Torino 22/12/1999
INTERPELLANZA
Oggetto: RIMBORSO ICI ’93 : TERMINE PER LE ISTANZE
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
- che la Commissione Finanze della Camera, in data 18 dicembre ha approvato la risoluzione n. 7-00843, con la quale si impegna il Governo "ad adottare le iniziative idonee a correggere l’interpretazione precedentemente fornita dall’amministrazione finanziaria, al fine di chiarire che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 568 del 1993, per quanto concerne la rideterminazione di alcune tariffe d’estimo, si applicano, per quanto riguarda l’ICI, conformemente a quanto disposto all’articolo 2 del decreto legge n. 16 del 1993, anche per il periodo di imposta 1993;
- che risultano quindi legittimi i rimborsi ICI per il 1993 ed il termine per la presentazione delle istanze relative slitta al 31 dicembre 2000;
- che in precedenza, uniformandosi all’interpretazione data dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 185/E del 14/09/99, il Comune di Torino aveva inviato numerosi avvisi di accertamento per la rettifica degli importi delle tariffe d’estimo sulla base dei quali i medesimi contribuenti avevano proceduto a determinare l’ICI dovuta con riferimento al 1993;
- che il decreto legislativo n. 568 del 1993, che ha disposto la riduzione delle tariffe, è stato emanato a fine dicembre, cioè quando tutte le operazioni di acconto e saldo erano già state effettuate con le vecchie tariffe;
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere per quale motivo il Comune di Torino, che così solertemente aveva proceduto alle notifiche di cui sopra, non abbia ancora dato ampia e tempestiva comunicazione a tutti i piccoli proprietari del nuovo termine, prorogato al 31 dicembre 2000, per presentare l’istanza di rimborso dell’ICI pagata in più per il periodo di imposta 1993.
Avv. Mario BORGHEZIO