduta quando sia preventivamente deciso dalla Conferenza dei Capigruppo o quando, per consentire una funzionale organizzazione dei lavori, sia deciso dal Consiglio, su proposta del Presidente, prima dell'inizio della trattazione, o anche quando essa sia già iniziata, purché non abbiano avuto inizio le dichiarazioni di voto. L'argomento di cui è stata interrotta la trattazione, deve essere iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, e la trattazione riprende dal punto in cui è stata interrotta.
1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse, o l'essere sindacato nella propria condotta.
2. Ogni componente il Consiglio, ed ogni assessore, ha diritto di intervenire per fatto personale. Chi vuole intervenire deve chiedere la parola al Presidente, indicando il fatto di cui trattasi. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta e, se si è nella fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente, per un tempo non superiore a tre minuti. Ogni componente il Consiglio, ed ogni assessore, può richiedere la parola per fatto personale in relazione a giudizi aventi le caratteristiche di cui al primo comma, formulati nei suoi confronti da altri consiglieri o assessori, anche in sua assenza, o riportati da organi di informazione.
1. Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi d'intervento previsti dal regolamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio Comunale.
2. Quando il tempo a disposizione di un oratore sia scaduto, il Presidente lo fa notare e, qualora egli continui, dopo una diffida, gli toglie la parola. Ove egli prosegua, il Presidente procede a quanto stabilito dal precedente articolo 107, commi 1 e 2.
3. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento ed alla necessità di una sua efficace trattazione, e con criterio rigorosamente obiettivo, può eccezionalmente concedere tempi più lunghi d'intervento, o un maggior numero d'interventi, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli successivi, le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a decidere. Terminata la enunciazione della questione posta in votazione, il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Nel periodo che intercorre fra l'apertura della votazione e la sua chiusura, nessun componente il Consiglio può prendere la parola.
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
5. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi effettuate con appello nominale, o con apposito impianto, i nominativi dei componenti il Consiglio che si sono astenuti, di quelli che hanno espresso voto positivo e negativo e, per le votazioni segrete, i nominativi dei componenti il Consiglio che si sono astenuti.
6. Qualora l'esito della votazione evidenzi l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione, e chiusa la seduta.
1. Ogni capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, specificando l'articolazione delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene sottratto al tempo a disposizione del gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia accolta, le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento, o di un subemendamento, deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso, e sulla proposta decide il Presidente.
1. L'espressione del voto dei componenti il Consiglio, avviene normalmente in forma palese.
2. La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e quando il Consiglio deve procedere ad una elezione, ovvero deve pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulle qualità ed i comportamenti di persone.
3. Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione di commissioni consiliari sono votate palesemente.
1. Quando la votazione segreta abbia per oggetto una elezione, avviene mediante apposita scheda.
2. Quando la votazione in forma segreta non abbia per oggetto una elezione, ma un altro tipo di deliberazione, il Presidente può decidere che essa avviene, qualora l'aula ne sia dotata, attraverso l'apposito impianto, oppure mediante scheda.
1. La votazione a mezzo di scheda, avviene
mediante una chiamata per appello nominale. I componenti il Consiglio chiamati
ricevono la scheda dal segretario dell'adunanza, o da altro funzionario da
questi delegato, che tiene nota dei componenti il Consiglio che ritirano la
scheda, e si recano in una cabina appositamente predisposta, nella quale scrivono
il proprio voto sulla scheda. Successivamente, depongono la scheda chiusa
nell'apposita urna.
Al termine dell'appello, il segretario chiama a votare gli eventuali componenti
il Consiglio sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei
presenti, nessun altro componente il Consiglio può votare.
Dopo che l'ultimo componente il Consiglio ha deposto la scheda, il Presidente
dichiara chiusa la votazione, e dispone affinché si proceda allo scrutinio.
2. Qualora un componente il Consiglio, al momento della chiamata per la consegna della scheda, dichiari di non partecipare alla votazione, egli viene considerato assente.
3. I componenti il Consiglio che desiderano astenersi dalla votazione, dichiarano "mi astengo" quando vengono chiamati per la consegna della scheda. Ad essi non viene consegnata la scheda, ed il componente il Consiglio è considerato presente agli effetti del numero legale per la validità della seduta.
4. Quando la votazione abbia per oggetto una
elezione:
a) ogni componente il Consiglio scrive sulla scheda i nominativi
che intende votare, in numero non superiore alle persone da eleggere. Qualora
la votazione debba avvenire scegliendo all'interno di una rosa di candidati,
la scheda reca stampati i nomi dei candidati, con a fianco di ciascuno lo
spazio per indicare con un segno di croce i candidati votati. Salvo diversa
disposizione della legge, dello Statuto o di un regolamento, risultano eletti
i nominativi che hanno conseguito il maggior numero di voti;
b) qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di
eletti espressi dalla maggioranza consiliare, ogni componente il Consiglio
può esprimere un numero massimo di preferenze, pari al numero massimo di rappresentanti
della maggioranza. Sono eletti i candidati che hanno conseguito il
maggior numero di voti, salva la riserva a favore dei candidati di minoranza,
se proposti.
Le schede che non recano nominativi o indicazioni, si considerano bianche,
e le schede che contengono altre parole, o segni o un numero di nominativi
votati superiore al numero di nominativi votabili, si considerano nulle. Le
schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
5. Qualora la votazione non abbia per oggetto una elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente il Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "si" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
6. Lo scrutinio è effettuato da tre scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza del segretario dell'adunanza, o di altro funzionario da questi delegato. Almeno uno scrutatore deve essere consigliere di minoranza. Gli altri consiglieri possono assistere allo scrutinio, senza interferire in alcun modo, né rivolgere la parola agli scrutatori. Apposito verbale contenente l'esito della votazione viene sottoscritto dai tre scrutatori, e consegnato al Presidente, che proclama il risultato della votazione.
7. Qualora nessun componente il Consiglio si opponga, il Presidente può disporre l'effettuazione contemporanea di più votazioni con schede distinte.
1. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto, i componenti il Consiglio possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo, o quello per l'espressione del voto negativo, o quello per dichiarare la propria astensione. L'operazione di voto deve concludersi entro i due minuti successivi all'apertura della votazione. I consiglieri che si astengono, si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti il Consiglio che non digitano alcun tasto, si considerano assenti. Al termine del tempo fissato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.
1. Nei casi di votazione in forma palese:
a) qualora l'aula consiliare sia dotata di apposito impianto,
il Presidente può decidere che la votazione avvenga mediante esso, ovvero
mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio;
b) qualora l'aula consiliare non sia dotata di impianto automatico
di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore,
essa può avvenire per alzata di mano, o mediante l'appello nominale dei componenti
il Consiglio. Si procede mediante appello nominale qualora lo decida il Presidente,
o sia richiesto da capigruppo che rappresentano almeno dieci consiglieri.
2. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto i componenti il Consiglio, entro i due minuti successivi all'apertura della votazione, possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo, o quello per l'espressione del voto negativo, o quello per dichiarare la propria astensione. I componenti il Consiglio che si astengono, si computano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta. I componenti il Consiglio che non digitano alcun tasto, si considerano assenti. Al termine del tempo fissato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.
3. La votazione mediante appello nominale avviene attraverso la progressiva chiamata, in ordine alfabetico, dei nominativi i componenti il Consiglio effettuata dal segretario della seduta. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il proprio voto, con un "sì" o un "no", o dichiara la propria astensione. I componenti il Consiglio astenuti, si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti il Consiglio che al momento della chiamata dichiarino di non partecipare al voto, si considerano assenti. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti il Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.
4. Quando la votazione avviene per alzata di mano, il Presidente richiede successivamente di esprimere il proprio voto ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti. Il Presidente procede a contare i voti espressi. I componenti il Consiglio sopraggiunti prima della conclusione del conto dei voti, possono aggiungere il proprio voto verbalmente. Terminato il conto dei voti, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e ne proclama l'esito.
5. Le votazioni effettuate in modo alternativo, di cui al precedente articolo 40, comma 1, si svolgono mediante appello nominale. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il numero dell'emendamento, o del subemendamento per il quale vota, o dichiara "nessuno", ovvero dichiara la propria astensione. Qualora la maggioranza i componenti il Consiglio votanti dichiari "nessuno", tutti gli emendamenti, o i subemendamenti, si considerano respinti. Qualora un emendamento, o subemendamento, ottenga il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio votanti, esso si considera approvato, e gli altri respinti. Negli altri casi il Presidente constata, dandone atto a verbale, la nullità della votazione, e procede a porre in successiva votazione i singoli emendamenti, o subemendamenti, a partire da quelli logicamente più distanti dalla cifra o dalla data cui si riferiscono. L'accoglimento di uno di essi determina la decadenza degli altri.
1. Il Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità, e deve farlo, qualora gli sia richiesto dal segretario.
2. Ogni componente il Consiglio può comunicare al segretario, che ne informa il Presidente, eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso, ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, al quale risponde il Presidente e sul quale non si apre la discussione, effettuato fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato.
3. Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio può, in qualsiasi momento prima dell'annuncio del risultato, annullare la votazione. Il Presidente deve anche procedere all'annullamento qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal segretario dell'adunanza o, nei casi di votazione mediante scheda, da almeno due scrutatori.
4. Qualora il Presidente annulli una votazione, deve immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente cambiandone il metodo.
5. Il verbale della seduta deve dare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.
6. Il Presidente deve segnalare all'Autorità Giudiziaria qualsiasi comportamento che possa avere rilievo penale, e che si verifichi nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio.
1. Il verbale di ogni adunanza è redatto a cura del segretario, e deve comunque contenere l'elenco degli argomenti discussi, degli interventi effettuati, delle decisioni assunte, con le modalità e l'esito delle votazioni e, per ogni deliberazione, i punti principali della discussione ed il testo degli interventi dei consiglieri che ne fanno richiesta. Di norma il verbale contiene anche il testo degli altri interventi effettuati nel corso dell'adunanza.
2. Il verbale è approvato al termine della stessa seduta alla quale si riferisce, ovvero. al termine di una seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Dopo l'approvazione, esso è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.
3. Consiglieri ed assessori possono, con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, apportare rettifiche al testo degli interventi da loro svolti. Tali rettifiche non possono in ogni caso alterare il senso degli interventi medesimi.
4. I verbali delle adunanze, dopo l'approvazione, sono depositati presso gli uffici del Consiglio Comunale e sono pubblici, salvo i casi di esclusione della pubblicità espressamente previsti dalla normativa vigente.
5. Delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposito impianto, e la trascrizione mediante il sistema di stenotipia. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso gli uffici del Consiglio Comunale, disponibili all'ascolto da parte dei componenti il Consiglio, degli assessori e dei dirigenti del Comune.
6. I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta.
1. La funzione di segretario delle adunanze è svolta da uno dei funzionari di cui all'articolo 10 comma 6.
2. Il segretario dell'adunanza assiste il presidente della commissione, redige il verbale, e svolge gli altri compiti stabiliti dal regolamento.
1. Ogni commissione consiliare permanente è tenuta a svolgere tutte le adunanze necessarie per esercitare efficacemente le sue funzioni.
2. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti sono convocate dal proprio presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il Presidente è tenuto, entro cinque giorni, salvo diverso accordo con i richiedenti, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a iscrivere un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una riunione già convocata, quando sia deciso dalla commissione stessa in una precedente riunione, e quando gli sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in forma scritta, da consiglieri componenti la commissione, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri comunali. In apertura di seduta della commissione, ogni componente può prendere la parola, per non più di un minuto, per formulare proposte relative agli argomenti da trattare nelle successive riunioni.
4. Il Presidente è tenuto, entro quindici giorni, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a inserire un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una adunanza già convocata, quando lo richiedano in forma scritta consiglieri componenti la commissione che rappresentino un terzo dei consiglieri comunali.
5. Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione all'esame della commissione di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, senza che delle stesse ne sia stato programmato l'esame, ogni componente la commissione stessa può chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte devono essere trattate in una seduta, che si deve svolgere entro i quindici giorni successivi. Per le deliberazioni proposte dalla Giunta, la richiesta può essere formulata dal Sindaco o da un assessore.
6. Qualora il presidente di una commissione consiliare permanente non provveda a convocare la commissione in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti, da una deliberazione o da una mozione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio può stabilire una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la commissione.
7. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, tematiche e sul controllo della gestione, sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
8. Nel rispetto della normativa inerente il documento informatico, e con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi dei consiglieri assegnati, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo depositato dai consiglieri. Ove si utilizzi tale modalità, i termini per il recapito di cui al presente comma decorrono dalla data e dall'orario registrati sui sistemi informatici.
9. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria stabilisce, con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi di consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e tenendo conto delle esigenze dei propri componenti, il giorno della settimana e l'ora in cui di norma svolgere le proprie adunanze ordinarie. Eventuali deroghe agli orari prestabiliti sono autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita preventivamente la Conferenza dei Capigruppo. L'avviso di convocazione, e l'ordine del giorno relativi alle adunanze di cui al presente comma, possono essere recapitati con ventiquattro ore di anticipo.
10. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno, e fra l'ora di convocazione di una adunanza, e l'ora di convocazione della successiva, devono intercorrere almeno quattro ore di intervallo.
11. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari ed agli eventuali vicecapogruppo del Gruppo Misto, al Sindaco, ai presidenti delle circoscrizioni, ai presidenti delle consulte comunali, all’Agenzia per i servizi pubblici locali, con le stesse modalità previste per i consiglieri.
1. La convocazione, contenente l'ordine del giorno delle adunanze delle commissioni speciali, deve essere recapitata ai componenti almeno 48 ore prima della seduta. Il termine può essere ridotto a 24 ore qualora la data sia decisa dalla commissione in una precedente riunione. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente, tenendo conto di quanto disposto dal presente regolamento. Copia degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, e ai capigruppo.
1. Le commissioni consiliari permanenti e speciali si riuniscono a Palazzo Civico, nei locali a ciò destinati dalla Conferenza dei Capigruppo. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi, qualora sia deciso dalla commissione in una precedente riunione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
1. Le sedute delle commissioni sono valide se ad esse partecipano consiglieri che le compongono, o consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri rappresentati nelle commissioni medesime. Nei casi di cui al precedente articolo 23, comma 2, le sedute sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei consiglieri che la compongono. Nelle sedute congiunte di più commissioni consiliari permanenti il numero legale è calcolato tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 14, comma 3.
2. A cura del segretario della commissione, è tenuto un registro delle presenze, all’interno del quale i consiglieri componenti la commissione medesima possono apporre la loro firma quale certificazione della presenza alla seduta. Tale registro è a disposizione a partire dall’ora di convocazione della seduta fino al termine della stessa, e comunque per un tempo non inferiore a trenta minuti.
3. In assenza del numero legale, a condizione
che siano presiedute dal proprio presidente o vicepresidente, le commissioni
consiliari permanenti possono:
- trattare le interpellanze iscritte all'ordine del giorno,
purché siano presenti il Sindaco o l'assessore delegato alla risposta, e uno
dei consiglieri interpellanti, anche esterno alla commissione;
- trattare le interpellanze dei consigli di circoscrizione,
ai sensi del Regolamento del decentramento, purché siano presenti il Sindaco,
o l'assessore delegato, e componenti della commissione medesima che rappresentino
un terzo dei consiglieri;
- trattare le petizioni al Consiglio Comunale, presentate
ai sensi dello Statuto, iscritte all'ordine del giorno, purché siano presenti
il Sindaco, o un assessore delegato, e consiglieri membri della commissione
o consiglieri che li sostituiscano, che rappresentino un terzo dei consiglieri.
4. In assenza del numero legale, le commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche possono altresì effettuare le audizioni, iscritte all'ordine del giorno, di rappresentanze di cittadini e associazioni, ovvero seguire l'illustrazione e la presentazione di argomenti in materie di propria competenza, purché siano presenti il presidente o il vicepresidente della commissione, e consiglieri membri della commissione, o consiglieri che li sostituiscano, che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri.
5. Il presidente della commissione, a partire dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione e dopo lo svolgimento degli eventuali adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, constatata attraverso il segretario la presenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta per procedere all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.
6. Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, qualora non si stia procedendo agli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero qualora essi siano terminati, il segretario procede, a richiesta del presidente o di un consigliere membro della commissione, o di un consigliere che lo sostituisca, a verificare la presenza del numero legale. Qualora gli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si protraggano oltre i 30 minuti, la verifica di cui sopra è effettuata al termine di tali adempimenti.
7. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta o chiusa la seduta.
8. Nei casi di cui al comma precedente, si considerano partecipanti agli effetti di legge i consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica, e che hanno partecipato agli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché i consiglieri che hanno apposto la loro firma sul registro di cui al precedente comma 2.
9. Qualora gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si svolgano in una fase non iniziale della seduta, al termine di essi si deve procedere a una nuova verifica del numero legale, ed in caso di esito negativo il Presidente dichiara chiusa la seduta.
10. Qualora, successivamente all'apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.
11. La disposizione di cui al comma precedente non si applica, qualora non siano trascorsi 30 minuti dall'ora indicata sull'avviso di convocazione. In tale caso la seduta è sospesa dal presidente, che allo scadere dei 30 minuti deve procedere a una nuova verifica del numero legale.
12. In qualsiasi momento della seduta, ogni consigliere componente la commissione o sostituto di un componente, può richiedere al segretario della riunione di verificare la presenza del numero legale, o del quorum previsto dai precedenti commi 3 e 4. Il segretario procede senza interferire con lo svolgimento della riunione, e segnala al presidente l'eventuale esito negativo. Il presidente, dopo un'eventuale ulteriore verifica attraverso un immediato appello nominale, dichiara chiusa la seduta, salvo il caso di cui al comma precedente.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si applicano anche alle commissioni speciali.
1. Salvo diverse disposizioni del regolamento, le decisioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.
1. I consiglieri che non ne siano componenti, e non sostituiscano un componente, possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche. Essi hanno diritto di parola quando la commissione tratti proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno ad essa assegnate dal Consiglio, o interpellanze da essi sottoscritte. Essi possono inoltre partecipare, senza diritto di parola, alle sedute della Commissione Consiliare permanente sul controllo della gestione, e delle commissioni speciali, con l'eccezione di cui al successivo comma 3.
2. Agli effetti di legge, si considerano partecipanti alle riunioni delle commissioni i soli consiglieri componenti le medesime, ovvero i loro sostituti, delegati con le modalità previste dal comma 5 del precedente articolo 13.
3. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'indagine è limitata ai consiglieri che la compongono. Gli altri consiglieri, il Sindaco e gli assessori sono tenuti a intervenire, se convocati.
4. Almeno un assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale. In caso di assenza di rappresentanti della Giunta competenti per materia, ogni consigliere componente la commissione può ottenere il rinvio dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, che si potrà svolgere non prima di 72 ore.
5. Salvo motivata impossibilità, comunicata per iscritto al presidente della commissione, gli assessori sono tenuti a intervenire, con diritto di parola, a tutte le riunioni delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali, quando sono convocati.
6. Gli assessori possono comunque intervenire alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti. Essi possono esercitare il diritto di parola quando la commissione tratti argomenti attinenti le competenze ad essi delegate dal Sindaco.
1. I funzionari del Comune appositamente convocati devono partecipare alle riunioni delle commissioni. Essi possono prendere la parola per rispondere alle domande dei consiglieri che compongono la commissione, o dei loro sostituti.
2. Il Sindaco e gli assessori, quando sono tenuti a partecipare alla riunione di una commissione, possono convocare funzionari del Comune. Essi possono prendere la parola su richiesta del Sindaco, o dell'assessore e del presidente della commissione.
3. Il Segretario Generale, o il Vicesegretario, possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, fermo restando quanto disposto per le commissioni speciali d'indagine. Essi possono prendere la parola su richiesta del presidente della commissione.
4. Il segretario della commissione può prendere la parola su richiesta del presidente.
1. Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche sono pubbliche, con le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4. La pubblicità delle commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per i giornalisti accreditati, e per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione. Il presidente della commissione definisce numericamente gli accessi e, nei casi di presenze organizzate, le dimensioni della rappresentanza ammessa.
2. I lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubblici quando esse procedono all'elaborazione, o all'esame preventivo, di proposte di deliberazione.
3. I lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubblici quando esse procedono a ricerche, ed altre attività conoscitive, salvo diversa decisione della commissione.
4. Le riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubbliche quando esse trattano questioni la cui trattazione è effettuata dal Consiglio Comunale in adunanza segreta ai sensi dell'articolo 97.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 possono partecipare alla riunione i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale, o il Vicesegretario, i funzionari convocati, i sostituti dei consiglieri comunali e gli esperti che li accompagnano, i presidenti di circoscrizione convocati, i funzionari addetti alla segreteria della commissione.
6. Nei casi di cui al comma 4 possono intervenire i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale o il Vicesegretario, l'eventuale soggetto audito, vincolati al segreto d'ufficio.
7. Le adunanze della commissione consiliare permanente sul controllo della gestione non sono pubbliche, salvo quando si trattino interpellanze. Ai lavori possono intervenire i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale e il Vicesegretario, i funzionari convocati, i presidenti di circoscrizione convocati, i funzionari addetti alla segreteria della commissione, i soggetti auditi. Nei casi di cui al comma 4, possono intervenire i soggetti di cui al comma 6.
8. I lavori delle commissioni speciali non sono pubblici. Quando esse procedono a ricerche, e ad altre attività conoscitive, si applica quanto disposto al comma 3.
9. I lavori delle commissioni speciali d'indagine non sono pubblici. Ad essi possono partecipare i consiglieri che ne fanno parte, il segretario della commissione, ed i soggetti eventualmente auditi.
1. Nelle sedute delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, i consiglieri che ne fanno parte, o i loro sostituti, possono effettuare interventi per una durata complessiva massima di dieci minuti su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Uno dei presentatori della proposta di deliberazione in discussione dispone di dieci minuti per illustrarla.
3. Uno dei presentatori della proposta di mozione o di ordine del giorno in discussione dispone di cinque minuti per illustrarla.
4. I consiglieri che non fanno parte della commissione possono intervenire, nelle sedute delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, per un tempo non superiore a tre minuti su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, quando si trattino proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno assegnate dal Consiglio all'esame della commissione.
5. La trattazione delle interpellanze è disciplinata dal precedente articolo 62. La trattazione di emendamenti, avviene in base a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 3 e dall'articolo 117, comma 5.
6. Il presidente della commissione regola i tempi d'intervento a disposizione dei cittadini presentatori di petizioni e di proposte di deliberazione, e dei soggetti convocati per audizioni.
7. Al fine di consentire il più efficace approfondimento degli argomenti in discussione, il presidente può consentire, con rigorosa imparzialità, un ampliamento dei tempi d'intervento a disposizione dei consiglieri.
8. L'organizzazione della discussione ed i tempi massimi d'intervento, nelle riunioni delle commissioni speciali e delle commissioni speciali d'indagine, sono disciplinati dalla commissione.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative ai tempi d'intervento nelle adunanze del Consiglio Comunale.
1. Delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, e delle commissioni speciali viene tenuto, a cura della segreteria della riunione, un verbale sintetico contenente l'elenco dei consiglieri e degli assessori intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte, ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
2. Il verbale delle adunanze delle commissioni speciali d'indagine, è disciplinato dal precedente articolo 74.
3. Di norma, delle adunanze delle commissioni è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale ma di "resoconto non corretto".
4. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze delle commissioni speciali di indagine, e delle riunioni, o delle parti di riunione, delle altre commissioni che si svolgono in forma segreta per le ragioni di cui all'articolo 139, comma 4, sono conservati presso il Segretario Generale del Comune.
5. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze di commissione non disciplinate dal comma precedente, possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, il presidente della commissione ed il Segretario Generale possono disporre la trascrizione delle registrazioni delle adunanze di cui al comma precedente. Le trascrizioni costituiscono "resoconto non corretto".
1. Alle adunanze delle commissioni, per quanto non disciplinato dal presente Capo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento relative alle adunanze del Consiglio Comunale.
1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso del rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità, unitamente ad un curriculum, all'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter ricoprire tale incarico, nonché dell'assenza di cause comportanti l'incompatibilità e l'ineleggibilità.
3. In tale dichiarazione di disponibilità gli interessati specificano gli albi professionali, o il registro, ai quali sono iscritti, ed in base ai quali dichiarano la propria disponibilità.
4. Con le modalità previste dal precedente articolo 83, e nel rispetto di quanto previsto nel presente Capo, ogni consigliere comunale può proporre candidati per il Collegio dei Revisori dei conti, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione.
1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato.
2. Il Consiglio Comunale procede all'elezione senza discussione, né dichiarazione di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede, con le modalità previste dalla legge.
3. Il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto più voti, separatamente per ogni albo professionale, o registro, di cui al comma 3 del precedente articolo 143.
1. I Revisori hanno il diritto e, se richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale. Devono altresì, se convocati, partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti, speciali o di indagine.
2. Le commissioni consiliari, permanenti, speciali o di indagine, possono chiedere al Collegio dei Revisori relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dalle unità organizzative dell'amministrazione comunale. Il Collegio dei Revisori è tenuto a presentare tempestivamente tali relazioni al presidente della commissione ed al Presidente del Consiglio.
3. Qualora componenti di una commissione permanente rappresentanti un terzo dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, il presidente della commissione dispone l'audizione in commissione del Collegio dei Revisori.
4. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione di unità organizzative o delle istituzioni comunali, il Collegio dei Revisori trasmette una relazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo non oltre cinque giorni dal ricevimento della relazione.
5. Il Collegio dei Revisori, di propria iniziativa, può trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale pareri o proposte circa l'ordinamento contabile e finanziario, l'ordinamento degli uffici e del personale, l'organizzazione dei servizi pubblici locali.
1. In occasione della presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio. L'affissione deve durare sino all'elezione del Sindaco.
3. Entro novanta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere presentato al Segretario Generale del Comune, che provvede ad esporlo per i trenta giorni successivi all'Albo Pretorio del Comune.
4. Terminata l'esposizione all'Albo Pretorio, i bilanci preventivi ed i rendiconti di cui ai commi precedenti, devono essere accessibili a tutti i cittadini che facciano richiesta di prenderne visione, o di averne copia.
1. Le missioni dei consiglieri comunali devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, previo parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. Per ragioni d'urgenza, le missioni possono essere autorizzate dal Presidente, che ne dà comunicazione alla prima riunione successiva della Conferenza dei Capigruppo.
1. Coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio per due tornate amministrative complete, essendo proclamati eletti entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta di ogni tornata, o per un periodo complessivamente superiore a dieci anni, sono inseriti nel Registro dei consiglieri ad honorem. Sono altresì considerati, per la durata del mandato, Consiglieri ad honorem il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti della 'Associazione tra i Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale di Torino'.
2. E’ istituito un apposito registro dei consiglieri ad honorem della Città.
3. Il consigliere ad honorem oggetto di misure penali che comportano la decadenza dall'incarico di consigliere comunale è automaticamente escluso dal registro di cui al comma precedente.
4. I consiglieri ad honorem sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.
1. Le disposizioni del Capo VI del Titolo I entrano in vigore nel mandato amministrativo successivo a quello in cui avviene l'approvazione del presente regolamento, e sino a tale scadenza le modalità ed i criteri di composizione e le materie di competenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie rimangono quelle stabilite dal previgente regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Le sottocommissioni consiliari in funzione, al momento dell'approvazione del presente regolamento, assumono la denominazione di commissioni consiliari tematiche, e rimangono in carica, salvo revoca deliberata dal Consiglio, sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento.
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto, e dal presente regolamento. Per quanto non previsto da tali fonti normative, ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.