Gazzetta ufficiale n. 61 del 14.03.2009

LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18                                                                          

  Ratifica  ed  esecuzione  della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone  con  disabilitą,  con Protocollo opzionale, fatta  a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
        
Art. 2. Ordine di esecuzione
1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione ed al Protocollo  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro\entrata    in   vigore,   in   conformita'   con   quanto   previsto, rispettivamente, dall'articolo  45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.
 
Art. 3. Istituzione   dell'Osservatorio   nazionale  sulla  condizione  delle persone con disabilita'
1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita',  in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui  all'articolo  1,  nonche'  dei  principi  indicati nella legge 5 febbraio  1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio».
2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati,  in  numero  non  superiore  a  quaranta,  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
3.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano  rappresentate  le  amministrazioni  centrali  coinvolte  nella definizione  e  nell'attuazione  di politiche in favore delle persone con  disabilita',  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,  le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale  di  statistica,  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei  lavoratori,  dei  pensionati  e  dei  datori di lavoro,  le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore  operanti  nel  campo  della  disabilita'.  L'Osservatorio e' integrato,   nella   sua  composizione,  con  esperti  di  comprovata esperienza  nel  campo  della disabilita', designati dal Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  in  numero  non superiore a cinque.
4.  L'Osservatorio  dura  in  carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della  perdurante utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore  periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali. Gli eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
   a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
   b)  predisporre  un programma di azione biennale per la promozione dei  diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con  disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
   c)  promuovere  la  raccolta  di dati statistici che illustrino la condizione  delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
   d)  predisporre  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione delle politiche  sulla  disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come  modificato dal comma 8 del presente articolo;
   e)  promuovere  la  realizzazione  di studi e ricerche che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie verso cui indirizzare azioni  e  interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo  di  500.000  euro,  per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.  All'articolo  41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le  parole:  «entro  il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».
 
Art. 4. Entrata in vigore
1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 2009
 
                             NAPOLITANO
 
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della
                                  salute e delle politiche sociali
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano