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Informazioni elaborate e/o raccolte da e con i servizi INFORMADISABILE, A.L.I. - INFORMAHANDICAP, PASSEPARTOUT, nonché altri Enti, Gruppi e Associazioni locali e nazionali
È riconosciuta una detrazione dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese
sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico
persone disabili, per l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la
riparazione del veicolo stesso. La detrazione è fruibile per un solo veicolo e
una volta ogni 4 anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99
euro a meno che non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico
per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Nel caso di furto, la
detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio
spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale
rimborso dell'assicurazione. È consentito, alternativamente, di ripartire la
predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
stessa detrazione, 19% sull'intero importo, spetta per le spese sostenute, da
persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili,
per la riparazione e la manutenzione straordinaria del veicolo, comprese le
spese per la riparazione e la manutenzione dell'eventuale pedana installata per
consentire il caricamento sull'auto della carrozzina. Si ricorda che l'importo
detraibile deve essere diminuito degli eventuali contributi ottenuti dall'ASL o
dall'INAIL per la spesa sostenuta per gli adattamenti.
Si può usufruire della detrazione per l'acquisto di
veicoli appartenenti alle seguenti categorie, indipendentemente dalla
cilindrata:
motocarrozzette
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto o cose,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
motoveicoli
per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo
autovetture
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
autocaravan
veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente.
Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti
gravi e sordomute possono usufruire della detrazione fiscale solo per
l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime quattro categorie (autovetture,
autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici ed
autocaravan) sono esclusi dal beneficio le spese relative a motocarrozzette e
motoveicoli. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la
persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti
la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in
cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo
ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente
intestati all'interessato oppure al familiare.
Hanno diritto all'agevolazione:
1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o
impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi
di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla
commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla
patente di guida.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura
del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere
trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la
condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche
(veicoli senza alcun adattamento).
4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato
riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia
stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma
3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali,
ipovendenti gravi e sordomute per veicoli non adattati. Si precisa che per non
vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si
intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da
grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si
intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti
al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida
o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti
(veicoli senza alcun adattamento).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni
o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona
handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della
legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di
handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle
competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità
di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai
sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
Gli adattamenti
Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico,
che danno diritto alla detrazione fiscale sono solo quelli prescritti dalla
commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla
patente.
Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona
con grave disabilità motoria che danno diritto alla detrazione fiscale per
l'acquisto o la riparazione sono solo quelli indicati dal Ministero dei
Trasporti:
pedana
sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico
scivolo
a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico
braccio
sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico
paranco
ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del
disabile nell'abitacolo
sistema
di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza)
sportello
scorrevole.
Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti
siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da
comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi
"adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di
optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di
omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta
dell'acquirente. Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono
essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al
veicolo.
Veicoli senza adattamenti
La detrazione spetta anche per l'acquisto o la
riparazione di veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone
disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:
persone
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in
situazione di gravità
persone
cieche assolute, cieche parziali, ipovedenti gravi o sordomute
persone
con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di
gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
è necessario indicare nell'apposito
rigo della dichiarazione, modello 730 o UNICO, l'importo pari alla spesa
sostenuta oppure ad una rata se si è optato per la facoltà di suddividere l'importo
in quattro rate uguali. Inoltre, nel caso sia stato acquistato un veicolo con
adattamenti, è necessario sottrarre l'eventuale contributo erogato dall'ASL o
dall'INAIL. Non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla
dichiarazione, ma è necessario tenere a disposizione, per eventuali
accertamenti, i seguenti documenti:
1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente
speciale o certificato di idoneità alla guida nel quale siano riportati gli
adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di
guida:
la
fattura relativa all'acquisto o agli interventi di manutenzione
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
della patente speciale o certificato di idoneità alla guida (per coloro che
sono in attesa di ottenere la patente speciale).
2. Persona disabile, con disabilità motoria con
necessità di adattamenti per il trasporto:
la
fattura relativa all'acquisto o agli interventi di manutenzione
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti.
3. Persona disabile, con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
la
fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione
fotocopia
del libretto di circolazione
fotocopia
del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione.
4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendente
grave o sordomuta:
la
fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione
fotocopia
del libretto di circolazione
fotocopia
del certificato rilasciato dalla commissione medico-legale competente da cui
risulti la condizione di cecità assoluta o parziale, ipovisione grave o sordomutismo.
5. Persona con disabilità intellettiva o psichica
la
fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione
fotocopia
del libretto di circolazione
fotocopia
del certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità
di accompagnamento
fotocopia
del certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione
di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della
legge 104/92.
presso un Centro di Assistenza
Fiscale (C.A.F.), un fiscalista, un commercialista o figura analoga, se
necessario
al momento della dichiarazione
annuale dei redditi
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L
Al momento dell'acquisto di un veicolo, nuovo o usato,
le persone disabili o i familiari che le hanno fiscalmente in carico possono
usufruire di una riduzione dell'aliquota IVA che viene calcolata nella misura
del 4%. Tale agevolazione è applicabile agli importi relativi all'acquisto
dell'auto, agli eventuali adattamenti e relativi accessori ed alla manodopera
per la predisposizione degli stessi adattamenti (sui veicoli nuovi e usati). È
esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione, riparazione ed acquisto di
pezzi di ricambio. L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta
ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro
Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.
Si può usufruire dell'agevolazione IVA per l'acquisto di
veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle
seguenti categorie:
motocarrozzette
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria
motoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente
motoveicoli
per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo
autovetture
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti
gravi e sordomute possono usufruire della riduzione dell'aliquota IVA solo per
l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture,
autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici)
sono esclusi dal beneficio gli acquisti relativi a motocarrozzette e
motoveicoli. Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper per i
quali è invece prevista la detrazione fiscale del 19%. In merito
all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è
titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa
sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la
persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i
relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente
intestati all'interessato oppure al familiare.
Hanno diritto all'agevolazione:
1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o
impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi
di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla
commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla
patente di guida.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura
del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere
trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la
condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo
3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli
senza alcun adattamento).
4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato
riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata
accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3
della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali,
ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non
vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si
intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da
grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si
intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti
al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida
o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti
(veicoli senza alcun adattamento).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni
o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona
handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della
legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a
percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la
condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge
104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa
automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se
è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3
comma 3 della legge 104/92.
Gli adattamenti
Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico,
che danno diritto alla riduzione dell'aliquota IVA sono solo quelli prescritti
dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla
patente.
Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona
con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della
tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:
pedana
sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico
scivolo
a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico
braccio
sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico
paranco
ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del
disabile nell'abitacolo
sistema
di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza)
sportello
scorrevole
Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti
siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da
comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi
"adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di
optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di
omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati
dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.
Veicoli senza adattamenti
La riduzione dell'IVA spetta anche per l'acquisto di
veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili
appartenenti ad una delle seguenti categorie:
persone
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in
situazione di gravità
persone
cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute
persone
con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti
commissioni mediche e con il diritto a percepire l'indennità di
accompagnamento.
è necessario presentare documenti
sotto specificati al momento dell'acquisto direttamente al rivenditore, a sua volta
il rivenditore dovrà riportare gli estremi della norma che dà diritto alla
riduzione IVA sulla fattura.
1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente
speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione
medica provinciale per le patenti di guida:
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
della patente speciale
fotocopia
del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
prescritti
autocertificazione
(in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non
è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la
cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
2. Persona disabile, con disabilità motoria con
necessità di adattamenti per il trasporto:
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
autocertificazione
(in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non
è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la
cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile 3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
fotocopia
del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione
fotocopia
del libretto di circolazione
autocertificazione
(in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non
è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la
cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
4. Persona cieca assoluta, cieca parziale,
ipovendenti gravi o sordomuta:
fotocopia
del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la
condizione di non vedente o sordomuto
fotocopia
del libretto di circolazione
autocertificazione
(in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non
è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la
cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
5. Persona con disabilità intellettiva o psichica
fotocopia
certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di
accompagnamento
fotocopia
certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge
104/92
fotocopia
del libretto di circolazione
autocertificazione
(in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non
è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la
cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona
disabile
direttamente presso il rivenditore
al momento dell'acquisto del
veicolo
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L
La legge prevede l' esenzione dal pagamento della
Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati
alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L' esenzione IPT
riguarda:
le
autovetture
gli
autoveicoli per trasporto promiscuo
gli
autoveicoli per trasporti specifici
le
motocarrozzette
i
motoveicoli per trasporto promiscuo
i
motoveicoli per trasporti specifici con limitazione di cilindrata fino a 2000
cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
L' agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una
volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.) per distruzione, rottamazione o furto senza
ritrovamento. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai
disabili sia a quelli utilizzati per l' accompagnamento dei disabili stessi,
spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla
persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è
fiscalmente a suo carico.
È prevista l' esenzione per persone disabili nei seguenti casi:
A. disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido
affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere
necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti
dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia
solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il
disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l' adattamento
tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore,
paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l' insediamento del
disabile nell' abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso
sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
Anche in caso di altra tipologia di adattamento l' esenzione è concessa purché
vi sia sempre un collegamento funzionale tra l' handicap e l' adattamento
stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
copia
della carta di circolazione che riporta la presenza dell' adattamento tecnico o
del cambio automatico
copia
della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta
tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico)
copia
dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
lo
stato di handicap (L.104/92) o di invalidità
l'
affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti
copia
della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel
caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
B. disabilità con patologia o con
pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della
deambulazione. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap
o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni
che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il
veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di
adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
copia
della carta di circolazione
copia
dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
lo
stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità
l'
affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione
grave e permanente della deambulazione
la
situazione di accertata gravità
copia
della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel
caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
C. disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere
stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità,
affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità
di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può
non essere dotato di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla
domanda di esenzione è costituita da:
copia
della carta di circolazione
copia
dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
lo
stato di handicap o di invalidità
la
disabilità di tipo mentale o psichico
la
situazione di accertata gravità
il
riconoscimento della indennità di accompagnamento
copia
della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel
caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
Il beneficio non si estende ad altre tipologie di
handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti A), B) e C).
Fonte: sito Internet dell' Automobile Club d' Italia
al momento dell' acquisto è necessario
presentare i documenti sopra specificati ad un' agenzia (se le si affida il
disbrigo delle pratiche), o direttamente al P.R.A., nel caso in cui si decida
di agire autonomamente
quando avviene l' immatricolazione
o il passaggio di proprietà del veicolo
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L
Le persone con disabilità motoria, psichica e/o
sensoriale o i familiari che le hanno fiscalmente a carico possono richiedere
l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo di loro
proprietà purché rispetti alcune caratteristiche di seguito descritte.
Si può usufruire dell'esonero per veicoli a benzina
(fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti
categorie:
motocarrozzette
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria
motoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente
motoveicoli
per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo
autovetture
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente
autoveicoli
per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti
gravi e sordomute possono usufruire dell'esonero dal pagamento della tassa
automobilistica solo per veicoli appartenenti alle ultime tre categorie
(autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per
trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio le motocarrozzette e i
motoveicoli. Sono esclusi dall'esonero dal pagamento della tassa
automobilistica i camper per i quali è invece prevista la sola detrazione
fiscale del 19%. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se
la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti
comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre
nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare,
l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere
indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.
Hanno diritto all'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica:
1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o
impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi
di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla
commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla
patente di guida.
2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura
del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere
trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).
3. Le persone con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la
condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche
(veicoli senza alcun adattamento).
4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto
il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata
accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3
della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
5. Le persone cieche assolute, cieche parziali,
ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non
vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si
intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da
grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si
intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari
adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati
per la guida o per il trasporto).
7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti
(veicoli senza alcun adattamento).
8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni
o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona
handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della
legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun
adattamento).
9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni
o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a
percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la
condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge
104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).
Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità
di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai
sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.
N.B.
Il disabile fiscalmente a carico non deve essere titolare di redditi propri
superiori a 2840.51 euro lordi l'anno.
Gli adattamenti
Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico,
che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono
solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti
speciali e riportati sulla patente.
Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona
con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della
tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:
pedana
sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico
scivolo
a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico
braccio
sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico
paranco
ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile
nell'abitacolo
sistema
di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza)
sportello
scorrevole
Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti
siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da
comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi
"adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di
optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di
omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta
dell'acquirente.
Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto,
devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al
veicolo.
Veicoli senza adattamenti
L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica
spetta anche per i veicoli non adattati purché destinati al trasporto di
persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:
persone
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona
handicappata in situazione di gravità
persone
cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute
persone
con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di
gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento
L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica
spetta per un solo veicolo ed una volta richiesto, al momento dell'acquisto dell'auto
oppure alla scadenza del bollo, non è necessario richiederlo ogni anno. Nel
caso in cui venga meno il diritto all'esenzione, a causa della vendita
dell'auto oppure per il decesso della persona disabile, deve essere comunicato
all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per
territorio e si deve provvedere al pagamento della tassa a partire dal momento
in cui è venuto meno il diritto. Qualora l'interessato sostituisca il veicolo
deve essere data comunicazione all'ufficio decentrato della Direzione Regionale
delle Entrate competente per territorio della cessazione del diritto
all'esenzione sul vecchio veicolo ed inoltrare la richiesta di esonero per il
nuovo.
Per ottenere l'esonero dal
pagamento della tassa automobilistica è necessario presentare una richiesta
allegando i documenti sotto specificati.
1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente
speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla
commissione medica provinciale per le patenti di guida:
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
della patente speciale
fotocopia
del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
prescritti
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
2. Persona disabile, con disabilità motoria con
necessità di adattamenti per il trasporto:
fotocopia
del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità
motoria
fotocopia
del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
3. Persona disabile, con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:
fotocopia
del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione
fotocopia
del libretto di circolazione
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti
gravi o sordomuta:
fotocopia
del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la
condizione di non vedente o sordomuto
fotocopia
del libretto di circolazione
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui
il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la
persona disabile
5. Persona con disabilità intellettiva o psichica:
fotocopia
certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di
accompagnamento
fotocopia
certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge
104/92
fotocopia
del libretto di circolazione
eventuale
fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il
veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona
disabile
Regione Piemonte
Settore Tributi
piazza Castello, 71
10123 - Torino
tel. 011.432.13.47 - 011.432.15.40
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
al momento del pagamento del bollo
auto. I disabili che hanno già presentato la domanda e che usufruiscono di tale
esenzione, se perdurano le condizioni di esonero non sono tenuti a
ripresentarla
aggiornato
il 12/7/07 m.g.m.