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Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 5

Consiglio circoscrizionale del 04/12/2008
Doc. n. 169/08
Mecc. n. 2008 08510/088

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 4 Dicembre 2008 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Paola BRAGANTINI i Consiglieri:
 
ALU' ORAZIO
BALENA DAVIDE
BATTAGLIA GIUSEPPE
BERTIN SIMONE
BERZANO PAOLA
BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO
CIAVARRA ANTONIO
FLORIO ROCCO
GARZELLI GIACOMO ù
GIGLIOTTI FRANCESCO
IPPOLITO ANTONINO
LAMARCA ANDREA
LIARDO ENZO
MAZA PIERPAOLO
MONTICONE ARMANDO
PANNUNZI DOMENICO
PASQUARELLA ANTONIO
ROBELLA MASSIMO
SPINA ROBERTO
TARTAGLINO PIETRO
VALENTE PASQUALE


In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: GIUVA/TERLIZZI

Con l'assistenza del Segretario: Dott.ssa Miranda PASTORE



ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C5- PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO AL "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004 01729/012 - MODIFICHE ARTT. 2,4,6,9 E 11". APPROVAZIONE.

Il Presidente BRAGANTINI, di concerto con il Coordinatore della II Commissione di Lavoro Permanente CARBOTTA riferisce:

La Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni- con nota del 27.10.2008 prot. 13228/2-16-1e pervenuta a questa Circoscrizione il 30.10.2008 (prot. 14772/ TO2-16-3) ha chiesto un parere alla Circoscrizione 5 ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

L'adozione del Regolamento di cui alla deliberazione Consiglio Comunale (mecc 2004 01729/012) esecutiva dal 1° novembre 2004 è intervenuta dopo decenni di attività ininterrotta, per fronteggiare, con l'assegnazione di un alloggio popolare, il problema dell'emergenza abitativa connesso alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta e/o a situazioni personali segnalate dai Servizi Socioassistenziali.
Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica di merito o di disciplina ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione CEA nell'occasione confermata come organo permanente.
Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di erps disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
In anni più recenti l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, ugualmente richiamate e contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'erps, essendo finalizzate attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente alle assegnazioni di erps per emergenza.
L'insieme dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività dall'Amministrazione per l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative derivanti dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative disponibili.
E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di legge dell'accesso all'erps affinché sia possibile assegnare l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.
E' stato notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici, non sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un linguaggio semplificato.
In merito alle menzionate difficoltà di lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione della domanda.
Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.
Quanto sopra anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha accolto il ricorso avversario basandosi esclusivamente sull'interpretazione letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.
Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2 articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità, condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" prevista al comma 2.
Così è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della morosità.
Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata.
Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo, l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato interamente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni singola disposizione.
In particolare le deroghe previste sulla base di determinati requisiti vincolanti per risolvere alcune gravi situazioni, per garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.
La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.
Dell'art. 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo comma scomponendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della Commissione CEA per porre immediatamente in evidenza la regola generale (fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta per morosità o altre inadempienze di cui è già stato riferito, risultante dagli articoli successivi e dall'articolo 9.
Dello stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3 perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativo tra l'Amministrazione e la Commissione CEA, ed il comma 4 perché regolamenta una situazione di emergenza abitativa superata a seguito dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando Generale.
E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.
Inoltre è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento della giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.
Infine è stato introdotto il comma 4 dell'art. 2 che prevede la sostituzione dei componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei mesi.
Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate come risultanti nell'allegato "A".
Il presente provvedimento è stato presentato in sede di II Commissione di Lavoro Permanente in data 2 dicembre 2008.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'"attività consultiva" del Consiglio Circoscrizionale.
Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


Di esprimere PARERE FAVOREVOLE al "Regolamento assegnazione alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa - deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012 - Modifiche articoli 2,4,6,9, e 11".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Ciavarra e Mazza)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI ......................21
ASTENUTI ......................==
VOTANTI .......................21
VOTI FAVOREVOLI .........21
VOTI CONTRARI .............==

All'unanimità


D E L I B E R A


Di esprimere PARERE FAVOREVOLE al "Regolamento assegnazione alloggi e.r.p.s. e altri interventi per famiglie in emergenza abitativa - deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2004-01729/012 - Modifiche articoli 2,4,6,9, e 11".


Ultimo aggiornamento: 22/12/2008