INTERPELLANZA
Oggetto
: prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: caso della piccola Clarissa.
Il sottoscritto Consigliere Comunale
essendo venuto a conoscenza del fatto che
i genitori di Clarissa, bambina di cinque anni affetta da diabete mellito, si sono rivolti ad alcuni quotidiani (vedasi la Repubblica del 2 u.s. e il Giornale del Piemonte del 3 u.s.) per denunciare il caso della loro piccola la quale, avendo bisogno della "punturina" di insulina in determinate ore della giornata, sta frequentando la scuola materna in condizioni di grande disagio per sé e per la famiglia.
Infatti, non vi è quella dovuta assistenza sanitaria (controllo del livello glicemico con contestuale iniezione di insulina) che le permetterebbe di frequentare alla pari degli altri coetanei ……
Considerato
che il caso della piccola Clarissa è da ricondurre senza ombra di dubbio nei dettami della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (c.d. legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone hanicappate) che all'art. 3, comma 1 e art. 12, commi 2 e 4, statuisce che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap";
Considerato altresì
che, ai sensi della legge de qua (art. 3, comma 3) "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";Visto
il D. Lgs. N. 229/1999 (contenente norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale) che all'art. 3 - septies, commi 2 punto b, e 6, definisce le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero "tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute" attribuendole alla "competenza del Comune";
INTERPELLA
Il Signor Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:
Torino, 11 ottobre 2001
Francesco GALLO
Gregorio BORSANO
Paolo CHIAVARINO
Michele COPPOLA
Gianluca COSTA
Michele DELL'UTRI
Susanna FUCINI
Baldassarre FURNARI
Francesco GALLO
Rocco LOSPINUSO
Alberto MINA
Roberto ROSSO
Tiziana SALTI
Luigi TEALDI