PREMESSA
·
Considerato
il valore dell'interculturalismo
·
Coscienti
del fatto che la promozione delle diversità culturali e delle lingue regionali
o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un importante
contributo per una comunità Europea fondata sui diritti/doveri della democrazia
e delle diversità culturali, nel quadro della sovranità nazionale e
dell'integrità territoriale
·
Considerato
che il consiglio d'Europa ed il parlamento europeo periodicamente emanano
raccomandazioni e risoluzioni per facilitare l'integrazione culturale della
popolazione romanì
·
Considerato
la presenza dal 1422 nel territorio della Regione Piemonte della minoranza
etnico linguistica romanì, chiamati Rom e Sinti.
VISTO
·
La
risoluzione del consiglio d'Europa n. 125 del 1981 conferenza parmanente degli
enti locali e regionali d'Europa – Comitato dei Ministri
·
la
risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 1983
·
la
risoluzione del Consiglio d'Europa del 29 Settembre 1989
·
la
risoluzione ONU n. 12 del 1991
·
la
raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1203 del 1993
·
la
risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 Febbraio 1994
·
la carta
europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992
·
gli impegni
relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni
e dichiarazione della Organizzazione Nazioni Unite nonché dei documenti della
cOnferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Copenaghen del 29
Giugno 1990
·
la
convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del consiglio
d'Europa del 1 Febbraio 1995 ratificata dall'Italia ed entrata in vigore il 1
Marzo 1998
·
la
raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa n. 17 del 2001
·
la
raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del consiglio d'Europa n. 1557 del
2002
·
la
risoluzione del Parlamento Europeo n. 2164 del 1 Giugno 2007
·
la
risoluzione del Parlamento Europeo del 28 Aprile 2005
·
la
risoluzione del parlamento europeo del 31 gennaio 2008
·
la
risoluzione del parlamento europeo del 9 settembre 2010
·
la legge
regione Piemonte n. 26 del 10 Giugno 1993
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria competenza
primaria in materiale culturale, ispira la propria azione ai principi affermati
nella carta Europea delle lingue regionali o minoritarie ed alla Convenzione
quadro per la protezione della minoranze nazionali.
Articolo 1
1. La Regione Piemonte ritiene la diversità
culturale una fonte, oltre che un fattore, di arricchimento per ogni società e,
nell'aderire ai principi ed alle norme della comunità internazionale, Europea
ed Italiana, riconosce la popolazione romanì, chiamati Rom e Sinti, minoranza
etnico linguistica.
Articolo 2
1. La legge Regione Piemonte n. 26 del 10
Giugno 1993 è abrogata.
2. La regolamentazione delle attuali aree
sosta per nomadi già presenti nel territorio regionale ricade nella disciplina
dei complessi ricettivi all’aperto.
3. Per favorire l'accesso alla casa da parte delle
famiglie dimoranti nelle attuali aree sosta per nomadi, i Comuni, i loro Consorzi
e le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia
sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale
sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi
previsti dal Fondo Sociale Europeo.
Articolo 3
1. La Regione Piemonte per il perseguimento
delle finalità di cui alla presente legge eroga finanziamenti per specifici
piani di azione.
2. I destinatari dei finanziamenti sono le
Province, i Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane.
3. Sono destinatari dei finanziamenti anche
le associazioni e gli organismi pubblici e
privati che operino nel perseguimento delle finalità della presente legge.
Articolo 4
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno corrente una spesa complessiva
di euro …..........
Proposta presentata da Idea Rom e dalla Federazione
Romanì
alla Regione Piemonte il 3 marzo 2011 in VI
Commissione Consiliare