Si rende noto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento della Città di Torino n. 397 “Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili”; - in esito a Determinazione Dirigenziale n. 3852 adottata in data 1° luglio 2024 con cui è stato approvato il presente Avviso Pubblico; è indetta procedura pubblica per l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito, dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Rossana 24, confiscato alla criminalità organizzata, come meglio di seguito descritto:
Le istanze di assegnazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in busta chiusa, recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Contiene DOMANDA per la concessione dell’immobile sito in Torino Via Rossana 24”, contenente la documentazione e il progetto di utilizzo, alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 16 settembre 2024 a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Patrimonio, Divisione Partecipazioni Comunali e Patrimonio della Città di Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° piano – Torino.
Quesito 1:
Viene richiesto di chiarire se tra i “soggetti ammessi" alla presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta con Avviso Pubblico Beni Confiscati 1/2024, avente ad oggetto la concessione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito in via Rossana 24, siano o meno da includere le imprese sociali, anche se non in forma di società cooperativa sociale.
Risposta 1:
Ai fini della corretta individuazione della categoria dei “soggetti ammessi” occorre, anzitutto, fare riferimento alla disciplina contenuta nel d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia). In particolare, l’art. 48, comma 3, lett. c), così recita: “Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni , ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali”. Tale disciplina, che costituisce la cornice normativa di riferimento, trova una propria specifica declinazione all’interno dell’Avviso Pubblico in oggetto. Il bando, in particolare, da un lato fornisce un puntuale elenco di soggetti legittimati alla partecipazione (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni), dall’altro, più genericamente, consente la partecipazione alla procedura a tutti gli enti di carattere privato, purché diversi dalle società, che siano costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che svolgano attività di interesse generale.
Quesito 2:
Viene richiesto di chiarire se l’area catastalmente identificata come “retro” sia fruibile per le attività con il pubblico.
Risposta 2:
Per adibire lo spazio catastalmente individuato come “retro” per lo svolgimento di attività con il pubblico è necessario che vengano rispettate le vigenti normative urbanistiche ed edilizie nonché il regolamento edilizio della Città di Torino, anche in riferimento alla destinazione d’uso che si intende attribuire al locale. Andranno altresì valutate e verificate le caratteristiche tecniche del locale in merito alla capacità di ospitare le nuove destinazioni ed eventualmente predisporre le necessarie modifiche e/o integrazioni.
Quesito 3:
Viene richiesto di chiarire se il bagno dell’immobile sia ad uso promiscuo condominiale.
Risposta 3:
Il bagno è catastalmente compreso nell’unità immobiliare di via Rossana.
Quesito 4:
Viene richiesto di chiarire se lo scarico della caldaia è intubato fino al tetto. Viene richiesto altresì se l’impianto a gas sia registrato al catasto impianti e lo stesso sia individuato da un codice.
Risposta 4:
Al riguardo, il Servizio Patrimonio non è in possesso di alcuna documentazione relativa all’installazione della caldaia e, come dichiarato nella Scheda Tecnica Patrimoniale, non sono disponibili le dichiarazioni di conformità. Analogamente, non si è in possesso dei dati della registrazione al Catasto Impianti. Occorre pertanto che l’interessato verifichi in loco quanto richiesto, mediante ausilio di proprio tecnico specializzato, che potrà acquisire presso gli uffici degli enti competenti (Regione Piemonte, Città Metropolitana) gli estremi della registrazione.
Quesito 5:
In caso di partecipazione da parte di un costituendo raggruppamento il bando stabilisce che: “dovrà essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti. In tale evenienza, oltre alla citata dichiarazione di impegno al conferimento di mandato al capofila, quale eventuale altra documentazione deve essere prodotta da parte dei mandanti? Quali requisiti soggettivi sono richiesti obbligatoriamente in capo ai mandanti?
Risposta 5:
In caso di volontà da parte dei soggetti interessati di costituirsi in una ATS sarà sufficiente nell’istanza la dichiarazione di impegno in tal senso. Tutti i partecipanti, tanto in forma singola o congiunta, quanto in forma associata (costituita o costituenda) devono possedere i requisiti soggettivi richiesti dal bando; si richiamano in particolare, le dichiarazioni che devono essere rese nell’istanza con dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.2 Avviso Pubblico).
Quesito 6:
Atteso che nell’ambito del progetto ci si potrebbe avvalere della collaborazione da parte di altri soggetti nell’ambito di specifiche attività: con quali limiti operativi e soggetti è consentito tale avvalimento? in quali circostanze tale collaborazione è ammessa senza che si configuri una sub-concessione proibita dal bando?
Risposta 6:
Premesso che non si tratta di “avvalimento” in senso giuridico (così come definito dall’art. 104 del D. Lgs. 36/2023) non vertendosi in materia di appalti, è ammessa una cooperazione con altri soggetti al fine della gestione dell’attività proposta in collaborazione, fermo restando che il proponente eventualmente aggiudicatario (soggetto singolo o associato in ATS) dovrà essere l’unico referente della Città. In caso di partecipazione ed assegnazione congiunta, la responsabilità si intende solidale. Affinché la collaborazione ipotizzata non si configuri quale sub-concessione parziale del bene, i soggetti che collaborano alla gestione dell’attività indicata dal proponente aggiudicatario non dovranno agire autonomamente in spazi predefiniti dell’immobile, bensì svolgere in collaborazione l’attività proposta indistintamente sull’intera unità immobiliare assegnata.