Torino, 9 febbraio 2000
INTERPELLANZA
Oggetto: Responsabile Ufficio Amministrativo: concorso per 65 posti.
Premesso che :
- molti dipendenti del Comune di Torino, inquadrati nel profilo professionale di istruttore amministrativo o stenodattilografo, in data 3/6/99 hanno partecipato al Concorso interno per titoli ed esame a 65 posti nel profilo professionale di Responsabile Ufficio Amministrativo;
- detto concorso era stato indetto con bando di concorso 4/9/98;
- la prova d'esame consisteva nella redazione scritta di una ordinanza contingibile ed urgente;
- il Presidente della Commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova informava i candidati circa i criteri di valutazione che sarebbero poi stati adottati per la correzione della prova scritta;
- i suddetti criteri venivano inoltre indicati nel verbale n. 2 della Commissione esaminatrice;
- in data 22/6/99 la Commissione iniziava la correzione delle prove (terminata il 12/11/99) avendo per precisi quei criteri di cui al verbale n. 2;
- un quinto dei partecipanti al concorso veniva escluso non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto di 36/60;
- circa 90 dipendenti esclusi al suddetto concorso presentavano in data 19/1/2000 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte denunciando l'illegittimità della procedura concorsuale;
- la prima violazione che si assume abbia commesso la Commissione esaminatrice è quella relativa all'art. 20 c. 1 del regolamento assunzioni del Comune di Torino;
- secondo il dettato dell'art. 20 la Commissione, alla prima riunione, deve recepire i criteri generali di valutazione delle prove d'esame e solo successivamente provvedere al giudizio delle prove previa individuazione dei criteri da verbalizzarsi nel verbale relativo alla seduta in cui si inizia la correzione stessa;
- secondo una sentenza del T.A.R. Toscana , Sez.. I , 28/6/94 n. 385/95 "i criteri di massima devono contenere sufficienti indicazioni al fine di consentire ai successivi criteri di dettaglio di svolgere unicamente una funzione di specificazione…";
- pertanto i criteri dettagliati di correzione non potevano essere divulgati ai candidati (così come avvenne il 3/6/99) poiché la conoscenza di essi stante la loro ontologica specificità, avrebbe potuto consentire ad un candidato attento di ricostruire il provvedimento richiesto;
- proprio per i su esposti motivi il Regolamento di assunzione espressamente prevede che i criteri dettagliati vengano verbalizzati solo nella seduta in cui viene iniziata la correzione degli elaborati;
- due, in realtà sono state le violazioni dell'art. 20 del Regolamento: la prima come già detto, l'aver verbalizzato i criteri di correzione non nella seduta in cui venne effettuata o iniziata la correzione stessa bensì nella seduta del 3/6/99 durante lo svolgimento della prova scritta ; la seconda nell'individuazione di criteri del tutto generici e non dettagliati così come invece richiesto dall'art. 20;
- la mancata elaborazione di dettagliati criteri di correzione non consente di verificare l'operato della Commissione con conseguente possibile palese arbitrarietà e disparità di trattamento nella correzione degli elaborati;.
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali
INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
- se siano a conoscenza delle gravi violazioni dell'Art. 20 comma 1 e 2 commesse dalla Commissione esaminatrice;
- se siano a conoscenza del fatto che circa 90 dipendenti del Comune abbiano presentato ricorso al T.A.R. Piemonte al fine di richiedere l'annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione dei ricorrenti;
- se il Comune intenda resistere al suddetto ricorso e quali elementi giuridici reputi validi ai fini di un contenzioso;
- se non appaia più opportuno ad altresì meno dispendioso per il Comune, visti i presupposti giuridici, rinunciare all'ennesima causa che vede convenuto il Comune e conseguentemente annullare il concorso ed indire un nuovo bando per nuovi esami.
Daniele CANTORE
Giuliana GABRI
Michele COPPOLA
Mauro BATTUELLO