Città di Torino
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Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista
INTERPELLANZA
Oggetto: Gara per la gestione dello Stadio delle Alpi e delle sue pertinenze. Delibera n. mecc. 2000 05247/01 del 13/6/2000.
VISTA
la deliberazione di cui all'oggetto,
CONSTATATO
che dall'oggetto del servizio sono state escluse le seguenti attività gestionali:
- parcheggi,
- punti ristoro,
- pubblicità fonica e vocale,
- pubblicità cartellonistica,
- tabellone luminoso,
CONSIDERATO
che nel campionato '98-'99 l'utilizzo dello Stadio delle Alpi, affidato in gestione alla Pubbli-Gest, da parte delle società Juventus S.p.A. e Torino Calcio, detratti i canoni di locazione, ha determinato, in via approssimata e mai smentita, un saldo attivo per la Juventus S.p.A. di Lire 5.530.000.000 ed un saldo negativo per il Torino Calcio di Lire 500.000.000, come si evince dalla tabella allegata;
ACCERTATO
che la Giunta ha invocato il carattere di urgenza teso a perfezionare "l'eventuale affidamento prima dell'avvio della prossima stagione calcistica" applicando la procedura ristretta a norma del D. Lgs. 157/1995;
INTERPELLANO
il Sindaco e l'Assessore competente
PER SAPERE
- le ragioni dell'esclusione di parte dei servizi nell'affidamento a terzi della gestione dello Stadio;
- la mancata definizione di canoni di locazione diversificati fra le due società di calcio (Juventus S.p.A. e Torino Calcio), visto che nella stagione calcistica 2000/2001 militeranno in campionati di serie diversa, analogamente a quanto avviene in altre città d'Italia (es. Genova);
- quale istruttoria sia stata svolta dagli uffici competenti dell'Assessorato allo Sport sulle modalità di affidamento degli Stadi di proprietà dell'ente locale - in altre città (es. Milano) improntate ad una maggiore tutela dell'interesse pubblico sui proventi di un bene oggetto di affidamento -;
- se corrisponde al vero la notizia, circolante nel Palazzo, che siano intercorsi rapporti fra esponenti della Giunta ed AEM S.p.A. tesi a garantirne attraverso la modalità di gara l'eventuale affidamento;
- se sia del tutto fortuita la circostanza dell'atto deliberativo di Giunta di pochi giorni conseguente alle modifiche statutarie apportate allo scopo sociale della AEM S.p.A.;
- se non ritengano opportuno stante l'indeterminazione dell'atto deliberativo, sui servizi da affidare in gara, procedere alla sospensione e revoca dell'efficacia dello stesso;
- se non ritengano irisorio, alla luce delle considerazioni suesposte, il prezzo base annuo di Lire 3.400.000.000 oltretutto non aumentabile;
e in subordine
- se non ritengano opportuno, stante l'evidente negligenza dell'appaltante, rinunciare ai termini abbreviati di gara, per motivi di urgenza in quanto facilmente impugnabili a norma di legge da parte di terzi
- se qualora nonostante tutto si procedesse all'espletamento della gara, non ritengano opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio un atto deliberativo che vincoli gli eventuali proventi incamerati dal Comune, ad un'apposita voce di bilancio di spesa per il potenziamento delle attività sportive di base gestite dalle società minori operanti in campo calcistico.
Torino, 16 giugno 2000
Mario Contu Daniela Alfonzi Ennio Avanzi Marco Revelli