08/11/2006 |
Doc.
n. 42/II |
Mecc.
n. 06/08300/91 |
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"CITTA'
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 8"
C.8
- PARERE: "VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. ADOZIONE."
Il
Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della
II Commissione Carolina De Donato, riferisce:
con
nota prot. n. 4688 /T06.001 /00003.73 del 6 settembre 2006, la Divisione
Urbanistica Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
- ha richiesto, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento,
il parere della Circoscrizione in merito all proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta
Comunale il 1 agosto 2006, avente a oggetto: "Variante parziale
n. 111 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente
l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici.Adozione".
La
proposta di Variante n. 111 al P.R.G. è stata esaminata e discussa
sia in sede di Giunta Circoscrizionale che di II Commissione nelle
riunioni che si sono svolte il 29 settembre 2006 e il 27 ottobre 2006,
con la partecipazione, ai fini dell'illustrazione tecnica della proposta,
di un rappresentante tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica.
Dall'esame e discussione del provvedimento sono emerse le considerazioni
seguenti.
La
proposta di variante riguarda l'introduzione di modifiche normative
alle parti del P.R.G. che regolano la realizzazione delle opere nelle
aree destinate a servizi e nelle aree cedute alla città nell'ambito
delle trasformazioni urbane.
Alcune hanno evidentemente lo scopo di consentire al P.R.G. di rispondere
ad esigenze nuove, di evidente utilità per tutti, rendendo
le procedure più efficienti e rapide. È questo il caso
della variante di cui al punto 2, che serve a rendere esplicita la
classificazione tra le attività di servizio degli impianti
tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo in sopra e
sottosuolo.
Detto più semplicemente, si classificano tra i servizi pubblici
gli impianti connessi con la metropolitana, che nel 1995 non esisteva.
Altre modifiche normative potrebbero avere invece un carattere di
così pervasiva modifica dell'attuale assetto normativo da stravolgerne
i principi fondanti.
E' questo il caso della variante di cui al punto 5.
Qui le ragioni paiono tutte riconducibili all'esigenza di favorire
gli operatori e non si comprende quali siano i vantaggi che ne potrebbero
derivare per la collettività.
Gli oneri di urbanizzazione rappresentano, come è noto, una
forma di compensazione dei costi sociali che l'edificazione comporta.
La norma di cui si propone la modifica, prevedendo che l'area oggetto
di cessione a titolo gratuito alla Città debba avere indice
di edificabilità non inferiore a quello dell'area in cui si
effettua l'intervento, cerca di garantire in modo appropriato l'equilibrio
tra i costi sociali che derivano dall'edificazione ed i benefici di
cui può godere la collettività a seguito dell'adempimento
di questo particolare onere.
La modifica normativa che viene proposta produce l'effetto di rompere
tale equilibrio.
All'osservazione secondo cui "nelle aree ad elevato indice di
edificabilità non sempre è possibile reperire aree che
soddisfino i criteri normativi previsti", si può replicare
che proprio in quelle aree è essenziale per il corretto svolgimento
della vita sociale che l'equilibrio tra edificazione e servizi pubblici
sia rispettato e che ove sia impossibile mantenere tale equilibrio
forse sia meglio rinunciare all'edificazione.
Adottare il criterio di "utilizzazione edificatoria equivalente"
consentirebbe agli operatori di reperire e cedere al Comune aree anche
relativamente vaste in zone normative a basso indice di edificabilità
quindi di scarso valore e al di fuori di ogni previsione di utilità
ai fini della destinazione a servizio pubblico.
Molti altri dubbi sono stati espressi sulle altre singole modifiche
normative, che riguardano la semplificazione delle procedure per la
variazione di specifiche destinazioni di aree a servizi (punto1),
gli adeguamenti inerenti i parchi urbani e fluviali e le aree a parco
della collina (punto3), dove sembra si aprano maggiori possibilità
per aziende agricole e privati di intervenire sul territorio comunale
e infine le modifiche al mix funzionale nelle aree private destinate
a servizi di pubblico interesse, che consentirebbe ad operatori privati
di destinare a reddito una parte degli spazi destinati ad attività
di pubblico interesse( punto 4).
La
proposta di variante normativa sfugge ad una discussione di carattere
generale sulle linee ed i principi che informano il P.R.G., pur modificandolo
sensibilmente; non si limita a risolvere le questioni singole ma assume
un carattere generale ed astratto sui cui effetti futuri si nutrono
molti dubbi.
Usare lo strumento della variante normativa non soddisfa sul piano
politico, la necessità di un ampio e trasparente confronto
sul quale deve essere incentrato il disegno politico complessivo di
riforma dell'assetto urbanistico della città e di rendere partecipate
le scelte che l'amministrazione si appresta a compiere.
Si ritiene che sarebbe più opportuno procedere eventualmente
ad una revisione organica dello strumento urbanistico, qualora a livello
politico lo si ritenesse non più adeguato.
Pertanto,
pur non ritenendo negativa in ogni sua parte la proposta di variante,
considerato che gli aspetti condivisibili sono però ricompresi
nella globalità di un provvedimento considerato non positivo
nel suo complesso, in relazione alle considerazioni sopra esposte,
si ritene di proporre l'espressione di parere non favorevole.
TUTTO
CIO' PREMESSO
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996) il quale fra l'altro all'art.
43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce
i termini e le modalità;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di
esprimere in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc.
n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta Comunale il 1 agosto 2006,
avente a oggetto: "Variante parziale n. 111 al P.R.G., ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento normativo
della disciplina dei servizi pubblici. Adozione", per le motivazioni
espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, parere
non favorevole.
La
proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede
alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i
Consiglieri: Ferraris, Lucci, Omar. Accertato il risultato della votazione
palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:
PRESENTI............................................
21
VOTANTI.............................................. 21
ASTENUTI........................................... ==
VOTI FAVOREVOLI.............................. 16
VOTI CONTRARI.................................... 5
Il
Consiglio di Circoscrizione con n 16 voti favorevoli
DELIBERA
di
esprimere in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc.
n. 2006 05854/0009, proposta dalla Giunta Comunale il 1 agosto 2006,
avente a oggetto: "Variante parziale n. 111 al P.R.G., ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento normativo
della disciplina dei servizi pubblici. Adozione", per le motivazioni
espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, parere
non favorevole.