08/11/2006 Doc. n. 42/II Mecc. n. 06/08300/91

"CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 8"

C.8 - PARERE: "VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. ADOZIONE."

Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Carolina De Donato, riferisce:

con nota prot. n. 4688 /T06.001 /00003.73 del 6 settembre 2006, la Divisione Urbanistica Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - ha richiesto, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, il parere della Circoscrizione in merito all proposta di deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta Comunale il 1 agosto 2006, avente a oggetto: "Variante parziale n. 111 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici.Adozione".

La proposta di Variante n. 111 al P.R.G. è stata esaminata e discussa sia in sede di Giunta Circoscrizionale che di II Commissione nelle riunioni che si sono svolte il 29 settembre 2006 e il 27 ottobre 2006, con la partecipazione, ai fini dell'illustrazione tecnica della proposta, di un rappresentante tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica. Dall'esame e discussione del provvedimento sono emerse le considerazioni seguenti.

La proposta di variante riguarda l'introduzione di modifiche normative alle parti del P.R.G. che regolano la realizzazione delle opere nelle aree destinate a servizi e nelle aree cedute alla città nell'ambito delle trasformazioni urbane.
Alcune hanno evidentemente lo scopo di consentire al P.R.G. di rispondere ad esigenze nuove, di evidente utilità per tutti, rendendo le procedure più efficienti e rapide. È questo il caso della variante di cui al punto 2, che serve a rendere esplicita la classificazione tra le attività di servizio degli impianti tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo in sopra e sottosuolo.
Detto più semplicemente, si classificano tra i servizi pubblici gli impianti connessi con la metropolitana, che nel 1995 non esisteva.
Altre modifiche normative potrebbero avere invece un carattere di così pervasiva modifica dell'attuale assetto normativo da stravolgerne i principi fondanti.
E' questo il caso della variante di cui al punto 5.
Qui le ragioni paiono tutte riconducibili all'esigenza di favorire gli operatori e non si comprende quali siano i vantaggi che ne potrebbero derivare per la collettività.
Gli oneri di urbanizzazione rappresentano, come è noto, una forma di compensazione dei costi sociali che l'edificazione comporta.
La norma di cui si propone la modifica, prevedendo che l'area oggetto di cessione a titolo gratuito alla Città debba avere indice di edificabilità non inferiore a quello dell'area in cui si effettua l'intervento, cerca di garantire in modo appropriato l'equilibrio tra i costi sociali che derivano dall'edificazione ed i benefici di cui può godere la collettività a seguito dell'adempimento di questo particolare onere.
La modifica normativa che viene proposta produce l'effetto di rompere tale equilibrio.
All'osservazione secondo cui "nelle aree ad elevato indice di edificabilità non sempre è possibile reperire aree che soddisfino i criteri normativi previsti", si può replicare che proprio in quelle aree è essenziale per il corretto svolgimento della vita sociale che l'equilibrio tra edificazione e servizi pubblici sia rispettato e che ove sia impossibile mantenere tale equilibrio forse sia meglio rinunciare all'edificazione.
Adottare il criterio di "utilizzazione edificatoria equivalente" consentirebbe agli operatori di reperire e cedere al Comune aree anche relativamente vaste in zone normative a basso indice di edificabilità quindi di scarso valore e al di fuori di ogni previsione di utilità ai fini della destinazione a servizio pubblico.
Molti altri dubbi sono stati espressi sulle altre singole modifiche normative, che riguardano la semplificazione delle procedure per la variazione di specifiche destinazioni di aree a servizi (punto1), gli adeguamenti inerenti i parchi urbani e fluviali e le aree a parco della collina (punto3), dove sembra si aprano maggiori possibilità per aziende agricole e privati di intervenire sul territorio comunale e infine le modifiche al mix funzionale nelle aree private destinate a servizi di pubblico interesse, che consentirebbe ad operatori privati di destinare a reddito una parte degli spazi destinati ad attività di pubblico interesse( punto 4).

La proposta di variante normativa sfugge ad una discussione di carattere generale sulle linee ed i principi che informano il P.R.G., pur modificandolo sensibilmente; non si limita a risolvere le questioni singole ma assume un carattere generale ed astratto sui cui effetti futuri si nutrono molti dubbi.
Usare lo strumento della variante normativa non soddisfa sul piano politico, la necessità di un ampio e trasparente confronto sul quale deve essere incentrato il disegno politico complessivo di riforma dell'assetto urbanistico della città e di rendere partecipate le scelte che l'amministrazione si appresta a compiere.
Si ritiene che sarebbe più opportuno procedere eventualmente ad una revisione organica dello strumento urbanistico, qualora a livello politico lo si ritenesse non più adeguato.

Pertanto, pur non ritenendo negativa in ogni sua parte la proposta di variante, considerato che gli aspetti condivisibili sono però ricompresi nella globalità di un provvedimento considerato non positivo nel suo complesso, in relazione alle considerazioni sopra esposte, si ritene di proporre l'espressione di parere non favorevole.

TUTTO CIO' PREMESSO
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996) il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta Comunale il 1 agosto 2006, avente a oggetto: "Variante parziale n. 111 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici. Adozione", per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, parere non favorevole.

La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: Ferraris, Lucci, Omar. Accertato il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:

PRESENTI............................................ 21
VOTANTI.............................................. 21
ASTENUTI........................................... ==
VOTI FAVOREVOLI.............................. 16
VOTI CONTRARI.................................... 5

Il Consiglio di Circoscrizione con n 16 voti favorevoli

DELIBERA

di esprimere in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta Comunale il 1 agosto 2006, avente a oggetto: "Variante parziale n. 111 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici. Adozione", per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, parere non favorevole.


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