Città di Torino

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Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista

 

INTERPELLANZA

 

Oggetto: regole per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione di Torino

PREMESSO CHE

  1. L'Art. 51 comma 9 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.182 del 20 giugno 1994 e n.237 del 25 luglio 1994 esecutive dal 1 agosto 1994 stabilisce che i seggi delle liste apparentate che hanno ottenuto più voti (13 o 15 o più qualora tale raggruppamento abbia ottenuto più del 60% dei voti) vengono attribuiti secondo questa regola: "i seggi fra le liste apparentate sono assegnati proporzionalmente con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti"; il comma 10 dello stesso articolo afferma che: "I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente agli altri apparentamenti con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti applicato nel comma precedente"
  2. Il comma 6 dell'Art. 8 del Regolamento di esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto della Città (elezione dei Consigli Circoscrizionali) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 1997 esecutiva dal 24 febbraio 1997 stabilisce che "...per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun insieme di liste apparentate successivamente per 1,2,3,4 ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o insieme di liste apparentate avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria." Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che "Nell'ambito di ciascun insieme di liste apparentate la cifra elettorale di ciascuna di esse corrispondente ai voti riportati è divisa per 1,2,3,4 .... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista o all'insieme delle liste apparentate. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista"

CONSIDERATO CHE

L'applicazione del "quoziente naturale" indicato nello Statuto della Città di Torino può essere intesa in due modi distinti:

  1. Dividendo il numero dei voti validi per 25 e quindi considerando un unico "quoziente naturale" sia per i partiti della coalizione vincente che per quelli delle coalizioni perdenti;
  2. Sommando prima il numero dei voti validi delle liste dell'apparentamento vincente e dividendo tale somma per 15 (o per 13) trovando il "quoziente naturale" dell'apparentamento vincente indicato nel comma 9 dell'art. 51 dello Statuto e quindi sommando il numero dei voti validi delle liste degli altri apparentamenti e dividendo tale somma per 10 (o per 12) trovando così il "quoziente naturale" degli apparentamenti perdenti come indicato nel comma 10 dell'art. 51 dello Statuto

Si deduce che l'esito delle elezioni dipende da quali regole vengono applicate e da come esse vengono interpretate (nel caso dell'Art. 51 dello Statuto).

La seguente tabella esemplifica la situazione che viene a determinarsi nella 5° Circoscrizione di Torino in seguito ai risultati del 16 aprile 2000

 

Consiglieri eletti

 

Sistema indicato nello Statuto con un solo quoziente naturale

Sistema indicato nello Statuto con quozienti naturali distinti

Sistema indicato nel regolamento attuativo

Presidente eletto

1

1

1

DS

6

7

8

PRC

2

2

3

Democratici

2

2

2

PdCI

1

1

1

Verdi

1

1

0

PPI

1

1

0

SDI

1

0

0

Candidato Polo

1

1

1

FI

6

5

6

AN

3

2

3

Lega

0

1

0

Candidato APE

0

1

0

RICORDANDO INFINE CHE

In occasione delle elezioni delle Circoscrizioni del 1997 venne scelto il sistema elettorale indicato nel "Regolamento attuativo" ignorando le indicazioni dello Statuto della Città di Torino,

 

Le/i sottoscritte/i consigliere/i

INTERPELLANO

il Sindaco

PER SAPERE:

  1. Quali sono i motivi che hanno portato nel febbraio del 1997 a formulare un "regolamento attuativo" in netto contrasto con quanto indicato dallo Statuto;
  2. Se era a conoscenza della discrepanza tra "regolamento attuativo" e Statuto;
  3. Se non ritiene grave e paradossale una situazione che prevede diverse composizioni di un consiglio circoscrizionale secondo l'applicazione di disposizioni in contrapposizione tra loro e interpretabili in modo diverso (un'elezione può essere considerata democratica solo se si ha certezza delle regole prima dello spoglio dei voti);
  4. Se non ritiene che sarebbe un precedente pericoloso avere una situazione nella quale Circoscrizioni della Stessa Città sono elette sulla base degli stessi strumenti normativi, ma con sistemi elettorali diversi
  5. Come intende procedere, qualora nella 5° Circoscrizione si optasse per un sistema diverso da quello adottato nel 1997 (in tal caso i consigli di Circoscrizione eletti nel 1997 potrebbero essere considerati illegittimi in quanto eletti con un sistema non considerato conforme alle norme), nei confronti di chi, nel 1997, interpretando in modo errato lo Statuto, ha portato alla situazione attuale che crea discredito alla Città (Neanche nelle "Repubbliche delle banane" degli anni 50 le regole elettorali venivano decise dopo il voto!)

Ennio Avanzi Daniela Alfonzi Mario Contu Marco Revelli

 

Torino, 2 maggio 2000