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Concessione di immobili di proprietà comunale a soggetti senza fine di lucro - Avviso Pubblico n. 3/2023

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Premesso che il Regolamento della Città di Torino n. 397 “Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili”, agli artt. 14 e seguenti, individua la procedura per l’assegnazione a soggetti senza fine di lucro dei beni immobili di proprietà comunale. Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 novembre 2022 Atto n. Del. 741 è stato approvato l’elenco di immobili di proprietà comunale destinabili in concessione a fini associativi a soggetti terzi senza fine di lucro mediante le procedure disciplinate dal citato Regolamento; tale elenco è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 giugno 2023 Atto n. DEL. 310; con Determinazione Dirigenziale n. 4112 del 25 luglio 2023 è stato approvato il presente Avviso Pubblico per la concessione dell’immobile compreso nel citato elenco, si rende noto che è indetta procedura pubblica per l'assegnazione in concessione, per la durata minima di anni sei sino a una durata massima di anni venti ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento n. 397, del seguente immobile, come meglio di seguito descritto:

Le istanze di assegnazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in busta chiusa, recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Contiene DOMANDA per la concessione dell’immobile sito in Torino, Lungo Dora Firenze 51/Via Ancona 2”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2023 a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Amministrativa Patrimonio della Città di Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° piano – Torino.

Documenti

FAQ: domande - risposte

Domanda 1:
Viene richiesto un chiarimento in merito alla natura dei soggetti ammessi, in particolare se un ATI che intende partecipare alla procedura può prevedere (non in qualità di capofila) la partecipazione di una ONLUS Cooperativa Sociale.
Risposta 1:
Come indicato nell’Avviso pubblico 3/2023 possono partecipare alla procedura “Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso, Associazioni, Fondazioni, e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale…. Sono escluse le imprese sociali.”
Possono presentare domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei (costituiti/costituendi) di soggetti di cui sopra….”
E’ da escludersi pertanto l’adesione di una Cooperativa Sociale all’ATI partecipante alla procedura.

Domanda 2:
Se sia possibile destinare l'immobile a coabitazione giovanile in cui agli inquilini sia chiesto di prestare attività di volontariato per il territorio in cambio dell'alloggio e se a questi inquilini sia possibile prendere residenza nell'immobile.
Risposta 2:
Come previsto dall’Art. 15 del Regolamento del Comune di Torino n. 397/21 per l’”Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei beni immobili” nell'immobile oggetto di concessione possono essere esercitate esclusivamente una o più attività di interesse generale, quali definite dalla normativa sul Terzo Settore (Dlgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.), oltre ad attività diverse da quelle di interesse generale, purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale. L’Avviso Pubblico, nelle destinazioni d’uso previste, meglio esplicita le categorie di attività ammissibili.
Si esclude pertanto la possibilità di adibire l’immobile ad uso abitativo di volontari o comunque ad operatori a qualsiasi titolo del soggetto concessionario.

Domanda 3:
Quesito: viene richiesto se, nel caso in cui l’immobile venga utilizzato nell’ambito di un progetto che fornisce ospitalità temporanea a persone in difficoltà, possa essere chiesto dal concessionario a queste ultime una piccola contribuzione per le spese di canone.
Risposta 3:
La contribuzione alle spese di canone sostenute dal concessionario è ammessa, purché sia modica e non costituisca lucro per quest’ultimo.

Domanda 4:
Viene richiesto se le utenze vadano intestate al concessionario o possano essere intestate a chi vi risiede.
Risposta 4:
Le utenze devono essere intestate al concessionario.

Domanda 5:
Si chiede se sia possibile, nell’ambito di un progetto di ospitalità temporanea per persone in difficoltà, prendere la residenza da parte di chi alloggerà nell’immobile.
Risposta 5:
Nel caso delineato sarà possibile prendere la residenza nell’immobile concesso.

Domanda 6:
Si richiede a quanto ammonta la cauzione definitiva che dovrà essere corrisposta alla stipula del contratto di concessione.
Risposta 6:
La cauzione, corrispondente a tre mensilità del canone, potrà essere calcolata successivamente alla determinazione di quest’ultimo. Infatti come riportato nell’Avviso Pubblico, al Punto 4 lett.b) “Il canone applicato sarà determinato sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria, e verrà ridotto rispetto a quello di mercato nelle percentuali indicate nella Scheda per la valutazione del progetto allegata al presente Avviso”.

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