Si comunica che è disponibile la determinazione dirigenziale n. 5525 del 3 ottobre 2023 di aggiudicazione definitiva del lotti n. 1 - 5 - 7.
Si comunica che la prossima seduta di gara relativa ai lotti 6 e 7 è stata fissata per le ore 11.00 del giorno 11 luglio 2023 presso la sala riunioni della Divisione Amministrativa Patrimonio - Piazza Palazzo di Città 7 - piano 1.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3807 del 6 luglio 2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara pubblica per l'assegnazione in concessione dei n. 7 immobili. Si rendono disponibili la composizione della stessa ed i curricula dei componenti.
La seduta pubblica, fissata per il giorno 7 luglio 2023 alle ore 10.00, si terra in piazza Palazzo di Città 7 presso la sala riunioni del primo piano.
Si informa che, con determinazione dirigenziale n. 3192 del 14 giugno 2023, la data di presentazione delle offerte è stata prorogata per tutti i lotti alle ore 12.00 del giorno 6 luglio 2023. La seduta pubblica è stata di conseguenza fissata per il giorno 7 luglio 2023 alle ore 10.00.
Si rende noto che, conformemente alla determinazione dirigenziale n. 2392 del 15 maggio 2023, rettificata in data 16 maggio 2023 con determina n. 2430, in esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento del Comune di Torino n. 397, è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione degli immobili di proprietà comunale, liberi, qui di seguito descritti:
Per prendere parte alla gara gli/le interessati/e dovranno, a pena di esclusione:
- inviare la propria offerta - direttamente, a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite agenzie di recapito autorizzate (nel rispetto della normativa in materia) - in plico opportunamente sigillato sui lembi di chiusura (es. con ceralacca o nastro adesivo o controfirma) al fine di confermare l’autenticità della chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
- far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per la Divisione Amministrativa Patrimonio) - Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 giugno 2023. Termine prorogato per tutti i lotti alle ore 12.00 del giorno 6 luglio 2023.
E’ possibile prenotare un appuntamento per visitare gli immobili attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: affitticommerciali@comune.torino.it
Domanda 1:
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sub n. 4. "che l'offerente ha concordato con la Città - e sottoscritto - un piano di rientro ..." è da intendersi anche in relazione ad un piano di rientro/rateizzazione sottoscritto con la la Soris?
Risposta 1:
Si
Domanda 2:
Con riferimento alla costituzione della cauzione mediante bonifico bancario (paragrafo 3.3 del Disciplinare) nell'IBAN è riportata la lettera "k" minuscola. Si chiede conferma che il riferimento corretto è invece la lettera "K" maiuscola.
Risposta 2:
Si
Domanda 3:
All'apertura dei plichi il giorno 7/7/23, per poter eventualmente presentare offerta migliorativa in caso di parità, deve esserci necessariamente il legale rappresentante o l'offerta migliorativa può essere presentata da altra persona munita di semplice delega?
Risposta 3:
Come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara, alla seduta di apertura delle buste, in caso di parità di valide offerte, si procederà, a norma dell'art.77 del R.D. 827/1924, ad una licitazione privata tra i/le pari offerenti, con offerta migliorativa in busta chiusa.
L’offerta migliorativa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da un procuratore in forza di procura speciale a presentare l’offerta migliorativa redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, presentata in originale o in copia autenticata.
Non è ammessa la semplice delega.
Domanda 4:
La ricevuta del bonifico come deposito cauzionale deve essere inserita nella busta chiusa insieme all'offerta economica oppure nella busta che contiene l'istanza di partecipazione?
Risposta 4:
Come indicato al punto 3 del disciplinare: “Il plico di cui al precedente punto 2. dovrà contenere la seguente documentazione:
Pertanto, come ulteriormente ribadito al punto 3.2 del disciplinare, l’ordine di bonifico deve essere inserito direttamente nel plico e non nella busta contenente l’offerta economica.
Domanda 5:
Nel caso di mancanza di marca da Bollo nell’istanza 16€, tale irregolarità è sanabile?
Risposta 5:
La mancanza di marca da Bollo non è causa di esclusione automatica.
Come espressamente previsto dall’art. 4 del Disciplinare di gara: “In caso di carenze di elementi formali o mancanza di dichiarazioni/documenti non essenziali o non previsti a pena di esclusione, la Commissione ammetterà con riserva l’offerta, dichiarando sospesa la seduta di gara e procederà a richiedere le necessarie integrazioni ai soggetti concorrenti; le stesse dovranno essere prodotte entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dalla gara. La seduta di gara, in relazione ai Lotti per cui si ricorre al soccorso istruttorio, proseguirà in altra data, la cui notizia verrà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Torino alle pagine: http://www.comune.torino.it/comuneaffita e http://www.comune.torino.it/bandi.”
Nel caso in cui l'offerente sia presente alla seduta di gara può nell’immediatezza produrre la marca alla Commissione.
Domanda 6:
Se si è già locatari a seguito di aggiudicazione di un immobile commerciale nel Comune di Torino, si può gareggiare per un ulteriore immobile del medesimo comune?
Risposta 6:
Si, come espressamente previsto dall’art. 1 del Disciplinare di gara : “Alla gara potranno partecipare le persone fisiche in possesso della piena capacità di agire, nonché persone giuridiche/società/ditte/enti che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I soggetti partecipanti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti e rispettare le condizioni oggetto delle dichiarazioni di cui all’All. C. “.
Domanda 1:
La destinazione d’ uso attuale è quella commerciale destinata alla vendita di abbigliamento, vorrei sapere se fosse possibile cambiare la suddetta per attività di artigianato volta alla ristorazione per preparazione di cibo senza cottura e canna fumaria
Risposta 1:
Come espressamente indicato nella scheda tecnico patrimoniale “La destinazione d’uso consolidata del locale è di tipo commerciale come desunta dal catasto originario del 1940 che, per il maggior corpo, identifica l’immobile nella categoria C1 e come avvalorata da contratti successivi già formalizzati con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 7806103/08 del 21 novembre 1978 ad “uso commercio generi di abbigliamento”. L’ultima concessione, stipulata in data 15 settembre 2003 (A.P. n. 334 registrato in data 29 settembre 2003 al n. 16657), prevedeva una destinazione d’uso, per l’unità immobiliare, a “rivendita di generi di abbigliamento ed accessori”.
Nel lotto saranno ammissibili attività che non comportino la modifica della destinazione d’uso dei locali così come disciplinata dalle Norme Urbanistiche Edilizia di Attuazione del Comune di Torino e dalle ulteriori norme di settore; per ogni informazione e/o delucidazione in merito occorre che il concorrente effettui gli approfondimenti desiderati con le competenti Divisioni comunali.
Domanda 1:
E’ possibile utilizzare il lotto per avere uno spazio chiuso per un cane ed eventualmente creare un piccolo orto?
Risposta 1:
Da un punto di vista strettamente patrimoniale tali utilizzi risultano ammissibili.
Domanda 2:
E’ prevista una delimitazione della proprietà con una recinzione fissa?
Risposta 2:
Il lotto può essere recintato a cura e spese dell’aggiudicatario. Qualora la tipologia di recinzione richieda un’autorizzazione edilizia si richiama quanto stabilito nel disciplinare: “Restano, inoltre, interamente a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all’uso, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici”.
Si richiama inoltre quanto stabilito dall'art 6 dello schema di concessione- contratto che prevede: “Tutti gli interventi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte degli Uffici Tecnici Comunali, senza che il Concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte della Città, nemmeno al termine del rapporto. A tale fine il Concessionario dovrà, fin da subito, richiedere alla Divisione Amministrativa Patrimonio il nulla osta alla presentazione della pratica edilizia ed, in seguito, comunicare gli estremi della pratica edilizia depositata presso i competenti uffici della Città. Ad ultimazione delle opere avrà l’obbligo di fornire all’Ufficio Contratti Commerciali della Divisione Patrimonio copia di tutte le certificazioni, le dichiarazioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni ed i collaudi in merito alle stesse, previsti per legge ai fini dell’agibilità, sicurezza dell’immobile e variazione catastale”.
Domanda 1:
Lo spazio deve essere destinato esclusivamente ad attività ludiche o chi se lo aggiudica può utilizzarlo per uso privato?
Risposta 1:
Come espressamente indicato nella scheda tecnico patrimoniale allegata al disciplinare di gara l’area dovrà essere destinata ad attività ludico sportive all’aperto.
Domanda 2:
Nel caso non fosse utilizzato come minigolf è possibile smantellare le attrezzature?
Risposta 2:
Le attività ludico sportive all’aperto non necessariamente si identificano con l’attività di minigolf.
Non sono escluse eventuali opere di demolizione di strutture legittime. Tali interventi devono essere accompagnati da apposito provvedimento edilizio autorizzatorio.
Si evidenzia in ogni caso che il concessionario, prima dell’apertura dell’attività proposta, avrà l’obbligo di verificare, oltre a quanto già riportato e di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza e dovrà ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I maggiori costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti/elementi presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a suo esclusivo onere.
Sarà altresì a carico del concessionario la rimozione di masserizie di qualsiasi tipo e genere, degli impianti presenti in disuso o che non soddisfano le normative in vigore, nonché di tutto ciò che non è ritenuto funzionale all’attività da insediare.
Non saranno ammessi interventi edilizi di “nuova costruzione” così come definiti all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 380/2001.
Domanda 3:
Nelle attività concesse, si può ipotizzare anche un'attività di food (tipo panineria) e attrazioni come ping pong e calcetto?
Risposta 3:
Come già ribadito, l’area dovrà essere destinata ad attività ludico sportive all’aperto, non necessariamente minigolf. Sono inoltre ammesse attività accessorie a servizio dell’attività principale.
Tuttavia non sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione.
Domanda 4:
Nel caso fosse concesso l'uso privato sarebbe possibile utilizzarlo come orto?
Risposta 4:
Non è consentito.
Domanda 5:
Esiste la possibilità di "allegare" un locale chiuso da destinare a somministrazione per gli avventori?
Risposta 5:
Come espressamente indicato nella scheda tecnico patrimoniale allegata al disciplinare di gara non sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione.
Domanda 6:
Qual è lo stato/funzionamento del WC attualmente presente?
Risposta 6:
Al momento della riconsegna del bene (gennaio 2021) il servizio igienico si presentava funzionante.
Domanda 7:
C’è l’acqua potabile?
Risposta 7:
Nel lotto è presente un allaccio idrico. L’utenza è stata disdettata dal precedente concessionario.
Domanda 8:
Qual è lo stato attuale del verde?
Risposta 8:
Gli interventi manutentivi del verde risalgono alla precedente concessione dell’area, terminata nel gennaio 2021.
Si richiama quanto stabilito dall’ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATE dello schema di concessione - contratto: “La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area e del verde ivi presente compete al Concessionario, rimanendo in capo alla Città l’esecuzione dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. L’esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Divisione Verde della Città.”
Domanda 9:
I n. 13 sedili posizionati nell’area centrale ai lati dei tavoli da ping pong contengono amianto?
Risposta 9:
Sono in corso i campionamenti di porzioni di sedile volti all’accertamento della presenza di amianto. Gli esiti verranno resi noti non appena disponibili.
A tal fine con determinazione dirigenziale n° 3192 del 14 giugno 2023 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si evidenzia comunque quanto previsto nella Scheda tecnico patrimoniale “L’unità immobiliare non è tra quelle inserite nel catasto amianto della Città di Torino.
Non si esclude comunque la presenza di amianto in porzioni non immediatamente distinguibili del complesso e/o dell’unità stessa (intonaco, mastice serramenti, tubi, rivestimenti, coperture, camini, etc.). Qualora ne fosse accertata la presenza occorrerà ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e ss.mm.ii..
Ai sensi del succitato decreto il responsabile dell'attività svolta nell'area ove sia accertata la presenza di manufatti contenenti amianto, ha l'obbligo di mettere in atto un Programma di controllo, custodia e manutenzione secondo le modalità specificate. Tale obbligo permane fino a completa rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. La mancata adozione del succitato Programma, in conformità ai disposti del DM 6/9/94, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie.
Eventuali interventi di bonifica/manutenzione/pulizia dei manufatti e/o materiali contenenti amianto previsti dal succitato decreto dovranno essere eseguiti in conformità ai disposti dell'art. 256 del D. Lvo 81/2008 avvalendosi di ditte rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D. Lvo 152/2006.“
Ad integrazione di quanto comunicato nella faq n. 9 si riportano gli esiti dei campionamenti eseguiti:
Descrizione campione: Frammento manufatto - sedile
Amianto - Crisotilo p/a presente
Amianto - Crocidolite p/a presente
Amianto - Grunerite d’amianto p/a assente.
Domanda 10:
Ci sono dei vincoli in relazione agli orari di apertura e chiusura, per esempio nel periodo estivo, in alcuni giorni della settimana?
Risposta 10:
Il Disciplinare di gara non prevede ulteriori limiti rispetto a quelli previsti ai sensi di legge.
Domanda 11:
Visti i lavori che, presumibilmente, ci saranno da eseguire, ci sono tempi prefissati per la riapertura?
Risposta 11:
No. Si tenga conto che non è prevista consegna anticipata del Lotto rispetto alla stipulazione del contratto.
Domanda 12:
Può essere fornito un elenco dettagliato della documentazione tecnica in possesso della Città di Torino?
Risposta 12:
Si richiama quanto espressamente indicato nella Scheda tecnico patrimoniale: “Presso l’archivio edilizio della Città di Torino sono stati reperiti i seguenti provvedimenti che si riportano a titolo informativo al fine di agevolare i partecipanti nella valutazione delle consistenze legittimate e degli eventuali ripristini necessari. Il concorrente prende atto della documentazione elencata attraverso obbligatorio accesso agli atti presso gli archivi della Città di Torino nella consapevolezza che tale documentazione potrebbe non essere esaustiva”.
Domanda 13:
L’importo da versare per partecipare al bando può essere pagato con assegno circolare non trasferibile inserito nella busta di partecipazione alla gara?
Risposta 13:
No. Come espressamente previsto dal disciplinare di gara all’art. 3, il plico da presentare per la partecipazione al bando deve contenere esclusivamente (oltre all’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE corredata, se del caso, dalla procura speciale di cui al punto 1 del disciplinare (punto 3.1) - alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e alla busta sigillata contenente l’OFFERTA ECONOMICA):
- l’Originale della Quietanza del “DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO” o originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza) o copia dell’ordine di bonifico dell’istituto bancario esecutore (punto 3.3)
Domanda 14:
Posso avere delucidazioni in merito alle imposte relative al bando?
Risposta 14:
Come espressamente previsto dal disciplinare di gara all’art. 5: “L’Aggiudicatario/a, entro il termine fissato dalla Città con formale comunicazione dovrà, preliminarmente alla stipula del contratto, produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente Ufficio della Divisione Amministrativa Patrimonio, ivi compresa la cauzione/fidejussione definitiva e le polizze assicurative. Dovrà inoltre provvedere al pagamento delle imposte di registro e di bollo ai fini della registrazione del contratto.
A tal fine si specifica che l’ammontare dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/86 è pari al 2% del valore complessivo della concessione”.
Il valore complessivo della concessione per il primo sessennio è pari all’ammontare del canone annuale oggetto di aggiudicazione moltiplicato per 6 anni.
Domanda 15:
E’ necessario aprire Partita IVA? Si può creare un Circolo Sportivo?
Risposta 15:
Come espressamente previsto dall’art. 1 del disciplinare di gara: “Alla gara potranno partecipare le persone fisiche in possesso della piena capacità di agire, nonché persone giuridiche/società /ditte/enti che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. (...)
E’ ammessa la costituzione, da parte degli offerenti che ne abbiano fatto espressa richiesta nell’istanza di partecipazione ed esclusivamente tra gli stessi, di società che stipulerà il Contratto con la Città di Torino. In tale ipotesi l’offerta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i soggetti che intendono costituire la società, che dovrà essere iscritta nel Registro Imprese al momento della stipulazione del Contratto. I partecipanti sono considerati responsabili solidalmente nei confronti della Città fino alla stipulazione stessa. In caso di mancata costituzione della società, il Contratto dovrà essere sottoscritto dagli offerenti.
Non è richiesta l’indicazione delle quote/misure di partecipazione alla società che venisse successivamente costituita."
Domanda 16:
Quali sono gli esiti degli accertamenti relativi alla presenza di amianto? Quali sono le quantità di amianto presenti nel sito?
Risposta 16:
Gli esiti sono riportati nella faq. n. 9. I campionamenti sono stati eseguiti esclusivamente nei sedili. All'attualità, non è determinabile la quantità di amianto presente nei sedili. Non si può escludere, inoltre, la presenza di amianto nella porzione dei manufatti che insiste al di sotto del piano di campagna, né in ulteriori parti del Lotto.